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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2025
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2025 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. RAPONI Parte 1
ALESSANDRA
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv. RAPONI
ALESSANDRA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: Con ordinanza del 26.05.2025, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere dei fatti di causa in favore del Tribunale di Modena, disponendo a carico dei ricorrenti la relativa riassunzione;
Quindi, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Modena in data
12/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
-
"1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il figlio minore Per_1, vivrà con il padre, a Pavullo nel Frignano Via Giardini Sud n. 7, dove di fatto già vive e frequenta la scuola e ogni altra attività extrascolastica/ludica;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, Via Ricchiano n. 30 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della Sig.ra verrà alla stessa assegnata che ivi rimarrà ad Parte 1
abitare insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente Persona 2
4. il figlio minore, Persona 3 resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. madre e padre, in via ordinaria e principale, provvederanno ognuno direttamente al mantenimento del figlio con il quale rispettivamente convivono: la Sig.r el figlio maggior Per 2 Pt 1 ed CP 1 del figlio minore Per 1 ; ciascun genitore provvederà comunque alle esigenzeil Sig.
ordinarie dei figli quando questi si trovino presso di lui;
6. la madre avrà la facoltà di incontrare il figlio minore Per 1, diciassettenne e ormai prossimo alla maggiore età, ogni qualvolta lo desideri, nel rispetto degli impegni ed esigenze dell'altro genitore e del figlio;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Modena che forma parte integrante delle presenti condizioni e copia del quale è stato consegnato ai genitori;
che si impegnerà ad 8. l'assegno unico verrà percepito al 100% dal Sig. Controparte_1
verserà alla moglie utilizzarlo nell'interesse esclusivo dei figli;
9. il Sig. Controparte_1
Parte 1 entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00, che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT."
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma c.p.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente
-
ed equamente le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso ogni diversa domanda, deduzione ed eccezioneControparte 1da Parte 1 e disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 ata a ROMA il 19/01/1967 e ato a CROTONE il 18/04/1970 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione del 3.
presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n. 01229, Parte I serie 01)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2025 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. RAPONI Parte 1
ALESSANDRA
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv. RAPONI
ALESSANDRA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: Con ordinanza del 26.05.2025, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere dei fatti di causa in favore del Tribunale di Modena, disponendo a carico dei ricorrenti la relativa riassunzione;
Quindi, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Modena in data
12/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
-
"1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il figlio minore Per_1, vivrà con il padre, a Pavullo nel Frignano Via Giardini Sud n. 7, dove di fatto già vive e frequenta la scuola e ogni altra attività extrascolastica/ludica;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, Via Ricchiano n. 30 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della Sig.ra verrà alla stessa assegnata che ivi rimarrà ad Parte 1
abitare insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente Persona 2
4. il figlio minore, Persona 3 resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. madre e padre, in via ordinaria e principale, provvederanno ognuno direttamente al mantenimento del figlio con il quale rispettivamente convivono: la Sig.r el figlio maggior Per 2 Pt 1 ed CP 1 del figlio minore Per 1 ; ciascun genitore provvederà comunque alle esigenzeil Sig.
ordinarie dei figli quando questi si trovino presso di lui;
6. la madre avrà la facoltà di incontrare il figlio minore Per 1, diciassettenne e ormai prossimo alla maggiore età, ogni qualvolta lo desideri, nel rispetto degli impegni ed esigenze dell'altro genitore e del figlio;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Modena che forma parte integrante delle presenti condizioni e copia del quale è stato consegnato ai genitori;
che si impegnerà ad 8. l'assegno unico verrà percepito al 100% dal Sig. Controparte_1
verserà alla moglie utilizzarlo nell'interesse esclusivo dei figli;
9. il Sig. Controparte_1
Parte 1 entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00, che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT."
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma c.p.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente
-
ed equamente le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso ogni diversa domanda, deduzione ed eccezioneControparte 1da Parte 1 e disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 ata a ROMA il 19/01/1967 e ato a CROTONE il 18/04/1970 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione del 3.
presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n. 01229, Parte I serie 01)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale