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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2486/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio degli avv. Maria Parte_1 C.F._1
Guerci e Tommaso Serra
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio degli avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Antonia Artuso e Alessandra Artuso
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 20/03/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10/07/2024, - premettendo di avere Parte_1
pagina 1 di 4 contratto matrimonio con a Siracusa il 18/09/2007 (atto n. 97, Controparte_1 parte I, anno 2007), nel corso del quale è nata la figlia (il 09/03/2004) - chiedeva Per_1
a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, nonché la previsione dell'obbligo in capo a entrambi i coniugi di contribuire al mantenimento della figlia (studentessa fuori sede) nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi. Contestava, invece, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- Addebitare la responsabilità del fallimento del matrimonio al ricorrente, per violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio;
- Assegnare alla resistente la casa coniugale, sita in Siracusa al viale Scala Greca
n. 163/C, col relativo mobilio;
- porre, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere una somma di € 2.000,00 mensili, così suddivisa: a) € 1.500,00 a titolo di mantenimento della resistente;
b) €
500,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese stra;
All'udienza del 05/03/2025, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori davano atto del raggiungimento di un accordo tra le parti e, pertanto, chiedevano di rimettere la causa in decisione.
In particolare, chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
pagina 2 di 4 Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere pagina 3 di 4 intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2486/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 18/09/2007 (Atto n.
[...]
97, parte I, anno 2007); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio degli avv. Maria Parte_1 C.F._1
Guerci e Tommaso Serra
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio degli avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Antonia Artuso e Alessandra Artuso
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 20/03/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10/07/2024, - premettendo di avere Parte_1
pagina 1 di 4 contratto matrimonio con a Siracusa il 18/09/2007 (atto n. 97, Controparte_1 parte I, anno 2007), nel corso del quale è nata la figlia (il 09/03/2004) - chiedeva Per_1
a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, nonché la previsione dell'obbligo in capo a entrambi i coniugi di contribuire al mantenimento della figlia (studentessa fuori sede) nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi. Contestava, invece, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- Addebitare la responsabilità del fallimento del matrimonio al ricorrente, per violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio;
- Assegnare alla resistente la casa coniugale, sita in Siracusa al viale Scala Greca
n. 163/C, col relativo mobilio;
- porre, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere una somma di € 2.000,00 mensili, così suddivisa: a) € 1.500,00 a titolo di mantenimento della resistente;
b) €
500,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese stra;
All'udienza del 05/03/2025, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori davano atto del raggiungimento di un accordo tra le parti e, pertanto, chiedevano di rimettere la causa in decisione.
In particolare, chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
pagina 2 di 4 Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere pagina 3 di 4 intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2486/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 18/09/2007 (Atto n.
[...]
97, parte I, anno 2007); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4