Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00195/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 908 del 2020, proposto da:
- RA UZ, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Dicuonzo e Giovanni Battista Sembronio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Fasano (Br), rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’accertamento
- della formazione del silenzio assenso sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria indicata in atti, nonché, in via subordinata, dell’obbligo dell’A.c. intimata di provvedere con atto espresso sulla detta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con nota acquisita al protocollo del Comune di Fasano in data 29 gennaio 2004 il sig. UZ presentava, quale conduttore di un locale destinato a garage ubicato al piano terra dell’abitazione sita al Viale Stazione 65, appartenente alla madre Rosa Quataro, una dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 1 l.r. n. 28/2003 (« Fermo restando il termine ultimo previsto dall’articolo 32, comma 32, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004 »).
- seguivano: la domanda di condono, del 31 marzo 2004; il deposito, il 31 ottobre 2005, delle ricevute relative al versamento della seconda e terza rata di oblazione, della copia conforme della richiesta di iscrizione al NCEU del fabbricato in parola e di un elaborato grafico comprovante l’ultimazione dei lavori da sanare e l’agibilità del garage; l’ulteriore deposito, il 24 novembre 2006, della concessione edilizia in sanatoria rilasciata con riferimento all’immobile principale, dei relativi titoli di proprietà, della dichiarazione prescritta ai fini ICI e dell’istanza di autorizzazione paesaggistica.
- col presente ricorso, infine, il sig. UZ agiva affinché fosse dichiarato “ che il silenzio serbato dalla Amministrazione equivalga a tacito accoglimento della domanda di concessione edilizia in sanatoria in esame; in alternativa, si chiede che …, in applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 1, c.p.a.. (sia accertato) l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento attivato ad istanza di parte attraverso l’adozione di formale ed espresso provvedimento ”.
2.- Ritenuto che:
- la giurisprudenza ordinaria e amministrativa « ormai consolidata, … dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Cass. Penale, Sezione III, n. 24647 del 2009; Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1200 del 2010 e da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 4313 del 4 settembre 2015, 19 maggio 2015, n. 2819, 16 aprile 2015, n. 2148 e da ultimo 12 ottobre 2020, n. 4388), ha riconosciuto che, ai sensi del suddetto art. 32, comma 27, lettera d) [del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con la legge n. 326 del 2003, ndr], sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico) purché ricorrano ‘congiuntamente’ determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; in proposito la Corte Costituzionale (ordinanza n. 150 del 2009) ha negato che debba trattarsi solo dei vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta; - che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie; - che vi sia il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 16 aprile 2015 n. 2148 cit, Sez. II, 10 ottobre 2014 n. 5260). In assenza delle suddette condizioni, l’incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4619; Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2343; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2819 e 12 ottobre 2020, n. 4388 cit.) » (T.A.R. Campania Napoli, VIII, 31 luglio 2021, n. 4821).
- ove, inoltre, « il procedimento di condono abbia ad oggetto opere abusive realizzate in zone vincolate, l’Amministrazione comunale … non può statuire sull’istanza di sanatoria avendo riguardo alla sola destinazione urbanistica dell’area, come ricavabile dalle pertinenti previsioni del P.R.G., essendo tenuta ad acquisire il parere espresso dall’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo, avente, peraltro, natura vincolante ai fini della sanatoria » (Consiglio di Stato, VI, 10 aprile 2020, n. 2369).
- sulla base di quanto appena esposto, dunque, e con specifico riferimento proprio alla disciplina relativa al cd ‘terzo condono’, « affinché possa ritenersi formato il silenzio assenso sulla domanda, non è sufficiente che la documentazione sia completa e sia stata pagata l’oblazione, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali per il condono del manufatto » (T.A.R: Campania Napoli, III, 14 febbraio 2019, n. 826).
- nel caso in esame, difettando la prova della sussistenza di tutte le condizioni normativamente richieste per la condonabilità dell’opera in parola, il decorso dei termini di legge non comportava, dunque, la formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria, configurando invece, trattandosi di istanza cui l’A.c. era comunque tenuta a rispondere, un mero silenzio inadempimento (T.A.R. Campania Napoli, n. 4821/2021 citata).
3.- Ritenuto, in definitiva, sulla base di quanto fin qui esposto, che:
- la domanda principale, rivolta all’accertamento della formazione di un silenzio assenso sull’istanza di condono presentata dal ricorrente, dev’essere respinta.
- va invece accolta la domanda subordinata, essendo l’Amministrazione tenuta a concludere il procedimento in parola con un provvedimento espresso, di accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza suddetta - esclusa, appunto, ogni considerazione di merito, che in questa sede non viene esaminato, e quindi nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di ‘risposta’ del Comune di Fasano; cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, IV, 30 giugno 2017, n. 3234; Consiglio di Stato, III, 8 settembre 2016, n. 3827 .
- sussistono giuste ragioni, atteso l’esito del ricorso, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 908 del 2020 indicato in epigrafe:
- respinge la domanda principale, rivolta all’accertamento della formazione di un silenzio assenso sull’istanza di condono presentata dal ricorrente;
- accoglie la domanda subordinata, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO