Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 3 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 00695/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01409/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2021, proposto da
-OMISSIS- Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agea, non costituita in giudizio;
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE URGENTE: pronunciare provvedimento urgente e indefettibile di sospensione dell'efficacia, esecutività, esigibilità e degli effetti giuridici contingibili del provvedimento di sollecito
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità del sollecito di pagamento
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ridursi il quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PARITETICA: ridursi e rideterminarsi il tasso di interesse applicabile nel caso di specie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la complessità della controversia richiede un necessario approfondimento in sede di merito;
che, ai soli fini della decisione della domanda cautelare, e salva ogni diversa valutazione in sede di merito, in punto fumus boni iuris la pretesa di parte ricorrente non appare, prima facie , del tutto infondata;
che, in punto periculum in mora , anche considerato l’ingente importo della cartella di pagamento impugnata sussiste certamente un potenziale concreto pregiudizio a carico di parte ricorrente;
che, pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, la cartella di pagamento impugnata deve essere sospesa;
che occorre, sin d’ora, ai fini della completezza istruttoria della seguente controversia, ordinare ad Agea e Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione, ciascuna per quanto di competenza, di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio:
- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), e le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi;
- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti oggetto della cartella di pagamento per la quale è causa;
ritenuto di assegnare all’Ente resistente termine fino al 15 giugno 2022 per adempiere al disposto incombente istruttorio, depositando nella Segreteria del Tribunale quanto sopra indicato;
ritenuto di rinviare la causa per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 28 settembre 2022;
ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende l’efficacia della cartella di pagamento impugnata;
dispone gli incombenti istruttori, nei termini e modi sopra indicati, a carico di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione, ciascuna per quanto di competenza;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2022;
compensa le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dalle Amministrazioni resistenti ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO