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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 43/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nella seguente composizione:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 43/2018 promossa da:
(poi (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio degli Avv.ti DOLCINI PIER GIUSEPPE (il quale ha poi ha P.IVA_1
rinunciato al mandato difensivo) e ZANOTTI JACOPO, elettivamente domiciliata in VIA F.
PUCCINOTTI 42 FIRENZE, presso lo studio dell'Avv. ALTERISIO CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TAFI Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO, BROGI MASSIMILLA e MARCHISELLO DI BLASI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA A. POLIZIANO 5 FIRENZE, presso lo studio dell'Avv. MARCHISELLO DI
BLASI ANTONIO
APPELLATO
(GI ) (C.F. ; P.IVA Controparte_2 CP P.IVA_2
), con il patrocinio dell'Avv. PAVANINI FEDERICA, elettivamente domiciliata P.IVA_3 all'indirizzo P.E.C. del difensore
APPELLATA/INTERVENIENTE
(GI (C.F. Controparte_4 Controparte_5
), con il patrocinio dell'Avv. BRILLI CORRADO, elettivamente domiciliata in VIALE P.IVA_4
MATTEOTTI 12 52100 AREZZO, presso lo studio dell'Avv. BRILLI CORRADO
APPELLATA
pagina 1 di 51 sulle seguenti conclusioni:
- per la parte appellante poi Parte_1 Parte_2
(di seguito, per brevità, anche “ ) (come da note di
[...] Parte_2 trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
Nel merito:
– accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. o comunque, in subordine, dell'art. 2043 c.c., dell'ing. , per il crollo del manto di Controparte_1 copertura dell'immobile ubicato in loc. Bora Bassa, Mercato Saraceno (FC), via A.
Einstein n. 40/42, di proprietà della società avvenuto nel febbraio Parte_2
2012;
– conseguentemente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'ing. CP_1
, a risarcire, alla i danni tutti, patiti e patiendi, in conseguenza
[...] Parte_2 del crollo del manto di copertura dell'immobile ubicato in loc. Bora Bassa, Mercato
Saraceno (FC), via A. Einstein n. 40/42, quantificati rispettivamente:
i. in Euro 145.700,00, ovvero, in subordine, in quella diversa somma che si riterrà provata o sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
e interessi di legge, per risarcimento dei costi di ripristino dell'immobile;
ii. in Euro 149.529,76 ovvero, in subordine, in quella diversa somma che si riterrà provata o sarà ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre aumenti
ISTAT, rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei canoni di locazione non percepiti dalla attrice a seguito del sinistro;
– dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'ing. , a rifondere alla Controparte_1
Parte_2
i. i costi sostenuti per il CTU Ing. nell'ambito del procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo n. r.g. n. 297/2012 del Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena, i cui compensi furono posti a carico della
[...]
per complessivi Euro 7.951,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_2 interessi;
ii. i costi sostenuti per le perizie e le consulenze di parte, ossia, quanto all'ATP, relativi ai compensi del CTP ing. , per ulteriori Euro 7.279,85, Persona_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché, quanto alla CTU del presente grado, relativi ai compensi del CTP Ing. per ulteriori Euro Persona_3
3.806,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
pagina 2 di 51 – dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'ing. a manlevare e Controparte_1 tenere indenne la da ogni pretesa risarcitoria nei confronti di essa Parte_2 avanzata da parte di e in conseguenza del crollo di Controparte_6 CP_7 copertura dell'immobile ubicato in loc. Bora Bassa, Mercato Saraceno (FC), via A.
Einstein n. 40/42, entrambi conduttori dello stesso all'epoca dei fatti.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio»; per parte appellata Ing. (di seguito anche ) (come Controparte_1 CP_1 da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria avanzata da parte appellante, disattesi i contenuti della relazione del Ctu ing. ella parte di essa che si pone in contrasto con le indicazioni Per_4
e le valutazioni dell'ing. quale Ct di parte e quindi ritenuta la Persona_5 CP_1 fondatezza di queste ultime, disposti eventualmente i chiarimenti alla Ctu sollecitati nell'interesse dell'ing. e secondo gli scritti del suo consulente di parte, CP_1
a) in tesi, respingere l'appello proposto da e per l'effetto Parte_2 confermare la impugnata sentenza del Tribunale di EZ;
b) in ipotesi istruttoria, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato formulato nella 'Parte V' della narrativa della costituzione in appello, modificando ogni contrario provvedimento assunto in primo grado, disporre l'ammissione: - di prova per testi sui capitoli di fatto da n.1 a n.12 (compreso l'inserito capitolo n.10-bis) per come qui trascritti:
1. dcv che l'ing. a partire dal secondo semestre del 2003 e più precisamente dal CP_1
1.9.2003) ha assunto la posizione e le mansioni di responsabile tecnico di Interplan srl con sede in EN in Via Rignano;
2. dcv che, nella occasione di cui al capitolo uno, l'ing. ha lasciato sia le proprie CP_1 mansioni che la propria sede lavorativa posta in EN in località Ferrantina;
3. dcv che le mansioni di cui al precedente capitolo uno sono state svolte e condotte presso gli uffici di Interplan srl posti in EN in Via Rignano (entro l'area del centro commerciale 'Casentino');
4. dcv che l'ing ha mantenuto la posizione e le mansioni di cui al capitolo uno CP_1 fino a tutto l'anno 2007;
5. dcv che: a) in data 4.2.04 avete inviato a il fax che Vi si mostra (doc.54); b) CP_2 in data 13.2.04, avete ricevuto in risposta da la comunicazione fax che Vi si CP_2 mostra (doc.5);
pagina 3 di 51
6. dcv che, nell'ambito delle mansioni e dei ruoli affidativi da (che vorrete CP_2 precisare al Giudice), avete inviato da a il fax 13.2.04 che Vi si mostra CP_2 CP_8
(doc.5);
7. dcv che è Vostra la firma posta sul fax 13.2.04 che Vi si mostra (doc.5);
8. dcv che il fax 13.2.04 (doc.5), fu inviato in risposta alle precedenti richieste CP_2 da a di intervento in garanzia sul manto di copertura del capannone fornito CP_8 CP_2
a in Mercato Saraceno;
Parte_2
9. dcv che, dopo il fax 13.2.04, ha proceduto all'intervento sul manto di CP_2 copertura dell'edificio effettuando: a) il trasporto in loco delle lastre di Parte_2 copertura di nuova produzione;
b) lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio manto di copertura;
c) il sollevamento in quota con successivo rimontaggio di tutte le nuove lastre;
d) il fissaggio delle medesime lastre ai punti fermi di ancoraggio scegliendo gli stessi tra quelli eleggibili e/o collocabili in alternativa sul tetto.
10. dcv che le attività di cui al precedente capitolo 9 sono state condotte da con CP_2 personale proprio (e/o con ditte da questa direttamente incaricate) all'esito dei sopralluoghi di verifica condotti dalla medesima CP_2
10 -bis. dcv che le circostanze di fatto di cui ai precedenti capitoli n.9 e n.10 trovarono conferma anche durante le operazioni di accertamento tecnico preventivo dell'ing.
Persona_1
11. dcv che all'epoca dei fatti per cui è causa, distribuiva i propri materiali CP_2 presso i clienti accompagnati dal depliant che Vi si mostra e dalle garanzie in esso specificate;
12. dcv che ha ricevuto da il depliant che Vi si mostra (doc.40) e che le CP_8 CP_2 forniture da a sono state accompagnate e coperte dalla garanzia di cui al CP_2 CP_8 depliant medesimo.
Con indicazione delle seguenti persone quali testi su tutti i capitoli:
- arch. , residente in [...](Ar) (cap: 52011) in Va Don Mazzoleni Testimone_1
n.2, (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- dott.sa. , residente in [...](Ar) (cap: 52011) in Va Don Mazzoleni Testimone_2
n.2, (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- sig.ra , residente in [...]
(sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- sig.ra , residente in [...] snc (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
pagina 4 di 51 - sig. , residente in [...] Testimone_4
(sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- ing. , residente in [...] (sui capitoli Testimone_5
n.1, n.2, n.3, n.4);
- ing. , residente in [...] (sui Testimone_6 capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- ing. residente in [...](Ar) in fraz. Alberoro loc. Testimone_7
Fossaccio n.169 (cap: 52048) (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- geom. , residente in [...]capoluogo (Ar) n.1/f (sui Testimone_8 capitoli n.5, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12);
- geom. , residente in [...] di Monselice (Pd) (cap: 35043) (sui CP_10 capitoli n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12);
- dott. , residente in [...] Testimone_9
(sui capitoli n.11, n.12);
- ing. , residente in [...] (sul capitolo Persona_5
n.10 -bis);
c) e quindi, in esito alla disposta istruttoria, respingere l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la impugnata sentenza del Tribunale di Parte_2
EZ;
d) in ipotesi, nel merito dei rapporti con i terzi chiamati: per il caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante, respinta ogni loro contraria domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione
d.1.) dichiarare tenute e quindi condannare e Controparte_11 CP
(secondo i titoli per ciascuno dedotti) quali terzi chiamati in garanzia a tenere indenne
e rifondere immediatamente e senza ritardo al convenuto ing. quanto questi sia CP_1 condannato a pagare e/o compensare (per capitale, accessori e spese di causa) in favore della Società attrice, disponendo per il rimborso delle somme relative;
d.2.) condannare i terzi chiamati alla refusione delle spese di causa.
e) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa;
f) ferme le riserve di gravame da esercitare come per legge verso le statuizioni prese dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza non definitiva n. 1788/2023 del
4.9.2023»; per la parte appellata/interveniente , GI Controparte_2 CP
(come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
pagina 5 di 51 dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio dal CTU ing. depositata il 5/2/2024; Persona_6
In ogni caso
- rigettare tutte le domanda da chiunque proposte nei confronti di in CP quanto inammissibili, prescritte ovvero per intervenuta decadenza e comunque infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
In via istruttoria si insiste per le istanze GI formulate nelle memorie ex art. 183, comma
6, n. 2 dell'1/9/2015 e n. 3 C.p.c. del 23/9/2015, in particolare per la
A) Prova per testi sui seguenti capitoli:
1)“Vero che anche nel corso degli anni 1996-2009 l'organizzazione interna del ciclo industriale di prevedeva controlli a campione e metodi di prova sulle CP lastre di copertura fabbricate dalla medesima società come descritti nella norma UNI
EN 494”;
2)“Vero che anche nel corso degli anni 1996- 2009 le lastre fornite da al CP momento della messa in circolazione erano conformi alla norma richiamata al capitolo precedente”.
3) “Vero che le lastre prodotte da e nella specie quelle prodotte nel CP periodo 1996-2009, erano sottoposte a controlli a campione e metodi di prova, come descritti dalla norma UNI EN 494 ed erano conformi a tali parametri”;
4) “Vero che nel corso del periodo 1996-2009 si occupava della sola CP produzione e vendita di lastre di copertura preformate e standardizzate come da depliant illustrativo prodotto quale doc. 2”;
5) “Vero che nell'oggetto sociale e nell'attività svolta in concreto da era CP esclusa l'attività di progettazione e realizzazione di coperture o manufatti”;
6) “Vero che il ciclo produttivo e organizzativo di negli anni in questione CP era privo di personale o maestranze idonee o addette alla progettazione e realizzazione di appalti o manufatti”;
7) “Vero che la sede legale e operativa di era sita dal 1998 al 2009 CP esclusivamente in Poggio Renatico (FE)”.
Si indicano quali testi: GI responsabile dell'Ufficio qualità del Testimone_10 laboratorio di Maranit, residente in [...]33/A, cap. 44043, Mirabello (FE), geom.
c/o Via Uccellino 85, 44028 Poggio Renatico (FE); CP_10 CP [...]
residente in [...]; geom. Controparte_12 CP_13
pagina 6 di 51 residente in [...]; dott.ssa CP_14
C/o Via Uccellino 85 44028 Poggio Renatico (FE). Controparte_15 CP
B) Si chiede inoltre che venga ammessa CTU meteorologica atta a verificare, attraverso
i bollettini pubblicati e i rilievi effettuati nel periodo, i bollettini ARPA, le indicazioni contenute sul sito Meteo Italia, gli allegati alla relazione tecnica GI espletata, nonché acquisendo ogni altro elemento, informazione o dato utile, tra cui quelli indicati nei doc.
5, 6 e 7, il quantitativo e il peso della neve caduta sul tetto in questione»; per parte appellata GI Controparte_4 Controparte_5
(come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, nel merito: a) in tesi, respingere l 'appello proposto dalla società e per l'effetto Parte_2 confermare la sentenza n. 1345/2017 del Tribunale di EZ in ogni suo punto;
b) in ipotesi, denegata e contrastata, di eventuale accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla società con accertamento della responsabilità Parte_2 del Dott. Ing. accertare e dichiarare con riferimento alle polizze Controparte_1 postuma e r.c. prodotti invocate, che la non è tenuta Controparte_4 all'indennizzo del danno eventualmente accertato e liquidato per le ragioni di cui alla parte narrativa e, più specificamente, non è tenuta: 1) alla liquidazione del danno a cose che consista nei costi per la sostituzione dei beni, di loro porzioni e/o la riparazione;
2) al risarcimento di danni per ritardi o omissioni, rispetto a quanto prescritto contrattualmente (inadempimento); 3) alla copertura postuma dei danni dopo
i dieci anni dalla progettazione e consegna del manufatto o i dieci anni dal collaudo;
4) alla refusione delle spese di assistenza tecnica e legale;
c) in ogni caso, laddove
venga ritenuta tenuta alla manleva in forza di una delle Controparte_4 polizze invocate, ciò avvenga nel limite del massimale assicurato, dedotta la franchigia convenzionalmente pattuita. Vittoria di spese e competenze del giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1345/2017, pubblicata il 23.11.2017, emessa a definizione del giudizio di primo grado iscritto al n. 2630/2013 R.G. promosso da Parte_1
il Tribunale di EZ - Sezione Civile così provvedeva:
[...]
«Il Tribunale di EZ, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata:
1. dichiara inammissibili tutte le domande proposte da e Parte_2 da in riassunzione rispetto alla causa n. 4309/13 r.g. del Controparte_6
Tribunale di Forlì;
pagina 7 di 51
2. compensa integralmente fra e Parte_2 Controparte_6 le spese processuali della causa riassunta;
3. dichiara improcedibile ogni domanda proposta e coltivata da Parte_2 nei confronti di a socio unico in liquidazione in
[...] Controparte_16
Amministrazione Straordinaria;
4. rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_2
Controparte_1
5. dichiara così assorbite tutte le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati
[...]
e Controparte_17 Controparte_4
6. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a rimborsare a le spese processuali del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 6.715,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15% dei compensi, e oltre c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
7. compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio e del pregresso procedimento per a.t.p. nn. 297/12 (+ 389/12) r.g., svoltosi dinanzi al Tribunale di
Forlì, sezione distaccata di Cesena, fra Parte_2 Controparte_16
a socio unico in liquidazione in , e
[...] Controparte_18 CP
Controparte_4
8. pone definitivamente a esclusivo e integrale carico di Parte_2
l'intero costo di c.t.u. liquidato nel procedimento per a.t.p. indicato al precedente capo».
Il Tribunale di EZ - Sezione Civile premetteva quanto segue:
- la società aveva convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_16
ancora in bonis all'epoca della domanda, in qualità di appaltatrice, e l'ing.
[...] di EZ, in qualità di progettista, per essere risarcita dei danni a suo Controparte_1 dire patiti per il crollo del manto di copertura del capannone di sua proprietà, sito in
Mercato Saraceno (FC), loc. Bora Bassa, Via A. Einstein nn. 40/42, in occasione delle intense nevicate che tra il 31.01.2012 e il 12.02.2012 interessarono la zona appenninica tosco-romagnola. aveva dedotto che: l'immobile era stato Parte_2 realizzato in struttura in elevazione prefabbricata dalla nel 1998; nel Controparte_16
2004, in seguito a ripetute infiltrazioni d'acqua, era stato realizzato un intervento di rifacimento del tetto mediante la sostituzione delle lastre curve in fibrocemento ecologico (senza amianto) con delle lastre dello stesso tipo, prodotte dalla ditta fornitrice, di Ferrara;
all'epoca del crollo il fabbricato era locato a due CP
pagina 8 di 51 distinti conduttori, la ditta individuale che non è parte in causa, e la società CP_7
Controparte_6
- stante l'estrema urgenza di accertare lo stato dei luoghi Parte_2 con riferimento ai vizi e ai difetti da emendare, ai necessari interventi di ripristino, allo stato dei beni presenti ed alla quantificazione di tutti i danni patiti, aveva prontamente instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 297/2012
R.G. dinanzi al Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena - dal quale erano emerse la progettazione e l'esecuzione non a regola d'arte del manto di copertura, collassato a causa della spessa coltre di neve che vi si era accumulata sopra. Ne era derivato un danno emergente e da lucro cessante, oltre che per spese di C.T.U. e di c.t.p. in sede di accertamento tecnico preventivo, ammontante ad € 310.460,61, che
[...] in solido o, in alternativa, pro quota con l'ing. o, in subordine, in CP_16 CP_1 via esclusiva doveva essere condannata a pagarle, col rimborso delle spese;
- e l'Ing. costituendosi con separate Controparte_16 Controparte_1 comparse, avevano escluso la propria responsabilità in ordine al collasso del manto di copertura del capannone, sostenendo che l'esecutrice materiale dell'intervento di rifacimento del tetto, avvenuto nel febbraio 2004, era stata L'Ing. Controparte_3 CP_1 aveva altresì aggiunto che a quell'epoca non lavorava più per CP_8 Controparte_16
Entrambi i convenuti avevano contestato nel merito (specialmente per quanto riguarda il rispetto delle norme tecniche UNI e per ciò che concerne le misurazioni e stime dei dati di innevamento) la relazione del C.T.U. Ing. espletata in sede di a.t.p. Persona_1
e avevano contestato l'an e il quantum, a loro avviso errato e privo di riscontro probatorio, chiedendo il rigetto della domanda. I convenuti, infine, avevano avanzato istanza ex art. 106 c.p.c di chiamata in causa del terzo in garanzia e CP
oggi allo scopo di essere CP_5 Controparte_4 Controparte_4 manlevati/tenuti indenni da tutte le conseguenze negative che gli sarebbero potute derivare dall'accoglimento della domanda attorea;
- costituitasi, aveva eccepito, in primo luogo, che si era trattato di una CP precipitazione nevosa assolutamente eccezionale e dovuta a forza maggiore, certamente idonea ad interrompere qualsiasi nesso causale con i fatti addebitati ai convenuti e ai terzi chiamati e a porsi come causa unica e sufficiente del crollo della copertura e, in secondo luogo, che era da escludersi ogni suo coinvolgimento nell'intervento di sistemazione del tetto del 2004, dal momento che in quel periodo si occupava della produzione e commercializzazione di lastre preformate e standardizzate pagina 9 di 51 composte da fibrocemento ecologico e che non provvedeva alla posa del proprio materiale, non avendone né i mezzi né le maestranze;
- dal canto suo, costituendosi, aveva eccepito che la Controparte_4 polizza n. 2012201644881 stipulata tra e Controparte_16 Controparte_5
e ricomprendente la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato
[...]
- appendice n. 13 del 10.11.2008 - non operava nel giudizio per ciò che afferisce alla domanda di risarcimento per la riparazione e/o sostituzione della copertura: la RC prodotti, concerne i danni a terzi procurati da fatto accidentale provenienti dal fabbricato o da sue parti;
mentre la RC postuma, limita la garanzia ai danni manifestatisi entro 10 anni dal collaudo del manufatto;
- la causa era stata istruita documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni. e, autonomamente, Parte_2 Controparte_6 avevano poi riassunto la causa a suo tempo fra di esse avviata, con domande contrapposte (pretesa dei canoni di affitto da parte di Parte_2 risarcimento dei danni da parte di , dinanzi al Tribunale di Forlì, Controparte_6
e che, con ordinanza del 27.9.2016, era stata dichiarata contenuta nella presente;
- le parti era state autorizzate a dedurre con memorie scritte sulla nuova causa così riassunta.
Il Tribunale di EZ – Sezione Civile motivava la propria decisione come di seguito:
- la riassunzione, nel presente giudizio, della causa n. 4309/2013 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1340/2013, chiesto ed ottenuto da contro per Parte_2 Controparte_6 il pagamento di € 13.808,03 a titolo di canoni di locazione, con domanda riconvenzionale proposta da è avvenuta in modo del tutto irrituale, con la Controparte_6 conseguenza che tutte le domande reciprocamente proposte dalle suddette parti devono essere dichiarate inammissibili e sono da considerarsi non esaminabili nel merito;
- la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
è improcedibile, essendo quest'ultima stata posta in Controparte_16 amministrazione straordinaria, con la conseguenza che qualsiasi credito nei suoi confronti deve essere fatto valere e accertato in sede fallimentare/concorsuale seguendo l'apposito rito, con impossibilità per il giudice ordinario di proseguire sin quando duri l'amministrazione straordinaria;
- la domanda proposta nei confronti dell'Ing. deve invece essere rigettata nel CP_1 merito per difetto di responsabilità in capo al medesimo. Anzitutto, in forza dei principi per cui il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche (nel pagina 10 di 51 processo civile le prove non sono tassative), incluse quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, occorre premettere che è pienamente utilizzabile la
C.T.U. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo anche se l'Ing. non fu CP_1 chiamato a parteciparvi, essendo sufficiente consentire alla parte di difendersi in modo adeguato, contestando la relazione ed, eventualmente, chiedendo che essa sia rivista e rimeditata alla luce delle sue osservazioni critiche. Ad ogni modo, la C.T.U. GI di per sé offre elementi dirimenti per ritenere insussistente qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. per il crollo del manto di copertura del fabbricato di proprietà della CP_1 [...] sito in Mercato Saraceno, non avendo egli posto in essere Parte_2 condotte commissive o omissive aventi efficacia causale rispetto al suddetto evento. Il progetto a firma dell'Ing. è stato depositato in Regione Emilia-Romagna il CP_1
03.10.1997 e dunque prima della emanazione delle regole tecniche (normativa UNI EN
10636/98) la cui violazione è stata individuata come la causa del crollo. Inoltre, il manto di copertura collassato non è quello progettato dall'Ing. bensì quello CP_1 ricostruito/sistemato nel febbraio 2004, quando egli non lavorava più per
[...]
bensì per la società Interplan S.r.l.; Controparte_16
- le domande proposte verso i terzi chiamati in causa restano assorbite in quanto subordinate all'accoglimento della domanda principale;
- quanto alla regolamentazione delle spese di lite attinenti alla causa principale,
[...] deve essere condannata al rimborso delle medesime nei Parte_2 confronti del solo Ing. posto che, sulla scorta della C.T.U., lo stesso non avrebbe CP_1 dovuto essere evocato in giudizio;
devono invece compensarsi le spese tra e Parte_2
e tra e i terzi chiamati in causa. I costi della C.T.U. restano Controparte_16 Parte_2
a carico di in via definitiva. Parte_2
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di EZ - Sezione Civile
[...] per i seguenti motivi: Parte_2
- il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la responsabilità dell'Ing. In CP_1 particolare, non è condivisibile l'assunto secondo cui la responsabilità del progettista sarebbe da escludere poiché il progetto depositato e sottoscritto dal medesimo è antecedente rispetto all'entrata in vigore della normativa tecnica UNI 10636/98.
Dall'accertamento tecnico preventivo è emerso in maniera chiara ed inequivoca come la causa del crollo fosse da imputare alla inidoneità degli elementi strutturali a sostenere il peso della neve gravante sulle lastre. Gli elementi prefabbricati del capannone non erano stati progettati per resistere al carico massimo previsto dal D.M. del 16 gennaio pagina 11 di 51 1996. La normativa tecnica UNI 10636/1998 non è innovativa, limitandosi piuttosto a raggruppare algoritmi GI conosciuti;
il CTU ha effettuato calcoli adottando formule note e comunemente utilizzate in materia di scienza delle costruzioni. È irrilevante, dunque, che la normativa tecnica UNI 10636/98 fosse o meno applicabile ratione temporis;
- non assume alcun rilievo l'intervento di manutenzione eseguito nel 2004, riguardante esclusivamente la sostituzione delle lastre di copertura e non gli elementi strutturali/prefabbricati su cui tali lastre erano montate;
- non è condivisibile l'assunto secondo cui non avrebbe aggiunto null'altro Parte_2 alle risultanze dell'attività peritale per quel che concerne l'accertamento di una qualche responsabilità dell'Ing. nella realizzazione del capannone. Non si può sostenere CP_1 che non abbia assolto l'onere di allegazione circa la responsabilità del Parte_2 progettista, avendo ampiamente dedotto sul punto;
- in definitiva, il crollo del manto di copertura è addebitabile anche al progettista delle componenti strutturali, essendo riconducibile non soltanto a carenze esecutive- costruttive, bensì anche a difetti progettuali.
Si costituiva in giudizio il Dott. Ing. contestando i motivi di gravame Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello proposto da per le Parte_2 seguenti ragioni:
- non esiste alcun titolo giuridico che legittimi ad agire direttamente contro Parte_2
l'Ing. il quale ha svolto la sua attività quale dipendente di CP_1 Controparte_16
(impiegato addetto all'ufficio tecnico interno della società);
- parte appellante travisa i fatti allo scopo di superare la considerazione del Tribunale secondo cui a crollare non è stato il manto di copertura di iniziale posa, ma quello ricostruito nel 2004 da (l'Ing. non partecipò all'intervento del CP CP_1
2004, né alla sua concezione né alla sua direzione). Nessuno degli elementi canonicamente strutturali della costruzione, effettivamente progettati dall'Ing. CP_1 ha mostrato segni di cedimento o inadeguatezza propri. Neppure il C.T.U., l'Ing. Per_1 ha ritenuto di sottoporre ad alcun genere di verifica gli elementi davvero strutturali dell'edificio, ossia le travi perimetrali, le travi ad 'Y', i pilastri e le fondazioni. L'attenzione del CTU si è concentrata esclusivamente sulle lastre in fibrocemento curve esterne;
- il progetto dell'Ing. non ha contemplato il manto di copertura e i relativi sistemi CP_1 di fissaggio perché non era suo compito definire e verificare tali elementi (spettava ad altri nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale di;
Controparte_16
pagina 12 di 51 - la normativa UNI del 1998 è centrale nella valutazione del comportamento del manto di copertura. Se le norme tecniche del 1998 non avessero avuto alcuna valenza innovativa, non avrebbe avuto senso la loro stessa posizione e la fissazione di una data temporale per la loro entrata in vigore;
- parte appellante erra nel qualificare il manto di copertura come componente strutturale dell'edificio. Gli elementi strutturali di una costruzione sono soltanto: fondazione, pilastri e colonne, pareti portanti, travi, travature e solai;
- dalla ultimazione del calcolo strutturale (fine dell'anno 1997) nessuna comunicazione di contestazione o addebito da parte di ha raggiunto l'Ing. fino alla Parte_2 CP_1 notificazione, nel 2013, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di EZ;
non sono quindi stati compiuti atti capaci di impedire decadenze e prescrizioni. Le lettere del 2003 riferite a vizi e difetti del manto di copertura all'epoca denunciati sono prive di ogni rilievo. Quanto alla presunta idoneità della notifica del ricorso per a.t.p. ad interrompere la prescrizione anche nei confronti di un presunto responsabile in solido, si rileva come il termine prescrizionale fosse in ogni caso GI decorso/spirato. Non è condivisibile l'assunto secondo cui il termine prescrizionale avrebbe cominciato a decorrere dal deposito della relazione del C.T.U. Ing. ossia Per_1 dal 23.10.2012;
- il C.T.U. Ing. ha trascurato del tutto l'indagine circa la consistenza Per_1 dell'innevamento perché, a suo dire, il manto di copertura sarebbe stato comunque incapace di sostenere i carichi di progetto. Ciò è giuridicamente sbagliato perché qualora la coltre di neve avesse avuto un peso superiore al carico di progetto, il tetto sarebbe comunque crollato anche se soddisfatti i carichi minimi di cui alle norme tecniche, rendendo assolutamente irrilevante l'eventuale sottodimensionamento del manto di copertura;
- le norme tecniche UNI elaborate nel 1998 non sono cogenti;
inoltre, la loro entrata in vigore è successiva alla elaborazione del progetto;
- è stata nel corso del mese di febbraio del 2004, ad occuparsi CP dell'integrale rifacimento del manto di copertura, scegliendo che tipo di lastre usare, sollevando in quota e rimontando tutte le nuove lastre di fibrocemento, fissando le medesime ai punti fermi di ancoraggio, valutando se i supporti GI esistenti erano idonei oppure no ecc.;
- è apodittica l'affermazione del C.T.U. secondo cui si può induttivamente escludere la presenza di vizi e difetti delle lastre prodotte da per il fatto che la stessa CP opera con sistema di qualità (le lastre precedentemente posate/installate erano GI
pagina 13 di 51 risultate difettose, mostrando segni di cedimento e infiltrazioni, GI nel 2004; come può escludersi che analoghi problemi si siano ripresentati successivamente?);
- la stima dell'entità dell'innevamento effettuata dal C.T.U. è errata e non supportata da alcun dato certo. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che al momento del cedimento delle lastre la coltre nevosa avesse raggiunto un'altezza superiore ai 2 metri, con un peso superiore a 200 Kg/mq;
- i fissaggi dei lucernari in fibroresina erano gli stessi delle lastre in fibrocemento e sono risultati idonei ad assolvere alla loro funzione, segno evidente che nel caso delle lastre di fibrocemento a cedere è stato il materiale stesso;
- le barrette di fissaggio sono risultate piegate verso l'interno; ciò significa che probabilmente la rottura è avvenuta per cedimento flessionale in mezzeria della lastra, la quale ha così trascinato con sé verso l'interno dell'edificio anche le barrette;
- tanto i costi per il ripristino della copertura, quanto i costi inerenti ai macchinari sia per la porzione di edificio occupata dalla ditta sia per quella occupata da CP_7 ipotizzati dal C.T.U. devono ritenersi errati, non sorretti da una Controparte_6 adeguata indagine peritale e come tali non condivisibili;
- la richiesta di pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutti i canoni di locazione non percepiti dal momento del crollo fino al momento della prevista cessazione dei rapporti contrattuali è eccessiva e incoerente con i principi in materia di danno, in particolare quelli sanciti dall'art. 1223 c.c..
L'Ing. nell'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto di riformare la sentenza di primo CP_1 grado allo stato degli atti e dell'istruttoria GI espletata, ribadiva/riproponeva tutte le istanze istruttorie avanzate nel processo di primo grado (consulenza tecnica e prova testimoniale). Egli evidenziava altresì come le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo non fossero utilizzabili nei suoi confronti e a lui opponibili, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di istruzione preventiva.
L'Ing. TT riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande di garanzia/manleva GI avanzate in primo grado nei confronti di e Controparte_17 [...]
Controparte_4
L'Ing. TT rilevava, inoltre, come l'atto di citazione in appello non fosse stato notificato né a né a nonostante gli stessi CP Controparte_4 avessero partecipato al giudizio di primo grado (come terzi chiamati in causa), e chiedeva perciò a questa Corte, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., di ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando all'appellante il termine entro il quale eseguire la notificazione nei confronti degli anzidetti soggetti.
pagina 14 di 51 Prima ancora che il contraddittorio venisse esteso nei suoi confronti, si costituiva in giudizio (GI ), Controparte_2 Controparte_19 avendo interesse a partecipare al giudizio. La stessa chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e l'integrale conferma della sentenza di primo Parte_2 grado. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario vagliare la domanda di manleva svolta nei suoi confronti, riproponeva le medesime difese GI Controparte_2 svolte nel giudizio di primo grado:
- si è da sempre occupata della sola produzione e rivendita di lastre di CP fibrocemento ecologico;
non ha mai svolto attività di progettazione e realizzazione di opere. Alla medesima è dunque applicabile la disciplina dettata in tema di vendita.
Eventualmente legittimata a far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta (ad ogni modo erano scaduti i termini di decadenza e di prescrizione) era la sola
[...]
e non l'Ing. con la quale non ha intrattenuto alcun rapporto CP_16 CP_1 CP_2 contrattuale;
- il cedimento della copertura appare imputabile esclusivamente all'evento meteorologico straordinario e al carico eccezionale di neve caduto;
tale evento è senz'altro idoneo ad interrompere qualsiasi nesso causale e a porsi come causa unica e sufficiente del crollo. Diversamente da quanto ritenuto dal C.T.U., la questione relativa al quantitativo di neve caduto non è affatto irrilevante;
si rende perciò necessaria una consulenza tecnica meteorologica volta a verificare, attraverso i bollettini pubblicati e i rilievi effettuati nel periodo, il quantitativo e ilpeso della neve caduta sul tetto in questione e se lo stesso fosse superiore al carico previsto per legge;
- è assolutamente estranea alla progettazione e posa in opera della copertura. CP_2
Le carenze individuate dal C.T.U. sono di tipo progettuale;
il crollo non può essere addebitato al materiale utilizzato per produrre le lastre;
- la quantificazione dei costi relativi al ripristino del capannone eseguita dal C.T.U. è erronea, eccessiva e comunque non supportata da alcun elemento. Quanto al danno da lucro cessante consistente nel mancato incameramento dei canoni di locazione, non è possibile inferire un nesso eziologico tra la disdetta degli affittuari e il crollo (le disdette sono state inviate nell'estate del 2012, diversi mesi dopo). È stata l'omissione di tempestivi interventi di ripristino da parte di a cagionare l'aggravamento del Parte_2 danno. Da contestare sono altresì i danni asseritamente patiti dalle ditte e CP_7
, non avendo queste ultime cercato di limitarli asportando le attrezzature e i CP_6 materiali nei giorni delle nevicate.
pagina 15 di 51 Con ordinanza del 15.03.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte appellante, nei confronti di e La CP Controparte_4 causa veniva rinviata all'udienza del 15.11.2022.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione in appello, si costituiva in giudizio
(GI , associandosi alle difese Controparte_4 Controparte_5 dell'Ing. e chiedendo, anzitutto, il rigetto dell'appello proposto da CP_1 [...]
e, per l'effetto, la conferma della sentenza del Tribunale di EZ. In Parte_2 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello con conseguente accertamento della responsabilità dell'Ing. la compagnia assicurativa chiedeva CP_1 di accertare, con riferimento alle polizze postuma e r.c. prodotti invocate, che ella non era tenuta (in base all'art. 21 della condizioni generali di assicurazione) all'indennizzo del danno consistente nei costi per la riparazione o la sostituzione di parti della copertura, all'indennizzo del danno per ritardi o omissioni rispetto a quanto contrattualmente pattuito, alla copertura postuma dei danni dopo dieci anni dalla progettazione e consegna del manufatto ovvero dopo dieci anni dal collaudo dell'opera, alla refusione delle spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non designati da
(v. art. 12 delle condizioni generali della polizza postuma Controparte_4
e r.c. prodotti). In caso di condanna a manlevare il proprio assicurato,
[...] chiedeva che ciò avvenisse nei limiti rigorosi dei massimali e degli Controparte_4 scoperti (o delle franchigie) previsti e vigenti per ogni singola copertura ritenuta operativa.
All'udienza del 15.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti i termini, questa Corte emetteva, in data 04.09.2023, sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023, pubbl. il 06.09.2023, con la quale provvedeva come di seguito:
«la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando nel procedimento intestato:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ing. CP_1
e per l'effetto lo dichiara legittimato a contraddire nel presente giudizio;
[...]
pagina 16 di 51 - rigetta le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall'Ing. Controparte_1
- riserva alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite relative ai due gradi giudizio;
- dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio».
Con separata ordinanza del 04.09.2023, la Corte rimetteva la causa in istruttoria al fine di disporre una consulenza tecnica di ufficio volta essenzialmente ad individuare le cause del crollo/cedimento del manto di copertura del capannone sito in Mercato Saraceno
(FC), Loc. Bora Bassa, Via A. Einstein n. 40 e n. 42 avvenuto nel mese di febbraio del
2012 nonché i soggetti responsabili, con la loro condotta, di tale evento dannoso e finalizzata, in particolare, ad accertare se l'odierno appellato Ing. abbia Controparte_1 causato o contribuito/concorso a causare, con sue omissioni o con suoi errori, il suddetto crollo.
Si provvedeva, dunque, a formulare il quesito e a nominare Consulente Tecnico di Ufficio
l'Ing. il quale accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito Persona_6 all'udienza del 22.09.2023.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
16.04.2024.
Il C.T.U. Dott. Ing. depositava la relazione tecnica in data 05.02.2024. Persona_6
All'udienza del 16 aprile 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme ribadire che questa Corte, con la sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023 pubbl. il 06/09/2023, ha GI rigettato le eccezioni preliminari di merito di difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto controverso) e di decadenza e prescrizione sollevate dall'Ing. Controparte_1
Si osserva, in primo luogo, quanto segue:
- ha agito in giudizio chiedendo che venisse accertata Parte_2 la responsabilità solidale o, in alternativa, pro quota, ai sensi dell'art. 1669 c.c.
o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di Controparte_20
(e/o in amministrazione straordinaria)
[...] Controparte_16 nonché dell'Ing. La domanda risarcitoria, dunque, è stata Controparte_1 proposta esclusivamente nei confronti dei suddetti soggetti;
pagina 17 di 51 - tanto quanto l'Ing. hanno chiamato in causa, Controparte_16 Controparte_1 ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., Negli atti di citazione per Controparte_3 chiamata in causa di terzo, nel rassegnare le conclusioni, e Controparte_16
l'Ing. hanno chieste di essere manlevate/tenute indenni da CP_1 CP quale terzo chiamato in garanzia, da tutte le conseguenze negative che gli sarebbero potute derivare dall'accoglimento della domanda di ristoro attorea;
- ha eccepito di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, CP tantomeno di natura contrattuale, con l'Ing. CP_1
- dal canto suo, l'Ing. GI nella propria “Comparsa di costituzione e risposta CP_1 con richiesta di chiamata in causa di terzo” datata 19.11.2013, ha affermato che nel corso del febbraio del 2004, intervenne provvedendo CP all'integrale rifacimento del manto di copertura occupandosi (con personale proprio e/o servendosi di ditte da lei direttamente incaricate): del trasporto in loco delle lastre di copertura di nuova produzione, dello smontaggio e dello smaltimento del vecchio manto di copertura, del sollevamento in quota e del successivo rimontaggio di tutte le nuove lastre, del fissaggio delle medesime lastre ai punti fermi di ancoraggio. Secondo l'Ing. dunque, CP_1 CP nel 2004, decise che tipo di intervento eseguire, che tipo di lastre usare, con quali e quanti fissaggi ancorare le stesse alle travi di copertura, se operare l'ancoraggio ai supporti esistenti ovvero collocarne di nuovi, ponendosi, pertanto, non come mera fornitrice delle lastre, bensì come vera e propria ideatrice, progettista e costruttrice del nuovo manto di copertura. L'Ing. ha inoltre messo in CP_1 discussione la stessa qualità delle lastre prodotte da richiamando CP il contenuto dell'atto di citazione introduttivo di ove si sottolinea che Parte_2 tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012, sin dalle prime nevicate e ancor prima che il manto nevoso raggiungesse uno spessore rilevante, la copertura di fibrocemento cominciò a presentare segni di cedimento e infiltrazioni analoghi a quelli che avevano reso necessario l'intervento di rifacimento del 2004 (al quale l'Ing. si reputa totalmente estraneo: «rispetto all'intervento del 2004, alla CP_1 sua concezione e direzione, nessuna partecipazione può attribuirsi allo stesso ing.
, pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata CP_1 in data 05.03.2018);
- in definitiva, tralasciando i termini impiegati, è palese come l'effettiva intenzione del convenuto-chiamante in causa fosse quella di addossare a la CP esclusiva e diretta responsabilità per l'evento dannoso verificatosi nel 2012 («I
pagina 18 di 51 fatti riportati (rifacimento del manto di copertura, estraneità dell'ing. alla CP_1 realizzazione del rifacimento, comprovata dalla rimozione dell'ing. CP_1 dall'Ufficio Tecnico di Mabo con suo distacco ad altra impresa) interrompono ogni nesso di riferibilità dell'evento crollo (e dei relativi danni) al convenuto», pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data
05.03.2018);
- deve allora rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale «nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna, a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non GI come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (così, ex multis,
Cass. civ., Sez. III, ord. 9 maggio 2024, n. 12756, Cass. civ., Sez. III, 15 gennaio
2020, n. 516 e Cass. civ., Sez. II, ord. 11 settembre 2018, n. 22050);
- pertanto, anche in assenza di una espressa dichiarazione in tale senso dall'attrice la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima Parte_2 deve ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata Controparte_3
Preme ricordare che nessuna condanna al risarcimento di danni può in ogni caso essere pronunciata nei confronti di a socio unico in liquidazione e in Controparte_16
, stante la declaratoria di improcedibilità, da parte del Controparte_18
Tribunale di EZ, di ogni domanda proposta e coltivata da Parte_2 contro la medesima e la mancata impugnazione della suddetta statuizione
[...]
(invero, GI nell'atto di citazione in appello, rivolge la Parte_2 propria pretesa risarcitoria al solo Ing. . CP_1
Svolta questa premessa, devono essere esaminati gli esiti della consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente giudizio di appello con ordinanza del 04.09.2023.
pagina 19 di 51 Il C.T.U. incaricato Dott. Ing. è stato chiamato, per l'appunto, a Persona_6 descrivere la dinamica del crollo del manto di copertura (costituito da pannelli/lastre in fibrocemento senza amianto) del capannone di proprietà di Parte_2
sito in Mercato Saraceno (FC), Loc. Bora Bassa, Via A. Einstein nn. 40-42, e ad
[...] individuarne le cause.
L'esperto, dopo aver adeguatamente esaminato gli atti processuali, la copiosa documentazione offerta in comunicazione dalle parti e le memorie/relazioni preliminari dei Consulenti Tecnici di Parte (ritenuto, altresì, superfluo effettuare un sopralluogo, posto che l'evento dannoso si è verificato nel 2012, dunque a notevole distanza di tempo dall'espletamento delle operazioni peritali, e che nel frattempo il fabbricato è stato oggetto di lavori di completo ripristino), nonché previa descrizione nel dettaglio dell'immobile, della tecnica di costruzione adottata e degli elementi strutturali (es. orditura principale e secondaria del solaio di copertura), ha evidenziato che nel mese di febbraio del 2012 si verificarono (pag. 25 della relazione depositata):
- il «crollo di ampie porzioni delle lastre di copertura in fibrocemento con conseguenti infiltrazioni nel capannone»;
- il «crollo del controsoffitto sottostante la copertura con conseguenti infiltrazioni»;
- «danneggiamenti dei locali del capannone e di quelli a destinazione uffici e abitazione, non più protetti dalle intemperie…».
Il C.T.U., esaminate le caratteristiche geometriche, la forma, le caratteristiche portanti delle lastre in fibrocemento prodotte da tenuto conto del tipo di carichi CP ai quali le medesime sarebbero state sottoposte e stimato, in particolare, il carico di neve (in kg/mq) presente al momento dell'evento, ha potuto appurare quanto segue:
«il crollo è avvenuto di fatto perché i vincoli laterali della lastra costituiti da due spinotti/ferri phi 0,6 cm. ogni metro non hanno consentito un comportamento ad arco
a spinta completamente eliminata che sarebbe stato necessario affinché la lastra stessa sopportasse i carichi che doveva sostenere» (pag. 37 della relazione). Il C.T.U. ha altresì sottolineato: che «i vincoli delle lastre di copertura non hanno sopportato il valore di norma (406 kg), ma un valore cinque volte più basso (88 kg)» (pag. 37 della relazione)
e che «in caso di vincoli correttamente dimensionati, il momento flettente (1,30 kgm) non avrebbe mai comportato la rottura della lastra essendo ottanta volte minore di quello di rottura dichiarato (108 kgm)».
Quanto ai soggetti alla cui condotta è possibile ricondurre eziologicamente l'evento dannoso e ai quali, dunque, è ascrivibile la responsabilità, il C.T.U. chiarisce in primo luogo «che le lastre in fibrocemento costituivano di fatto l'orditura secondaria del solaio
pagina 20 di 51 di copertura del fabbricato e di conseguenza facevano parte a tutti gli effetti della struttura portante dello stesso». La suddetta, condivisibile precisazione – ribadita anche in sede di replica alle osservazioni del C.T.P. Ing. ritenute «del tutto errate» Per_5
(pag. 78 della relazione finale) sul punto – destituisce di fondamento la tesi sostenuta dall'Ing. (identificato a chiare lettere, nella stessa denuncia di “deposito” ai sensi CP_1 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 presentata alla Regione Emilia Romagna – Servizio provinciale difesa del suolo risorse idriche e risorse forestali di Forlì – Ufficio di Cesena, pratica sismica n. 4160/1997 del 03.10.1997, come progettista strutturale in relazione alle strutture prefabbricate) secondo cui il manto di copertura non potrebbe essere qualificato come elemento/componente strutturale dell'edificio (v. pag. 16 della
“Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di integrazione contraddittorio ex art.
331 cpc e con proposizione di appello incidentale istruttorio» depositata in data
05.03.2018) e, pertanto, esulerebbe dall'oggetto della progettazione da egli svolta.
Il C.T.U., dopo aver opportunamente richiamato il disposto dell'art. 3 della L. 5 novembre 1971, n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”), il quale stabilisce espressamente che il progettista ha «la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate», mentre il direttore dei lavori e il costruttore, «ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera», con precipuo riferimento alla problematica dei vincoli di collegamento tra le travi principali in cemento armato precompresso a sezione ad Y e le lastre, da egli indicata come causa dell'evento, pone l'accento sulle seguenti carenze/mancanze ed omissioni:
- «il progetto depositato prevedeva unicamente elaborati grafici che rappresentavano le caratteristiche dei ferri/spinotti di collegamento tra le travi principali ad Y e le lastre in fibrocemento, mentre non vi erano, nella relazione di calcolo, alcune verifiche degli stessi;
le verifiche avrebbero consentito in modo agevole di capire che il tipo di vincolo previsto non avrebbe consentito di eliminare la spinta orizzontale dell'arco come indicato al paragrafo 4,2,3,3, della presente (88 kg. stimati contro 406 prescritti per legge)»;
- «le lastre sono state poste in opera in modo difforme da quanto indicato nel progetto (di cui peraltro mancavano anche le verifiche strutturali) per la diffusione dei vincoli aggiuntivi in maniera non omogenea ed uniforme»;
pagina 21 di 51 - «agli atti non è depositato il collaudo del fabbricato ma è evidente dal susseguirsi degli eventi che lo stesso non evidenziava le carenze e le omissioni progettuali e di posa in opera caratterizzanti l'esecuzione delle opere».
Nello specifico, per quel che concerne le omissioni/carenze imputabili all'Ing. il CP_1
C.T.U. Dott. Ing. dopo aver riportato la normativa tecnica di riferimento Per_4 all'epoca del deposito del progetto (UNI 7884/83, il cui capitolo 2 rinviava al D.M. del
12 febbraio 1982, sostituito dal D.M. del 16 gennaio 1996, in punto di carico ammissibile da stabilire applicando un adeguato coefficiente di sicurezza), la quale dettava le istruzioni per l'installazione delle lastre di copertura oggetto del crollo, dopo aver illustrato i sovraccarichi di neve variabili, il metodo di calcolo adottabile (c.d. “metodo delle tensioni ammissibili”) per ottenere il coefficiente di sicurezza (dipendente dal materiale utilizzato e dalla tipologia delle sollecitazioni alle quali erano sottoposte le strutture) e dopo aver effettuato la verifica statica che il progettista avrebbe dovuto eseguire e allegare alla pratica strutturale, giunge alle seguenti conclusioni: «il progettista, se avesse previsto di mantenere i vincoli laterali nella misura e nella tipologia prevista dagli elaborati grafici allegati al deposito (due spinotti di diametro 0,6 cm. per metro di lastra), avrebbe dovuto effettuare una verifica dell'arco a spinta parzialmente eliminata (con reazione vincolare massima ammissibile)…anche in questo caso però la verifica non risulta soddisfatta (sigma/sigma,amm = 2,13) dimostrando in conclusione che le caratteristiche dei vincoli indicate negli elaborati grafici consentivano di fatto, vista la proporzionalità tra carichi e tensioni, la sostenibilità di un carico neve pari a 59 kg/mq., circa la metà di quello previsto per legge»; «sulla base della normativa, anche tecnica, illo tempore vigente e applicabile al caso di specie, si ritiene che siano imputabili all'Ing. nella sua veste di progettista strutturale, Controparte_1 carenze/omissioni consistenti nella mancata verifica di calcolo delle lastre di copertura
(ed in particolare dei vincoli delle stesse) previste dagli elaborati grafici, che hanno provocato o contribuito a provocare il crollo del manto di copertura viste anche le corresponsabilità GI citate al capitolo 4 della presente» (pag. 49 e pag. 50 della relazione).
Il C.T.U. ha ribattuto in maniera esauriente alle osservazioni del C.T.P. Ing. Per_5
(giudicandole errate e non corrispondenti ai reali contenuti dell'elaborato), sia per quanto riguarda l'effettivo innevamento (altezza della coltre nevosa) durante i giorni in cui si verificò il crollo del manto di copertura, sia in punto di determinazione del carico neve di progetto e, soprattutto, del coefficiente di sicurezza, rimarcando come la norma
UNI 10636/1998 (“Lastre ondulate di fibrocemento per coperture - Istruzioni per pagina 22 di 51 l'installazione”), pacificamente non vigente all'epoca in cui venne svolta l'attività di progettazione dall'odierno appellato (come peraltro osservato dallo stesso Tribunale di
EZ a pag. 17 della sentenza impugnata), sia stata presa in considerazione in via del tutto indicativa «ed a posteriori di tutte le altre considerazioni basate esclusivamente su normative vigenti all'epoca del progetto». In merito all'intervento del 2004, il C.T.U. ha puntualizzato che le lastre di copertura vennero sostituite «con lastre identiche sia come materiale che come geometria dovendo rispettare i vincoli GI posizionati sulle travi principali quindi le considerazioni sulla progettazione non cambiano» (pag. 78 della relazione).
La circostanza per cui, a partire del secondo semestre del 2003 (più precisamente, dall'01.09.2003) l'Ing. assunse la posizione di responsabile tecnico di Interplan CP_1
S.r.l. (altra impresa del gruppo con sede in EN) e continuò a ricoprire tale ruolo fino a tutto il 2007, è irrilevante (non deve, quindi, essere ammessa la prova testimoniale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall'Ing. in ordine ai fatti di cui agli articoli/capitoli 1, 2, 3 e 4). Quandanche fosse vero CP_1 che l'Ing. non concepì l'intervento di sostituzione del manto di copertura del CP_1
2004, non prese parte alla sua realizzazione né ne diresse i lavori, ciò non eliminerebbe le sue mancanze durante lo svolgimento dell'attività di progettazione nel 1997, mancanze che si sono riverberate negativamente sulla tenuta e sulla capacità di resistenza al peso anche delle lastre posate successivamente.
La circostanza per cui tanto il direttore dei lavori quanto le imprese che si sono occupate della costruzione del fabbricato e della posa in opera della copertura non si sono avveduti delle omissioni progettuali riguardanti i vincoli laterali e, più in generale, il sistema di fissaggio alle travi ovvero, pur accorgendosene, non hanno chiesto le opportune integrazioni all'Ing. non rende ininfluente l'incompletezza degli CP_1 elaborati predisposti da costui. Considerazioni analoghe possono essere espresse circa la posa in opera delle lastre in difformità da quanto indicato nel progetto, comunque risultato lacunoso in punto di necessarie verifiche (devono perciò essere disattese argomentazioni del tenore di quelle addotte da a pag. 10 Controparte_4 della propria comparsa conclusionale depositata in data 14.06.2024).
Alla luce di quanto sopra, la sentenza del Tribunale di EZ n. 1345/2017 deve essere riformata laddove ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Parte_2 nei confronti dell'Ing. per difetto di responsabilità.
[...] Controparte_1
Per quel che attiene a (oggi ), si riporta il CP Controparte_2 seguente passaggio della relazione finale depositata dall'Ing. pag. 41): «le ditte Per_4
pagina 23 di 51 installatrici, sia la iniziale esecutrice delle opere che la in quanto ha CP_16 CP_2 posato in opera almeno una porzione della copertura oggetto del crollo, e il direttore dei lavori hanno la responsabilità di aver posto in opera le lastre in difformità dal progetto (che non era neanche completo di verifiche e quindi avrebbe dovuto essere integrato su loro richiesta prima di mettere in opera le stesse lastre)». Nel replicare alle osservazioni del C.T.P. EO. , il C.T.U. ha precisato che a (oggi CP_10 CP
) sono imputabili «errori…di posa in opera delle lastre di Controparte_2 copertura in assenza di progetto» (pag. 80 della relazione tecnica). Le asserzioni dell'esperto non danno adito a perplessità circa la responsabilità/corresponsabilità addebitabile alla società odierna appellata/chiamata in causa in primo grado.
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti (si vedano, da ultimo e a titolo esemplificativo, la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata dall'Ing. in CP_1 data 04.07.2024, a pag. 2 e a pag. 3, e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata da in pari data, anche in questo caso a pag. 2 e a pag. 3), CP delle osservazioni del consulente tecnico di parte appellata Controparte_2 alla bozza di relazione e della correlata risposta del C.T.U., si rende quantomeno opportuna una digressione circa il ruolo ricoperto dalla (oggi Controparte_3 [...]
) in relazione all'intervento che interessò la copertura del capannone Controparte_2 del 2004.
Non è in discussione che tale intervento ebbe luogo. Già il C.T.U. Ing. incaricato Per_1 dal Tribunale Civile di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena nel contesto del procedimento di A.T.P. n. R.G. 297/2012 + 389/2012, nella propria relazione depositata in data
23.10.2022, scrisse: «nel febbraio 2004 risulta una opera di “sistemazione” in garanzia delle lastre in fibrocemento senza amianto, della originaria copertura progetto 1997, con lastre del tutto identiche». Lo stesso Ing. nel replicare tanto alle osservazioni Per_1 del C.T. di parte ricorrente quanto a quelle del C.T. di Parte_2 parte convenuta aggiunse quanto segue: «l'intervento non è Controparte_16 negato…si sottolinea solo che in sede di ATP non è dato sapere se è stata sostituzione integrale o solo delle lastre ammalorate».
Potendo darsi per acquisito che nel 2004 si procedette alla sostituzione di almeno una parte delle preesistenti lastre di fibrocemento e, quindi, alla posa in opera di nuovi pannelli, ad essere controverso tra le parti è il soggetto che materialmente eseguì
l'intervento in esame.
Nel costituirsi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (v. “Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata di terzo” datata 26.03.2012) CP_8
pagina 24 di 51 affermò esplicitamente quanto segue: «l'intervento condotto sul Controparte_16 manto di copertura nel corso del 2004 è stato eseguito dalla stessa […] CP
Ove risultasse l'inadeguatezza di tali manufatti, ha diritto ad essere manlevata e CP_8 tenuta indenne da parte di (l'integrale contenuto della comparsa di CP_2 costituzione e risposta venne poi trasposto nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo); su tale presupposto, dunque, chiese che il procedimento di istruzione CP_8 preventiva venisse esteso coinvolgendovi anche Controparte_3
In allegato alla sopra menzionata comparsa di costituzione e risposta, a suffragio delle proprie dichiarazioni, produsse il doc. 4 (successivamente Controparte_16 offerto in comunicazione anche dall'Ing. come doc. 5), consistente in una CP_1 comunicazione su carta intestata datata 13.02.2004, inviata da a CP [...]
ove si legge testualmente: «Spett.le Ditta Mabo Alla c.a. EO. Controparte_16
Oggetto: Cantiere Nucci Bus di Bora-Borello (F.C.) Con il presente siamo ad Tes_8 informare che oggi abbiamo effettuato lo scarico in quota dei materiali ed iniziato il lavoro di sistemazione della copertura in oggetto. Tali lavori saranno completati domani.
Poggio Renatico 13/02/04…». Riguardo all'intervento del 2004, il C.T.U. ha chiarito di aver basato le proprie considerazioni sulla documentazione in atti e, in particolare, proprio «sul documento n. 5 allegato al fascicolo di parte si tratta di documento CP_1 su carta intestata del 13,2,2004 inviato alla ditta Mabo da Poggio Recanatico CP_2
(Poggio Renatico, trattasi di refuso del C.T.U. n.d.r.) (sede avente per oggetto CP_2 il cantiere Nucci Bus di Bora-Borello (FC)».
Ebbene, se si analizza il contenuto della comparsa di costituzione e risposta (rectius,
“Memoria difensiva”) di nel procedimento di accertamento tecnico CP preventivo (datata 03.05.2012, dunque precedente rispetto alla udienza del 07.05.2012 alla quale il procedimento era stato rinviato dal Giudice in conseguenza dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi) ci si rende conto che la società terza chiamata non prese minimamente posizione, né in maniera generica né in maniera circostanziata e mirata, in merito alle allegazioni di di cui Controparte_16 sopra, non negando fermamente di aver eseguito, nel 2004, l'intervento sul manto di copertura. Soprattutto, non disconobbe il doc. 4 prodotto da CP [...]
Lo stesso dicasi per le “Osservazioni alla bozza di relazione del Controparte_16
13/07/2012 redatta dall'Ing. formulate dal EO. C.T.P. Persona_1 CP_10 di Controparte_3
Soltanto con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito n. R.G.
2630/2013 pendente dinanzi al Tribunale di EZ (depositata in data 19.03.2014),
pagina 25 di 51 sostenne, per la prima volta (v. pag. 7), di non essersi «mai occupata di CP progettazioni, appalti e realizzazione di opere» e di non aver «eseguito alcun rifacimento nel corso dell'anno 2004». Nel medesimo scritto difensivo, osservò CP altresì, per la prima volta, che la comunicazione del 13.02.2004 «non può rivestire alcun valore probatorio», in quanto «siglata da soggetto sconosciuto ed inviata da numero di fax che non è di (il prefisso di è 0532 mentre sulla stampigliatura appare CP_2 CP_2 il n. 0429)».
Sulla base del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale non si può che aderire, tale disconoscimento deve ritenersi senz'altro tardivo. Infatti, il principio anche di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione è quello secondo cui, «in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1,
n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta»
(così, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 9690). Il disconoscimento, dunque, «deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo» (v. Cass. civ., Sez. II, ord. 20 febbraio 2018, n.
4053). Il giudice di nomofilachia ha puntualizzato che i due momenti processuali individuati dalla norma (prima udienza e prima risposta successiva alla produzione)
«sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta» (Cass. civ., Sez. II, sent. 11 maggio 1990, n.
4059, richiamata dalla GI citata Cass. n. 9690/2023). Analogamente, in punto di disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte in giudizio, la Corte di Cassazione ha stabilito che «l'art. 2719 cod. civ. […] è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta
pagina 26 di 51 successiva alla produzione» (in questi termini, ad esempio, Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 febbraio 2019, n. 3540).
Nel caso di specie, la prima occasione utile/possibile per la società odierna appellata era sicuramente rappresentata dalla comparsa di costituzione e risposta (da CP denominata “Memoria difensiva”) nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Per converso, l'Ing. (il quale, pur non essendo il soggetto che per primo ha CP_1 prodotto il documento – neppure avrebbe potuto farlo, non essendo stato chiamato a partecipare al procedimento di istruzione preventiva – aveva sicuramente interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura), anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data 29.06.2015 (pag.
6) ha tempestivamente e correttamente dedotto quanto segue: «il documento fax del
13.2.04 (doc. 5), che respinge e disconosce con tanta decisione, proviene
CP_2 invece da e fu firmato da persona capace di rappresentare ed impegnare la
CP_2 stessa […]. In ogni caso la sua contestazione ed il suo disconoscimento sono
CP_2 tardivi. Infatti, tale documento era GI stato depositato da nel procedimento per CP_8 atp dinanzi al Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena, e costituendosi
CP_2 in detto procedimento non lo aveva né respinto né disconosciuto».
Non si può scordare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento, non soltanto espresso, ma anche tacito, di una scrittura, compiuto al di fuori del processo,
è inquadrabile nello schema della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ossia quale condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento di quella stessa scrittura in giudizio (v., tra le altre, Cass. civ., Sez.
III, ord. 27 settembre 2017, n. 22460). Se il riconoscimento implicito dispiega un effetto abdicativo del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. anche qualora abbia luogo al di fuori del processo, a maggior ragione tale effetto si produce ove il comportamento concludente sia stato tenuto (come nel caso di specie, ad opera di v. CP supra) nel contesto di un procedimento pur sempre celebratosi dinanzi all'autorità giudiziaria quale quello di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., oltretutto legato al successivo giudizio di merito da un vincolo di strumentalità in senso giuridico e preordinato a costituire una prova prima del processo e in vista dello stesso.
Alla comunicazione del 13.02.2004, che quindi si ha per riconosciuta (e può essere validamente utilizzata ai fini della decisione), va ad aggiungersi la comunicazione
(datata 23.02.2012) spedita da a in data Controparte_16 CP
27.02.2012 a mezzo raccomandata A.R. (e anticipata via fax in data 24.02.2012) ove la prima, rivolgendosi alla seconda, scrive: «le contestazioni contenute in tali
pagina 27 di 51 raccomandate (il riferimento è alle lettere inviate a da CP_8 Parte_2
e dall'avvocato da questa incaricato) si riferiscono al manto di copertura da Voi
[...] ricostruito in data 16.02.2004».
In definitiva, può ritenersi provato che (oggi ) CP Controparte_2 provvide, nel 2004, alla sistemazione/rifacimento quantomeno parziale del manto di copertura del capannone, non limitandosi a vendere/fornire nuove lastre di fibrocemento ecologico, ma occupandosi personalmente della posa in opera delle medesime (si rivela perciò superflua l'assunzione della prova testimoniale chiesta dall'Ing. con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sui fatti formulati, in CP_1 particolare, negli articoli/capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis).
Gli argomenti addotti da (GI non appaiono Controparte_2 CP persuasivi e non inducono ad abbracciare una diversa ricostruzione dei fatti. La circostanza per cui nei propri scritti difensivi, afferma che Parte_2
l'intervento del 2004 avvenne ad opera di così come quella Controparte_16 per cui indirizzò le proprie missive a non è dirimente, dal momento Parte_2 CP_8 che, come giustamente osservato dall'Ing. «il rapporto contrattuale, per CP_1 Pt_2
si poneva solo con (pag. 3 della “Seconda memoria di replica dall'udienza
[...] CP_8 del 16.4.2024” depositata in data 04.07.2024). Inoltre, Controparte_16 direttamente incaricata da nel 2004, di eseguire Parte_2
l'intervento di “sistemazione”/rifacimento in garanzia, ben potrebbe, a sua volta, aver demandato il medesimo a quale “sub-appaltatrice” o, più in generale, CP sub-esecutrice dell'opera o di una parte di essa, senza che sia stata resa Parte_2 edotta di ciò. Nella comunicazione del 20.02.2012 (doc. 16 prodotto in giudizio dall'Ing.
inviata da a la prima CP_1 CP_8 Controparte_16 Parte_2 evidenzia semplicemente che l'intervento cui la seconda si riferiva nelle proprie missive del 07 e del 10.02.2012 «fu eseguito nel 2004», limitandosi quindi a collocarlo temporalmente, senza affermare di averlo eseguito lei direttamente. Non si vede, pertanto, quale «chiaro valore confessorio» possa assumere tale dichiarazione. I documenti 1 (CONFERMA D'ORDINE del 21.05.1997 per «la fornitura di un prefabbricato
da montare in un terreno di Vs Proprietà posto in Borello -FO- Altezza s.l.m. <200 CP_16 mt.») e 3 (fattura n. 50/00069 del 26/01/1998 emessa da attengono CP alla originaria costruzione del fabbricato, risalente al periodo 1997-1999, e nulla hanno a che vedere con l'intervento del 2004.
L'esito cui il C.T.U. Ing. è pervenuto in punto di responsabilità (o, più Per_4 precisamente, di corresponsabilità) di nella causazione dell'evento CP
pagina 28 di 51 dannoso non è dunque inficiato nella sua validità e attendibilità (del tutto priva di pregio si mostra l'eccezione di nullità assoluta della consulenza tecnica, sollevata dalla difesa di nelle proprie note di trattazione scritta sostitutive Controparte_2 dell'udienza del 16.04.2024, depositate in data 26.03.2024, «…per i motivi GI dettagliatamente esposti nelle osservazioni del CTP di parte geom. , posto CP_10
Contr che non ha ostituito e rifatto la copertura di cui è causa essendosi limitata CP_2 alla mera fornitura delle lastre di fibrocemento di cui alle fatture allegate e che tale circostanza non risulta acclarata in alcun atto o documento di causa, ma costituisce mera asserzione proveniente dal CTP ; conviene oltretutto rimarcare che il CP_1
C.T.U., lungi dal formulare valutazioni a contenuto giuridico, aveva opportunamente rimesso a questa Corte ogni decisione in punto di autenticità o meno del doc. 5 presente nel fascicolo dell'Ing. v. pag. 80 della relazione finale). CP_1
Al C.T.U. era stato poi affidato il compito di verificare se l'entità della precipitazione nevosa (evento meteorologico dal 31 al 5 gennaio ed evento meteorologico dal 7 al 12 febbraio) che interessò l'area nella quale è ubicato il capannone (zona a destinazione artigianale sita in località Bora Bassa, nel comune di Mercato Saraceno) sia stata di per sé sufficiente a provocare il cedimento del manto di copertura, ponendosi come causa esclusiva del medesimo idonea ad interrompere il rapporto di causalità tra il crollo ed eventuali carenze/difetti progettuali ovvero di fabbricazione. Il C.T.U., dopo aver individuato, per via di approssimazione (sulla base dei valori medi dei dati meteorologici storici ufficiali estrapolati dai rapporti dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna – Servizio IdroMeteoClima relativi a località poste nelle immediate vicinanze di Bora Bassa), lo spessore massimo giornaliero della coltre nevosa raggiunto nei giorni antecedenti o concomitanti rispetto all'evento dannoso (applicando il coefficiente di compattamento), determinato prudenzialmente il peso della coltre nevosa al momento del suo massimo spessore e ricavato altresì il probabile valore limite del carico di neve a terra, è pervenuto alla conclusione per cui «il peso della coltre nevosa da applicare per il calcolo della copertura del fabbricato, nel momento di suo massimo spessore (cm. 139) con una densità di 162 kg/mc, era pari a 226 kg/mq. e non era quindi superiore al carico sopportabile/ sostenibile dal manto di copertura del fabbricato in base alla normativa allora vigente in materia, pari a 480 kg/mq.; dunque
l'entità della precipitazione non è stata di per sé sufficiente a provocare il cedimento»
(pag. 63 e pag. 64 della relazione).
Sebbene non si possa negare, anche alla luce del “Rapporto dell'evento meteorologico dal 31 gennaio al 5 febbraio 2012”, del “Rapporto dell'evento meteorologico dal 7 al 12
pagina 29 di 51 febbraio 2012”, entrambi dell' (allegato Parte_3
M e allegato N alla perizia depositata dall'Ing. in data 05.02.2024), nonché delle Per_4 valutazioni espresse da della struttura Idro-Meteo-Clima di Arpa Emilia- Tes_11
Romagna nell'articolo scientifico intitolato “Febbraio 2012, ma quanta neve è caduta” pubblicato sul n. 1 dell'anno 2012 della rivista Ecoscienza (doc. 5 prodotto da CP in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data
[...]
01.09.2015), che il fenomeno analizzato abbia assunto connotati di straordinarietà/eccezionalità o, perlomeno, di inusualità (la nevicata che ha colpito la
Romagna può, sine ullo dubio, essere definita di ingente portata anche in relazione a zone di medio-bassa collina e di pianura), anche laddove l'effettivo peso della coltre nevosa fosse stato il doppio di quello – GI di per sé non indifferente – stimato dal C.T.U.
(226 Kg/mq. x 2 = 452 Kg/mq.), il manto di copertura del capannone, sulla base della normativa illo tempore vigente in materia, comunque, avrebbe dovuto sostenerlo/sopportarlo.
Il perito ha escluso che il fenomeno atmosferico possa essere considerato quale causa naturale da sola idonea e sufficiente, avente efficacia esclusiva rispetto alla verificazione dell'eventus damni.
Quandanche si ritenesse che il crollo del manto di copertura del capannone sia stato il risultato dell'interazione tra cause umane imputabili (gli errori e le omissioni nella progettazione da parte dell'Ing. e gli errori nella posa in opera delle lastre ecc. CP_1 da parte di oggi ) e una causa naturale non CP Controparte_2 imputabile (la nevicata), conviene rammentare che «qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali» (Cass. civ., Sez. III, sent. 12 maggio 2023, n. 13037).
L'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento soltanto nell'ipotesi in cui le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, presentandosi, dunque, in modo talmente pregnante da recidere il nesso eziologico;
al contrario, «ove […] quelle condizioni non possano dare luogo, senza
l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore
pagina 30 di 51 gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile» (così Cass. civ., Sez. III, sent. 24 febbraio 2023, n. 5737).
Da tutto quanto sinora esposto discende che l'Ing. Controparte_22 Controparte_2
(GI , avendo ambedue concorso in modo efficiente a
[...] CP provocare, con distinte condotte colpose, l'evento di danno consistente nel crollo del manto di copertura del capannone di proprietà di sito in Parte_2
Mercato Saraceno (FC), Loc. Bora Bassa, possono e devono essere condannati, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni (secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, «ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., […], è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso», la quale «deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità di norme giuridiche violate», Cass., Sez. Un. civ., 27 aprile 2022, n. 13143).
Al C.T.U. incaricato era stato giustappunto affidato il compito di quantificare i costi per le opere edili di ripristino della copertura, per le opere impiantistiche e di manutenzione straordinaria, per le opere di ripristino dei locali danneggiati, gli oneri e le spese tecniche nonché ogni altra spese da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi e, in generale, per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli del crollo che hanno interessato il fabbricato.
Quanto alle opere di ripristino, il C.T.U. ha proceduta alla stima dei lavori sulla base della documentazione versata in atti e, segnatamente, delle quantità indicate nella conferma d'ordine del 21.05.1997 della e dei prezzi di Controparte_16 riferimento al 31.07.2011 di cui al documento denominato “Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena 2011” predisposto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena (il C.T.U. ha ritenuto, correttamente, di dover riferire i costi stimati al febbraio 2012). Il perito, applicando un coefficiente di vetustà
(«da considerare unicamente per le strutture a diretto contatto con l'esterno e quindi con gli agenti atmosferici» e da applicare «unicamente ai costi di materiale») del 20% ai prezzi unitari relativi alla fornitura e nuova posa in opera delle lastre di copertura e dei lucernari delle stesse, ha ottenuto un costo per le opere di ripristino pari a complessivi € 58.000,00, come da tabella a pag. 66 della relazione che indica in maniera pagina 31 di 51 analitica, per ciascuna lavorazione (rimozione delle lastre curve, rimozione del controsoffitto, posa delle nuove lastre, posa del materiale isolante o coibente ecc.), il codice identificativo di cui al prezzario, la quantità, il prezzo unitario e l'esborso totale.
Questa Corte ritiene di non doversi discostare dall'anzidetta stima, in quanto effettuata attenendosi a dati oggettivi (come osservato dal C.T.U. nel replicare al C.T.P. Ing.
«la stima attraverso i prezzari ufficiali consente di rendere oggettiva la Per_5 valutazione») e congrua.
Passando ai costi per le opere di impiantistiche e di manutenzione straordinaria (pag.
67 e ss. della relazione), il C.T.U. ha posto in risalto come non risulti agli atti «alcuna documentazione analitica che dimostri il danno richiesto da parte appellante» e ha dato atto, inoltre, di aver richiesto alle parti, durante le operazioni peritali, «con esito negativo…di acquisire la documentazione a suo tempo esaminata dal C.T.U. Ing. e Per_1 citata da alcuni ctp durante la stessa procedura».
Di conseguenza egli ha posto a fondamento delle sue valutazioni la «documentazione fotografica» e la «considerazione obbiettiva dei danni che si possono essere prodotti in un fabbricato artigianale privo di copertura durante alcuni mesi invernali a seguito del crollo delle lastre». Ad opinione del C.T.U., «a seguito dell'evento la proprietà (
[...]
prima di locare nuovamente il fabbricato non ha potuto evitare Parte_2 di effettuare una revisione totale degli impianti e degli accessori degli stessi che evidentemente non erano progettati per una collocazione esterna e a diretto contatto con gli agenti atmosferici»; al contrario, continua l'esperto, «non pare…probabile che siano state necessarie, a seguito dell'evento, opere di manutenzione straordinaria relative agli infissi esterni in quanto gli stessi non hanno mutato la loro funzione a seguito del crollo». Prese le mosse dalle anzidette premesse, logiche e condivisibili, una volta chiarito di aver incluso le opere di tinteggiatura delle pareti tra i costi di ripristino dei locali ad uso ufficio e ad uso abitazione ed osservato che «le pavimentazioni non hanno subito presumibilmente danni evidenti dagli eventi», il C.T.U. giunge a stimare unicamente le opere impiantistiche prendendo in considerazione la percentuale del 50% del rifacimento completo delle medesime (superficie totale del fabbricato con esclusione delle zone adibite ad ufficio e ad abitazione). Sempre attingendo al prezzario denominato “Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena 2011”, predisposto dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, il C.T.U. ha ottenuto un costo complessivo di € 10.400,00.
Dalle fotografie versate in atti (in primis da , le quali Parte_2 mostrano lo stato dei luoghi a breve distanza temporale dal cedimento della copertura,
pagina 32 di 51 è agevolmente desumibile come gli impianti elettrico e di riscaldamento fossero stati danneggiati dai crolli, dal passaggio della neve, anche sciolta, nei locali sottostanti e dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici (non si può trascurare che l'evento pregiudizievole si verificò nel periodo invernale, notoriamente caratterizzato da basse temperature e da una maggiore frequenza di precipitazioni).
Dovendosi reputare assolto l'onere probatorio da parte della società odierna appellante, la valutazione dei danni impiantistici operata dal C.T.U. non può dirsi esplorativa;
la quantificazione del nocumento risarcibile nella percentuale del 50% dei costi per il rifacimento totale degli impianti de quibus costituisce una applicazione del criterio equitativo dalla quale si ritiene di non dover dissentire (si evidenzia che l'importo indicato dal C.T.U. Ing. è pari a poco più della metà di quello che era stato Per_4 riconosciuto dal C.T.U. Ing. - € 19.000,00 – in sede di A.T.P.). Per_1
Per quel che attiene ai costi per il ripristino dei locali adibiti ad uso ufficio e ad uso abitazione (per i danni subiti dagli stessi a causa, tra l'altro, della mancata protezione delle intemperie a seguito del crollo, si vedano ad esempio le fotografie n. 11 e n. 12 di cui a pag. 31 della perizia), il C.T.U., considerando una superficie complessiva ammontante a 180 mq. e moltiplicando, per ogni lavorazione da eseguire (rimozione cartongessi, realizzazione nuovo controsoffitto, rasatura, trattamento antimuffa, tinteggiatura degli ambienti, installazione porta tagliafuoco ecc.), il prezzo unitario di cui al prezzario denominato “Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena 2011”, predisposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-
Cesena, per la relativa quantità, giunge ad ottenere un importo totale di € 32.800,00
(cifra comunque inferiore a quella stimata dal C.T.U. Ing. in € 53.000,00). Per_1
Gli oneri accessori e le spese tecniche sono stati calcolati, tenuto conto «delle diverse attività professionali da porsi in opera e dell'urgenza necessaria per l'espletamento delle stesse», assumendo una percentuale del 15% (cfr. pag. 69 della relazione e pag. 84 per le repliche alle osservazioni dell'Ing. consulente tecnico di Per_7 [...]
, ottenendo così l'importo di € 15.200,00. Controparte_4
Anche in relazione a queste ultime due voci di danno patrimoniale, questa Corte ritiene di poter aderire alle conclusioni cui l'esperto incaricato è pervenuto.
In ordine al danno patrimoniale da lucro cessante/mancato guadagno subito da
[...] per mancata percezione dei canoni di locazione che avrebbero Parte_2 dovuto essere corrisposti dai conduttori e va Controparte_6 CP_7 anzitutto precisato che esso rientra senz'altro tra le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventus damni consistente nel crollo del manto di copertura del pagina 33 di 51 capannone. Il “Contratto di locazione di immobili urbani” con il Sig. (doc. 4 CP_7 prodotto in giudizio da in allegato all'atto di citazione Parte_2 introduttivo del giudizio di primo grado), avente ad oggetto una porzione del capannone sito in Mercato Saraceno, Loc. Bora Bassa, era stato stipulato in data 24.03.2000, con decorrenza dei suoi effetti dal 01.04.2000, e aveva una durata di anni 6, prorogabile ogni volta di ulteriori 6 anni in caso di mancata disdetta da comunicare con raccomandata A.R. almeno 12 mesi prima della scadenza.
Il “Contratto di locazione commerciale e ad uso foresteria” con Controparte_6 era stato invece stipulato l'01.11.2004, con decorrenza degli effetti dalla stessa data, per una durata di anni 6; il contratto in questione doveva intendersi tacitamente rinnovato per ulteriori 6 anni in caso di mancata disdetta da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della scadenza.
Al momento del crollo (prima decade del mese di febbraio del 2012), pertanto, i rapporti contrattuali di locazione in questione erano GI giunti, rispettivamente, a 11 anni e 10 mesi e a 7 anni e 3 mesi di durata. Si trattava, quindi, di rapporti di lungo corso;
si può ragionevolmente ritenere che gli stessi, in assenza del cedimento del manto di copertura, si sarebbero protratti, rispettivamente, fino al mese di marzo del 2018 (la durata del contratto in essere con era GI stata prorogata una prima volta, CP_7 al termine dei primi 6 anni di esecuzione/efficacia, ossia nel 2006, e non vi è prova che almeno 12 mesi prima della seconda scadenza – la quale cadeva il 01.04.2012 – il conduttore avesse manifestato la propria volontà di dare disdetta, né l'imminenza di una scadenza naturale del contratto emerge dalla lettere o dagli atti di e CP_7 fino al mese di ottobre del 2016.
La scelta dei due conduttori di porre fine prematuramente al rapporto che li legava a fu evidentemente determinata dall'inagibilità dell'immobile a Parte_2 seguito del crollo del manto di copertura e dalla impossibilità di accedervi per un tempo non trascurabile, dai danni subiti dalle loro attrezzature, macchinari, strumenti di produzione, mobili, materiali, merci, documenti contabili ecc. per via delle macerie, della neve, e della pioggia (in quanto a cielo aperto), dalla impossibilità di svolgere le loro attività imprenditoriali/commerciali e dalla conseguente impossibilità di portare a termine le commesse e di rispettare gli impegni assunti con clienti ecc. (si veda, ad esempio, oltre al contenuto delle numerose missive inviate dai conduttori a
[...]
e da quest'ultima prodotte in allegato all'atto di citazione introduttivo del Parte_2 giudizio di primo grado, la comparsa di costituzione e risposta di Controparte_6 nel procedimento di A.T.P. n. R.G. 389/2012 a pag. 3).
pagina 34 di 51 La procrastinazione della riparazione (quantomeno) del manto di copertura e, più in generale, del ripristino dello status quo ante, ineludibilmente dipesa dalla decisione, del tutto legittima, di di instaurare un procedimento di Parte_2 istruzione preventiva – tra l'altro introdotto senza colpevole ritardo, posto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo venne depositato dalla odierna appellante presso la Cancelleria della Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì in data
24.02.2012 – volto a fotografare lo stato dei luoghi prima di procedere con qualsivoglia intervento, ad accertare le cause del cedimento strutturale e a verificare la natura e l'entità di tutti i danni da esso provocati, nonché connessa ai tempi di celebrazione del procedimento stesso, del tutto indipendenti dalla volontà dell'allora ricorrente (l'udienza di comparizione delle parti venne fissata per il 02.04.2012, data in cui venne nominato
C.T.U. l'Ing. al quale venne formalmente conferito l'incarico soltanto alla Per_1 successiva udienza del 07.05.2012), e a quelli fisiologici di espletamento delle operazioni peritali (le quali ebbero effettivo inizio in data 18.05.2012, con il primo sopralluogo finalizzato a constatare lo stato e le condizioni materiali dello stabile), non fa venire meno il nesso di causalità tra il crollo e la precoce interruzione dei rapporti locativi.
Puntualizzato quanto sopra sotto il profilo eziologico, questa Corte, in punto di quantum risarcitorio, non può concordare con il parere del C.T.U. e con le ragioni da egli prospettate.
Il perito afferma che, anche laddove i conduttori avessero esercitato la facoltà di recedere unilateralmente dai rispettivi contratti, avrebbe Parte_2 comunque continuato a riscuotere canoni di locazione per altri 6 mesi, corrispondenti al periodo di preavviso convenuto.
A questi 6 mesi il C.T.U. aggiunge ulteriori 5 mesi (da metà febbraio 2012 a metà luglio
2012, pari al periodo in cui il capannone è stato inagibile), per un totale di 11 mesi.
Il C.T.U., quindi, moltiplica € 3.354,00 (€ 1320,68 + € 2033,40) per 11 e ottiene €
36.894,00.
Non possono, tuttavia, ignorarsi i principi che hanno trovato enunciazione nella giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento (domandato dal locatore) del danno
(nella forma del lucro cessante) da risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, principi che possono trovare applicazione anche al caso di specie, in cui lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale e la mancata percezione del canone sono da ricondurre, invece, alla condotta colposa di soggetti terzi.
L'indirizzo maggioritario/prevalente riconosce, invero, al locatore (non inadempiente)
pagina 35 di 51 «il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o che, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall'immobile nel periodo trascorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto» (v., ex alteris, Cass. civ., Sez.
III, 13 febbraio 2015, n. 2865)
Come osservato dal giudice di legittimità, il locatore «continuerà a subire il pregiudizio derivante dalla risoluzione sino alla successiva rilocazione del bene a terzi oppure, in mancanza di questa, fino al termine originariamente pattuito, salva la riduzione del risarcimento nell'ipotesi e alle condizioni desumibili dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ.» (così Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8482).
La Suprema Corte, con la pronuncia da ultimo citata, ha dunque reputato non condivisibile la soluzione offerta da Cass. civ., 14 gennaio 2014, n. 530, «tanto meno là dove essa propone di parametrare il risarcimento da risoluzione al periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore (sei mesi)». Anche la più recente Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 5 gennaio 2023, n. 194, nel porsi in linea di continuità con l'orientamento appena richiamato, ha censurato la motivazione dei giudici della Corte
d'Appello nella parte in cui costoro avevano ritenuto di circoscrivere al solo termine di sei mesi del preavviso la liquidazione del danno da lucro cessante spettante a parte locatrice, in quanto, diversamente, il danno da lucro cessante doveva essere calcolato sull'intero periodo.
La poc'anzi menzionata Cass. n. 8482/2020, a proposito della previsione di cui all'art. 1227, comma 2, c.p.c., ha anche ricordato che incombe sul debitore/danneggiante fornire la prova che il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza. Ancor più importante, «a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 […], il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l'ordinaria diligenza esige un'eccezione di parte in senso stretto
(come tale, non rilevabile d'ufficio) e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito» (così, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 19 marzo 2024, n. 7274), vale a dire nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c..
Se si guarda al Par. 8, intitolato “Sulla domanda di danni per perdita di canoni di locazione”, della “Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo” del 19.11.2013, depositata nel giudizio di primo grado nell'interesse dell'Ing.
non si rinviene alcuna espressa eccezione in tal senso (l'Ing. si limita a CP_1 CP_1 lamentare l'eccessività e l'incoerenza, rispetto ai principi in materia di danno sanciti pagina 36 di 51 dall'art. 1223 c.c., della richiesta risarcitoria avanzata da Parte_2
a rilevare che la permanenza dell'inquilino nel contratto fino al momento della prevista cessazione del rapporto di locazione costituisce una mera aspettativa di fatto, ad osservare che i conduttori avrebbero potuto recedere anticipatamente dai contratti, a rilevare che il contratto concluso con non sarebbe comunque andato oltre CP_7 il termine finale del marzo 2012 e, infine, ad evidenziare che ogni importo risarcibile avrebbe dovuto essere depurato dall'IVA di legge, in quanto non costituente un ricavo per il locatore).
Neppure nella “Comparsa di costituzione e risposta” depositata da (oggi CP
) in data 19.03.2014 nel giudizio di primo grado viene Controparte_2 minimamente prospettata l'esistenza di possibilità – sfuggite alla proprietaria del fabbricato/locatrice per sua colpevole inerzia o per altro Parte_2 suo atteggiamento (come, ad esempio, una esasperata selettività nel vagliare aspiranti conduttori) – di un rapido e/o vantaggioso reimpiego del bene immobile nel periodo in questione. La società terza chiamata in causa afferma, semplicemente, che non sarebbe possibile «inferire un nesso eziologico tra la disdetta e il preteso crollo così come dal computo del preteso mancato guadagno deve essere esclusa l'Iva» (pag. 9).
La disposizione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. viene sì invocata da (a CP pag. 10), ma unicamente per contestare «gli ulteriori danni da lucro cessante e pretesamente subiti dagli inquilini e dai macchinari» (in sostanza, la società terza chiamata sostiene che il danno subito dai macchinari, dalle attrezzature e dai prodotti di e di si sarebbe aggravato per una presunta CP_7 Controparte_6 omissione di tempestivi interventi di ripristino da parte di . Parte_2
Si rileva a questo punto come la stessa parte appellante abbia allegato e dimostrato di aver locato la porzione di fabbricato GI condotta da ad un nuovo inquilino CP_7
a decorrere dal mese di gennaio del 2013 (e con termine finale al 31.12.2018, cfr.
“Contratto di locazione ad uso non abitativo” concluso in data 24.12.2012 con Edilsavio
prodotto come doc. 35 da . Controparte_23 Parte_2
Considerata anche la differenza minima tra il canone versato dal nuovo conduttore e quello che percepiva da ultimo da si può Parte_2 CP_7 escludere la sussistenza di un danno la lucro cessante/mancato guadagno nel periodo compreso tra gennaio 2013 e marzo 2018.
Il danno da lucro cessante/mancato guadagno risarcibile, dunque, deve essere quantificato come segue:
pagina 37 di 51 • € 1.320,68 (canone da ultimo dovuto da come si ricava dalle fatture CP_7 emesse e prodotte in giudizio da come doc. 36) x Parte_2
10 mensilità (da marzo 2012 a dicembre 2012 compresi) = € 13.206,8;
• € 2.079,15 (canone da ultimo dovuto da come si ricava Controparte_6 dalle fatture emesse da a partire dal mese di Parte_2 novembre del 2011, prodotte in giudizio come doc. 41) x 57 mensilità (da febbraio 2012 a ottobre 2016 compresi) = € 118.511,55.
Totale: € 131.718,35.
L'IVA deve essere espunta, potendo consistere il “mancato guadagno” soltanto nel mancato “incremento patrimoniale netto”.
Riassumendo, il danno patrimoniale (emergente e da lucro cessante) complessivamente subito da e al cui risarcimento devono essere condannati, Parte_2 in solido tra loro, l'Ing. (GI Controparte_24 CP
, comprende:
[...]
• € 58.000,00 per opere edili di ripristino della copertura;
• € 10.400,00 per opere riguardanti gli impianti;
• € 32.800,00 per opere di ripristino dei locali ad uso ufficio e ad uso abitazione collocati all'interno del capannone;
• € 15.200,00 per oneri accessori e spese tecniche;
• € 131.718,35 per canoni di locazione non incassati.
Totale: € 248.118,35.
Venendo in rilievo un'obbligazione risarcitoria e, dunque, un debito di valore, spettano all'appellante la rivalutazione monetaria (avente la funzione di adeguare la somma dovuta alle variazioni del costo della vita) e gli interessi aventi natura compensativa
(cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376).
Pertanto, oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ammontante ad
€ 248.118,35, devono essere riconosciuti, calcolando dalla verificazione dell'evento:
- la rivalutazione monetaria della somma, da calcolarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo tenendo conto delle variazioni percentuali dei medesimi;
- gli interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata annualmente. ha chiesto che l'Ing. venga condannato Parte_2 Controparte_1
a manlevarla e tenerla indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata contro di lei da e da in conseguenza del crollo della copertura Controparte_6 CP_7 dell'immobile.
pagina 38 di 51 Tale domanda, anch'essa da ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata in causa (in quanto, pur nella sua veste formale di domanda di garanzia, CP altro non è se non una mera articolazione o capo della più ampia domanda risarcitoria proposta da nei confronti del soggetto da ella ritenuto Parte_2 responsabile dell'accaduto, posto che qualsivoglia somma ipoteticamente corrisposta dalla società odierna appellante agli ex conduttori del fabbricato a titolo di risarcimento dei danni da costoro subiti in conseguenza del crollo si risolverebbe a sua volta in un danno patrimoniale emergente derivante alla stessa dall'evento verificatosi Parte_2 nel febbraio del 2012), non può trovare accoglimento.
Corrisponde al vero che tanto quanto presero parte Controparte_6 CP_7 al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. R.G. 297/2012
+ 389/2012 dinanzi al Tribunale Civile di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena e che nell'ambito di tale procedimento di istruzione preventiva era stato affidato al C.T.U.
l'incarico di descrivere lo stato delle attrezzature e dei macchinari dei due conduttori, di descrivere le parti danneggiate delle stesse in conseguenza del crollo del capannone, di precisare e specificare il tipo di danni e le caratteristiche degli stessi e, infine, quantificarne l'ammontare. Ciononostante: la domanda risarcitoria che
[...] aveva proposto, in via riconvenzionale, nei confronti dell'odierna CP_6 appellante nel giudizio n. R.G. 4309/2013, pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1340/2013 chiesto ed ottenuto da
[...] per il pagamento di € 13.808,03 a titolo di canoni di locazione, è stata Parte_2 dichiarata inammissibile dal Tribunale di EZ con la sentenza n. 1345/2017, per le ragioni GI note, e non risulta che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione da parte di quanto a al di là delle richieste risarcitorie Controparte_6 CP_7 stragiudiziali (raccomandate A.R.) a suo tempo fatte pervenire, personalmente o per il tramite di proprio legale, a non risulta che egli abbia mai conseguito, all'esito Parte_2 di un giudizio di merito, l'accertamento di un eventuale obbligo risarcitorio nei suoi confronti incombente in capo alla società odierna appellante.
L'Ing. in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta da CP_1 [...] ha chiesto di essere manlevato/tenuto indenne da Parte_2 [...]
(oggi in forza della polizza R.C. Controparte_5 Controparte_4
Prodotti – Postuma n. 2012201644881 (con relative condizioni particolari e generali) e della Polizza R.C.T. e R.C.O. n. 1001201379490 del 31.12.1999, entrambe stipulate da società di cui era lavoratore dipendente (documenti n. 6 e n. Controparte_16
7 e ss. prodotti in giudizio dall'Ing. . CP_1
pagina 39 di 51 Circa la possibilità per l'Ing. di valersi dell'anzidetto contratto, nulla quaestio. È CP_1 infatti la stessa ad ammettere, a pag. 6 della propria Controparte_25 comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 28.02.2022, che, in base all'appendice 13 della polizza n. 2012201644881, con la stessa deve intendersi coperta anche la responsabilità personale dei dipendenti. A ciò si aggiungano le testuali parole della impresa di assicurazione contenute a pag. 4 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data 02.07.2024: «non è contestato da alcuno che i contratti sottoscritti dalla società possano ad esso (l'Ing. TT) Controparte_16 applicarsi».
Appurato ciò, occorre chiedersi se la copertura assicurativa operi effettivamente in relazione alle condotte contestate all'Ing. così come accertate nell'ambito del CP_1 presente giudizio. richiama l'art. 18 delle condizioni generali/particolari della Controparte_4 polizza n. 2012201644881 laddove, sotto la voce “R.C. Prodotti” recita: «La Società si obbliga a tenere indenne L' di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_4 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dai prodotti dallo stesso fabbricati quali risultanti in polizza dopo la consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione». pone Controparte_4
l'accento sul concetto di “fatto accidentale”, osservando (v. pag. 4 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data 02.07.2024) che non può essere considerata tale «una condotta di inadempimento contrattuale della società Controparte_16
e del suo dipendente e quindi i supposti vizi e difetti di progettazione e
[...] realizzazione della copertura»; si tratterebbe, afferma la compagnia, di «fatti potenzialmente dannosi che…sarebbero non accidentali iscrivendosi nel novero del NON adempimento e dunque esulando dal campo dell'adempimento produttivo di danno».
Sempre secondo la Compagnia, «l'accidentalità va…esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività o inattività (inadempimento) dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita».
Giova allora richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui
«l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente
l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso,
pagina 40 di 51 in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa (anche se volontaria) in contrapposizione ai fatti dolosi» (ex alteris, Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2019, n. 20305). Secondo il giudice di legittimità, dunque, «è necessario interpretare l'aggettivo “accidentale” non alla lettera», bensì nel senso che permette «la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 27 giugno 2023, n.
18320). L'interpretazione della clausola, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale”, nel senso che il rischio assicurato sarebbe limitato ai soli casi fortuiti, renderebbe nullo il contratto ex art. 1895 c.c.,
«giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell'assicurato potrebbe sorgere» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 29 luglio 2022, n. 23762, ove, tra l'altro, proprio la sentenza della Sez. I n. 1214 del 4 febbraio 1992, citata da
[...] in quanto, a suo dire, chiarirebbe in maniera esauriente «il concetto Controparte_4 più volte “mal compreso” di accidentalità», viene indicata quale «unico, ed isolato precedente contrario» al granitico indirizzo di cui sopra, nonché come decisione «alla quale questa Corte non ha mai dato…continuità», muovendo da un presupposto logicamente erroneo). Questo Collegio, dunque, non può che prendere le distanze dalla lettura che appare prospettare, ossia quella per cui non Controparte_4 possono ritenersi compresi nella copertura assicurativa i danni riferibili ad un comportamento negligente di o, per quanto di interesse in Controparte_16 questa sede, di colui che un tempo fu suo dipendente, l'Ing. Controparte_1
Accertato, dunque, con riguardo alla posizione dell'Ing. che l'evento dannoso di CP_1 cui è causa è coperto dalla tipologia di garanzia, prevista dalla polizza n.
2012201644881, denominata “R.C. Prodotti” (il danno cagionato a Parte_2 ben può essere qualificato come “danno cagionato dal prodotto”, rientrando
[...] nell'ampio concetto di “prodotto”, in assenza di espresse limitazioni/esclusioni, anche il
“prodotto difettoso”, laddove, nel caso di specie, il difetto scaturisce da errori e da omissioni nella progettazione del medesimo), si rivela superfluo indagare se sia o meno operativa l'altra garanzia contemplata dalla polizza in questione, cioè la c.d. “R.C.
Postuma” (la quale ancora l'indennizzabilità al manifestarsi dei danni entro un pagina 41 di 51 determinato orizzonte temporale, vale a dire nei 10 anni dal collaudo o dalla consegna anche provvisoria del manufatto), dal momento che la stessa viene prospettata dalla stessa come distinta ed alternativa rispetto alla prima (v. Controparte_4 la comparsa di costituzione e risposta in appello della compagnia: «la polizza n.
201220144881 prevede due tipi di garanzia…», «la stessa polizza n. 2012201644881 prevede poi altra garanzia…», «…l'indennizzo sarà dovuto nei limiti rigorosi dei massimali e degli scoperti (o delle franchigie) previsti e vigenti e per ogni singola garanzia ritenuta operativa…»).
ad ogni modo, non può essere condannata a manlevare Controparte_4
l'odierno appellato da quanto egli deve corrispondere all'appellante a titolo di costi per opere edili di ripristino della copertura del capannone (costi per rimozione lastre curve, per rimozione controsoffitto, per rimozione materassino, per posa nuove lastre, per posa nuovo controsoffitto ecc.), che il C.T.U. Ing. ha quantificato in complessivi Per_4
€ 58.000,00. Invero, come giustamente rilevato dalla compagnia, l'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione esclude da tutte le garanzie previste dalla polizza
«le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione…».
per la prima volta nel presente giudizio di appello, Controparte_4 segnatamente in seno alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data
30.01.2023 (pag. 5), sostiene di non poter essere in ogni caso condannata a manlevare l'assicurato Ing. oltre i limiti dell'eventuale quota di responsabilità ascrivibile a CP_1 quest'ultimo «e ciò nel caso di obbligazione risarcitoria solidale e quindi se all'Ing. CP_1 fosse chiesta non la sua quota ma l'intero risarcimento».
Fermo restando che tale argomento difensivo, volto a paralizzare in parte la domanda di manleva anche in caso di ritenuta operatività della copertura assicurativa, è stato addotto tardivamente, con riferimento alla polizza R.C. Prodotti – Postuma n.
2012201644881, né tra le “Norme che regolano l'assicurazione in generale” né tra le
“Condizioni particolari” né tra le appendici si rinviene una clausola o condizione che stabilisca una simile limitazione.
Oltretutto, la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore
pagina 42 di 51 letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, ord. 5 febbraio 2024, n. 3249 e Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2023, n. 17656). Tale consolidato insegnamento è stato recepito da questa stessa Corte di Appello, la quale, richiamando nello specifico Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2012, n. 20322, ha ribadito che la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di
«liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale» (v. App. Firenze,
Sez. I, sent. 24 gennaio 2023, n. 160; si veda anche App. Napoli, Sez. IX, sent. 22 settembre 2023, n. 3993, la quale ha statuito quanto segue: «la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile…in virtù della quale la copertura assicurativa viene garantita nei soli limiti della responsabilità diretta, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante in via di solidarietà, è da considerarsi nulla. Invero, tali clausole sono poste nell'esclusivo interesse della compagnia assicuratrice e possono di fatto privare di concreta tutela l'assicurato. La nullità deriva dal fatto che ad essere inficiata
è la causa stessa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cui funzione economico-sociale consiste nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato dalle conseguenze che derivano dall'esperimento in suo danno dell'azione risarcitoria»).
In definitiva, dovrà essere condannata a tenere Controparte_4 indenne/manlevare l'Ing. da quanto quest'ultimo deve pagare (in solido con CP_1
) a in forza della presente Controparte_2 Parte_2 sentenza, a titolo di risarcimento del danno, con la sola eccezione dell'importo di €
58.000,00 inerente ai costi per opere edili di ripristino del manto di copertura del capannone, oltre rivalutazione monetaria e interessi, detratto lo scoperto come risultante dall'allegato n. 01 all'appendice n. 08 alla Polizza n. 2012201644881 (5% fino ad un massimo di € 40.000,00) e nel limite del massimale.
Con la sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023 questa Corte aveva riservato alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite relative ai due gradi giudizio.
Il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (la sentenza del Tribunale di EZ n. 1345/2017 deve essere, per l'appunto, parzialmente riformata nei termini GI indicati), è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Questa Corte,
pagina 43 di 51 - attesa la condanna dell'Ing. e di Controparte_1 Controparte_2
(GI , in solido tra loro, al pagamento, a favore di CP [...]
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 248.118,35, Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- considerato che deve, invece, essere respinta la richiesta, avanzata da
[...]
di condannare l'Ing. (e, per estensione, Parte_2 Controparte_1 come GI illustrato supra, ) a manlevarla e tenerla Controparte_2 indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata contro di lei da Controparte_6
e da in conseguenza del crollo della copertura dell'immobile
[...] CP_7
(così come, per i motivi che verranno esposti più avanti, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno emergente rappresentato dal compenso per talune prestazioni professionali rese dall'Ing. in sede Persona_2 stragiudiziale), ritiene di dover compensare per 1/5, tra da un lato, e Parte_2
l'Ing. , dall'altro, le spese di lite relative Controparte_24 al primo grado di giudizio e al presente giudizio di appello, con condanna degli stessi
Ing. e , in solido tra loro ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2
97, comma 1, c.p.c., al rimborso, in favore di dei restanti Parte_2
4/5 (come rilevato dalla Corte di Cassazione, la condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o – come nel caso di specie – solidarietà del rapporto sostanziale, «ma può anche discendere da una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria», v. Cass. civ., Sez.
VI-3, ord. 2 aprile 2019, n. 9063), liquidati come in dispositivo applicando, con riferimento al giudizio di primo grado, i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 nella versione vigente al momento dell'esaurimento dell'attività difensiva (2017) e, con riferimento al giudizio di appello, lo stesso D.M. n. 55/2014 così come modificato, però, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 sulla base del criterio del decisum; adozione dei valori minimi, attesa la prossimità della somma attribuita alla parte vittoriosa al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento;
metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, attesa la definizione dello stesso con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.). Fra le spese processuali al cui rimborso Parte_2 ha diritto, sempre nella misura dei 4/5, rientrano anche le spese della
[...]
pagina 44 di 51 consulenza tecnica di parte tanto nell'ambito del procedimento di A.T.P. ante causam, quanto nell'ambito del presente giudizio di appello (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 15 ottobre 2024, n. 26729: «le spese della consulenza di parte…vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.»). La produzione della notula del C.T.P. deve ritenersi sufficiente a giustificare la debenza della somma ivi indicata (ossia, quantomeno, l'assunzione della relativa obbligazione), salvo il controllo sulla eventuale eccessività. Quanto alle spese della consulenza tecnica di parte nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, occorre fare riferimento alla parcella n° 52 del 28.11.2012 dell'Ing. Persona_2
(“Compenso relativo alla relazione finale per CTU inerente il crollo di una copertura di un prefabbricato costruito dalla ditta di Vs. proprietà in via Einstein 40/42 CP_16
– Bora Bassa di Mercato Saraceno – FC”, cfr. doc. 43 prodotto dalla odierna appellante).
Le stesse ammontano a complessivi € 889,06 e non appaiono eccessive. Questa Corte ritiene, dunque, di dover condannare (GI Controparte_2 CP che partecipò al procedimento di istruzione preventiva) al rimborso dei 4/5 delle medesime a favore di (con compensazione del rimanente Parte_2
1/5). Quanto alle spese della consulenza tecnica di parte nell'ambito del presente giudizio di appello, occorre invece fare riferimento alla fattura n. 2 del 27.03.2024
(recante la dicitura “PAGATA”) emessa dall'Ing. relativa a “Competenze Persona_3
e spese relative all'incarico di CTP nella causa civile presso la Corte d'Appello di Firenze
(RG 43/2018)” e prodotta dalla odierna appellante in data 16.04.2024. Le suddette ammontano a complessivi € 3.206,40 e non appaiono eccessive. Questa Corte ritiene, dunque, di dover condannare l'Ing e (GI Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al rimborso dei 4/5 delle medesime a favore di CP [...]
(con compensazione del rimanente 1/5). Parte_2
Quanto all'importo di cui alla parcella n. 17 del 15.05.2012 (€ 1.450,01), consistente evidentemente nel compenso dovuto da all'Ing. Parte_2 [...] per la perizia stragiudiziale (alla voce “Descrizione” si legge, infatti, “Compenso Per_2 relativo alla perizia sul crollo di una copertura di un prefabbricato costruito dalla ditta
di Vs. proprietà in via Einstein 40/42 – Bora Bassa di Mercato Saraceno – CP_16
FC”), esso può avere, semmai, natura di danno emergente e, come tale, resterebbe soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. Quandanche si volesse ritenere dimostrato l'effettivo esborso della suddetta somma in virtù dell'apposizione, sulla parcella, di timbro dattiloscritto con la dicitura “pagato” accompagnato da firma pagina 45 di 51 autografa (presumibilmente dello stesso Ing. , si ritiene di non poter riversare Per_2 la suddetta spesa sui danneggianti in quanto, e ben vedere, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non essendo stata concretamente utile per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (alla perizia stragiudiziale – la quale, tra l'altro, nel processo, costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio
– ha comunque fatto seguito, a stretto giro, l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto anch'esso ad indagare le cause del crollo del manto di copertura).
Venendo infine alla parcella n. 15/2013 del 20.04.2013, per l'ammontare di € 687,96,
e alla parcella n. 30 del 21.08.2012, per l'ammontare di € 3.095,82, entrambe recanti la descrizione “Compenso relativo alla pratica edilizia inerente il crollo di una copertura di un prefabbricato costruito dalla ditta di Vs. proprietà in via Einstein 40/42 CP_16
– Bora Bassa di Mercato Saraceno – FC” (con le seguenti specificazioni:
“documentazione per fine lavori”, “spese per certificazioni energetiche per incarico altro professionista”, “Relazioni, comunicazioni varie e spese per incarico altro professionista di coordinatore per la sicurezza”), trattasi anche in questo caso di esborsi che, qualora realmente sostenuti, potrebbero configurare un danno emergente. Tuttavia, quanto alla prima somma, è sufficiente rilevare che non è stata offerta la prova che il pagamento sia stato davvero effettuato e, quindi, non può dirsi dimostrato il nocumento patrimoniale, posto che «la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata – come nel caso di specie (la parcella in questione manca sia del timbro dattiloscritto “pagato” sia della firma autografa del professionista che l'ha emessa) – da una quietanza o da un'accettazione» (così, ex multis, Cass. civ., Sez. VI, sent. 12 febbraio 2018, n. 3293); quanto al secondo importo, fermo restando che la relativa parcella manca di qualsivoglia firma del professionista (l'Ing. , esso Per_2 può essere ragionevolmente ricondotto alla voce “oneri e spese tecniche” (da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi e, in generale, per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli del crollo) che il C.T.U. Ing. a GI provveduto a quantificare nella Per_4 propria relazione.
Come chiarito in più occasioni dal giudice di nomofilachia, tra le ragioni di credito che l'assicurato, il quale, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore medesimo, rientra «il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal
pagina 46 di 51 contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 16 febbraio 2024, n. 4275).
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, tale credito, prosegue la Suprema
Corte, deve costituire oggetto di apposita domanda, ben chiara ed univocamente formulata. Ebbene, sin ab origine, ossia dalla “Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo” del 19.11.2023, l'Ing. ha chiesto, per il CP_1 caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, che i terzi chiamati, inclusa quindi la (GI , secondo i titoli Controparte_4 Controparte_5 per ciascuno dedotti, fossero condannati a tenerlo indenne e a rifondere immediatamente e senza ritardo a lui quanto egli fosse stato condannato a pagare e/o compensare, «per capitale, accessori e spese di causa (enfasi del redattore)», «verso chiunque» e, in primo luogo, «in favore della società attrice, disponendo il rimborso delle somme relative».
Una domanda espressa, formulata in maniera non equivoca, così come prescritto dai giudici di legittimità, è stata perciò proposta dall'Ing. CP_1
Ne discende che deve essere condannata a Controparte_4 manlevare/tenere indenne l'Ing. da quanto egli deve corrispondere, in Controparte_1 solido con (GI a Controparte_2 CP Parte_2
(quale parte avversa vittoriosa), in forza della presente sentenza, a titolo di
[...] rimborso delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, nei limiti del massimale ex art. 1917, comma 1, c.c..
Quanto al regolamento delle spese di lite/processuali dei due gradi di giudizio tra l'Ing.
e relative alla controversia circa la Controparte_1 Controparte_4 fondatezza o meno dell'azione di garanzia esperita, posto che la chiamata in causa dell'assicuratore non si è rivelata né arbitraria né ingiustificata, atteso l'accertamento della operatività della copertura assicurativa e la conseguente condanna della compagnia a tenere indenne/manlevare l'Ing. da tutto quanto egli deve CP_1 corrispondere (in solido con ) alla terza vittoriosa Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria, interessi Parte_2
e c.d. spese di soccombenza (entro il limite del massimale e detratto lo scoperto), questa Corte ritiene di dover condannare ai sensi dell'art. Controparte_4
91 c.p.c., al rimborso delle medesime a favore dell'Ing. (scaglione di Controparte_1 valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, sulla base del criterio del decisum, ossia dell'indennizzo comprensivo di danno liquidato, rivalutazione monetaria, interessi compensativi e spese di soccombenza, tolto lo scoperto;
adozione dei valori minimi,
pagina 47 di 51 attesa la prossimità della somma al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento;
metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, attesa la definizione dello stesso con le modalità di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.; applicazione, con riferimento al giudizio di primo grado, dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 nella versione vigente al momento dell'esaurimento dell'attività difensiva (2017) e, con riferimento al giudizio di appello, dello stesso D.M. n. 55/2014 così come modificato, però, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147).
Quelle appena regolate sono le spese di lite sostenute per la chiamata in causa (trattasi di credito che scaturisce, per l'appunto, dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale, come nel caso di specie, o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.).
Il “patto di gestione della lite” (in tal guisa deve essere letta la clausola) di cui all'art. 12 (rubricato “Gestione delle vertenze”) della “Norme che regolano l'assicurazione in generale” nell'ambito della polizza n. 2012201644881, invocato da
[...]
a mente del quale «La Società assume, sino al momento della Controparte_4 tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici….», «…le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro
l' sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Parte_4 massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata», e poi, ancora, «la Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall' per legali e tecnici da Parte_4 essa non designati…», non può che riguardare, invece, le c.d. spese di resistenza, cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo danneggiato, disciplinate dall'art. 1917, comma 3, c.c..
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, anche per ottenere la soddisfazione del diritto alla rifusione delle spese di resistenza, occorre una domanda ad hoc, ben chiara e univocamente formulata. Nel giudizio di primo grado, l'Ing. TT ha precisato le conclusioni nei confronti di limitandosi a chiedere Controparte_4 genericamente «di condannare i terzi chiamati alla refusione delle spese di causa».
Questa domanda deve essere correttamente interpretata come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa (cfr. Cass. civ., n. 4275/2024, cit., secondo cui «la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza»).
pagina 48 di 51 Quanto alle spese del procedimento di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. n. R.G. 297/2012 +
389/2012 svoltosi dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena, esse, nella misura in cui sono state a suo tempo liquidate (€ 6.075,33 oltre accessori di legge, se dovuti) e poste, provvisoriamente, per intero a carico dell'allora ricorrente
[...] con decreto del 04.02.2013 (doc. 38 prodotto da Parte_2 Parte_2 in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado),
[...] devono ora essere poste, in via definitiva, per 1/3 a carico di Parte_2
e per i restanti 2/3 a carico di (GI .
[...] Controparte_2 CP
Le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del presente giudizio di appello, le quali vengono liquidate con separato decreto contestualmente emesso, sono da porsi per 1/3
a carico di (avendo dovuto, questa Corte, disporre la Parte_2 consulenza tecnica di ufficio anche perché l'Ing. non venne citato a partecipare CP_1 al procedimento di istruzione preventiva, promosso proprio da Parte_2
con conseguente inopponibilità a lui delle risultanze dell'A.T.P.), per 1/3 a carico
[...] dell'Ing. e per 1/3 a carico di (GI Controparte_1 Controparte_2 CP
.
[...]
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, previo richiamo delle statuizioni contenute nella sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023 pubblicata il 06.09.2023, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, in parziale riforma della sentenza n.
1345/2017 del 23.11.2017 del Tribunale di EZ:
- ND l'Ing. e (GI Controparte_1 Controparte_2 CP
, in solido tra loro, al pagamento, a favore di
[...] Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 248.118,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi così come meglio specificato in motivazione;
- ND (GI a Controparte_4 Controparte_5 manlevare/tenere indenne l'Ing. da quanto quest'ultimo deve Controparte_1 pagare (in solido con ) a Controparte_2 Parte_2
in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno - con
[...] la sola eccezione dell'importo di € 58.000,00 inerente ai costi per le opere edili di ripristino del manto di copertura del capannone - rivalutazione monetaria e interessi, detratto lo scoperto di polizza e nei limiti del massimale;
- COMPENSA per 1/5, tra l'appellante e gli appellati Parte_2
Ing. e (GI , le spese Controparte_1 Controparte_2 CP di lite/processuali relative al primo grado di giudizio e al presente giudizio di pagina 49 di 51 appello, NDNDO l'Ing. e Controparte_1 Controparte_2
(GI , in solido tra loro ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., al CP rimborso, a favore di dei restanti 4/5, che liquida, Parte_2 per il giudizio di primo grado, in € 8.968,4 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per il presente giudizio di appello, in € 8.048,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- COMPENSA per 1/5, tra e Parte_2 Controparte_2
(GI , le spese per l'attività svolta dall'Ing.
[...] CP [...] come C.T. dell'allora ricorrente nell'ambito Per_2 Parte_2 del procedimento di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. n. R.G. 297/2012 + 389/2012 celebratosi dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena e, dunque, della C.T.U. in tal sede disposta, come documentate e richiamate in motivazione, ponendo i restanti 4/5 a carico di (GI Controparte_2 CP
;
[...]
- COMPENSA per 1/5, tra l'appellante e gli appellati Parte_2
Ing. e (GI , le spese Controparte_1 Controparte_2 CP per l'attività svolta dall'Ing. come C.T. nominato/incaricato da Persona_3 parte appellante nell'ambito del presente giudizio di appello, come documentate e richiamate in motivazione, ponendo i restanti 4/5 a carico dell'Ing. CP_1
e di in solido tra loro ex art. 97, comma 1,
[...] Controparte_2
c.p.c.;
- ND (GI a Controparte_4 Controparte_5 manlevare/tenere indenne l'Ing. da quanto egli deve Controparte_1 corrispondere (nella misura individuata dei 4/5), in solido con Controparte_2
, a in forza della presente sentenza, a
[...] Parte_2 titolo di rimborso delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, ut supra liquidate, nonché a titolo di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte nel presente giudizio di appello, nei limiti del massimale;
- ND (GI al Controparte_4 Controparte_5 rimborso, a favore dell'Ing. delle spese di lite/processuali Controparte_1 relative al primo grado di giudizio e al presente giudizio di appello, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 11.210,5 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per pagina 50 di 51 legge, e, per il presente giudizio di appello, in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- PONE, in via definitiva, le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. R.G. 297/2012 + 389/2012 svoltosi dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena, così come sono state liquidate con decreto del 04.02.2013, per 1/3 a carico di e per i restanti Parte_2
2/3 a carico di (GI ; Controparte_2 CP
- PONE le spese della C.T.U. disposta ed espletata nell'ambito del presente giudizio di appello, che liquida con separato e contestuale decreto, per 1/3 a carico di per 1/3 a carico dell'Ing. e per Parte_2 Controparte_1
1/3 a carico di (GI . Controparte_2 CP
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
La Presidente relatrice
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 51 di 51
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nella seguente composizione:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 43/2018 promossa da:
(poi (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio degli Avv.ti DOLCINI PIER GIUSEPPE (il quale ha poi ha P.IVA_1
rinunciato al mandato difensivo) e ZANOTTI JACOPO, elettivamente domiciliata in VIA F.
PUCCINOTTI 42 FIRENZE, presso lo studio dell'Avv. ALTERISIO CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TAFI Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO, BROGI MASSIMILLA e MARCHISELLO DI BLASI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA A. POLIZIANO 5 FIRENZE, presso lo studio dell'Avv. MARCHISELLO DI
BLASI ANTONIO
APPELLATO
(GI ) (C.F. ; P.IVA Controparte_2 CP P.IVA_2
), con il patrocinio dell'Avv. PAVANINI FEDERICA, elettivamente domiciliata P.IVA_3 all'indirizzo P.E.C. del difensore
APPELLATA/INTERVENIENTE
(GI (C.F. Controparte_4 Controparte_5
), con il patrocinio dell'Avv. BRILLI CORRADO, elettivamente domiciliata in VIALE P.IVA_4
MATTEOTTI 12 52100 AREZZO, presso lo studio dell'Avv. BRILLI CORRADO
APPELLATA
pagina 1 di 51 sulle seguenti conclusioni:
- per la parte appellante poi Parte_1 Parte_2
(di seguito, per brevità, anche “ ) (come da note di
[...] Parte_2 trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
Nel merito:
– accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. o comunque, in subordine, dell'art. 2043 c.c., dell'ing. , per il crollo del manto di Controparte_1 copertura dell'immobile ubicato in loc. Bora Bassa, Mercato Saraceno (FC), via A.
Einstein n. 40/42, di proprietà della società avvenuto nel febbraio Parte_2
2012;
– conseguentemente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'ing. CP_1
, a risarcire, alla i danni tutti, patiti e patiendi, in conseguenza
[...] Parte_2 del crollo del manto di copertura dell'immobile ubicato in loc. Bora Bassa, Mercato
Saraceno (FC), via A. Einstein n. 40/42, quantificati rispettivamente:
i. in Euro 145.700,00, ovvero, in subordine, in quella diversa somma che si riterrà provata o sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
e interessi di legge, per risarcimento dei costi di ripristino dell'immobile;
ii. in Euro 149.529,76 ovvero, in subordine, in quella diversa somma che si riterrà provata o sarà ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre aumenti
ISTAT, rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei canoni di locazione non percepiti dalla attrice a seguito del sinistro;
– dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'ing. , a rifondere alla Controparte_1
Parte_2
i. i costi sostenuti per il CTU Ing. nell'ambito del procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo n. r.g. n. 297/2012 del Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena, i cui compensi furono posti a carico della
[...]
per complessivi Euro 7.951,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_2 interessi;
ii. i costi sostenuti per le perizie e le consulenze di parte, ossia, quanto all'ATP, relativi ai compensi del CTP ing. , per ulteriori Euro 7.279,85, Persona_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché, quanto alla CTU del presente grado, relativi ai compensi del CTP Ing. per ulteriori Euro Persona_3
3.806,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
pagina 2 di 51 – dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'ing. a manlevare e Controparte_1 tenere indenne la da ogni pretesa risarcitoria nei confronti di essa Parte_2 avanzata da parte di e in conseguenza del crollo di Controparte_6 CP_7 copertura dell'immobile ubicato in loc. Bora Bassa, Mercato Saraceno (FC), via A.
Einstein n. 40/42, entrambi conduttori dello stesso all'epoca dei fatti.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio»; per parte appellata Ing. (di seguito anche ) (come Controparte_1 CP_1 da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria avanzata da parte appellante, disattesi i contenuti della relazione del Ctu ing. ella parte di essa che si pone in contrasto con le indicazioni Per_4
e le valutazioni dell'ing. quale Ct di parte e quindi ritenuta la Persona_5 CP_1 fondatezza di queste ultime, disposti eventualmente i chiarimenti alla Ctu sollecitati nell'interesse dell'ing. e secondo gli scritti del suo consulente di parte, CP_1
a) in tesi, respingere l'appello proposto da e per l'effetto Parte_2 confermare la impugnata sentenza del Tribunale di EZ;
b) in ipotesi istruttoria, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato formulato nella 'Parte V' della narrativa della costituzione in appello, modificando ogni contrario provvedimento assunto in primo grado, disporre l'ammissione: - di prova per testi sui capitoli di fatto da n.1 a n.12 (compreso l'inserito capitolo n.10-bis) per come qui trascritti:
1. dcv che l'ing. a partire dal secondo semestre del 2003 e più precisamente dal CP_1
1.9.2003) ha assunto la posizione e le mansioni di responsabile tecnico di Interplan srl con sede in EN in Via Rignano;
2. dcv che, nella occasione di cui al capitolo uno, l'ing. ha lasciato sia le proprie CP_1 mansioni che la propria sede lavorativa posta in EN in località Ferrantina;
3. dcv che le mansioni di cui al precedente capitolo uno sono state svolte e condotte presso gli uffici di Interplan srl posti in EN in Via Rignano (entro l'area del centro commerciale 'Casentino');
4. dcv che l'ing ha mantenuto la posizione e le mansioni di cui al capitolo uno CP_1 fino a tutto l'anno 2007;
5. dcv che: a) in data 4.2.04 avete inviato a il fax che Vi si mostra (doc.54); b) CP_2 in data 13.2.04, avete ricevuto in risposta da la comunicazione fax che Vi si CP_2 mostra (doc.5);
pagina 3 di 51
6. dcv che, nell'ambito delle mansioni e dei ruoli affidativi da (che vorrete CP_2 precisare al Giudice), avete inviato da a il fax 13.2.04 che Vi si mostra CP_2 CP_8
(doc.5);
7. dcv che è Vostra la firma posta sul fax 13.2.04 che Vi si mostra (doc.5);
8. dcv che il fax 13.2.04 (doc.5), fu inviato in risposta alle precedenti richieste CP_2 da a di intervento in garanzia sul manto di copertura del capannone fornito CP_8 CP_2
a in Mercato Saraceno;
Parte_2
9. dcv che, dopo il fax 13.2.04, ha proceduto all'intervento sul manto di CP_2 copertura dell'edificio effettuando: a) il trasporto in loco delle lastre di Parte_2 copertura di nuova produzione;
b) lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio manto di copertura;
c) il sollevamento in quota con successivo rimontaggio di tutte le nuove lastre;
d) il fissaggio delle medesime lastre ai punti fermi di ancoraggio scegliendo gli stessi tra quelli eleggibili e/o collocabili in alternativa sul tetto.
10. dcv che le attività di cui al precedente capitolo 9 sono state condotte da con CP_2 personale proprio (e/o con ditte da questa direttamente incaricate) all'esito dei sopralluoghi di verifica condotti dalla medesima CP_2
10 -bis. dcv che le circostanze di fatto di cui ai precedenti capitoli n.9 e n.10 trovarono conferma anche durante le operazioni di accertamento tecnico preventivo dell'ing.
Persona_1
11. dcv che all'epoca dei fatti per cui è causa, distribuiva i propri materiali CP_2 presso i clienti accompagnati dal depliant che Vi si mostra e dalle garanzie in esso specificate;
12. dcv che ha ricevuto da il depliant che Vi si mostra (doc.40) e che le CP_8 CP_2 forniture da a sono state accompagnate e coperte dalla garanzia di cui al CP_2 CP_8 depliant medesimo.
Con indicazione delle seguenti persone quali testi su tutti i capitoli:
- arch. , residente in [...](Ar) (cap: 52011) in Va Don Mazzoleni Testimone_1
n.2, (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- dott.sa. , residente in [...](Ar) (cap: 52011) in Va Don Mazzoleni Testimone_2
n.2, (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- sig.ra , residente in [...]
(sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- sig.ra , residente in [...] snc (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
pagina 4 di 51 - sig. , residente in [...] Testimone_4
(sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- ing. , residente in [...] (sui capitoli Testimone_5
n.1, n.2, n.3, n.4);
- ing. , residente in [...] (sui Testimone_6 capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- ing. residente in [...](Ar) in fraz. Alberoro loc. Testimone_7
Fossaccio n.169 (cap: 52048) (sui capitoli n.1, n.2, n.3, n.4);
- geom. , residente in [...]capoluogo (Ar) n.1/f (sui Testimone_8 capitoli n.5, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12);
- geom. , residente in [...] di Monselice (Pd) (cap: 35043) (sui CP_10 capitoli n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12);
- dott. , residente in [...] Testimone_9
(sui capitoli n.11, n.12);
- ing. , residente in [...] (sul capitolo Persona_5
n.10 -bis);
c) e quindi, in esito alla disposta istruttoria, respingere l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la impugnata sentenza del Tribunale di Parte_2
EZ;
d) in ipotesi, nel merito dei rapporti con i terzi chiamati: per il caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante, respinta ogni loro contraria domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione
d.1.) dichiarare tenute e quindi condannare e Controparte_11 CP
(secondo i titoli per ciascuno dedotti) quali terzi chiamati in garanzia a tenere indenne
e rifondere immediatamente e senza ritardo al convenuto ing. quanto questi sia CP_1 condannato a pagare e/o compensare (per capitale, accessori e spese di causa) in favore della Società attrice, disponendo per il rimborso delle somme relative;
d.2.) condannare i terzi chiamati alla refusione delle spese di causa.
e) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa;
f) ferme le riserve di gravame da esercitare come per legge verso le statuizioni prese dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza non definitiva n. 1788/2023 del
4.9.2023»; per la parte appellata/interveniente , GI Controparte_2 CP
(come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
pagina 5 di 51 dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio dal CTU ing. depositata il 5/2/2024; Persona_6
In ogni caso
- rigettare tutte le domanda da chiunque proposte nei confronti di in CP quanto inammissibili, prescritte ovvero per intervenuta decadenza e comunque infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
In via istruttoria si insiste per le istanze GI formulate nelle memorie ex art. 183, comma
6, n. 2 dell'1/9/2015 e n. 3 C.p.c. del 23/9/2015, in particolare per la
A) Prova per testi sui seguenti capitoli:
1)“Vero che anche nel corso degli anni 1996-2009 l'organizzazione interna del ciclo industriale di prevedeva controlli a campione e metodi di prova sulle CP lastre di copertura fabbricate dalla medesima società come descritti nella norma UNI
EN 494”;
2)“Vero che anche nel corso degli anni 1996- 2009 le lastre fornite da al CP momento della messa in circolazione erano conformi alla norma richiamata al capitolo precedente”.
3) “Vero che le lastre prodotte da e nella specie quelle prodotte nel CP periodo 1996-2009, erano sottoposte a controlli a campione e metodi di prova, come descritti dalla norma UNI EN 494 ed erano conformi a tali parametri”;
4) “Vero che nel corso del periodo 1996-2009 si occupava della sola CP produzione e vendita di lastre di copertura preformate e standardizzate come da depliant illustrativo prodotto quale doc. 2”;
5) “Vero che nell'oggetto sociale e nell'attività svolta in concreto da era CP esclusa l'attività di progettazione e realizzazione di coperture o manufatti”;
6) “Vero che il ciclo produttivo e organizzativo di negli anni in questione CP era privo di personale o maestranze idonee o addette alla progettazione e realizzazione di appalti o manufatti”;
7) “Vero che la sede legale e operativa di era sita dal 1998 al 2009 CP esclusivamente in Poggio Renatico (FE)”.
Si indicano quali testi: GI responsabile dell'Ufficio qualità del Testimone_10 laboratorio di Maranit, residente in [...]33/A, cap. 44043, Mirabello (FE), geom.
c/o Via Uccellino 85, 44028 Poggio Renatico (FE); CP_10 CP [...]
residente in [...]; geom. Controparte_12 CP_13
pagina 6 di 51 residente in [...]; dott.ssa CP_14
C/o Via Uccellino 85 44028 Poggio Renatico (FE). Controparte_15 CP
B) Si chiede inoltre che venga ammessa CTU meteorologica atta a verificare, attraverso
i bollettini pubblicati e i rilievi effettuati nel periodo, i bollettini ARPA, le indicazioni contenute sul sito Meteo Italia, gli allegati alla relazione tecnica GI espletata, nonché acquisendo ogni altro elemento, informazione o dato utile, tra cui quelli indicati nei doc.
5, 6 e 7, il quantitativo e il peso della neve caduta sul tetto in questione»; per parte appellata GI Controparte_4 Controparte_5
(come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2024):
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, nel merito: a) in tesi, respingere l 'appello proposto dalla società e per l'effetto Parte_2 confermare la sentenza n. 1345/2017 del Tribunale di EZ in ogni suo punto;
b) in ipotesi, denegata e contrastata, di eventuale accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla società con accertamento della responsabilità Parte_2 del Dott. Ing. accertare e dichiarare con riferimento alle polizze Controparte_1 postuma e r.c. prodotti invocate, che la non è tenuta Controparte_4 all'indennizzo del danno eventualmente accertato e liquidato per le ragioni di cui alla parte narrativa e, più specificamente, non è tenuta: 1) alla liquidazione del danno a cose che consista nei costi per la sostituzione dei beni, di loro porzioni e/o la riparazione;
2) al risarcimento di danni per ritardi o omissioni, rispetto a quanto prescritto contrattualmente (inadempimento); 3) alla copertura postuma dei danni dopo
i dieci anni dalla progettazione e consegna del manufatto o i dieci anni dal collaudo;
4) alla refusione delle spese di assistenza tecnica e legale;
c) in ogni caso, laddove
venga ritenuta tenuta alla manleva in forza di una delle Controparte_4 polizze invocate, ciò avvenga nel limite del massimale assicurato, dedotta la franchigia convenzionalmente pattuita. Vittoria di spese e competenze del giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1345/2017, pubblicata il 23.11.2017, emessa a definizione del giudizio di primo grado iscritto al n. 2630/2013 R.G. promosso da Parte_1
il Tribunale di EZ - Sezione Civile così provvedeva:
[...]
«Il Tribunale di EZ, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata:
1. dichiara inammissibili tutte le domande proposte da e Parte_2 da in riassunzione rispetto alla causa n. 4309/13 r.g. del Controparte_6
Tribunale di Forlì;
pagina 7 di 51
2. compensa integralmente fra e Parte_2 Controparte_6 le spese processuali della causa riassunta;
3. dichiara improcedibile ogni domanda proposta e coltivata da Parte_2 nei confronti di a socio unico in liquidazione in
[...] Controparte_16
Amministrazione Straordinaria;
4. rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_2
Controparte_1
5. dichiara così assorbite tutte le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati
[...]
e Controparte_17 Controparte_4
6. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a rimborsare a le spese processuali del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 6.715,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15% dei compensi, e oltre c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
7. compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio e del pregresso procedimento per a.t.p. nn. 297/12 (+ 389/12) r.g., svoltosi dinanzi al Tribunale di
Forlì, sezione distaccata di Cesena, fra Parte_2 Controparte_16
a socio unico in liquidazione in , e
[...] Controparte_18 CP
Controparte_4
8. pone definitivamente a esclusivo e integrale carico di Parte_2
l'intero costo di c.t.u. liquidato nel procedimento per a.t.p. indicato al precedente capo».
Il Tribunale di EZ - Sezione Civile premetteva quanto segue:
- la società aveva convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_16
ancora in bonis all'epoca della domanda, in qualità di appaltatrice, e l'ing.
[...] di EZ, in qualità di progettista, per essere risarcita dei danni a suo Controparte_1 dire patiti per il crollo del manto di copertura del capannone di sua proprietà, sito in
Mercato Saraceno (FC), loc. Bora Bassa, Via A. Einstein nn. 40/42, in occasione delle intense nevicate che tra il 31.01.2012 e il 12.02.2012 interessarono la zona appenninica tosco-romagnola. aveva dedotto che: l'immobile era stato Parte_2 realizzato in struttura in elevazione prefabbricata dalla nel 1998; nel Controparte_16
2004, in seguito a ripetute infiltrazioni d'acqua, era stato realizzato un intervento di rifacimento del tetto mediante la sostituzione delle lastre curve in fibrocemento ecologico (senza amianto) con delle lastre dello stesso tipo, prodotte dalla ditta fornitrice, di Ferrara;
all'epoca del crollo il fabbricato era locato a due CP
pagina 8 di 51 distinti conduttori, la ditta individuale che non è parte in causa, e la società CP_7
Controparte_6
- stante l'estrema urgenza di accertare lo stato dei luoghi Parte_2 con riferimento ai vizi e ai difetti da emendare, ai necessari interventi di ripristino, allo stato dei beni presenti ed alla quantificazione di tutti i danni patiti, aveva prontamente instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 297/2012
R.G. dinanzi al Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena - dal quale erano emerse la progettazione e l'esecuzione non a regola d'arte del manto di copertura, collassato a causa della spessa coltre di neve che vi si era accumulata sopra. Ne era derivato un danno emergente e da lucro cessante, oltre che per spese di C.T.U. e di c.t.p. in sede di accertamento tecnico preventivo, ammontante ad € 310.460,61, che
[...] in solido o, in alternativa, pro quota con l'ing. o, in subordine, in CP_16 CP_1 via esclusiva doveva essere condannata a pagarle, col rimborso delle spese;
- e l'Ing. costituendosi con separate Controparte_16 Controparte_1 comparse, avevano escluso la propria responsabilità in ordine al collasso del manto di copertura del capannone, sostenendo che l'esecutrice materiale dell'intervento di rifacimento del tetto, avvenuto nel febbraio 2004, era stata L'Ing. Controparte_3 CP_1 aveva altresì aggiunto che a quell'epoca non lavorava più per CP_8 Controparte_16
Entrambi i convenuti avevano contestato nel merito (specialmente per quanto riguarda il rispetto delle norme tecniche UNI e per ciò che concerne le misurazioni e stime dei dati di innevamento) la relazione del C.T.U. Ing. espletata in sede di a.t.p. Persona_1
e avevano contestato l'an e il quantum, a loro avviso errato e privo di riscontro probatorio, chiedendo il rigetto della domanda. I convenuti, infine, avevano avanzato istanza ex art. 106 c.p.c di chiamata in causa del terzo in garanzia e CP
oggi allo scopo di essere CP_5 Controparte_4 Controparte_4 manlevati/tenuti indenni da tutte le conseguenze negative che gli sarebbero potute derivare dall'accoglimento della domanda attorea;
- costituitasi, aveva eccepito, in primo luogo, che si era trattato di una CP precipitazione nevosa assolutamente eccezionale e dovuta a forza maggiore, certamente idonea ad interrompere qualsiasi nesso causale con i fatti addebitati ai convenuti e ai terzi chiamati e a porsi come causa unica e sufficiente del crollo della copertura e, in secondo luogo, che era da escludersi ogni suo coinvolgimento nell'intervento di sistemazione del tetto del 2004, dal momento che in quel periodo si occupava della produzione e commercializzazione di lastre preformate e standardizzate pagina 9 di 51 composte da fibrocemento ecologico e che non provvedeva alla posa del proprio materiale, non avendone né i mezzi né le maestranze;
- dal canto suo, costituendosi, aveva eccepito che la Controparte_4 polizza n. 2012201644881 stipulata tra e Controparte_16 Controparte_5
e ricomprendente la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato
[...]
- appendice n. 13 del 10.11.2008 - non operava nel giudizio per ciò che afferisce alla domanda di risarcimento per la riparazione e/o sostituzione della copertura: la RC prodotti, concerne i danni a terzi procurati da fatto accidentale provenienti dal fabbricato o da sue parti;
mentre la RC postuma, limita la garanzia ai danni manifestatisi entro 10 anni dal collaudo del manufatto;
- la causa era stata istruita documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni. e, autonomamente, Parte_2 Controparte_6 avevano poi riassunto la causa a suo tempo fra di esse avviata, con domande contrapposte (pretesa dei canoni di affitto da parte di Parte_2 risarcimento dei danni da parte di , dinanzi al Tribunale di Forlì, Controparte_6
e che, con ordinanza del 27.9.2016, era stata dichiarata contenuta nella presente;
- le parti era state autorizzate a dedurre con memorie scritte sulla nuova causa così riassunta.
Il Tribunale di EZ – Sezione Civile motivava la propria decisione come di seguito:
- la riassunzione, nel presente giudizio, della causa n. 4309/2013 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1340/2013, chiesto ed ottenuto da contro per Parte_2 Controparte_6 il pagamento di € 13.808,03 a titolo di canoni di locazione, con domanda riconvenzionale proposta da è avvenuta in modo del tutto irrituale, con la Controparte_6 conseguenza che tutte le domande reciprocamente proposte dalle suddette parti devono essere dichiarate inammissibili e sono da considerarsi non esaminabili nel merito;
- la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
è improcedibile, essendo quest'ultima stata posta in Controparte_16 amministrazione straordinaria, con la conseguenza che qualsiasi credito nei suoi confronti deve essere fatto valere e accertato in sede fallimentare/concorsuale seguendo l'apposito rito, con impossibilità per il giudice ordinario di proseguire sin quando duri l'amministrazione straordinaria;
- la domanda proposta nei confronti dell'Ing. deve invece essere rigettata nel CP_1 merito per difetto di responsabilità in capo al medesimo. Anzitutto, in forza dei principi per cui il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche (nel pagina 10 di 51 processo civile le prove non sono tassative), incluse quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, occorre premettere che è pienamente utilizzabile la
C.T.U. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo anche se l'Ing. non fu CP_1 chiamato a parteciparvi, essendo sufficiente consentire alla parte di difendersi in modo adeguato, contestando la relazione ed, eventualmente, chiedendo che essa sia rivista e rimeditata alla luce delle sue osservazioni critiche. Ad ogni modo, la C.T.U. GI di per sé offre elementi dirimenti per ritenere insussistente qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. per il crollo del manto di copertura del fabbricato di proprietà della CP_1 [...] sito in Mercato Saraceno, non avendo egli posto in essere Parte_2 condotte commissive o omissive aventi efficacia causale rispetto al suddetto evento. Il progetto a firma dell'Ing. è stato depositato in Regione Emilia-Romagna il CP_1
03.10.1997 e dunque prima della emanazione delle regole tecniche (normativa UNI EN
10636/98) la cui violazione è stata individuata come la causa del crollo. Inoltre, il manto di copertura collassato non è quello progettato dall'Ing. bensì quello CP_1 ricostruito/sistemato nel febbraio 2004, quando egli non lavorava più per
[...]
bensì per la società Interplan S.r.l.; Controparte_16
- le domande proposte verso i terzi chiamati in causa restano assorbite in quanto subordinate all'accoglimento della domanda principale;
- quanto alla regolamentazione delle spese di lite attinenti alla causa principale,
[...] deve essere condannata al rimborso delle medesime nei Parte_2 confronti del solo Ing. posto che, sulla scorta della C.T.U., lo stesso non avrebbe CP_1 dovuto essere evocato in giudizio;
devono invece compensarsi le spese tra e Parte_2
e tra e i terzi chiamati in causa. I costi della C.T.U. restano Controparte_16 Parte_2
a carico di in via definitiva. Parte_2
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di EZ - Sezione Civile
[...] per i seguenti motivi: Parte_2
- il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la responsabilità dell'Ing. In CP_1 particolare, non è condivisibile l'assunto secondo cui la responsabilità del progettista sarebbe da escludere poiché il progetto depositato e sottoscritto dal medesimo è antecedente rispetto all'entrata in vigore della normativa tecnica UNI 10636/98.
Dall'accertamento tecnico preventivo è emerso in maniera chiara ed inequivoca come la causa del crollo fosse da imputare alla inidoneità degli elementi strutturali a sostenere il peso della neve gravante sulle lastre. Gli elementi prefabbricati del capannone non erano stati progettati per resistere al carico massimo previsto dal D.M. del 16 gennaio pagina 11 di 51 1996. La normativa tecnica UNI 10636/1998 non è innovativa, limitandosi piuttosto a raggruppare algoritmi GI conosciuti;
il CTU ha effettuato calcoli adottando formule note e comunemente utilizzate in materia di scienza delle costruzioni. È irrilevante, dunque, che la normativa tecnica UNI 10636/98 fosse o meno applicabile ratione temporis;
- non assume alcun rilievo l'intervento di manutenzione eseguito nel 2004, riguardante esclusivamente la sostituzione delle lastre di copertura e non gli elementi strutturali/prefabbricati su cui tali lastre erano montate;
- non è condivisibile l'assunto secondo cui non avrebbe aggiunto null'altro Parte_2 alle risultanze dell'attività peritale per quel che concerne l'accertamento di una qualche responsabilità dell'Ing. nella realizzazione del capannone. Non si può sostenere CP_1 che non abbia assolto l'onere di allegazione circa la responsabilità del Parte_2 progettista, avendo ampiamente dedotto sul punto;
- in definitiva, il crollo del manto di copertura è addebitabile anche al progettista delle componenti strutturali, essendo riconducibile non soltanto a carenze esecutive- costruttive, bensì anche a difetti progettuali.
Si costituiva in giudizio il Dott. Ing. contestando i motivi di gravame Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello proposto da per le Parte_2 seguenti ragioni:
- non esiste alcun titolo giuridico che legittimi ad agire direttamente contro Parte_2
l'Ing. il quale ha svolto la sua attività quale dipendente di CP_1 Controparte_16
(impiegato addetto all'ufficio tecnico interno della società);
- parte appellante travisa i fatti allo scopo di superare la considerazione del Tribunale secondo cui a crollare non è stato il manto di copertura di iniziale posa, ma quello ricostruito nel 2004 da (l'Ing. non partecipò all'intervento del CP CP_1
2004, né alla sua concezione né alla sua direzione). Nessuno degli elementi canonicamente strutturali della costruzione, effettivamente progettati dall'Ing. CP_1 ha mostrato segni di cedimento o inadeguatezza propri. Neppure il C.T.U., l'Ing. Per_1 ha ritenuto di sottoporre ad alcun genere di verifica gli elementi davvero strutturali dell'edificio, ossia le travi perimetrali, le travi ad 'Y', i pilastri e le fondazioni. L'attenzione del CTU si è concentrata esclusivamente sulle lastre in fibrocemento curve esterne;
- il progetto dell'Ing. non ha contemplato il manto di copertura e i relativi sistemi CP_1 di fissaggio perché non era suo compito definire e verificare tali elementi (spettava ad altri nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale di;
Controparte_16
pagina 12 di 51 - la normativa UNI del 1998 è centrale nella valutazione del comportamento del manto di copertura. Se le norme tecniche del 1998 non avessero avuto alcuna valenza innovativa, non avrebbe avuto senso la loro stessa posizione e la fissazione di una data temporale per la loro entrata in vigore;
- parte appellante erra nel qualificare il manto di copertura come componente strutturale dell'edificio. Gli elementi strutturali di una costruzione sono soltanto: fondazione, pilastri e colonne, pareti portanti, travi, travature e solai;
- dalla ultimazione del calcolo strutturale (fine dell'anno 1997) nessuna comunicazione di contestazione o addebito da parte di ha raggiunto l'Ing. fino alla Parte_2 CP_1 notificazione, nel 2013, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di EZ;
non sono quindi stati compiuti atti capaci di impedire decadenze e prescrizioni. Le lettere del 2003 riferite a vizi e difetti del manto di copertura all'epoca denunciati sono prive di ogni rilievo. Quanto alla presunta idoneità della notifica del ricorso per a.t.p. ad interrompere la prescrizione anche nei confronti di un presunto responsabile in solido, si rileva come il termine prescrizionale fosse in ogni caso GI decorso/spirato. Non è condivisibile l'assunto secondo cui il termine prescrizionale avrebbe cominciato a decorrere dal deposito della relazione del C.T.U. Ing. ossia Per_1 dal 23.10.2012;
- il C.T.U. Ing. ha trascurato del tutto l'indagine circa la consistenza Per_1 dell'innevamento perché, a suo dire, il manto di copertura sarebbe stato comunque incapace di sostenere i carichi di progetto. Ciò è giuridicamente sbagliato perché qualora la coltre di neve avesse avuto un peso superiore al carico di progetto, il tetto sarebbe comunque crollato anche se soddisfatti i carichi minimi di cui alle norme tecniche, rendendo assolutamente irrilevante l'eventuale sottodimensionamento del manto di copertura;
- le norme tecniche UNI elaborate nel 1998 non sono cogenti;
inoltre, la loro entrata in vigore è successiva alla elaborazione del progetto;
- è stata nel corso del mese di febbraio del 2004, ad occuparsi CP dell'integrale rifacimento del manto di copertura, scegliendo che tipo di lastre usare, sollevando in quota e rimontando tutte le nuove lastre di fibrocemento, fissando le medesime ai punti fermi di ancoraggio, valutando se i supporti GI esistenti erano idonei oppure no ecc.;
- è apodittica l'affermazione del C.T.U. secondo cui si può induttivamente escludere la presenza di vizi e difetti delle lastre prodotte da per il fatto che la stessa CP opera con sistema di qualità (le lastre precedentemente posate/installate erano GI
pagina 13 di 51 risultate difettose, mostrando segni di cedimento e infiltrazioni, GI nel 2004; come può escludersi che analoghi problemi si siano ripresentati successivamente?);
- la stima dell'entità dell'innevamento effettuata dal C.T.U. è errata e non supportata da alcun dato certo. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che al momento del cedimento delle lastre la coltre nevosa avesse raggiunto un'altezza superiore ai 2 metri, con un peso superiore a 200 Kg/mq;
- i fissaggi dei lucernari in fibroresina erano gli stessi delle lastre in fibrocemento e sono risultati idonei ad assolvere alla loro funzione, segno evidente che nel caso delle lastre di fibrocemento a cedere è stato il materiale stesso;
- le barrette di fissaggio sono risultate piegate verso l'interno; ciò significa che probabilmente la rottura è avvenuta per cedimento flessionale in mezzeria della lastra, la quale ha così trascinato con sé verso l'interno dell'edificio anche le barrette;
- tanto i costi per il ripristino della copertura, quanto i costi inerenti ai macchinari sia per la porzione di edificio occupata dalla ditta sia per quella occupata da CP_7 ipotizzati dal C.T.U. devono ritenersi errati, non sorretti da una Controparte_6 adeguata indagine peritale e come tali non condivisibili;
- la richiesta di pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutti i canoni di locazione non percepiti dal momento del crollo fino al momento della prevista cessazione dei rapporti contrattuali è eccessiva e incoerente con i principi in materia di danno, in particolare quelli sanciti dall'art. 1223 c.c..
L'Ing. nell'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto di riformare la sentenza di primo CP_1 grado allo stato degli atti e dell'istruttoria GI espletata, ribadiva/riproponeva tutte le istanze istruttorie avanzate nel processo di primo grado (consulenza tecnica e prova testimoniale). Egli evidenziava altresì come le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo non fossero utilizzabili nei suoi confronti e a lui opponibili, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di istruzione preventiva.
L'Ing. TT riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande di garanzia/manleva GI avanzate in primo grado nei confronti di e Controparte_17 [...]
Controparte_4
L'Ing. TT rilevava, inoltre, come l'atto di citazione in appello non fosse stato notificato né a né a nonostante gli stessi CP Controparte_4 avessero partecipato al giudizio di primo grado (come terzi chiamati in causa), e chiedeva perciò a questa Corte, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., di ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando all'appellante il termine entro il quale eseguire la notificazione nei confronti degli anzidetti soggetti.
pagina 14 di 51 Prima ancora che il contraddittorio venisse esteso nei suoi confronti, si costituiva in giudizio (GI ), Controparte_2 Controparte_19 avendo interesse a partecipare al giudizio. La stessa chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e l'integrale conferma della sentenza di primo Parte_2 grado. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario vagliare la domanda di manleva svolta nei suoi confronti, riproponeva le medesime difese GI Controparte_2 svolte nel giudizio di primo grado:
- si è da sempre occupata della sola produzione e rivendita di lastre di CP fibrocemento ecologico;
non ha mai svolto attività di progettazione e realizzazione di opere. Alla medesima è dunque applicabile la disciplina dettata in tema di vendita.
Eventualmente legittimata a far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta (ad ogni modo erano scaduti i termini di decadenza e di prescrizione) era la sola
[...]
e non l'Ing. con la quale non ha intrattenuto alcun rapporto CP_16 CP_1 CP_2 contrattuale;
- il cedimento della copertura appare imputabile esclusivamente all'evento meteorologico straordinario e al carico eccezionale di neve caduto;
tale evento è senz'altro idoneo ad interrompere qualsiasi nesso causale e a porsi come causa unica e sufficiente del crollo. Diversamente da quanto ritenuto dal C.T.U., la questione relativa al quantitativo di neve caduto non è affatto irrilevante;
si rende perciò necessaria una consulenza tecnica meteorologica volta a verificare, attraverso i bollettini pubblicati e i rilievi effettuati nel periodo, il quantitativo e ilpeso della neve caduta sul tetto in questione e se lo stesso fosse superiore al carico previsto per legge;
- è assolutamente estranea alla progettazione e posa in opera della copertura. CP_2
Le carenze individuate dal C.T.U. sono di tipo progettuale;
il crollo non può essere addebitato al materiale utilizzato per produrre le lastre;
- la quantificazione dei costi relativi al ripristino del capannone eseguita dal C.T.U. è erronea, eccessiva e comunque non supportata da alcun elemento. Quanto al danno da lucro cessante consistente nel mancato incameramento dei canoni di locazione, non è possibile inferire un nesso eziologico tra la disdetta degli affittuari e il crollo (le disdette sono state inviate nell'estate del 2012, diversi mesi dopo). È stata l'omissione di tempestivi interventi di ripristino da parte di a cagionare l'aggravamento del Parte_2 danno. Da contestare sono altresì i danni asseritamente patiti dalle ditte e CP_7
, non avendo queste ultime cercato di limitarli asportando le attrezzature e i CP_6 materiali nei giorni delle nevicate.
pagina 15 di 51 Con ordinanza del 15.03.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte appellante, nei confronti di e La CP Controparte_4 causa veniva rinviata all'udienza del 15.11.2022.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione in appello, si costituiva in giudizio
(GI , associandosi alle difese Controparte_4 Controparte_5 dell'Ing. e chiedendo, anzitutto, il rigetto dell'appello proposto da CP_1 [...]
e, per l'effetto, la conferma della sentenza del Tribunale di EZ. In Parte_2 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello con conseguente accertamento della responsabilità dell'Ing. la compagnia assicurativa chiedeva CP_1 di accertare, con riferimento alle polizze postuma e r.c. prodotti invocate, che ella non era tenuta (in base all'art. 21 della condizioni generali di assicurazione) all'indennizzo del danno consistente nei costi per la riparazione o la sostituzione di parti della copertura, all'indennizzo del danno per ritardi o omissioni rispetto a quanto contrattualmente pattuito, alla copertura postuma dei danni dopo dieci anni dalla progettazione e consegna del manufatto ovvero dopo dieci anni dal collaudo dell'opera, alla refusione delle spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non designati da
(v. art. 12 delle condizioni generali della polizza postuma Controparte_4
e r.c. prodotti). In caso di condanna a manlevare il proprio assicurato,
[...] chiedeva che ciò avvenisse nei limiti rigorosi dei massimali e degli Controparte_4 scoperti (o delle franchigie) previsti e vigenti per ogni singola copertura ritenuta operativa.
All'udienza del 15.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti i termini, questa Corte emetteva, in data 04.09.2023, sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023, pubbl. il 06.09.2023, con la quale provvedeva come di seguito:
«la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando nel procedimento intestato:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ing. CP_1
e per l'effetto lo dichiara legittimato a contraddire nel presente giudizio;
[...]
pagina 16 di 51 - rigetta le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall'Ing. Controparte_1
- riserva alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite relative ai due gradi giudizio;
- dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio».
Con separata ordinanza del 04.09.2023, la Corte rimetteva la causa in istruttoria al fine di disporre una consulenza tecnica di ufficio volta essenzialmente ad individuare le cause del crollo/cedimento del manto di copertura del capannone sito in Mercato Saraceno
(FC), Loc. Bora Bassa, Via A. Einstein n. 40 e n. 42 avvenuto nel mese di febbraio del
2012 nonché i soggetti responsabili, con la loro condotta, di tale evento dannoso e finalizzata, in particolare, ad accertare se l'odierno appellato Ing. abbia Controparte_1 causato o contribuito/concorso a causare, con sue omissioni o con suoi errori, il suddetto crollo.
Si provvedeva, dunque, a formulare il quesito e a nominare Consulente Tecnico di Ufficio
l'Ing. il quale accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito Persona_6 all'udienza del 22.09.2023.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
16.04.2024.
Il C.T.U. Dott. Ing. depositava la relazione tecnica in data 05.02.2024. Persona_6
All'udienza del 16 aprile 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme ribadire che questa Corte, con la sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023 pubbl. il 06/09/2023, ha GI rigettato le eccezioni preliminari di merito di difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto controverso) e di decadenza e prescrizione sollevate dall'Ing. Controparte_1
Si osserva, in primo luogo, quanto segue:
- ha agito in giudizio chiedendo che venisse accertata Parte_2 la responsabilità solidale o, in alternativa, pro quota, ai sensi dell'art. 1669 c.c.
o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di Controparte_20
(e/o in amministrazione straordinaria)
[...] Controparte_16 nonché dell'Ing. La domanda risarcitoria, dunque, è stata Controparte_1 proposta esclusivamente nei confronti dei suddetti soggetti;
pagina 17 di 51 - tanto quanto l'Ing. hanno chiamato in causa, Controparte_16 Controparte_1 ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., Negli atti di citazione per Controparte_3 chiamata in causa di terzo, nel rassegnare le conclusioni, e Controparte_16
l'Ing. hanno chieste di essere manlevate/tenute indenni da CP_1 CP quale terzo chiamato in garanzia, da tutte le conseguenze negative che gli sarebbero potute derivare dall'accoglimento della domanda di ristoro attorea;
- ha eccepito di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, CP tantomeno di natura contrattuale, con l'Ing. CP_1
- dal canto suo, l'Ing. GI nella propria “Comparsa di costituzione e risposta CP_1 con richiesta di chiamata in causa di terzo” datata 19.11.2013, ha affermato che nel corso del febbraio del 2004, intervenne provvedendo CP all'integrale rifacimento del manto di copertura occupandosi (con personale proprio e/o servendosi di ditte da lei direttamente incaricate): del trasporto in loco delle lastre di copertura di nuova produzione, dello smontaggio e dello smaltimento del vecchio manto di copertura, del sollevamento in quota e del successivo rimontaggio di tutte le nuove lastre, del fissaggio delle medesime lastre ai punti fermi di ancoraggio. Secondo l'Ing. dunque, CP_1 CP nel 2004, decise che tipo di intervento eseguire, che tipo di lastre usare, con quali e quanti fissaggi ancorare le stesse alle travi di copertura, se operare l'ancoraggio ai supporti esistenti ovvero collocarne di nuovi, ponendosi, pertanto, non come mera fornitrice delle lastre, bensì come vera e propria ideatrice, progettista e costruttrice del nuovo manto di copertura. L'Ing. ha inoltre messo in CP_1 discussione la stessa qualità delle lastre prodotte da richiamando CP il contenuto dell'atto di citazione introduttivo di ove si sottolinea che Parte_2 tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012, sin dalle prime nevicate e ancor prima che il manto nevoso raggiungesse uno spessore rilevante, la copertura di fibrocemento cominciò a presentare segni di cedimento e infiltrazioni analoghi a quelli che avevano reso necessario l'intervento di rifacimento del 2004 (al quale l'Ing. si reputa totalmente estraneo: «rispetto all'intervento del 2004, alla CP_1 sua concezione e direzione, nessuna partecipazione può attribuirsi allo stesso ing.
, pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata CP_1 in data 05.03.2018);
- in definitiva, tralasciando i termini impiegati, è palese come l'effettiva intenzione del convenuto-chiamante in causa fosse quella di addossare a la CP esclusiva e diretta responsabilità per l'evento dannoso verificatosi nel 2012 («I
pagina 18 di 51 fatti riportati (rifacimento del manto di copertura, estraneità dell'ing. alla CP_1 realizzazione del rifacimento, comprovata dalla rimozione dell'ing. CP_1 dall'Ufficio Tecnico di Mabo con suo distacco ad altra impresa) interrompono ogni nesso di riferibilità dell'evento crollo (e dei relativi danni) al convenuto», pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data
05.03.2018);
- deve allora rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale «nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna, a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non GI come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (così, ex multis,
Cass. civ., Sez. III, ord. 9 maggio 2024, n. 12756, Cass. civ., Sez. III, 15 gennaio
2020, n. 516 e Cass. civ., Sez. II, ord. 11 settembre 2018, n. 22050);
- pertanto, anche in assenza di una espressa dichiarazione in tale senso dall'attrice la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima Parte_2 deve ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata Controparte_3
Preme ricordare che nessuna condanna al risarcimento di danni può in ogni caso essere pronunciata nei confronti di a socio unico in liquidazione e in Controparte_16
, stante la declaratoria di improcedibilità, da parte del Controparte_18
Tribunale di EZ, di ogni domanda proposta e coltivata da Parte_2 contro la medesima e la mancata impugnazione della suddetta statuizione
[...]
(invero, GI nell'atto di citazione in appello, rivolge la Parte_2 propria pretesa risarcitoria al solo Ing. . CP_1
Svolta questa premessa, devono essere esaminati gli esiti della consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente giudizio di appello con ordinanza del 04.09.2023.
pagina 19 di 51 Il C.T.U. incaricato Dott. Ing. è stato chiamato, per l'appunto, a Persona_6 descrivere la dinamica del crollo del manto di copertura (costituito da pannelli/lastre in fibrocemento senza amianto) del capannone di proprietà di Parte_2
sito in Mercato Saraceno (FC), Loc. Bora Bassa, Via A. Einstein nn. 40-42, e ad
[...] individuarne le cause.
L'esperto, dopo aver adeguatamente esaminato gli atti processuali, la copiosa documentazione offerta in comunicazione dalle parti e le memorie/relazioni preliminari dei Consulenti Tecnici di Parte (ritenuto, altresì, superfluo effettuare un sopralluogo, posto che l'evento dannoso si è verificato nel 2012, dunque a notevole distanza di tempo dall'espletamento delle operazioni peritali, e che nel frattempo il fabbricato è stato oggetto di lavori di completo ripristino), nonché previa descrizione nel dettaglio dell'immobile, della tecnica di costruzione adottata e degli elementi strutturali (es. orditura principale e secondaria del solaio di copertura), ha evidenziato che nel mese di febbraio del 2012 si verificarono (pag. 25 della relazione depositata):
- il «crollo di ampie porzioni delle lastre di copertura in fibrocemento con conseguenti infiltrazioni nel capannone»;
- il «crollo del controsoffitto sottostante la copertura con conseguenti infiltrazioni»;
- «danneggiamenti dei locali del capannone e di quelli a destinazione uffici e abitazione, non più protetti dalle intemperie…».
Il C.T.U., esaminate le caratteristiche geometriche, la forma, le caratteristiche portanti delle lastre in fibrocemento prodotte da tenuto conto del tipo di carichi CP ai quali le medesime sarebbero state sottoposte e stimato, in particolare, il carico di neve (in kg/mq) presente al momento dell'evento, ha potuto appurare quanto segue:
«il crollo è avvenuto di fatto perché i vincoli laterali della lastra costituiti da due spinotti/ferri phi 0,6 cm. ogni metro non hanno consentito un comportamento ad arco
a spinta completamente eliminata che sarebbe stato necessario affinché la lastra stessa sopportasse i carichi che doveva sostenere» (pag. 37 della relazione). Il C.T.U. ha altresì sottolineato: che «i vincoli delle lastre di copertura non hanno sopportato il valore di norma (406 kg), ma un valore cinque volte più basso (88 kg)» (pag. 37 della relazione)
e che «in caso di vincoli correttamente dimensionati, il momento flettente (1,30 kgm) non avrebbe mai comportato la rottura della lastra essendo ottanta volte minore di quello di rottura dichiarato (108 kgm)».
Quanto ai soggetti alla cui condotta è possibile ricondurre eziologicamente l'evento dannoso e ai quali, dunque, è ascrivibile la responsabilità, il C.T.U. chiarisce in primo luogo «che le lastre in fibrocemento costituivano di fatto l'orditura secondaria del solaio
pagina 20 di 51 di copertura del fabbricato e di conseguenza facevano parte a tutti gli effetti della struttura portante dello stesso». La suddetta, condivisibile precisazione – ribadita anche in sede di replica alle osservazioni del C.T.P. Ing. ritenute «del tutto errate» Per_5
(pag. 78 della relazione finale) sul punto – destituisce di fondamento la tesi sostenuta dall'Ing. (identificato a chiare lettere, nella stessa denuncia di “deposito” ai sensi CP_1 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 presentata alla Regione Emilia Romagna – Servizio provinciale difesa del suolo risorse idriche e risorse forestali di Forlì – Ufficio di Cesena, pratica sismica n. 4160/1997 del 03.10.1997, come progettista strutturale in relazione alle strutture prefabbricate) secondo cui il manto di copertura non potrebbe essere qualificato come elemento/componente strutturale dell'edificio (v. pag. 16 della
“Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di integrazione contraddittorio ex art.
331 cpc e con proposizione di appello incidentale istruttorio» depositata in data
05.03.2018) e, pertanto, esulerebbe dall'oggetto della progettazione da egli svolta.
Il C.T.U., dopo aver opportunamente richiamato il disposto dell'art. 3 della L. 5 novembre 1971, n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”), il quale stabilisce espressamente che il progettista ha «la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate», mentre il direttore dei lavori e il costruttore, «ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera», con precipuo riferimento alla problematica dei vincoli di collegamento tra le travi principali in cemento armato precompresso a sezione ad Y e le lastre, da egli indicata come causa dell'evento, pone l'accento sulle seguenti carenze/mancanze ed omissioni:
- «il progetto depositato prevedeva unicamente elaborati grafici che rappresentavano le caratteristiche dei ferri/spinotti di collegamento tra le travi principali ad Y e le lastre in fibrocemento, mentre non vi erano, nella relazione di calcolo, alcune verifiche degli stessi;
le verifiche avrebbero consentito in modo agevole di capire che il tipo di vincolo previsto non avrebbe consentito di eliminare la spinta orizzontale dell'arco come indicato al paragrafo 4,2,3,3, della presente (88 kg. stimati contro 406 prescritti per legge)»;
- «le lastre sono state poste in opera in modo difforme da quanto indicato nel progetto (di cui peraltro mancavano anche le verifiche strutturali) per la diffusione dei vincoli aggiuntivi in maniera non omogenea ed uniforme»;
pagina 21 di 51 - «agli atti non è depositato il collaudo del fabbricato ma è evidente dal susseguirsi degli eventi che lo stesso non evidenziava le carenze e le omissioni progettuali e di posa in opera caratterizzanti l'esecuzione delle opere».
Nello specifico, per quel che concerne le omissioni/carenze imputabili all'Ing. il CP_1
C.T.U. Dott. Ing. dopo aver riportato la normativa tecnica di riferimento Per_4 all'epoca del deposito del progetto (UNI 7884/83, il cui capitolo 2 rinviava al D.M. del
12 febbraio 1982, sostituito dal D.M. del 16 gennaio 1996, in punto di carico ammissibile da stabilire applicando un adeguato coefficiente di sicurezza), la quale dettava le istruzioni per l'installazione delle lastre di copertura oggetto del crollo, dopo aver illustrato i sovraccarichi di neve variabili, il metodo di calcolo adottabile (c.d. “metodo delle tensioni ammissibili”) per ottenere il coefficiente di sicurezza (dipendente dal materiale utilizzato e dalla tipologia delle sollecitazioni alle quali erano sottoposte le strutture) e dopo aver effettuato la verifica statica che il progettista avrebbe dovuto eseguire e allegare alla pratica strutturale, giunge alle seguenti conclusioni: «il progettista, se avesse previsto di mantenere i vincoli laterali nella misura e nella tipologia prevista dagli elaborati grafici allegati al deposito (due spinotti di diametro 0,6 cm. per metro di lastra), avrebbe dovuto effettuare una verifica dell'arco a spinta parzialmente eliminata (con reazione vincolare massima ammissibile)…anche in questo caso però la verifica non risulta soddisfatta (sigma/sigma,amm = 2,13) dimostrando in conclusione che le caratteristiche dei vincoli indicate negli elaborati grafici consentivano di fatto, vista la proporzionalità tra carichi e tensioni, la sostenibilità di un carico neve pari a 59 kg/mq., circa la metà di quello previsto per legge»; «sulla base della normativa, anche tecnica, illo tempore vigente e applicabile al caso di specie, si ritiene che siano imputabili all'Ing. nella sua veste di progettista strutturale, Controparte_1 carenze/omissioni consistenti nella mancata verifica di calcolo delle lastre di copertura
(ed in particolare dei vincoli delle stesse) previste dagli elaborati grafici, che hanno provocato o contribuito a provocare il crollo del manto di copertura viste anche le corresponsabilità GI citate al capitolo 4 della presente» (pag. 49 e pag. 50 della relazione).
Il C.T.U. ha ribattuto in maniera esauriente alle osservazioni del C.T.P. Ing. Per_5
(giudicandole errate e non corrispondenti ai reali contenuti dell'elaborato), sia per quanto riguarda l'effettivo innevamento (altezza della coltre nevosa) durante i giorni in cui si verificò il crollo del manto di copertura, sia in punto di determinazione del carico neve di progetto e, soprattutto, del coefficiente di sicurezza, rimarcando come la norma
UNI 10636/1998 (“Lastre ondulate di fibrocemento per coperture - Istruzioni per pagina 22 di 51 l'installazione”), pacificamente non vigente all'epoca in cui venne svolta l'attività di progettazione dall'odierno appellato (come peraltro osservato dallo stesso Tribunale di
EZ a pag. 17 della sentenza impugnata), sia stata presa in considerazione in via del tutto indicativa «ed a posteriori di tutte le altre considerazioni basate esclusivamente su normative vigenti all'epoca del progetto». In merito all'intervento del 2004, il C.T.U. ha puntualizzato che le lastre di copertura vennero sostituite «con lastre identiche sia come materiale che come geometria dovendo rispettare i vincoli GI posizionati sulle travi principali quindi le considerazioni sulla progettazione non cambiano» (pag. 78 della relazione).
La circostanza per cui, a partire del secondo semestre del 2003 (più precisamente, dall'01.09.2003) l'Ing. assunse la posizione di responsabile tecnico di Interplan CP_1
S.r.l. (altra impresa del gruppo con sede in EN) e continuò a ricoprire tale ruolo fino a tutto il 2007, è irrilevante (non deve, quindi, essere ammessa la prova testimoniale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall'Ing. in ordine ai fatti di cui agli articoli/capitoli 1, 2, 3 e 4). Quandanche fosse vero CP_1 che l'Ing. non concepì l'intervento di sostituzione del manto di copertura del CP_1
2004, non prese parte alla sua realizzazione né ne diresse i lavori, ciò non eliminerebbe le sue mancanze durante lo svolgimento dell'attività di progettazione nel 1997, mancanze che si sono riverberate negativamente sulla tenuta e sulla capacità di resistenza al peso anche delle lastre posate successivamente.
La circostanza per cui tanto il direttore dei lavori quanto le imprese che si sono occupate della costruzione del fabbricato e della posa in opera della copertura non si sono avveduti delle omissioni progettuali riguardanti i vincoli laterali e, più in generale, il sistema di fissaggio alle travi ovvero, pur accorgendosene, non hanno chiesto le opportune integrazioni all'Ing. non rende ininfluente l'incompletezza degli CP_1 elaborati predisposti da costui. Considerazioni analoghe possono essere espresse circa la posa in opera delle lastre in difformità da quanto indicato nel progetto, comunque risultato lacunoso in punto di necessarie verifiche (devono perciò essere disattese argomentazioni del tenore di quelle addotte da a pag. 10 Controparte_4 della propria comparsa conclusionale depositata in data 14.06.2024).
Alla luce di quanto sopra, la sentenza del Tribunale di EZ n. 1345/2017 deve essere riformata laddove ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Parte_2 nei confronti dell'Ing. per difetto di responsabilità.
[...] Controparte_1
Per quel che attiene a (oggi ), si riporta il CP Controparte_2 seguente passaggio della relazione finale depositata dall'Ing. pag. 41): «le ditte Per_4
pagina 23 di 51 installatrici, sia la iniziale esecutrice delle opere che la in quanto ha CP_16 CP_2 posato in opera almeno una porzione della copertura oggetto del crollo, e il direttore dei lavori hanno la responsabilità di aver posto in opera le lastre in difformità dal progetto (che non era neanche completo di verifiche e quindi avrebbe dovuto essere integrato su loro richiesta prima di mettere in opera le stesse lastre)». Nel replicare alle osservazioni del C.T.P. EO. , il C.T.U. ha precisato che a (oggi CP_10 CP
) sono imputabili «errori…di posa in opera delle lastre di Controparte_2 copertura in assenza di progetto» (pag. 80 della relazione tecnica). Le asserzioni dell'esperto non danno adito a perplessità circa la responsabilità/corresponsabilità addebitabile alla società odierna appellata/chiamata in causa in primo grado.
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti (si vedano, da ultimo e a titolo esemplificativo, la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata dall'Ing. in CP_1 data 04.07.2024, a pag. 2 e a pag. 3, e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata da in pari data, anche in questo caso a pag. 2 e a pag. 3), CP delle osservazioni del consulente tecnico di parte appellata Controparte_2 alla bozza di relazione e della correlata risposta del C.T.U., si rende quantomeno opportuna una digressione circa il ruolo ricoperto dalla (oggi Controparte_3 [...]
) in relazione all'intervento che interessò la copertura del capannone Controparte_2 del 2004.
Non è in discussione che tale intervento ebbe luogo. Già il C.T.U. Ing. incaricato Per_1 dal Tribunale Civile di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena nel contesto del procedimento di A.T.P. n. R.G. 297/2012 + 389/2012, nella propria relazione depositata in data
23.10.2022, scrisse: «nel febbraio 2004 risulta una opera di “sistemazione” in garanzia delle lastre in fibrocemento senza amianto, della originaria copertura progetto 1997, con lastre del tutto identiche». Lo stesso Ing. nel replicare tanto alle osservazioni Per_1 del C.T. di parte ricorrente quanto a quelle del C.T. di Parte_2 parte convenuta aggiunse quanto segue: «l'intervento non è Controparte_16 negato…si sottolinea solo che in sede di ATP non è dato sapere se è stata sostituzione integrale o solo delle lastre ammalorate».
Potendo darsi per acquisito che nel 2004 si procedette alla sostituzione di almeno una parte delle preesistenti lastre di fibrocemento e, quindi, alla posa in opera di nuovi pannelli, ad essere controverso tra le parti è il soggetto che materialmente eseguì
l'intervento in esame.
Nel costituirsi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (v. “Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata di terzo” datata 26.03.2012) CP_8
pagina 24 di 51 affermò esplicitamente quanto segue: «l'intervento condotto sul Controparte_16 manto di copertura nel corso del 2004 è stato eseguito dalla stessa […] CP
Ove risultasse l'inadeguatezza di tali manufatti, ha diritto ad essere manlevata e CP_8 tenuta indenne da parte di (l'integrale contenuto della comparsa di CP_2 costituzione e risposta venne poi trasposto nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo); su tale presupposto, dunque, chiese che il procedimento di istruzione CP_8 preventiva venisse esteso coinvolgendovi anche Controparte_3
In allegato alla sopra menzionata comparsa di costituzione e risposta, a suffragio delle proprie dichiarazioni, produsse il doc. 4 (successivamente Controparte_16 offerto in comunicazione anche dall'Ing. come doc. 5), consistente in una CP_1 comunicazione su carta intestata datata 13.02.2004, inviata da a CP [...]
ove si legge testualmente: «Spett.le Ditta Mabo Alla c.a. EO. Controparte_16
Oggetto: Cantiere Nucci Bus di Bora-Borello (F.C.) Con il presente siamo ad Tes_8 informare che oggi abbiamo effettuato lo scarico in quota dei materiali ed iniziato il lavoro di sistemazione della copertura in oggetto. Tali lavori saranno completati domani.
Poggio Renatico 13/02/04…». Riguardo all'intervento del 2004, il C.T.U. ha chiarito di aver basato le proprie considerazioni sulla documentazione in atti e, in particolare, proprio «sul documento n. 5 allegato al fascicolo di parte si tratta di documento CP_1 su carta intestata del 13,2,2004 inviato alla ditta Mabo da Poggio Recanatico CP_2
(Poggio Renatico, trattasi di refuso del C.T.U. n.d.r.) (sede avente per oggetto CP_2 il cantiere Nucci Bus di Bora-Borello (FC)».
Ebbene, se si analizza il contenuto della comparsa di costituzione e risposta (rectius,
“Memoria difensiva”) di nel procedimento di accertamento tecnico CP preventivo (datata 03.05.2012, dunque precedente rispetto alla udienza del 07.05.2012 alla quale il procedimento era stato rinviato dal Giudice in conseguenza dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi) ci si rende conto che la società terza chiamata non prese minimamente posizione, né in maniera generica né in maniera circostanziata e mirata, in merito alle allegazioni di di cui Controparte_16 sopra, non negando fermamente di aver eseguito, nel 2004, l'intervento sul manto di copertura. Soprattutto, non disconobbe il doc. 4 prodotto da CP [...]
Lo stesso dicasi per le “Osservazioni alla bozza di relazione del Controparte_16
13/07/2012 redatta dall'Ing. formulate dal EO. C.T.P. Persona_1 CP_10 di Controparte_3
Soltanto con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito n. R.G.
2630/2013 pendente dinanzi al Tribunale di EZ (depositata in data 19.03.2014),
pagina 25 di 51 sostenne, per la prima volta (v. pag. 7), di non essersi «mai occupata di CP progettazioni, appalti e realizzazione di opere» e di non aver «eseguito alcun rifacimento nel corso dell'anno 2004». Nel medesimo scritto difensivo, osservò CP altresì, per la prima volta, che la comunicazione del 13.02.2004 «non può rivestire alcun valore probatorio», in quanto «siglata da soggetto sconosciuto ed inviata da numero di fax che non è di (il prefisso di è 0532 mentre sulla stampigliatura appare CP_2 CP_2 il n. 0429)».
Sulla base del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale non si può che aderire, tale disconoscimento deve ritenersi senz'altro tardivo. Infatti, il principio anche di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione è quello secondo cui, «in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1,
n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta»
(così, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 9690). Il disconoscimento, dunque, «deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo» (v. Cass. civ., Sez. II, ord. 20 febbraio 2018, n.
4053). Il giudice di nomofilachia ha puntualizzato che i due momenti processuali individuati dalla norma (prima udienza e prima risposta successiva alla produzione)
«sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta» (Cass. civ., Sez. II, sent. 11 maggio 1990, n.
4059, richiamata dalla GI citata Cass. n. 9690/2023). Analogamente, in punto di disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte in giudizio, la Corte di Cassazione ha stabilito che «l'art. 2719 cod. civ. […] è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta
pagina 26 di 51 successiva alla produzione» (in questi termini, ad esempio, Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 febbraio 2019, n. 3540).
Nel caso di specie, la prima occasione utile/possibile per la società odierna appellata era sicuramente rappresentata dalla comparsa di costituzione e risposta (da CP denominata “Memoria difensiva”) nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Per converso, l'Ing. (il quale, pur non essendo il soggetto che per primo ha CP_1 prodotto il documento – neppure avrebbe potuto farlo, non essendo stato chiamato a partecipare al procedimento di istruzione preventiva – aveva sicuramente interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura), anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data 29.06.2015 (pag.
6) ha tempestivamente e correttamente dedotto quanto segue: «il documento fax del
13.2.04 (doc. 5), che respinge e disconosce con tanta decisione, proviene
CP_2 invece da e fu firmato da persona capace di rappresentare ed impegnare la
CP_2 stessa […]. In ogni caso la sua contestazione ed il suo disconoscimento sono
CP_2 tardivi. Infatti, tale documento era GI stato depositato da nel procedimento per CP_8 atp dinanzi al Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena, e costituendosi
CP_2 in detto procedimento non lo aveva né respinto né disconosciuto».
Non si può scordare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento, non soltanto espresso, ma anche tacito, di una scrittura, compiuto al di fuori del processo,
è inquadrabile nello schema della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ossia quale condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento di quella stessa scrittura in giudizio (v., tra le altre, Cass. civ., Sez.
III, ord. 27 settembre 2017, n. 22460). Se il riconoscimento implicito dispiega un effetto abdicativo del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. anche qualora abbia luogo al di fuori del processo, a maggior ragione tale effetto si produce ove il comportamento concludente sia stato tenuto (come nel caso di specie, ad opera di v. CP supra) nel contesto di un procedimento pur sempre celebratosi dinanzi all'autorità giudiziaria quale quello di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., oltretutto legato al successivo giudizio di merito da un vincolo di strumentalità in senso giuridico e preordinato a costituire una prova prima del processo e in vista dello stesso.
Alla comunicazione del 13.02.2004, che quindi si ha per riconosciuta (e può essere validamente utilizzata ai fini della decisione), va ad aggiungersi la comunicazione
(datata 23.02.2012) spedita da a in data Controparte_16 CP
27.02.2012 a mezzo raccomandata A.R. (e anticipata via fax in data 24.02.2012) ove la prima, rivolgendosi alla seconda, scrive: «le contestazioni contenute in tali
pagina 27 di 51 raccomandate (il riferimento è alle lettere inviate a da CP_8 Parte_2
e dall'avvocato da questa incaricato) si riferiscono al manto di copertura da Voi
[...] ricostruito in data 16.02.2004».
In definitiva, può ritenersi provato che (oggi ) CP Controparte_2 provvide, nel 2004, alla sistemazione/rifacimento quantomeno parziale del manto di copertura del capannone, non limitandosi a vendere/fornire nuove lastre di fibrocemento ecologico, ma occupandosi personalmente della posa in opera delle medesime (si rivela perciò superflua l'assunzione della prova testimoniale chiesta dall'Ing. con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sui fatti formulati, in CP_1 particolare, negli articoli/capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis).
Gli argomenti addotti da (GI non appaiono Controparte_2 CP persuasivi e non inducono ad abbracciare una diversa ricostruzione dei fatti. La circostanza per cui nei propri scritti difensivi, afferma che Parte_2
l'intervento del 2004 avvenne ad opera di così come quella Controparte_16 per cui indirizzò le proprie missive a non è dirimente, dal momento Parte_2 CP_8 che, come giustamente osservato dall'Ing. «il rapporto contrattuale, per CP_1 Pt_2
si poneva solo con (pag. 3 della “Seconda memoria di replica dall'udienza
[...] CP_8 del 16.4.2024” depositata in data 04.07.2024). Inoltre, Controparte_16 direttamente incaricata da nel 2004, di eseguire Parte_2
l'intervento di “sistemazione”/rifacimento in garanzia, ben potrebbe, a sua volta, aver demandato il medesimo a quale “sub-appaltatrice” o, più in generale, CP sub-esecutrice dell'opera o di una parte di essa, senza che sia stata resa Parte_2 edotta di ciò. Nella comunicazione del 20.02.2012 (doc. 16 prodotto in giudizio dall'Ing.
inviata da a la prima CP_1 CP_8 Controparte_16 Parte_2 evidenzia semplicemente che l'intervento cui la seconda si riferiva nelle proprie missive del 07 e del 10.02.2012 «fu eseguito nel 2004», limitandosi quindi a collocarlo temporalmente, senza affermare di averlo eseguito lei direttamente. Non si vede, pertanto, quale «chiaro valore confessorio» possa assumere tale dichiarazione. I documenti 1 (CONFERMA D'ORDINE del 21.05.1997 per «la fornitura di un prefabbricato
da montare in un terreno di Vs Proprietà posto in Borello -FO- Altezza s.l.m. <200 CP_16 mt.») e 3 (fattura n. 50/00069 del 26/01/1998 emessa da attengono CP alla originaria costruzione del fabbricato, risalente al periodo 1997-1999, e nulla hanno a che vedere con l'intervento del 2004.
L'esito cui il C.T.U. Ing. è pervenuto in punto di responsabilità (o, più Per_4 precisamente, di corresponsabilità) di nella causazione dell'evento CP
pagina 28 di 51 dannoso non è dunque inficiato nella sua validità e attendibilità (del tutto priva di pregio si mostra l'eccezione di nullità assoluta della consulenza tecnica, sollevata dalla difesa di nelle proprie note di trattazione scritta sostitutive Controparte_2 dell'udienza del 16.04.2024, depositate in data 26.03.2024, «…per i motivi GI dettagliatamente esposti nelle osservazioni del CTP di parte geom. , posto CP_10
Contr che non ha ostituito e rifatto la copertura di cui è causa essendosi limitata CP_2 alla mera fornitura delle lastre di fibrocemento di cui alle fatture allegate e che tale circostanza non risulta acclarata in alcun atto o documento di causa, ma costituisce mera asserzione proveniente dal CTP ; conviene oltretutto rimarcare che il CP_1
C.T.U., lungi dal formulare valutazioni a contenuto giuridico, aveva opportunamente rimesso a questa Corte ogni decisione in punto di autenticità o meno del doc. 5 presente nel fascicolo dell'Ing. v. pag. 80 della relazione finale). CP_1
Al C.T.U. era stato poi affidato il compito di verificare se l'entità della precipitazione nevosa (evento meteorologico dal 31 al 5 gennaio ed evento meteorologico dal 7 al 12 febbraio) che interessò l'area nella quale è ubicato il capannone (zona a destinazione artigianale sita in località Bora Bassa, nel comune di Mercato Saraceno) sia stata di per sé sufficiente a provocare il cedimento del manto di copertura, ponendosi come causa esclusiva del medesimo idonea ad interrompere il rapporto di causalità tra il crollo ed eventuali carenze/difetti progettuali ovvero di fabbricazione. Il C.T.U., dopo aver individuato, per via di approssimazione (sulla base dei valori medi dei dati meteorologici storici ufficiali estrapolati dai rapporti dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna – Servizio IdroMeteoClima relativi a località poste nelle immediate vicinanze di Bora Bassa), lo spessore massimo giornaliero della coltre nevosa raggiunto nei giorni antecedenti o concomitanti rispetto all'evento dannoso (applicando il coefficiente di compattamento), determinato prudenzialmente il peso della coltre nevosa al momento del suo massimo spessore e ricavato altresì il probabile valore limite del carico di neve a terra, è pervenuto alla conclusione per cui «il peso della coltre nevosa da applicare per il calcolo della copertura del fabbricato, nel momento di suo massimo spessore (cm. 139) con una densità di 162 kg/mc, era pari a 226 kg/mq. e non era quindi superiore al carico sopportabile/ sostenibile dal manto di copertura del fabbricato in base alla normativa allora vigente in materia, pari a 480 kg/mq.; dunque
l'entità della precipitazione non è stata di per sé sufficiente a provocare il cedimento»
(pag. 63 e pag. 64 della relazione).
Sebbene non si possa negare, anche alla luce del “Rapporto dell'evento meteorologico dal 31 gennaio al 5 febbraio 2012”, del “Rapporto dell'evento meteorologico dal 7 al 12
pagina 29 di 51 febbraio 2012”, entrambi dell' (allegato Parte_3
M e allegato N alla perizia depositata dall'Ing. in data 05.02.2024), nonché delle Per_4 valutazioni espresse da della struttura Idro-Meteo-Clima di Arpa Emilia- Tes_11
Romagna nell'articolo scientifico intitolato “Febbraio 2012, ma quanta neve è caduta” pubblicato sul n. 1 dell'anno 2012 della rivista Ecoscienza (doc. 5 prodotto da CP in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data
[...]
01.09.2015), che il fenomeno analizzato abbia assunto connotati di straordinarietà/eccezionalità o, perlomeno, di inusualità (la nevicata che ha colpito la
Romagna può, sine ullo dubio, essere definita di ingente portata anche in relazione a zone di medio-bassa collina e di pianura), anche laddove l'effettivo peso della coltre nevosa fosse stato il doppio di quello – GI di per sé non indifferente – stimato dal C.T.U.
(226 Kg/mq. x 2 = 452 Kg/mq.), il manto di copertura del capannone, sulla base della normativa illo tempore vigente in materia, comunque, avrebbe dovuto sostenerlo/sopportarlo.
Il perito ha escluso che il fenomeno atmosferico possa essere considerato quale causa naturale da sola idonea e sufficiente, avente efficacia esclusiva rispetto alla verificazione dell'eventus damni.
Quandanche si ritenesse che il crollo del manto di copertura del capannone sia stato il risultato dell'interazione tra cause umane imputabili (gli errori e le omissioni nella progettazione da parte dell'Ing. e gli errori nella posa in opera delle lastre ecc. CP_1 da parte di oggi ) e una causa naturale non CP Controparte_2 imputabile (la nevicata), conviene rammentare che «qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali» (Cass. civ., Sez. III, sent. 12 maggio 2023, n. 13037).
L'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento soltanto nell'ipotesi in cui le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, presentandosi, dunque, in modo talmente pregnante da recidere il nesso eziologico;
al contrario, «ove […] quelle condizioni non possano dare luogo, senza
l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore
pagina 30 di 51 gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile» (così Cass. civ., Sez. III, sent. 24 febbraio 2023, n. 5737).
Da tutto quanto sinora esposto discende che l'Ing. Controparte_22 Controparte_2
(GI , avendo ambedue concorso in modo efficiente a
[...] CP provocare, con distinte condotte colpose, l'evento di danno consistente nel crollo del manto di copertura del capannone di proprietà di sito in Parte_2
Mercato Saraceno (FC), Loc. Bora Bassa, possono e devono essere condannati, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni (secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, «ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., […], è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso», la quale «deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità di norme giuridiche violate», Cass., Sez. Un. civ., 27 aprile 2022, n. 13143).
Al C.T.U. incaricato era stato giustappunto affidato il compito di quantificare i costi per le opere edili di ripristino della copertura, per le opere impiantistiche e di manutenzione straordinaria, per le opere di ripristino dei locali danneggiati, gli oneri e le spese tecniche nonché ogni altra spese da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi e, in generale, per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli del crollo che hanno interessato il fabbricato.
Quanto alle opere di ripristino, il C.T.U. ha proceduta alla stima dei lavori sulla base della documentazione versata in atti e, segnatamente, delle quantità indicate nella conferma d'ordine del 21.05.1997 della e dei prezzi di Controparte_16 riferimento al 31.07.2011 di cui al documento denominato “Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena 2011” predisposto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena (il C.T.U. ha ritenuto, correttamente, di dover riferire i costi stimati al febbraio 2012). Il perito, applicando un coefficiente di vetustà
(«da considerare unicamente per le strutture a diretto contatto con l'esterno e quindi con gli agenti atmosferici» e da applicare «unicamente ai costi di materiale») del 20% ai prezzi unitari relativi alla fornitura e nuova posa in opera delle lastre di copertura e dei lucernari delle stesse, ha ottenuto un costo per le opere di ripristino pari a complessivi € 58.000,00, come da tabella a pag. 66 della relazione che indica in maniera pagina 31 di 51 analitica, per ciascuna lavorazione (rimozione delle lastre curve, rimozione del controsoffitto, posa delle nuove lastre, posa del materiale isolante o coibente ecc.), il codice identificativo di cui al prezzario, la quantità, il prezzo unitario e l'esborso totale.
Questa Corte ritiene di non doversi discostare dall'anzidetta stima, in quanto effettuata attenendosi a dati oggettivi (come osservato dal C.T.U. nel replicare al C.T.P. Ing.
«la stima attraverso i prezzari ufficiali consente di rendere oggettiva la Per_5 valutazione») e congrua.
Passando ai costi per le opere di impiantistiche e di manutenzione straordinaria (pag.
67 e ss. della relazione), il C.T.U. ha posto in risalto come non risulti agli atti «alcuna documentazione analitica che dimostri il danno richiesto da parte appellante» e ha dato atto, inoltre, di aver richiesto alle parti, durante le operazioni peritali, «con esito negativo…di acquisire la documentazione a suo tempo esaminata dal C.T.U. Ing. e Per_1 citata da alcuni ctp durante la stessa procedura».
Di conseguenza egli ha posto a fondamento delle sue valutazioni la «documentazione fotografica» e la «considerazione obbiettiva dei danni che si possono essere prodotti in un fabbricato artigianale privo di copertura durante alcuni mesi invernali a seguito del crollo delle lastre». Ad opinione del C.T.U., «a seguito dell'evento la proprietà (
[...]
prima di locare nuovamente il fabbricato non ha potuto evitare Parte_2 di effettuare una revisione totale degli impianti e degli accessori degli stessi che evidentemente non erano progettati per una collocazione esterna e a diretto contatto con gli agenti atmosferici»; al contrario, continua l'esperto, «non pare…probabile che siano state necessarie, a seguito dell'evento, opere di manutenzione straordinaria relative agli infissi esterni in quanto gli stessi non hanno mutato la loro funzione a seguito del crollo». Prese le mosse dalle anzidette premesse, logiche e condivisibili, una volta chiarito di aver incluso le opere di tinteggiatura delle pareti tra i costi di ripristino dei locali ad uso ufficio e ad uso abitazione ed osservato che «le pavimentazioni non hanno subito presumibilmente danni evidenti dagli eventi», il C.T.U. giunge a stimare unicamente le opere impiantistiche prendendo in considerazione la percentuale del 50% del rifacimento completo delle medesime (superficie totale del fabbricato con esclusione delle zone adibite ad ufficio e ad abitazione). Sempre attingendo al prezzario denominato “Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena 2011”, predisposto dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, il C.T.U. ha ottenuto un costo complessivo di € 10.400,00.
Dalle fotografie versate in atti (in primis da , le quali Parte_2 mostrano lo stato dei luoghi a breve distanza temporale dal cedimento della copertura,
pagina 32 di 51 è agevolmente desumibile come gli impianti elettrico e di riscaldamento fossero stati danneggiati dai crolli, dal passaggio della neve, anche sciolta, nei locali sottostanti e dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici (non si può trascurare che l'evento pregiudizievole si verificò nel periodo invernale, notoriamente caratterizzato da basse temperature e da una maggiore frequenza di precipitazioni).
Dovendosi reputare assolto l'onere probatorio da parte della società odierna appellante, la valutazione dei danni impiantistici operata dal C.T.U. non può dirsi esplorativa;
la quantificazione del nocumento risarcibile nella percentuale del 50% dei costi per il rifacimento totale degli impianti de quibus costituisce una applicazione del criterio equitativo dalla quale si ritiene di non dover dissentire (si evidenzia che l'importo indicato dal C.T.U. Ing. è pari a poco più della metà di quello che era stato Per_4 riconosciuto dal C.T.U. Ing. - € 19.000,00 – in sede di A.T.P.). Per_1
Per quel che attiene ai costi per il ripristino dei locali adibiti ad uso ufficio e ad uso abitazione (per i danni subiti dagli stessi a causa, tra l'altro, della mancata protezione delle intemperie a seguito del crollo, si vedano ad esempio le fotografie n. 11 e n. 12 di cui a pag. 31 della perizia), il C.T.U., considerando una superficie complessiva ammontante a 180 mq. e moltiplicando, per ogni lavorazione da eseguire (rimozione cartongessi, realizzazione nuovo controsoffitto, rasatura, trattamento antimuffa, tinteggiatura degli ambienti, installazione porta tagliafuoco ecc.), il prezzo unitario di cui al prezzario denominato “Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena 2011”, predisposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-
Cesena, per la relativa quantità, giunge ad ottenere un importo totale di € 32.800,00
(cifra comunque inferiore a quella stimata dal C.T.U. Ing. in € 53.000,00). Per_1
Gli oneri accessori e le spese tecniche sono stati calcolati, tenuto conto «delle diverse attività professionali da porsi in opera e dell'urgenza necessaria per l'espletamento delle stesse», assumendo una percentuale del 15% (cfr. pag. 69 della relazione e pag. 84 per le repliche alle osservazioni dell'Ing. consulente tecnico di Per_7 [...]
, ottenendo così l'importo di € 15.200,00. Controparte_4
Anche in relazione a queste ultime due voci di danno patrimoniale, questa Corte ritiene di poter aderire alle conclusioni cui l'esperto incaricato è pervenuto.
In ordine al danno patrimoniale da lucro cessante/mancato guadagno subito da
[...] per mancata percezione dei canoni di locazione che avrebbero Parte_2 dovuto essere corrisposti dai conduttori e va Controparte_6 CP_7 anzitutto precisato che esso rientra senz'altro tra le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventus damni consistente nel crollo del manto di copertura del pagina 33 di 51 capannone. Il “Contratto di locazione di immobili urbani” con il Sig. (doc. 4 CP_7 prodotto in giudizio da in allegato all'atto di citazione Parte_2 introduttivo del giudizio di primo grado), avente ad oggetto una porzione del capannone sito in Mercato Saraceno, Loc. Bora Bassa, era stato stipulato in data 24.03.2000, con decorrenza dei suoi effetti dal 01.04.2000, e aveva una durata di anni 6, prorogabile ogni volta di ulteriori 6 anni in caso di mancata disdetta da comunicare con raccomandata A.R. almeno 12 mesi prima della scadenza.
Il “Contratto di locazione commerciale e ad uso foresteria” con Controparte_6 era stato invece stipulato l'01.11.2004, con decorrenza degli effetti dalla stessa data, per una durata di anni 6; il contratto in questione doveva intendersi tacitamente rinnovato per ulteriori 6 anni in caso di mancata disdetta da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della scadenza.
Al momento del crollo (prima decade del mese di febbraio del 2012), pertanto, i rapporti contrattuali di locazione in questione erano GI giunti, rispettivamente, a 11 anni e 10 mesi e a 7 anni e 3 mesi di durata. Si trattava, quindi, di rapporti di lungo corso;
si può ragionevolmente ritenere che gli stessi, in assenza del cedimento del manto di copertura, si sarebbero protratti, rispettivamente, fino al mese di marzo del 2018 (la durata del contratto in essere con era GI stata prorogata una prima volta, CP_7 al termine dei primi 6 anni di esecuzione/efficacia, ossia nel 2006, e non vi è prova che almeno 12 mesi prima della seconda scadenza – la quale cadeva il 01.04.2012 – il conduttore avesse manifestato la propria volontà di dare disdetta, né l'imminenza di una scadenza naturale del contratto emerge dalla lettere o dagli atti di e CP_7 fino al mese di ottobre del 2016.
La scelta dei due conduttori di porre fine prematuramente al rapporto che li legava a fu evidentemente determinata dall'inagibilità dell'immobile a Parte_2 seguito del crollo del manto di copertura e dalla impossibilità di accedervi per un tempo non trascurabile, dai danni subiti dalle loro attrezzature, macchinari, strumenti di produzione, mobili, materiali, merci, documenti contabili ecc. per via delle macerie, della neve, e della pioggia (in quanto a cielo aperto), dalla impossibilità di svolgere le loro attività imprenditoriali/commerciali e dalla conseguente impossibilità di portare a termine le commesse e di rispettare gli impegni assunti con clienti ecc. (si veda, ad esempio, oltre al contenuto delle numerose missive inviate dai conduttori a
[...]
e da quest'ultima prodotte in allegato all'atto di citazione introduttivo del Parte_2 giudizio di primo grado, la comparsa di costituzione e risposta di Controparte_6 nel procedimento di A.T.P. n. R.G. 389/2012 a pag. 3).
pagina 34 di 51 La procrastinazione della riparazione (quantomeno) del manto di copertura e, più in generale, del ripristino dello status quo ante, ineludibilmente dipesa dalla decisione, del tutto legittima, di di instaurare un procedimento di Parte_2 istruzione preventiva – tra l'altro introdotto senza colpevole ritardo, posto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo venne depositato dalla odierna appellante presso la Cancelleria della Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì in data
24.02.2012 – volto a fotografare lo stato dei luoghi prima di procedere con qualsivoglia intervento, ad accertare le cause del cedimento strutturale e a verificare la natura e l'entità di tutti i danni da esso provocati, nonché connessa ai tempi di celebrazione del procedimento stesso, del tutto indipendenti dalla volontà dell'allora ricorrente (l'udienza di comparizione delle parti venne fissata per il 02.04.2012, data in cui venne nominato
C.T.U. l'Ing. al quale venne formalmente conferito l'incarico soltanto alla Per_1 successiva udienza del 07.05.2012), e a quelli fisiologici di espletamento delle operazioni peritali (le quali ebbero effettivo inizio in data 18.05.2012, con il primo sopralluogo finalizzato a constatare lo stato e le condizioni materiali dello stabile), non fa venire meno il nesso di causalità tra il crollo e la precoce interruzione dei rapporti locativi.
Puntualizzato quanto sopra sotto il profilo eziologico, questa Corte, in punto di quantum risarcitorio, non può concordare con il parere del C.T.U. e con le ragioni da egli prospettate.
Il perito afferma che, anche laddove i conduttori avessero esercitato la facoltà di recedere unilateralmente dai rispettivi contratti, avrebbe Parte_2 comunque continuato a riscuotere canoni di locazione per altri 6 mesi, corrispondenti al periodo di preavviso convenuto.
A questi 6 mesi il C.T.U. aggiunge ulteriori 5 mesi (da metà febbraio 2012 a metà luglio
2012, pari al periodo in cui il capannone è stato inagibile), per un totale di 11 mesi.
Il C.T.U., quindi, moltiplica € 3.354,00 (€ 1320,68 + € 2033,40) per 11 e ottiene €
36.894,00.
Non possono, tuttavia, ignorarsi i principi che hanno trovato enunciazione nella giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento (domandato dal locatore) del danno
(nella forma del lucro cessante) da risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, principi che possono trovare applicazione anche al caso di specie, in cui lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale e la mancata percezione del canone sono da ricondurre, invece, alla condotta colposa di soggetti terzi.
L'indirizzo maggioritario/prevalente riconosce, invero, al locatore (non inadempiente)
pagina 35 di 51 «il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o che, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall'immobile nel periodo trascorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto» (v., ex alteris, Cass. civ., Sez.
III, 13 febbraio 2015, n. 2865)
Come osservato dal giudice di legittimità, il locatore «continuerà a subire il pregiudizio derivante dalla risoluzione sino alla successiva rilocazione del bene a terzi oppure, in mancanza di questa, fino al termine originariamente pattuito, salva la riduzione del risarcimento nell'ipotesi e alle condizioni desumibili dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ.» (così Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8482).
La Suprema Corte, con la pronuncia da ultimo citata, ha dunque reputato non condivisibile la soluzione offerta da Cass. civ., 14 gennaio 2014, n. 530, «tanto meno là dove essa propone di parametrare il risarcimento da risoluzione al periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore (sei mesi)». Anche la più recente Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 5 gennaio 2023, n. 194, nel porsi in linea di continuità con l'orientamento appena richiamato, ha censurato la motivazione dei giudici della Corte
d'Appello nella parte in cui costoro avevano ritenuto di circoscrivere al solo termine di sei mesi del preavviso la liquidazione del danno da lucro cessante spettante a parte locatrice, in quanto, diversamente, il danno da lucro cessante doveva essere calcolato sull'intero periodo.
La poc'anzi menzionata Cass. n. 8482/2020, a proposito della previsione di cui all'art. 1227, comma 2, c.p.c., ha anche ricordato che incombe sul debitore/danneggiante fornire la prova che il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza. Ancor più importante, «a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 […], il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l'ordinaria diligenza esige un'eccezione di parte in senso stretto
(come tale, non rilevabile d'ufficio) e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito» (così, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 19 marzo 2024, n. 7274), vale a dire nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c..
Se si guarda al Par. 8, intitolato “Sulla domanda di danni per perdita di canoni di locazione”, della “Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo” del 19.11.2013, depositata nel giudizio di primo grado nell'interesse dell'Ing.
non si rinviene alcuna espressa eccezione in tal senso (l'Ing. si limita a CP_1 CP_1 lamentare l'eccessività e l'incoerenza, rispetto ai principi in materia di danno sanciti pagina 36 di 51 dall'art. 1223 c.c., della richiesta risarcitoria avanzata da Parte_2
a rilevare che la permanenza dell'inquilino nel contratto fino al momento della prevista cessazione del rapporto di locazione costituisce una mera aspettativa di fatto, ad osservare che i conduttori avrebbero potuto recedere anticipatamente dai contratti, a rilevare che il contratto concluso con non sarebbe comunque andato oltre CP_7 il termine finale del marzo 2012 e, infine, ad evidenziare che ogni importo risarcibile avrebbe dovuto essere depurato dall'IVA di legge, in quanto non costituente un ricavo per il locatore).
Neppure nella “Comparsa di costituzione e risposta” depositata da (oggi CP
) in data 19.03.2014 nel giudizio di primo grado viene Controparte_2 minimamente prospettata l'esistenza di possibilità – sfuggite alla proprietaria del fabbricato/locatrice per sua colpevole inerzia o per altro Parte_2 suo atteggiamento (come, ad esempio, una esasperata selettività nel vagliare aspiranti conduttori) – di un rapido e/o vantaggioso reimpiego del bene immobile nel periodo in questione. La società terza chiamata in causa afferma, semplicemente, che non sarebbe possibile «inferire un nesso eziologico tra la disdetta e il preteso crollo così come dal computo del preteso mancato guadagno deve essere esclusa l'Iva» (pag. 9).
La disposizione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. viene sì invocata da (a CP pag. 10), ma unicamente per contestare «gli ulteriori danni da lucro cessante e pretesamente subiti dagli inquilini e dai macchinari» (in sostanza, la società terza chiamata sostiene che il danno subito dai macchinari, dalle attrezzature e dai prodotti di e di si sarebbe aggravato per una presunta CP_7 Controparte_6 omissione di tempestivi interventi di ripristino da parte di . Parte_2
Si rileva a questo punto come la stessa parte appellante abbia allegato e dimostrato di aver locato la porzione di fabbricato GI condotta da ad un nuovo inquilino CP_7
a decorrere dal mese di gennaio del 2013 (e con termine finale al 31.12.2018, cfr.
“Contratto di locazione ad uso non abitativo” concluso in data 24.12.2012 con Edilsavio
prodotto come doc. 35 da . Controparte_23 Parte_2
Considerata anche la differenza minima tra il canone versato dal nuovo conduttore e quello che percepiva da ultimo da si può Parte_2 CP_7 escludere la sussistenza di un danno la lucro cessante/mancato guadagno nel periodo compreso tra gennaio 2013 e marzo 2018.
Il danno da lucro cessante/mancato guadagno risarcibile, dunque, deve essere quantificato come segue:
pagina 37 di 51 • € 1.320,68 (canone da ultimo dovuto da come si ricava dalle fatture CP_7 emesse e prodotte in giudizio da come doc. 36) x Parte_2
10 mensilità (da marzo 2012 a dicembre 2012 compresi) = € 13.206,8;
• € 2.079,15 (canone da ultimo dovuto da come si ricava Controparte_6 dalle fatture emesse da a partire dal mese di Parte_2 novembre del 2011, prodotte in giudizio come doc. 41) x 57 mensilità (da febbraio 2012 a ottobre 2016 compresi) = € 118.511,55.
Totale: € 131.718,35.
L'IVA deve essere espunta, potendo consistere il “mancato guadagno” soltanto nel mancato “incremento patrimoniale netto”.
Riassumendo, il danno patrimoniale (emergente e da lucro cessante) complessivamente subito da e al cui risarcimento devono essere condannati, Parte_2 in solido tra loro, l'Ing. (GI Controparte_24 CP
, comprende:
[...]
• € 58.000,00 per opere edili di ripristino della copertura;
• € 10.400,00 per opere riguardanti gli impianti;
• € 32.800,00 per opere di ripristino dei locali ad uso ufficio e ad uso abitazione collocati all'interno del capannone;
• € 15.200,00 per oneri accessori e spese tecniche;
• € 131.718,35 per canoni di locazione non incassati.
Totale: € 248.118,35.
Venendo in rilievo un'obbligazione risarcitoria e, dunque, un debito di valore, spettano all'appellante la rivalutazione monetaria (avente la funzione di adeguare la somma dovuta alle variazioni del costo della vita) e gli interessi aventi natura compensativa
(cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376).
Pertanto, oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ammontante ad
€ 248.118,35, devono essere riconosciuti, calcolando dalla verificazione dell'evento:
- la rivalutazione monetaria della somma, da calcolarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo tenendo conto delle variazioni percentuali dei medesimi;
- gli interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata annualmente. ha chiesto che l'Ing. venga condannato Parte_2 Controparte_1
a manlevarla e tenerla indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata contro di lei da e da in conseguenza del crollo della copertura Controparte_6 CP_7 dell'immobile.
pagina 38 di 51 Tale domanda, anch'essa da ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata in causa (in quanto, pur nella sua veste formale di domanda di garanzia, CP altro non è se non una mera articolazione o capo della più ampia domanda risarcitoria proposta da nei confronti del soggetto da ella ritenuto Parte_2 responsabile dell'accaduto, posto che qualsivoglia somma ipoteticamente corrisposta dalla società odierna appellante agli ex conduttori del fabbricato a titolo di risarcimento dei danni da costoro subiti in conseguenza del crollo si risolverebbe a sua volta in un danno patrimoniale emergente derivante alla stessa dall'evento verificatosi Parte_2 nel febbraio del 2012), non può trovare accoglimento.
Corrisponde al vero che tanto quanto presero parte Controparte_6 CP_7 al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. R.G. 297/2012
+ 389/2012 dinanzi al Tribunale Civile di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena e che nell'ambito di tale procedimento di istruzione preventiva era stato affidato al C.T.U.
l'incarico di descrivere lo stato delle attrezzature e dei macchinari dei due conduttori, di descrivere le parti danneggiate delle stesse in conseguenza del crollo del capannone, di precisare e specificare il tipo di danni e le caratteristiche degli stessi e, infine, quantificarne l'ammontare. Ciononostante: la domanda risarcitoria che
[...] aveva proposto, in via riconvenzionale, nei confronti dell'odierna CP_6 appellante nel giudizio n. R.G. 4309/2013, pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1340/2013 chiesto ed ottenuto da
[...] per il pagamento di € 13.808,03 a titolo di canoni di locazione, è stata Parte_2 dichiarata inammissibile dal Tribunale di EZ con la sentenza n. 1345/2017, per le ragioni GI note, e non risulta che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione da parte di quanto a al di là delle richieste risarcitorie Controparte_6 CP_7 stragiudiziali (raccomandate A.R.) a suo tempo fatte pervenire, personalmente o per il tramite di proprio legale, a non risulta che egli abbia mai conseguito, all'esito Parte_2 di un giudizio di merito, l'accertamento di un eventuale obbligo risarcitorio nei suoi confronti incombente in capo alla società odierna appellante.
L'Ing. in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta da CP_1 [...] ha chiesto di essere manlevato/tenuto indenne da Parte_2 [...]
(oggi in forza della polizza R.C. Controparte_5 Controparte_4
Prodotti – Postuma n. 2012201644881 (con relative condizioni particolari e generali) e della Polizza R.C.T. e R.C.O. n. 1001201379490 del 31.12.1999, entrambe stipulate da società di cui era lavoratore dipendente (documenti n. 6 e n. Controparte_16
7 e ss. prodotti in giudizio dall'Ing. . CP_1
pagina 39 di 51 Circa la possibilità per l'Ing. di valersi dell'anzidetto contratto, nulla quaestio. È CP_1 infatti la stessa ad ammettere, a pag. 6 della propria Controparte_25 comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 28.02.2022, che, in base all'appendice 13 della polizza n. 2012201644881, con la stessa deve intendersi coperta anche la responsabilità personale dei dipendenti. A ciò si aggiungano le testuali parole della impresa di assicurazione contenute a pag. 4 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data 02.07.2024: «non è contestato da alcuno che i contratti sottoscritti dalla società possano ad esso (l'Ing. TT) Controparte_16 applicarsi».
Appurato ciò, occorre chiedersi se la copertura assicurativa operi effettivamente in relazione alle condotte contestate all'Ing. così come accertate nell'ambito del CP_1 presente giudizio. richiama l'art. 18 delle condizioni generali/particolari della Controparte_4 polizza n. 2012201644881 laddove, sotto la voce “R.C. Prodotti” recita: «La Società si obbliga a tenere indenne L' di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_4 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dai prodotti dallo stesso fabbricati quali risultanti in polizza dopo la consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione». pone Controparte_4
l'accento sul concetto di “fatto accidentale”, osservando (v. pag. 4 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data 02.07.2024) che non può essere considerata tale «una condotta di inadempimento contrattuale della società Controparte_16
e del suo dipendente e quindi i supposti vizi e difetti di progettazione e
[...] realizzazione della copertura»; si tratterebbe, afferma la compagnia, di «fatti potenzialmente dannosi che…sarebbero non accidentali iscrivendosi nel novero del NON adempimento e dunque esulando dal campo dell'adempimento produttivo di danno».
Sempre secondo la Compagnia, «l'accidentalità va…esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività o inattività (inadempimento) dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita».
Giova allora richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui
«l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente
l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso,
pagina 40 di 51 in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa (anche se volontaria) in contrapposizione ai fatti dolosi» (ex alteris, Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2019, n. 20305). Secondo il giudice di legittimità, dunque, «è necessario interpretare l'aggettivo “accidentale” non alla lettera», bensì nel senso che permette «la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 27 giugno 2023, n.
18320). L'interpretazione della clausola, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale”, nel senso che il rischio assicurato sarebbe limitato ai soli casi fortuiti, renderebbe nullo il contratto ex art. 1895 c.c.,
«giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell'assicurato potrebbe sorgere» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 29 luglio 2022, n. 23762, ove, tra l'altro, proprio la sentenza della Sez. I n. 1214 del 4 febbraio 1992, citata da
[...] in quanto, a suo dire, chiarirebbe in maniera esauriente «il concetto Controparte_4 più volte “mal compreso” di accidentalità», viene indicata quale «unico, ed isolato precedente contrario» al granitico indirizzo di cui sopra, nonché come decisione «alla quale questa Corte non ha mai dato…continuità», muovendo da un presupposto logicamente erroneo). Questo Collegio, dunque, non può che prendere le distanze dalla lettura che appare prospettare, ossia quella per cui non Controparte_4 possono ritenersi compresi nella copertura assicurativa i danni riferibili ad un comportamento negligente di o, per quanto di interesse in Controparte_16 questa sede, di colui che un tempo fu suo dipendente, l'Ing. Controparte_1
Accertato, dunque, con riguardo alla posizione dell'Ing. che l'evento dannoso di CP_1 cui è causa è coperto dalla tipologia di garanzia, prevista dalla polizza n.
2012201644881, denominata “R.C. Prodotti” (il danno cagionato a Parte_2 ben può essere qualificato come “danno cagionato dal prodotto”, rientrando
[...] nell'ampio concetto di “prodotto”, in assenza di espresse limitazioni/esclusioni, anche il
“prodotto difettoso”, laddove, nel caso di specie, il difetto scaturisce da errori e da omissioni nella progettazione del medesimo), si rivela superfluo indagare se sia o meno operativa l'altra garanzia contemplata dalla polizza in questione, cioè la c.d. “R.C.
Postuma” (la quale ancora l'indennizzabilità al manifestarsi dei danni entro un pagina 41 di 51 determinato orizzonte temporale, vale a dire nei 10 anni dal collaudo o dalla consegna anche provvisoria del manufatto), dal momento che la stessa viene prospettata dalla stessa come distinta ed alternativa rispetto alla prima (v. Controparte_4 la comparsa di costituzione e risposta in appello della compagnia: «la polizza n.
201220144881 prevede due tipi di garanzia…», «la stessa polizza n. 2012201644881 prevede poi altra garanzia…», «…l'indennizzo sarà dovuto nei limiti rigorosi dei massimali e degli scoperti (o delle franchigie) previsti e vigenti e per ogni singola garanzia ritenuta operativa…»).
ad ogni modo, non può essere condannata a manlevare Controparte_4
l'odierno appellato da quanto egli deve corrispondere all'appellante a titolo di costi per opere edili di ripristino della copertura del capannone (costi per rimozione lastre curve, per rimozione controsoffitto, per rimozione materassino, per posa nuove lastre, per posa nuovo controsoffitto ecc.), che il C.T.U. Ing. ha quantificato in complessivi Per_4
€ 58.000,00. Invero, come giustamente rilevato dalla compagnia, l'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione esclude da tutte le garanzie previste dalla polizza
«le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione…».
per la prima volta nel presente giudizio di appello, Controparte_4 segnatamente in seno alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data
30.01.2023 (pag. 5), sostiene di non poter essere in ogni caso condannata a manlevare l'assicurato Ing. oltre i limiti dell'eventuale quota di responsabilità ascrivibile a CP_1 quest'ultimo «e ciò nel caso di obbligazione risarcitoria solidale e quindi se all'Ing. CP_1 fosse chiesta non la sua quota ma l'intero risarcimento».
Fermo restando che tale argomento difensivo, volto a paralizzare in parte la domanda di manleva anche in caso di ritenuta operatività della copertura assicurativa, è stato addotto tardivamente, con riferimento alla polizza R.C. Prodotti – Postuma n.
2012201644881, né tra le “Norme che regolano l'assicurazione in generale” né tra le
“Condizioni particolari” né tra le appendici si rinviene una clausola o condizione che stabilisca una simile limitazione.
Oltretutto, la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore
pagina 42 di 51 letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, ord. 5 febbraio 2024, n. 3249 e Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2023, n. 17656). Tale consolidato insegnamento è stato recepito da questa stessa Corte di Appello, la quale, richiamando nello specifico Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2012, n. 20322, ha ribadito che la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di
«liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale» (v. App. Firenze,
Sez. I, sent. 24 gennaio 2023, n. 160; si veda anche App. Napoli, Sez. IX, sent. 22 settembre 2023, n. 3993, la quale ha statuito quanto segue: «la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile…in virtù della quale la copertura assicurativa viene garantita nei soli limiti della responsabilità diretta, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante in via di solidarietà, è da considerarsi nulla. Invero, tali clausole sono poste nell'esclusivo interesse della compagnia assicuratrice e possono di fatto privare di concreta tutela l'assicurato. La nullità deriva dal fatto che ad essere inficiata
è la causa stessa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cui funzione economico-sociale consiste nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato dalle conseguenze che derivano dall'esperimento in suo danno dell'azione risarcitoria»).
In definitiva, dovrà essere condannata a tenere Controparte_4 indenne/manlevare l'Ing. da quanto quest'ultimo deve pagare (in solido con CP_1
) a in forza della presente Controparte_2 Parte_2 sentenza, a titolo di risarcimento del danno, con la sola eccezione dell'importo di €
58.000,00 inerente ai costi per opere edili di ripristino del manto di copertura del capannone, oltre rivalutazione monetaria e interessi, detratto lo scoperto come risultante dall'allegato n. 01 all'appendice n. 08 alla Polizza n. 2012201644881 (5% fino ad un massimo di € 40.000,00) e nel limite del massimale.
Con la sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023 questa Corte aveva riservato alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite relative ai due gradi giudizio.
Il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (la sentenza del Tribunale di EZ n. 1345/2017 deve essere, per l'appunto, parzialmente riformata nei termini GI indicati), è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Questa Corte,
pagina 43 di 51 - attesa la condanna dell'Ing. e di Controparte_1 Controparte_2
(GI , in solido tra loro, al pagamento, a favore di CP [...]
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 248.118,35, Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- considerato che deve, invece, essere respinta la richiesta, avanzata da
[...]
di condannare l'Ing. (e, per estensione, Parte_2 Controparte_1 come GI illustrato supra, ) a manlevarla e tenerla Controparte_2 indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata contro di lei da Controparte_6
e da in conseguenza del crollo della copertura dell'immobile
[...] CP_7
(così come, per i motivi che verranno esposti più avanti, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno emergente rappresentato dal compenso per talune prestazioni professionali rese dall'Ing. in sede Persona_2 stragiudiziale), ritiene di dover compensare per 1/5, tra da un lato, e Parte_2
l'Ing. , dall'altro, le spese di lite relative Controparte_24 al primo grado di giudizio e al presente giudizio di appello, con condanna degli stessi
Ing. e , in solido tra loro ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2
97, comma 1, c.p.c., al rimborso, in favore di dei restanti Parte_2
4/5 (come rilevato dalla Corte di Cassazione, la condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o – come nel caso di specie – solidarietà del rapporto sostanziale, «ma può anche discendere da una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria», v. Cass. civ., Sez.
VI-3, ord. 2 aprile 2019, n. 9063), liquidati come in dispositivo applicando, con riferimento al giudizio di primo grado, i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 nella versione vigente al momento dell'esaurimento dell'attività difensiva (2017) e, con riferimento al giudizio di appello, lo stesso D.M. n. 55/2014 così come modificato, però, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 sulla base del criterio del decisum; adozione dei valori minimi, attesa la prossimità della somma attribuita alla parte vittoriosa al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento;
metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, attesa la definizione dello stesso con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.). Fra le spese processuali al cui rimborso Parte_2 ha diritto, sempre nella misura dei 4/5, rientrano anche le spese della
[...]
pagina 44 di 51 consulenza tecnica di parte tanto nell'ambito del procedimento di A.T.P. ante causam, quanto nell'ambito del presente giudizio di appello (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 15 ottobre 2024, n. 26729: «le spese della consulenza di parte…vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.»). La produzione della notula del C.T.P. deve ritenersi sufficiente a giustificare la debenza della somma ivi indicata (ossia, quantomeno, l'assunzione della relativa obbligazione), salvo il controllo sulla eventuale eccessività. Quanto alle spese della consulenza tecnica di parte nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, occorre fare riferimento alla parcella n° 52 del 28.11.2012 dell'Ing. Persona_2
(“Compenso relativo alla relazione finale per CTU inerente il crollo di una copertura di un prefabbricato costruito dalla ditta di Vs. proprietà in via Einstein 40/42 CP_16
– Bora Bassa di Mercato Saraceno – FC”, cfr. doc. 43 prodotto dalla odierna appellante).
Le stesse ammontano a complessivi € 889,06 e non appaiono eccessive. Questa Corte ritiene, dunque, di dover condannare (GI Controparte_2 CP che partecipò al procedimento di istruzione preventiva) al rimborso dei 4/5 delle medesime a favore di (con compensazione del rimanente Parte_2
1/5). Quanto alle spese della consulenza tecnica di parte nell'ambito del presente giudizio di appello, occorre invece fare riferimento alla fattura n. 2 del 27.03.2024
(recante la dicitura “PAGATA”) emessa dall'Ing. relativa a “Competenze Persona_3
e spese relative all'incarico di CTP nella causa civile presso la Corte d'Appello di Firenze
(RG 43/2018)” e prodotta dalla odierna appellante in data 16.04.2024. Le suddette ammontano a complessivi € 3.206,40 e non appaiono eccessive. Questa Corte ritiene, dunque, di dover condannare l'Ing e (GI Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al rimborso dei 4/5 delle medesime a favore di CP [...]
(con compensazione del rimanente 1/5). Parte_2
Quanto all'importo di cui alla parcella n. 17 del 15.05.2012 (€ 1.450,01), consistente evidentemente nel compenso dovuto da all'Ing. Parte_2 [...] per la perizia stragiudiziale (alla voce “Descrizione” si legge, infatti, “Compenso Per_2 relativo alla perizia sul crollo di una copertura di un prefabbricato costruito dalla ditta
di Vs. proprietà in via Einstein 40/42 – Bora Bassa di Mercato Saraceno – CP_16
FC”), esso può avere, semmai, natura di danno emergente e, come tale, resterebbe soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. Quandanche si volesse ritenere dimostrato l'effettivo esborso della suddetta somma in virtù dell'apposizione, sulla parcella, di timbro dattiloscritto con la dicitura “pagato” accompagnato da firma pagina 45 di 51 autografa (presumibilmente dello stesso Ing. , si ritiene di non poter riversare Per_2 la suddetta spesa sui danneggianti in quanto, e ben vedere, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non essendo stata concretamente utile per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (alla perizia stragiudiziale – la quale, tra l'altro, nel processo, costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio
– ha comunque fatto seguito, a stretto giro, l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto anch'esso ad indagare le cause del crollo del manto di copertura).
Venendo infine alla parcella n. 15/2013 del 20.04.2013, per l'ammontare di € 687,96,
e alla parcella n. 30 del 21.08.2012, per l'ammontare di € 3.095,82, entrambe recanti la descrizione “Compenso relativo alla pratica edilizia inerente il crollo di una copertura di un prefabbricato costruito dalla ditta di Vs. proprietà in via Einstein 40/42 CP_16
– Bora Bassa di Mercato Saraceno – FC” (con le seguenti specificazioni:
“documentazione per fine lavori”, “spese per certificazioni energetiche per incarico altro professionista”, “Relazioni, comunicazioni varie e spese per incarico altro professionista di coordinatore per la sicurezza”), trattasi anche in questo caso di esborsi che, qualora realmente sostenuti, potrebbero configurare un danno emergente. Tuttavia, quanto alla prima somma, è sufficiente rilevare che non è stata offerta la prova che il pagamento sia stato davvero effettuato e, quindi, non può dirsi dimostrato il nocumento patrimoniale, posto che «la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata – come nel caso di specie (la parcella in questione manca sia del timbro dattiloscritto “pagato” sia della firma autografa del professionista che l'ha emessa) – da una quietanza o da un'accettazione» (così, ex multis, Cass. civ., Sez. VI, sent. 12 febbraio 2018, n. 3293); quanto al secondo importo, fermo restando che la relativa parcella manca di qualsivoglia firma del professionista (l'Ing. , esso Per_2 può essere ragionevolmente ricondotto alla voce “oneri e spese tecniche” (da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi e, in generale, per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli del crollo) che il C.T.U. Ing. a GI provveduto a quantificare nella Per_4 propria relazione.
Come chiarito in più occasioni dal giudice di nomofilachia, tra le ragioni di credito che l'assicurato, il quale, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore medesimo, rientra «il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal
pagina 46 di 51 contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 16 febbraio 2024, n. 4275).
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, tale credito, prosegue la Suprema
Corte, deve costituire oggetto di apposita domanda, ben chiara ed univocamente formulata. Ebbene, sin ab origine, ossia dalla “Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo” del 19.11.2023, l'Ing. ha chiesto, per il CP_1 caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, che i terzi chiamati, inclusa quindi la (GI , secondo i titoli Controparte_4 Controparte_5 per ciascuno dedotti, fossero condannati a tenerlo indenne e a rifondere immediatamente e senza ritardo a lui quanto egli fosse stato condannato a pagare e/o compensare, «per capitale, accessori e spese di causa (enfasi del redattore)», «verso chiunque» e, in primo luogo, «in favore della società attrice, disponendo il rimborso delle somme relative».
Una domanda espressa, formulata in maniera non equivoca, così come prescritto dai giudici di legittimità, è stata perciò proposta dall'Ing. CP_1
Ne discende che deve essere condannata a Controparte_4 manlevare/tenere indenne l'Ing. da quanto egli deve corrispondere, in Controparte_1 solido con (GI a Controparte_2 CP Parte_2
(quale parte avversa vittoriosa), in forza della presente sentenza, a titolo di
[...] rimborso delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, nei limiti del massimale ex art. 1917, comma 1, c.c..
Quanto al regolamento delle spese di lite/processuali dei due gradi di giudizio tra l'Ing.
e relative alla controversia circa la Controparte_1 Controparte_4 fondatezza o meno dell'azione di garanzia esperita, posto che la chiamata in causa dell'assicuratore non si è rivelata né arbitraria né ingiustificata, atteso l'accertamento della operatività della copertura assicurativa e la conseguente condanna della compagnia a tenere indenne/manlevare l'Ing. da tutto quanto egli deve CP_1 corrispondere (in solido con ) alla terza vittoriosa Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria, interessi Parte_2
e c.d. spese di soccombenza (entro il limite del massimale e detratto lo scoperto), questa Corte ritiene di dover condannare ai sensi dell'art. Controparte_4
91 c.p.c., al rimborso delle medesime a favore dell'Ing. (scaglione di Controparte_1 valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, sulla base del criterio del decisum, ossia dell'indennizzo comprensivo di danno liquidato, rivalutazione monetaria, interessi compensativi e spese di soccombenza, tolto lo scoperto;
adozione dei valori minimi,
pagina 47 di 51 attesa la prossimità della somma al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento;
metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, attesa la definizione dello stesso con le modalità di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.; applicazione, con riferimento al giudizio di primo grado, dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 nella versione vigente al momento dell'esaurimento dell'attività difensiva (2017) e, con riferimento al giudizio di appello, dello stesso D.M. n. 55/2014 così come modificato, però, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147).
Quelle appena regolate sono le spese di lite sostenute per la chiamata in causa (trattasi di credito che scaturisce, per l'appunto, dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale, come nel caso di specie, o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.).
Il “patto di gestione della lite” (in tal guisa deve essere letta la clausola) di cui all'art. 12 (rubricato “Gestione delle vertenze”) della “Norme che regolano l'assicurazione in generale” nell'ambito della polizza n. 2012201644881, invocato da
[...]
a mente del quale «La Società assume, sino al momento della Controparte_4 tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici….», «…le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro
l' sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Parte_4 massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata», e poi, ancora, «la Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall' per legali e tecnici da Parte_4 essa non designati…», non può che riguardare, invece, le c.d. spese di resistenza, cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo danneggiato, disciplinate dall'art. 1917, comma 3, c.c..
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, anche per ottenere la soddisfazione del diritto alla rifusione delle spese di resistenza, occorre una domanda ad hoc, ben chiara e univocamente formulata. Nel giudizio di primo grado, l'Ing. TT ha precisato le conclusioni nei confronti di limitandosi a chiedere Controparte_4 genericamente «di condannare i terzi chiamati alla refusione delle spese di causa».
Questa domanda deve essere correttamente interpretata come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa (cfr. Cass. civ., n. 4275/2024, cit., secondo cui «la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza»).
pagina 48 di 51 Quanto alle spese del procedimento di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. n. R.G. 297/2012 +
389/2012 svoltosi dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena, esse, nella misura in cui sono state a suo tempo liquidate (€ 6.075,33 oltre accessori di legge, se dovuti) e poste, provvisoriamente, per intero a carico dell'allora ricorrente
[...] con decreto del 04.02.2013 (doc. 38 prodotto da Parte_2 Parte_2 in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado),
[...] devono ora essere poste, in via definitiva, per 1/3 a carico di Parte_2
e per i restanti 2/3 a carico di (GI .
[...] Controparte_2 CP
Le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del presente giudizio di appello, le quali vengono liquidate con separato decreto contestualmente emesso, sono da porsi per 1/3
a carico di (avendo dovuto, questa Corte, disporre la Parte_2 consulenza tecnica di ufficio anche perché l'Ing. non venne citato a partecipare CP_1 al procedimento di istruzione preventiva, promosso proprio da Parte_2
con conseguente inopponibilità a lui delle risultanze dell'A.T.P.), per 1/3 a carico
[...] dell'Ing. e per 1/3 a carico di (GI Controparte_1 Controparte_2 CP
.
[...]
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, previo richiamo delle statuizioni contenute nella sentenza parziale/non definitiva n. 1788/2023 pubblicata il 06.09.2023, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, in parziale riforma della sentenza n.
1345/2017 del 23.11.2017 del Tribunale di EZ:
- ND l'Ing. e (GI Controparte_1 Controparte_2 CP
, in solido tra loro, al pagamento, a favore di
[...] Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 248.118,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi così come meglio specificato in motivazione;
- ND (GI a Controparte_4 Controparte_5 manlevare/tenere indenne l'Ing. da quanto quest'ultimo deve Controparte_1 pagare (in solido con ) a Controparte_2 Parte_2
in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno - con
[...] la sola eccezione dell'importo di € 58.000,00 inerente ai costi per le opere edili di ripristino del manto di copertura del capannone - rivalutazione monetaria e interessi, detratto lo scoperto di polizza e nei limiti del massimale;
- COMPENSA per 1/5, tra l'appellante e gli appellati Parte_2
Ing. e (GI , le spese Controparte_1 Controparte_2 CP di lite/processuali relative al primo grado di giudizio e al presente giudizio di pagina 49 di 51 appello, NDNDO l'Ing. e Controparte_1 Controparte_2
(GI , in solido tra loro ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., al CP rimborso, a favore di dei restanti 4/5, che liquida, Parte_2 per il giudizio di primo grado, in € 8.968,4 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per il presente giudizio di appello, in € 8.048,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- COMPENSA per 1/5, tra e Parte_2 Controparte_2
(GI , le spese per l'attività svolta dall'Ing.
[...] CP [...] come C.T. dell'allora ricorrente nell'ambito Per_2 Parte_2 del procedimento di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. n. R.G. 297/2012 + 389/2012 celebratosi dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena e, dunque, della C.T.U. in tal sede disposta, come documentate e richiamate in motivazione, ponendo i restanti 4/5 a carico di (GI Controparte_2 CP
;
[...]
- COMPENSA per 1/5, tra l'appellante e gli appellati Parte_2
Ing. e (GI , le spese Controparte_1 Controparte_2 CP per l'attività svolta dall'Ing. come C.T. nominato/incaricato da Persona_3 parte appellante nell'ambito del presente giudizio di appello, come documentate e richiamate in motivazione, ponendo i restanti 4/5 a carico dell'Ing. CP_1
e di in solido tra loro ex art. 97, comma 1,
[...] Controparte_2
c.p.c.;
- ND (GI a Controparte_4 Controparte_5 manlevare/tenere indenne l'Ing. da quanto egli deve Controparte_1 corrispondere (nella misura individuata dei 4/5), in solido con Controparte_2
, a in forza della presente sentenza, a
[...] Parte_2 titolo di rimborso delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, ut supra liquidate, nonché a titolo di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte nel presente giudizio di appello, nei limiti del massimale;
- ND (GI al Controparte_4 Controparte_5 rimborso, a favore dell'Ing. delle spese di lite/processuali Controparte_1 relative al primo grado di giudizio e al presente giudizio di appello, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 11.210,5 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per pagina 50 di 51 legge, e, per il presente giudizio di appello, in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- PONE, in via definitiva, le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. R.G. 297/2012 + 389/2012 svoltosi dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena, così come sono state liquidate con decreto del 04.02.2013, per 1/3 a carico di e per i restanti Parte_2
2/3 a carico di (GI ; Controparte_2 CP
- PONE le spese della C.T.U. disposta ed espletata nell'ambito del presente giudizio di appello, che liquida con separato e contestuale decreto, per 1/3 a carico di per 1/3 a carico dell'Ing. e per Parte_2 Controparte_1
1/3 a carico di (GI . Controparte_2 CP
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
La Presidente relatrice
Dott.ssa Isabella Mariani
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