Articolo 3 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 2Articolo 4
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5 gennaio 1972
Art. 3. Responsabilit a')

Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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