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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2058/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX622000896 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3162/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentato e difeso dal dottore Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TX6-222000896, notificatogli in data 31.03.2025, relativo ad omesso versamento dell'addizionale erariale alla Tassa Automobilistica – anno di imposta 2022 - per il veicolo targato Targa_1
Deduceva che, trattandosi di autovettura consegnata ai concessionari per la rivendita, vigeva il regime di esenzione.
Si costituiva l'ADE rappresentando che, avendo preso atto della particolare condizione della società contribuente, l'Ufficio aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, come da documentazione versata in atti.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la estinzione giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della incontestata documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha comprovato di aver annullato in autotutela l'impugnato provvedimento, non rimane che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Relativamente alle spese di lite, tenuto conto della condotta mantenuta dall'Ufficio, che, accertata la particolare condizione dell'impresa ricorrente, che le garantisce l'esenzione dall'imposta in oggetto, ha prontamente annullato l'atto impositivo, può essere disposta la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Palermo,
12.12.2025 Il giudice, Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2058/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX622000896 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3162/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentato e difeso dal dottore Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TX6-222000896, notificatogli in data 31.03.2025, relativo ad omesso versamento dell'addizionale erariale alla Tassa Automobilistica – anno di imposta 2022 - per il veicolo targato Targa_1
Deduceva che, trattandosi di autovettura consegnata ai concessionari per la rivendita, vigeva il regime di esenzione.
Si costituiva l'ADE rappresentando che, avendo preso atto della particolare condizione della società contribuente, l'Ufficio aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, come da documentazione versata in atti.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la estinzione giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della incontestata documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha comprovato di aver annullato in autotutela l'impugnato provvedimento, non rimane che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Relativamente alle spese di lite, tenuto conto della condotta mantenuta dall'Ufficio, che, accertata la particolare condizione dell'impresa ricorrente, che le garantisce l'esenzione dall'imposta in oggetto, ha prontamente annullato l'atto impositivo, può essere disposta la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Palermo,
12.12.2025 Il giudice, Francesco Paolo Pitarresi