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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 260/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 260/2025 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. GITTARDI Parte_1 P.IVA_1
FILIPPO ROBERTO e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LOCATI MARCO e dall'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale di Monza Controparte_1 emetteva il decreto ingiuntivo n. 3470/2024 nei confronti di per il pagamento della Parte_1 complessiva somma di €.133.973,04, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e successive modifiche dal dovuto al saldo e, in ogni caso, interessi ex art. 1284 comma quarto c.c. dal deposito della domanda giudiziale al saldo, nonché spese e compensi del procedimento monitorio svolgeva opposizione, eccependo, tra le varie contestazioni e senza rinuncia alla Parte_1 contestazione della non debenza del credito, l'incompetenza territoriale (ex contractu), in favore del pagina 1 di 3 Tribunale di Milano per la sussistenza di una clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto di subappalto sottoscritto con presunta cedente il credito azionato dalla Parte_2 ricorrente. La costituendosi nel presente giudizio di opposizione, pur contestando nel merito l'opposizione, CP_1 aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'incompetenza del giudice adito e revocato il decreto ingiuntivo opposto;
con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Tribunale ai sensi dell'art. 171-bis, comma 4 cpc ha disposto la conversione del rito da ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. assegnando termine alle parti per integrare gli atti introduttivi e fissato udienza ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. per l'audizione dei difensori e la discussione sulla eccezione di incompetenza;
all'udienza odierna, precisate le conclusioni e udita la discussione orale, il Tribunale ha riservato la decisione.
***
In linea generale si ritiene che l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporti l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. È pacifico quindi – e le parti sono concordi – che il decreto ingiuntivo vada revocato con cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del presente giudizio.
Il provvedimento, ritiene questo Giudice, va assunto con sentenza, posto che occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo. È controverso e dibattuto tra le parti se, con il provvedimento di estinzione il giudice debba o possa liquidare le spese. Secondo l'opposta, in applicazione dell'art. 38 comma 2 c.p.c. e in conformità alla giurisprudenza prevalente, il giudice, in presenza di adesione all'eccezione di competenza svolta dall'altra parte, quindi nelle ipotesi di cui all'art. 38 c.p.c., non deve pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013). Ciò, in breve, perché il provvedimento di liquidazione delle spese presuppone una decisione sulla fondatezza della domanda, che nell'ipotesi in esame sarebbe preclusa perché riservata al giudice competente. Secondo, invece, la tesi sostenuta dall'opponente, in considerazione dell'erroneo incardinamento della causa davanti a un giudice privo di competenza, il giudice della presente fase di opposizione, nel revocare il decreto ingiuntivo, dovrebbe anche pronunciarsi sulla rifusione delle spese di lite. Orbene, il Tribunale rileva che è innanzitutto controversa l'applicabilità dell'art. 38 comma 2 c.p.c. al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le peculiarità di tale giudizio rispetto a quello ordinario, dove vi è una distinzione tra parte formale e parte sostanziale. Il successivo giudizio, effettivamente solo eventuale perché dipende comunque da un nuovo atto di impulso della parte che si assume creditrice, ha ad oggetto l'accertamento del diritto dedotto in ricorso in un autonomo processo ordinario di cognizione (Corte di Cass. sent. n. 1372/2016; conforme: Corte di Cass. sent. n.
10687/2005).
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento (cfr. tra le altre, Tribunale di Torino n. 2013/6731 e n. 831272014), secondo il quale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, anche ove il convenuto opposto aderisca all'indicazione del giudice ritenuto competente dell'attore-opponente, non opera la disciplina dell'art. 38, comma 2, c.p.c. e non può essere adottata ordinanza di cancellazione della causa pagina 2 di 3 dal ruolo. Ciò perché il vizio di incompetenza non è stato cagionato da un “errore” del debitore ingiunto nel proporre opposizione dinnanzi a giudice funzionalmente competente ex art. 637 c.p.c., ma da una violazione delle disposizioni sulle regole della competenza posta in essere dal creditore-opposto in fase di ricorso per ingiunzione. Con la conseguenza che il giudice dell'opposizione - che è comunque competente funzionalmente ed inderogabilmente a decidere il giudizio di opposizione - deve concludere il processo dichiarando il difetto di competenza del giudice adito dal creditore-ricorrente, così revocando il decreto monitorio oggetto di opposizione in quanto emesso da giudice incompetente.
Nel caso in esame, quindi, il fatto che il convenuto opposto abbia in sede di comparsa di costituzione in via preliminare aderito all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del foro di Milano quale foro convenzionale non consente comunque di concludere questo giudizio con la pronuncia di cui all' art. 38, comma 2, c.p.c. Va però al contempo considerato che nel caso di specie, il ricorrente ha azionato il foro corrispondente il forum destinae solutionis, asserendo di non essere a conoscenza della avvenuta pattuizione della clausola pattizia di individuazione del foro convenzionale, attesa la mancata consegna del contratto di subappalto. Per tali ragioni, le spese del presente giudizio vanno sicuramente liquidate, ma non possono che essere integralmente compensate tra le parti, non ravvisandosi né una “soccombenza” processuale di una parte rispetto all'altra, né un errore del ricorrente nell'individuazione del foro azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3470/2024 nei confronti di , in quanto Parte_1 emesso da giudice territorialmente incompetente e per l'effetto revoca lo stesso;
2. assegna alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente,
Tribunale di Milano.
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, in data 30.05.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 260/2025 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. GITTARDI Parte_1 P.IVA_1
FILIPPO ROBERTO e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LOCATI MARCO e dall'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale di Monza Controparte_1 emetteva il decreto ingiuntivo n. 3470/2024 nei confronti di per il pagamento della Parte_1 complessiva somma di €.133.973,04, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e successive modifiche dal dovuto al saldo e, in ogni caso, interessi ex art. 1284 comma quarto c.c. dal deposito della domanda giudiziale al saldo, nonché spese e compensi del procedimento monitorio svolgeva opposizione, eccependo, tra le varie contestazioni e senza rinuncia alla Parte_1 contestazione della non debenza del credito, l'incompetenza territoriale (ex contractu), in favore del pagina 1 di 3 Tribunale di Milano per la sussistenza di una clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto di subappalto sottoscritto con presunta cedente il credito azionato dalla Parte_2 ricorrente. La costituendosi nel presente giudizio di opposizione, pur contestando nel merito l'opposizione, CP_1 aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'incompetenza del giudice adito e revocato il decreto ingiuntivo opposto;
con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Tribunale ai sensi dell'art. 171-bis, comma 4 cpc ha disposto la conversione del rito da ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. assegnando termine alle parti per integrare gli atti introduttivi e fissato udienza ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. per l'audizione dei difensori e la discussione sulla eccezione di incompetenza;
all'udienza odierna, precisate le conclusioni e udita la discussione orale, il Tribunale ha riservato la decisione.
***
In linea generale si ritiene che l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporti l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. È pacifico quindi – e le parti sono concordi – che il decreto ingiuntivo vada revocato con cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del presente giudizio.
Il provvedimento, ritiene questo Giudice, va assunto con sentenza, posto che occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo. È controverso e dibattuto tra le parti se, con il provvedimento di estinzione il giudice debba o possa liquidare le spese. Secondo l'opposta, in applicazione dell'art. 38 comma 2 c.p.c. e in conformità alla giurisprudenza prevalente, il giudice, in presenza di adesione all'eccezione di competenza svolta dall'altra parte, quindi nelle ipotesi di cui all'art. 38 c.p.c., non deve pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013). Ciò, in breve, perché il provvedimento di liquidazione delle spese presuppone una decisione sulla fondatezza della domanda, che nell'ipotesi in esame sarebbe preclusa perché riservata al giudice competente. Secondo, invece, la tesi sostenuta dall'opponente, in considerazione dell'erroneo incardinamento della causa davanti a un giudice privo di competenza, il giudice della presente fase di opposizione, nel revocare il decreto ingiuntivo, dovrebbe anche pronunciarsi sulla rifusione delle spese di lite. Orbene, il Tribunale rileva che è innanzitutto controversa l'applicabilità dell'art. 38 comma 2 c.p.c. al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le peculiarità di tale giudizio rispetto a quello ordinario, dove vi è una distinzione tra parte formale e parte sostanziale. Il successivo giudizio, effettivamente solo eventuale perché dipende comunque da un nuovo atto di impulso della parte che si assume creditrice, ha ad oggetto l'accertamento del diritto dedotto in ricorso in un autonomo processo ordinario di cognizione (Corte di Cass. sent. n. 1372/2016; conforme: Corte di Cass. sent. n.
10687/2005).
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento (cfr. tra le altre, Tribunale di Torino n. 2013/6731 e n. 831272014), secondo il quale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, anche ove il convenuto opposto aderisca all'indicazione del giudice ritenuto competente dell'attore-opponente, non opera la disciplina dell'art. 38, comma 2, c.p.c. e non può essere adottata ordinanza di cancellazione della causa pagina 2 di 3 dal ruolo. Ciò perché il vizio di incompetenza non è stato cagionato da un “errore” del debitore ingiunto nel proporre opposizione dinnanzi a giudice funzionalmente competente ex art. 637 c.p.c., ma da una violazione delle disposizioni sulle regole della competenza posta in essere dal creditore-opposto in fase di ricorso per ingiunzione. Con la conseguenza che il giudice dell'opposizione - che è comunque competente funzionalmente ed inderogabilmente a decidere il giudizio di opposizione - deve concludere il processo dichiarando il difetto di competenza del giudice adito dal creditore-ricorrente, così revocando il decreto monitorio oggetto di opposizione in quanto emesso da giudice incompetente.
Nel caso in esame, quindi, il fatto che il convenuto opposto abbia in sede di comparsa di costituzione in via preliminare aderito all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del foro di Milano quale foro convenzionale non consente comunque di concludere questo giudizio con la pronuncia di cui all' art. 38, comma 2, c.p.c. Va però al contempo considerato che nel caso di specie, il ricorrente ha azionato il foro corrispondente il forum destinae solutionis, asserendo di non essere a conoscenza della avvenuta pattuizione della clausola pattizia di individuazione del foro convenzionale, attesa la mancata consegna del contratto di subappalto. Per tali ragioni, le spese del presente giudizio vanno sicuramente liquidate, ma non possono che essere integralmente compensate tra le parti, non ravvisandosi né una “soccombenza” processuale di una parte rispetto all'altra, né un errore del ricorrente nell'individuazione del foro azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3470/2024 nei confronti di , in quanto Parte_1 emesso da giudice territorialmente incompetente e per l'effetto revoca lo stesso;
2. assegna alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente,
Tribunale di Milano.
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, in data 30.05.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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