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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
RI TO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2021 depositato il 12/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 14/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170000904270 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160001650315 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INVITO AL PAGAMENTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 73/2020 la CTP di Oristano, rigettava il ricorso della contribuente Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n. 0752016000165031500 e n. 07520170000904270000.
La Ricorrente impugnava le suddette cartelle deducendo l'omessa notifica delle stesse e la conseguente prescrizione del credito tributario.
La CTP di Oristano respingeva il ricorso, ritenendo provata la regolarità della notifica da parte del
Concessionario.
L'Appellante ha impugnato la decisione di primo grado lamentando:
1.difetto di prova della notifica: l'assenza delle "cartoline verdi" (avvisi di ricevimento) con firma autografa;
2. prescrizione: maturata a causa della eccepita inesistenza di atti interruttivi validamente notificati.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
Sulla notifica degli atti impugnati. Il motivo centrale dell'appello riguarda l'onere della prova della notifica.
L'Appellante sostiene che solo la produzione degli avvisi di ricevimento originali (o copie conformi) possa costituire prova del perfezionamento della notifica. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica può essere provata anche mediante la produzione dei referti di notifica e degli estratti di ruolo che diano atto delle date di spedizione e ricezione.
Nel caso di specie, i documenti prodotti da AdER attestano che le cartelle sono state regolarmente consegnate all'indirizzo della contribuente.
Pertanto, l'eccezione di nullità della notifica appare infondata e deve essere respinta.
Si osserva, inoltre, che in materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di la giurisprudenza di merito e di legittimità registra una corposa produzione.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, l'articolo 2719 del codice civile –
a norma del quale dette copie “hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” – esige l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale e si applica, oltre che a tale fattispecie, anche al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (cfr tra innumerevoli, da ultimo,
Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020); ciò, essenzialmente, al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento di cui si discute.
Il Collegio di nomofilachìa ha inoltre affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale
(cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020). In sostanza, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'articolo 2719 cc, il giudice che ritenga di escludere l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva,
“attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (cfr Cassazione nn. 21585, 15641, 4537 del 2020).
In queste ipotesi, ricorda il supremo Collegio, il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, “non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva…”. Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa risulta che l'Appellante sia nel ricorso introduttivo, che nell'atto in appello, si sia limitata a contestazioni generiche, del tutto inidonee a confutare la prova dell'agente della riscossione prodotta in giudizio.
Accertata la regolarità delle notifiche, decade l'eccezione di prescrizione. Gli atti impugnati sono stati notificati entro i termini previsti dalla legge e hanno interrotto il decorso del tempo necessario per la prescrizione del credito tributario.
Pertanto, il giudice di prime cure ha fatto corretto uso delle norme, in ossequio ai principi di diritti ribaditi dalla suprema Corte di cassazione.
Ogni altra valutazione sugli ulteriori motivi del ricorso in appello devono ritenersi assorbiti dalle suesposte considerazioni.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di I° grado confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
RI TO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2021 depositato il 12/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 14/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170000904270 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160001650315 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INVITO AL PAGAMENTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 73/2020 la CTP di Oristano, rigettava il ricorso della contribuente Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n. 0752016000165031500 e n. 07520170000904270000.
La Ricorrente impugnava le suddette cartelle deducendo l'omessa notifica delle stesse e la conseguente prescrizione del credito tributario.
La CTP di Oristano respingeva il ricorso, ritenendo provata la regolarità della notifica da parte del
Concessionario.
L'Appellante ha impugnato la decisione di primo grado lamentando:
1.difetto di prova della notifica: l'assenza delle "cartoline verdi" (avvisi di ricevimento) con firma autografa;
2. prescrizione: maturata a causa della eccepita inesistenza di atti interruttivi validamente notificati.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
Sulla notifica degli atti impugnati. Il motivo centrale dell'appello riguarda l'onere della prova della notifica.
L'Appellante sostiene che solo la produzione degli avvisi di ricevimento originali (o copie conformi) possa costituire prova del perfezionamento della notifica. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica può essere provata anche mediante la produzione dei referti di notifica e degli estratti di ruolo che diano atto delle date di spedizione e ricezione.
Nel caso di specie, i documenti prodotti da AdER attestano che le cartelle sono state regolarmente consegnate all'indirizzo della contribuente.
Pertanto, l'eccezione di nullità della notifica appare infondata e deve essere respinta.
Si osserva, inoltre, che in materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di la giurisprudenza di merito e di legittimità registra una corposa produzione.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, l'articolo 2719 del codice civile –
a norma del quale dette copie “hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” – esige l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale e si applica, oltre che a tale fattispecie, anche al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (cfr tra innumerevoli, da ultimo,
Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020); ciò, essenzialmente, al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento di cui si discute.
Il Collegio di nomofilachìa ha inoltre affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale
(cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020). In sostanza, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'articolo 2719 cc, il giudice che ritenga di escludere l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva,
“attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (cfr Cassazione nn. 21585, 15641, 4537 del 2020).
In queste ipotesi, ricorda il supremo Collegio, il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, “non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva…”. Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa risulta che l'Appellante sia nel ricorso introduttivo, che nell'atto in appello, si sia limitata a contestazioni generiche, del tutto inidonee a confutare la prova dell'agente della riscossione prodotta in giudizio.
Accertata la regolarità delle notifiche, decade l'eccezione di prescrizione. Gli atti impugnati sono stati notificati entro i termini previsti dalla legge e hanno interrotto il decorso del tempo necessario per la prescrizione del credito tributario.
Pertanto, il giudice di prime cure ha fatto corretto uso delle norme, in ossequio ai principi di diritti ribaditi dalla suprema Corte di cassazione.
Ogni altra valutazione sugli ulteriori motivi del ricorso in appello devono ritenersi assorbiti dalle suesposte considerazioni.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di I° grado confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.