Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1296/2024
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1296/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in C. da Poggio Pudano, 87 (S.S. 106), ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone (KR) alla via Luigi Settino, 57, presso lo studio dell'Avv. Francesco Tesoriere (C.F. che la rappresenta e Email_1 C.F. 2
,
difende per mandato in calce al ricorso;
E
C.F. 3 ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 (C.F. residente in C. da Poggio Pudano, 87 (S.S. 106), ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Cutro (KR) alla via Risorgimento, 47, presso lo studio dell'avv. Salvatore Antonio Zannino (C.F. Email_2 , che lo rappresenta e C.F._4 difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 cod. proc. civ, depositato in data 03.12.2024, Parte_1
[...] e CP_1 esponevano: di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 19.08.2005 nel Comune di Crotone
-
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 155, Parte 2, Serie A, anno 2005; dalla loro unione sono nate le figlie RS (C.F. C.F._5 ) il
-
(C.F. C.F._6 ) il 11/07/2012; 24/11/2005 e la minore Persona_2
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, fatta salva la facoltà per entrambi di stabilire ciascuno la propria residenza, ovunque lo ritengano opportuno;
2) la casa coniugale sita in Crotone alla C. da Poggio Pudano, 87 (S.S. 106) sarà assegnata alla
,la quale la abiterà unitamente alle figlie;
sig.ra Parte_1
La figlia minore verrà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con sua collocazione 3) abitativa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre. Ciascuno dei genitori eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà la figlia con sé, relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
4) In merito al mantenimento delle figlie, il sig. verserà una somma mensile di€ CP_1
e una somma di € 200,00 200,00 (euro/duecento/00), a favore della figlia RS
,
(euro/duecento/00), a favore della minore Persona_2 sul conto corrente della sig.ra [...]
,
Parte_1 mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...]; inoltre,
, il sig. Parte_2 rinuncia agli assegni familiari, che saranno percepiti interamente dalla sig.ra
Parte_1
5) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni reciproca pretesa in ordine al mantenimento;
6) I coniugi, previo consenso, si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale della figlia minore.
7) Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, Per_2
[...], nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:
• Il fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera quando il papà riaccompagnerà la figlia minore presso la residenza familiare intorno alle 20:00;
• Sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio.
La figlia minore verrà presa presso la casa/ residenza familiare e qui riaccompagnata, salvo per il 7 gennaio quando dovrà recarsi direttamente a scuola;
Tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo (quindi un periodo venerdi-domenica ed uno lunedì-mercoledì);
Tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (definito come tale il periodo
•
che va dalla chiusura della scuola generalmente ad inizio. giugno, fino alla sua riapertura nel mese di settembre). da concordare con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari varrà la volontà della madre, negli anni dispari quella del padre;
• Le altre festività (ad esempio: festa del patrono, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, ecc.) e gli eventuali periodi di vacanza scolastica ad essi correlati, verranno alternate di anno in anno tra i genitori.
• Parte_1 eLe spese straordinarie verranno ascritte in ragione del 50% alla sig.ra del 50% a carico del sig. CP_1 con l'applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone e saranno concordate dai genitori, in conformità ai principi dell'affidamento condiviso, ad esclusione delle spese mediche urgenti ed indifferibili e delle spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità (ad es. percorso terapeutico preceduto dalla scelta condivisa dello specialista, iscrizione alla scuola privata, ecc.), nonché dell'ipotesi in cui uno dei due coniugi si renda irreperibile e non risponda alle comunicazioni inviategli dal coniuge. 8) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del coniuge anticipatario, previa sua documentazione;
dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quella in cui si rendono necessarie".
Con decreto dell'11.12.2024, di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c.
Con ordinanza del 22.01.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza del 26.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, per consentire la modifica delle condizioni di separazione.
Per l'udienza del 26.03.2025 le parti depositavano nuove condizioni di separazione e le note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare riportandosi alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.V.G. 1296/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 19.08.2005 nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 155, Parte
2, Serie A, anno 2005;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 08/05/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli