Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1632/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
, nata a [...] il [...], C.F Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Sabrina Balzola, presso cui studio hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile a Bruino in data 9.8.1999.
Dalla unione è nata prole: (n. l'8.1.2000), maggiorenne ed autosufficiente. Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
(1) La signora ha già lasciato la casa coniugale, asportando dalla medesima tutti i beni di Parte_1 sua spettanza personale;
i beni in comproprietà con il sig. verranno lasciati presso Parte_2
;
[...]
(2) La casa coniugale sita in Cavagnolo (TO) – Via Roccabauda n. 21 (Foglio 21 del Comune di
Cavagnolo, particella n. 405, subalterni nn. 1 e 2, rispettivamente di categoria catastale a/7 e c/6, rispettivamente con rendita catastale euro 1.115,55 ed euro 53,30) continuerà ad essere utilizzata dalla figlia che ivi dimora;
(3) Entro un anno dall'avvenuta omologa della separazione coniugale, la signora e il sig. Parte_1 si impegnano a cedere le loro rispettive quote di proprietà (50% cadauno) dei suddetti Parte_2 immobili alla figlia (CF ), la quale si accollerà il mutuo Persona_2 C.F._3 residuo che pende sulla suddetta unità immobiliare. Il mutuo ipotecario è stato stipulato dai coniugi con l'istituto bancario Unicredit spa in data 08/05/2004, contestualmente all'acquisto dell'immobile e alla data del 13/05/2024 reca un debito residuo di euro 93.990,73 (valore calcolato alla potenziale estinzione anticipata e che verrà nuovamente valorizzato al momento dell'atto notarile);
(4) A fronte della cessione di cui sopra la figlia si accollerà anche l'ulteriore Persona_2 finanziamento/mutuo concesso sempre da Unicredit spa in data 28/11/2007, che reca alla data del
13/05/2024 un debito residuo di euro 27.903,24 (valore calcolato alla potenziale estinzione anticipata e che verrà nuovamente valorizzato al momento dell'atto notarile). Le suddette cessioni beneficeranno in sede notarile della agevolazione fiscale prevista dall''art. 19 della L. n. 74/1987, che prevede l'esenzione da qualsivoglia imposta per tutti gli atti di trasferimento previsti nell'ambito di una separazione consensuale. Il notaio rogante verrà scelto di comune accordo tra i coniugi e i costi da sostenersi per rogare l'atto medesimo verranno sostenuti in parti uguali da ambo i coniugi, che si impegnano parimenti a prestare ampia collaborazione, uno nei confronti dell'altro, al fine di addivenire all'adempimento previsto dalle presenti condizioni. A tal fine ed altresì per garantire la certezza del diritto di cui sopra, i coniugi precisano ed evidenziano che il suddetto trasferimento immobiliare a favore della figlia R_
, costituisce condizione ed elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della
[...] crisi coniugale. Ciò infatti costituisce una volontà congiunta dei coniugi che intendono così risolvere la crisi coniugale, beneficiando la figlia, economicamente indipendente ma sprovvista di una unità abitativa autonoma e nell'impossibilità di reperirla, della suddetta disposizione a favore della medesima;
(5) Sino all'atto notarile di cui sopra il sig. continuerà a sostenere i costi dei mutui di Parte_2 cui sopra;
(6) Il IG. dichiara di svolgere attività di lavoro subordinata quale autotrasportatore Parte_2 presso la società GR Logistic Belgium sprl e di non essere proprietario di immobili;
(7) La IG.ra dichiara di essere titolare di ditta individuale di commercio al dettaglio, sita Parte_1 in Cavagnolo (TO).
(8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano a reciproche richieste di assegno di mantenimento/alimentare.
(9) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto
All'udienza del giorno 12.2.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 13.2.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba