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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7236/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036110552000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: nullità dell'atto impugnato per omessa allegazione dell'atto prodromico e per prescrizione del tributo. Condannare in solido Agenzia delle entrate – Riscossione e ATO ME1 S.p.A. in liquidazione al rimborso delle spese da distrarre al procuratore dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
ATO: dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, statuendo la legittimità della richiesta di pagamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
AdER: 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2) In subordine e nel merito, rigettare le domande dell'attore; 3) Rigettare l'eccezione di prescrizione;
4) In estremo subordine, accertata la carenza di responsabilità del concessionario, dichiararne il difetto di legittimazione per quel che riguarda gli atti presuposti di competenze di ATO;
5) condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre generali, IVA e CPA, come per legge;
6) In caso di contestazioni sul deposito della documentazione in copia si chiede concedersi termine per l'esibizione degli originali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella 295 2024 00361105 52, notificata il 26 giugno 2025, importo complessivo 3.208,88 euro per tarsu dal 2008 al 2012.
Resistono sia l'agente della riscossione AdER sia la titolare del credito ATO ME1 S.p.A. in liquidazione
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce prescrizione quinquennale perchè la cartella segue un'intimazione di pagamento
292807 assuntamente notificata l'8 novembre 2019, precisando egli che tale notifica non sarebbe peraltro mai avvenuta.
ATO prova tuttavia di avere consegnato effettivamente l'intimazione al corretto indirizzo Indirizzo_1 – Sant'Agata di Militello, dal quale è tornato per compiuta giacenza.
Considerata la sospensione Covid, il termine quinquennale non è spirato. Non è infatti necessario in questo caso applicare la sospensione prevista dall'art. 68 comma 4bis d.L. 18/2020, bastando la sospensione generalizzata dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i minimi tariffari (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Risolvendosi la causa in unica udienza, non v'è luogo a rimborso della fase istruttoria. In presenza delle dichiarazioni di rito va disposta la chiesta distrazione quanto al procuratore di ATO.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare alle convenute le spese di lite, liquidate per ciascuna in 923,00 euro oltre accessori di legge e disponendo, quanto ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_3.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7236/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036110552000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: nullità dell'atto impugnato per omessa allegazione dell'atto prodromico e per prescrizione del tributo. Condannare in solido Agenzia delle entrate – Riscossione e ATO ME1 S.p.A. in liquidazione al rimborso delle spese da distrarre al procuratore dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
ATO: dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, statuendo la legittimità della richiesta di pagamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
AdER: 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2) In subordine e nel merito, rigettare le domande dell'attore; 3) Rigettare l'eccezione di prescrizione;
4) In estremo subordine, accertata la carenza di responsabilità del concessionario, dichiararne il difetto di legittimazione per quel che riguarda gli atti presuposti di competenze di ATO;
5) condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre generali, IVA e CPA, come per legge;
6) In caso di contestazioni sul deposito della documentazione in copia si chiede concedersi termine per l'esibizione degli originali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella 295 2024 00361105 52, notificata il 26 giugno 2025, importo complessivo 3.208,88 euro per tarsu dal 2008 al 2012.
Resistono sia l'agente della riscossione AdER sia la titolare del credito ATO ME1 S.p.A. in liquidazione
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce prescrizione quinquennale perchè la cartella segue un'intimazione di pagamento
292807 assuntamente notificata l'8 novembre 2019, precisando egli che tale notifica non sarebbe peraltro mai avvenuta.
ATO prova tuttavia di avere consegnato effettivamente l'intimazione al corretto indirizzo Indirizzo_1 – Sant'Agata di Militello, dal quale è tornato per compiuta giacenza.
Considerata la sospensione Covid, il termine quinquennale non è spirato. Non è infatti necessario in questo caso applicare la sospensione prevista dall'art. 68 comma 4bis d.L. 18/2020, bastando la sospensione generalizzata dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i minimi tariffari (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Risolvendosi la causa in unica udienza, non v'è luogo a rimborso della fase istruttoria. In presenza delle dichiarazioni di rito va disposta la chiesta distrazione quanto al procuratore di ATO.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare alle convenute le spese di lite, liquidate per ciascuna in 923,00 euro oltre accessori di legge e disponendo, quanto ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_3.