Articolo 3 della Legge 3 giugno 1971, n. 397
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 giugno 1971
Art. 3.
I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all' articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155 , integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231 , fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.
I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscano.
Entrata in vigore il 27 giugno 1971
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