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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42416/24, discussa all'udienza del 11.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Benedetto Sganzerla ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, via Rugabella n. 1 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ ”, come da procura in calce al Email_1 ricorso ricorrente
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ad lites dott. ed elettivamente CP_2 domiciliata in Milano, via Altino n. 4, presso lo studio dell'avv.
Luca Scaltriti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
pagina 1 di 6 Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa:
- In via principale:
dichiarare tenuta al pagamento dell'indennizzo Controparte_3 previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto (valore auto
€.25.000,00 – 10% scoperto) o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- IN OGNI CASO:
Con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con condanna della Resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito, in via principale:
Rigettare le domande azionate dal signor nei Parte_1 confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare mezzi istruttori nei termini di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da nei Parte_1 confronti di (ora per Controparte_3 Controparte_1 chiedere di: “dichiarare tenuta al pagamento Controparte_3 dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto pagina 2 di 6 (valore auto €.25.000,00 – 10% scoperto) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.”
A fondamento della domanda, quest'ultimo deduceva: che tra il
30.05.2024 e il successivo 3 giugno subiva il furto ad opera di ignoti della propria auto, assicurata con la Compagnia convenuta mediante la polizza N° 00787389059, come dallo stesso denunciato alla
Caserma dei Carabinieri di Cusano Milanino;
che a seguito della richiesta di indennizzo, la Compagnia sollevava la questione relativa ai fermi amministrativi che gravavano sulla vettura e alle relative iscrizioni effettuate sui pubblici registri;
che al fine di procedere a liquidare l'indennizzo richiesto, la Compagnia “faceva quindi stipulare a Suo favore, dall'odierno Ricorrente, con oneri e costi a suo carico, procura speciale notarile a vendere” relativa all'autovettura; che, tuttavia, successivamente, la Compagnia si rifiutava di corrispondere l'indennizzo dovuto in virtù delle iscrizioni presenti sul veicolo;
che, in realtà, i fermi amministrativi gravanti sulla vettura non escludevano l'operatività della polizza;
che la strumentalità della condotta tenuta dalla
Compagnia giustificava la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Costituendosi (già chiedeva Controparte_1 Controparte_3 il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in quanto riteneva che l'indennizzo fosse vincolato ai sensi dell'art. 30 del R.D. n.
1814/27 al soddisfacimento delle ragioni dei creditori che avevano iscritto il provvedimento di fermo.
In particolare, la Compagnia deduceva che la norma suddetta era applicabile anche all'iscrizione dei privilegi legali spettanti allo
Stato e agli Enti territoriali sui crediti per le imposte/sanzioni ad essi dovute.
In ogni caso parte resistente contestava che il valore dell'autovettura al momento del furto fosse quello indicato dal ricorrente non essendone stata fornita la prova.
pagina 3 di 6 Tanto premesso, la domanda avanzata in ricorso, per come formulata, di accertamento dell'esistenza di un credito in favore del ricorrente nei confronti della Compagnia, deve essere accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, deve rilevarsi che la Compagnia non contestava il verificarsi del sinistro così come denunciato, né l'operatività della polizza. Contestava invece il quantum dell'indennizzo che effettivamente in base alla polizza non coincideva con il valore assicurato ma doveva essere determinato in base al disposto degli articoli 8.3, 8.4 del paragrafo 8 del contratto di assicurazione.
La Compagnia sosteneva poi di non poter corrispondere l'indennizzo all'assicurato in quanto il relativo importo doveva essere vincolato a favore dell'Ente impositore che aveva ottenuto l'iscrizione dei fermi amministrativi, ai sensi dell'art. 30 del R.D. n. 1814/27 secondo cui “se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti.”
Come emerge dall'estratto del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) prodotto dal ricorrente sub doc. 2, sul veicolo di proprietà del sig.
risultano effettivamente diverse trascrizioni di Pt_1 provvedimenti relativi all'iscrizione di fermo amministrativo della vettura. Tali iscrizioni, effettuate in favore dell'Agenzia
[...]
e della , venivano solo in parte CP_4 Controparte_5 revocate.
Ciò posto si ritiene di condividere la tesi della resistente circa l'applicabilità nel caso di specie della disposizione sopra citata del R.D. n. 1814/27.
In primo luogo, si rileva che i crediti da cui originano i diversi fermi amministrativi della vettura sono crediti privilegiati ai sensi pagina 4 di 6 dell'art. 2752 c.c., vista anche l'interpretazione estensiva di tale disposizione data della sentenza n. 11930/2010 della Corte di cassazione a sezioni unite.
Risulta inoltre che, nell'esercizio del potere di autotutela spettante all'Amministrazione finanziaria al fine di assicurare la realizzazione dell'entrate dello Stato, l'Ente della riscossione procedeva all'iscrizione dei fermi a norma dell'art. 86 del D.P.R. n.
602/1973.
Non vi sono ragioni per ritenere che, laddove l'art. 30 del R.D. n.
1814/27 si riferisce a “crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto” intenda esclusivamente i privilegi di cui all'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 marzo 1927, n.
436, vale a dire il privilegio legale a favore del venditore per il prezzo del veicolo, o il privilegio convenzionale concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore, e non, invece i privilegi legali in favore all'Amministrazione finanziaria.
Invero, nessuna limitazione si rinviene in tal senso né nel Regio
Decreto-Legge 15 marzo 1927, né tanto meno nel citato articolo 30 del
R.D. n. 1814/27, invocato dall'Assicurazione, che ha “carattere complementare ed interpretativo rispetto alla norma contenuta nella legge fondamentale” (come già chiarito da Cass 53/1971).
Per altro, neppure risulta condivisibile l'affermazione di parte ricorrente condivisa invero da alcune pronunce di merito (Trib.
Torino, n. 834/2021, Trib. Napoli, n. 478/2023), secondo la quale l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione. È vero, infatti, che l'esistenza del fermo impedisce all'assicurato di ottenere il pagamento in proprio favore dell'indennizzo, ma quest'ultimo non viene trattenuto dalla
Compagnia, bensì vincolato a beneficio dell'Amministrazione finanziaria quale soggetto titolare del credito fiscale privilegiato.
pagina 5 di 6 Per quanto sopra, la domanda formulata in sede di ricorso dal sig.
di “dichiarare tenuta al pagamento Pt_1 Controparte_3 dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto
(valore auto €.25.000,00 – 10% scoperto) o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” può essere accolta solo con riferimento al riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza
N° 00787389059, attualmente vincolato ai sensi dell'art. 30 del R.D.
n. 1814/27.
La complessità delle questioni trattate oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, nonché il riconoscimento del diritto all' indennizzo sia pure attualmente vincolato, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
dichiara tenuta al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 previsto dalla polizza assicurativa N° 00787389059, attualmente vincolato ai sensi dell'art. 30 del R.D. n. 1814/27.
Dichiara compensate le spese di lite.
Milano 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42416/24, discussa all'udienza del 11.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Benedetto Sganzerla ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, via Rugabella n. 1 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ ”, come da procura in calce al Email_1 ricorso ricorrente
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ad lites dott. ed elettivamente CP_2 domiciliata in Milano, via Altino n. 4, presso lo studio dell'avv.
Luca Scaltriti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
pagina 1 di 6 Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa:
- In via principale:
dichiarare tenuta al pagamento dell'indennizzo Controparte_3 previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto (valore auto
€.25.000,00 – 10% scoperto) o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- IN OGNI CASO:
Con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con condanna della Resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito, in via principale:
Rigettare le domande azionate dal signor nei Parte_1 confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare mezzi istruttori nei termini di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da nei Parte_1 confronti di (ora per Controparte_3 Controparte_1 chiedere di: “dichiarare tenuta al pagamento Controparte_3 dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto pagina 2 di 6 (valore auto €.25.000,00 – 10% scoperto) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.”
A fondamento della domanda, quest'ultimo deduceva: che tra il
30.05.2024 e il successivo 3 giugno subiva il furto ad opera di ignoti della propria auto, assicurata con la Compagnia convenuta mediante la polizza N° 00787389059, come dallo stesso denunciato alla
Caserma dei Carabinieri di Cusano Milanino;
che a seguito della richiesta di indennizzo, la Compagnia sollevava la questione relativa ai fermi amministrativi che gravavano sulla vettura e alle relative iscrizioni effettuate sui pubblici registri;
che al fine di procedere a liquidare l'indennizzo richiesto, la Compagnia “faceva quindi stipulare a Suo favore, dall'odierno Ricorrente, con oneri e costi a suo carico, procura speciale notarile a vendere” relativa all'autovettura; che, tuttavia, successivamente, la Compagnia si rifiutava di corrispondere l'indennizzo dovuto in virtù delle iscrizioni presenti sul veicolo;
che, in realtà, i fermi amministrativi gravanti sulla vettura non escludevano l'operatività della polizza;
che la strumentalità della condotta tenuta dalla
Compagnia giustificava la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Costituendosi (già chiedeva Controparte_1 Controparte_3 il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in quanto riteneva che l'indennizzo fosse vincolato ai sensi dell'art. 30 del R.D. n.
1814/27 al soddisfacimento delle ragioni dei creditori che avevano iscritto il provvedimento di fermo.
In particolare, la Compagnia deduceva che la norma suddetta era applicabile anche all'iscrizione dei privilegi legali spettanti allo
Stato e agli Enti territoriali sui crediti per le imposte/sanzioni ad essi dovute.
In ogni caso parte resistente contestava che il valore dell'autovettura al momento del furto fosse quello indicato dal ricorrente non essendone stata fornita la prova.
pagina 3 di 6 Tanto premesso, la domanda avanzata in ricorso, per come formulata, di accertamento dell'esistenza di un credito in favore del ricorrente nei confronti della Compagnia, deve essere accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, deve rilevarsi che la Compagnia non contestava il verificarsi del sinistro così come denunciato, né l'operatività della polizza. Contestava invece il quantum dell'indennizzo che effettivamente in base alla polizza non coincideva con il valore assicurato ma doveva essere determinato in base al disposto degli articoli 8.3, 8.4 del paragrafo 8 del contratto di assicurazione.
La Compagnia sosteneva poi di non poter corrispondere l'indennizzo all'assicurato in quanto il relativo importo doveva essere vincolato a favore dell'Ente impositore che aveva ottenuto l'iscrizione dei fermi amministrativi, ai sensi dell'art. 30 del R.D. n. 1814/27 secondo cui “se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti.”
Come emerge dall'estratto del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) prodotto dal ricorrente sub doc. 2, sul veicolo di proprietà del sig.
risultano effettivamente diverse trascrizioni di Pt_1 provvedimenti relativi all'iscrizione di fermo amministrativo della vettura. Tali iscrizioni, effettuate in favore dell'Agenzia
[...]
e della , venivano solo in parte CP_4 Controparte_5 revocate.
Ciò posto si ritiene di condividere la tesi della resistente circa l'applicabilità nel caso di specie della disposizione sopra citata del R.D. n. 1814/27.
In primo luogo, si rileva che i crediti da cui originano i diversi fermi amministrativi della vettura sono crediti privilegiati ai sensi pagina 4 di 6 dell'art. 2752 c.c., vista anche l'interpretazione estensiva di tale disposizione data della sentenza n. 11930/2010 della Corte di cassazione a sezioni unite.
Risulta inoltre che, nell'esercizio del potere di autotutela spettante all'Amministrazione finanziaria al fine di assicurare la realizzazione dell'entrate dello Stato, l'Ente della riscossione procedeva all'iscrizione dei fermi a norma dell'art. 86 del D.P.R. n.
602/1973.
Non vi sono ragioni per ritenere che, laddove l'art. 30 del R.D. n.
1814/27 si riferisce a “crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto” intenda esclusivamente i privilegi di cui all'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 marzo 1927, n.
436, vale a dire il privilegio legale a favore del venditore per il prezzo del veicolo, o il privilegio convenzionale concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore, e non, invece i privilegi legali in favore all'Amministrazione finanziaria.
Invero, nessuna limitazione si rinviene in tal senso né nel Regio
Decreto-Legge 15 marzo 1927, né tanto meno nel citato articolo 30 del
R.D. n. 1814/27, invocato dall'Assicurazione, che ha “carattere complementare ed interpretativo rispetto alla norma contenuta nella legge fondamentale” (come già chiarito da Cass 53/1971).
Per altro, neppure risulta condivisibile l'affermazione di parte ricorrente condivisa invero da alcune pronunce di merito (Trib.
Torino, n. 834/2021, Trib. Napoli, n. 478/2023), secondo la quale l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione. È vero, infatti, che l'esistenza del fermo impedisce all'assicurato di ottenere il pagamento in proprio favore dell'indennizzo, ma quest'ultimo non viene trattenuto dalla
Compagnia, bensì vincolato a beneficio dell'Amministrazione finanziaria quale soggetto titolare del credito fiscale privilegiato.
pagina 5 di 6 Per quanto sopra, la domanda formulata in sede di ricorso dal sig.
di “dichiarare tenuta al pagamento Pt_1 Controparte_3 dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto
(valore auto €.25.000,00 – 10% scoperto) o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” può essere accolta solo con riferimento al riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza
N° 00787389059, attualmente vincolato ai sensi dell'art. 30 del R.D.
n. 1814/27.
La complessità delle questioni trattate oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, nonché il riconoscimento del diritto all' indennizzo sia pure attualmente vincolato, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
dichiara tenuta al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 previsto dalla polizza assicurativa N° 00787389059, attualmente vincolato ai sensi dell'art. 30 del R.D. n. 1814/27.
Dichiara compensate le spese di lite.
Milano 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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