Sentenza 16 gennaio 1985
Massime • 1
Allorquando la fidejussione di un debito e di relativi accessori sia oggettivamente limitata ad un ammontare determinato (ex art. 1941, comma secondo, cod. civ.) l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto - salva diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore - ai normali effetti di cui all'art. 1224 cod. civ. e, quindi, all'Obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, a nulla rilevando, al di là di detto limite della garanzia, che tali interessi siano stati convenuti in misura ultralegale tra creditore e debitore principale in relazione al debito garantito. ( V 1292/78, mass n 390659).*
Commentario • 1
- 1. Limite all’obbligazione fideiussoria e ritardo nell’adempimento del fideiussoreDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 giugno 2016
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha posto in luce come il limite contrattualmente previsto alla prestazione della garanzia fideiussoria non comprenda gli interessi moratori maturati a seguito del mancato tempestivo adempimento imputabile anche al fideiussore medesimo. In particolare, tale ammontare è da intendersi esclusivamente quale soglia massima al debito altrui garantito dal fideiussore stesso ma, come affermato dal giudice di legittimità, non può consentire al garante personale di non rispondere della propria mora. La sentenza in analisi ricollega quanto appena enucleato alla generale garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., nonché al rispetto dei principi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1985, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1985 |
Testo completo
Allorquando la fidejussione di un debito e di relativi accessori sia oggettivamente limitata ad un ammontare determinato (ex art. 1941, comma secondo, cod. civ.) l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto - salva diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore - ai normali effetti di cui all'art. 1224 cod. civ. e, quindi, all'Obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, a nulla rilevando, al di là di detto limite della garanzia, che tali interessi siano stati convenuti in misura ultralegale tra creditore e debitore principale in relazione al debito garantito. ( V 1292/78, mass n 390659).*