Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 9690
CASS
Sentenza 12 aprile 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 31 gennaio 2023, con pubblicazione avvenuta il 12 aprile 2023. Le parti in causa erano un distributore di carburanti, che aveva opposto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un debito, e una società fornitrice, che sosteneva di aver fornito beni oggetto di contestazione. Il ricorrente contestava la validità della prova documentale presentata dalla controparte, sostenendo che il disconoscimento della conformità dei documenti fosse avvenuto tempestivamente. La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il disconoscimento della scrittura privata deve avvenire nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo, e che l'eccezione di tardività del disconoscimento non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere sollevata dalla parte interessata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame, stabilendo principi di diritto chiari riguardo al disconoscimento e alla sua tempestività.

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L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 9690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9690
Data del deposito : 12 aprile 2023

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