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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 963\2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23 dicembre 2023 e promossa
DA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Diana Peschi, giusta Parte_1 Parte_2 procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Ceroli in virtù di mandato rilasciato, con Controparte_1 separato atto da considerarsi apposto in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 281\2022 depositata in data
19.08.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n.281/2022 emessa dal Tribunale di Lanciano nel procedimento n. 748/2018 RG, Giudice dott.ssa Chiara
D'Alfonso, rep. n. 506/2022 del 19.08.2022, pubblicata il 19.08.2022, notificata il 24.08.2022
1 respinta ogni contraria istanza nel merito: - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto: 1) rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente ed Controparte_1 illegittimamente accolta dal Giudice di prime cure;
2) accogliere la domanda originariamente proposta in primo grado dai ricorrenti e, per l'effetto, condannare la resistente, già condannata in primo grado al pagamento della somma di € 15.713,80, al pagamento della ulteriore somma di €
38.865,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1
avverso la sentenza n. n. 281/2022 del 29.07.2022 pubblicata il 19.08.2022 - Repert. Parte_2
n. 506/2022 del 19/08/2022 - e depositata in Cancelleria il 19.08.2022 (notificata a mezzo PEC ai sig.ri in data 24.08.2022) resa dal Tribunale Ordinario di Lanciano, in persona del Giudice Pt_1
Dott.ssa Chiara D'Alfonso, in riferimento al proc. civ. allibrato al n. 748/2018 R.G. Trib. Lanciano e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado impugnata;
- condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del II grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo grado, e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., allegando la Parte_1 Pt_2 ritardata restituzione di un immobile commerciale già locato dalla propria dante causa Parte_3
a e la mancata diligenza nella custodia del bene da parte della conduttrice, Controparte_1 chiedevano la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti.
La resistente, nel costituirsi contestava la domanda dei ricorrenti insistendo per il rigetto e formulava domanda riconvenzionale per il pagamento di somma dovuta in suo favore a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex artt. 34 e 35 L. n. 392\1978: pagamento che, richiesto e non effettuato, era idoneo a paralizzare l'esecuzione del provvedimento di rilascio del bene e la domanda volta al risarcimento dei danni per ritardo nella riconsegna.
2. Mutato il rito, all'esito dell'espletata istruttoria documentale ed orale (per interpello e per testi), la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda dei ricorrenti di risarcimento per ritardata restituzione dell'immobile e della domanda riconvenzionale della resistente di pagamento dell'indennità di avviamento, compensate le partite, ha condannato i ricorrenti al pagamento del residuo importo di € 12.571,04, oltre interessi dal rilascio dell'immobile al saldo.
2 Ha, diversamente, respinto la domanda proposta ancora dai ricorrenti e volta al risarcimento dei danni arrecati all'immobile ed, infine, li ha condannati al rimborso, in favore della resistente, del 25% delle spese di lite.
2.1 Queste, sinteticamente, le ragioni del decidere.
2.2 Quanto alle reciproche domande di risarcimento ex art. 1591 c.c. e di pagamento della indennità per perdita di avviamento ex artt. 34 e 35 L. n. 392\1978, il Tribunale ha richiamato, condividendolo, il principio giurisprudenziale secondo cui vi è interdipendenza tra obbligo di restituzione di immobile commerciale locato ed indennità da perdita di avviamento: il conduttore che non abbia ottenuto la corresponsione dell'indennità di avviamento a scadenza contrattuale può rifiutare la restituzione dell'immobile essendo tenuto, purché non in mora nella offerta di rilascio al locatore, al solo pagamento dell'indennità di cui all'art. 1591 c.c., escluso il maggior danno.
In specie, sulla base delle documentazione in atti e della ivi rappresentata scansione temporale degli eventi, ha ritenuto doversi considerare in mora la conduttrice fino al dicembre del 2016, allorché offerta alla locatrice la restituzione del bene mettendo a disposizione le chiavi del locale, ed a far data dal marzo 2016 (data di scadenza del contratto, oggetto di regolare disdetta), solo su tale periodo
(dieci mesi) dovendo parametrarsi gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione e non riconoscendo alcuna posta risarcitoria a titolo di danno da ritardo nella restituzione, giacché questo imputabile in via esclusiva agli attori che, pur nella dichiarata disponibilità della conduttrice alla riconsegna del locale sin dalla ricevuta disdetta, procrastinavano il versamento di quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento, così legittimando il diritto di ritenzione dell'immobile da parte della convenuta medesima.
Ha reputato dovuta in favore della conduttrice l'indennità di avviamento commerciale, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone, respingendo le contestazioni degli attori in ordine alla non applicabilità dell'art. 34 L. n. 392\78, sul rilievo che l'attività svolta non fosse di natura commerciale per non essere la titolare di P.IVA e per carenza di collegamento tra l'attività svolta nel locale e la CP_1 persona fisica della conduttrice, e diversamente valorizzando, da un lato, la natura commerciale dello stipulato contratto secondo l'attribuito nomen iuris e, dall'altro, valutando aver dato la convenuta esauriente prova – con la produzione dei fogli iscrizione degli utenti della palestra - dell'esercizio di attività caratterizzata da organizzazione aziendale stabile e non occasionale (ex art. 27 L. n. 392\78)
e comportante contatto con il pubblico (ex art. 34 richiamata legge), così rivelandosi strumentale ed immotivata l'omessa corresponsione dell'indennità di avviamento da parte degli attori.
2.3 Infine, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni arrecati all'immobile, documentati nella perizia versata in atti dagli attori, ma non riconducibili alla conduttrice sia con riferimento a quelli provocati dal crollo di parte del tetto per documentata intensa nevicata intervenuta prima della riconsegna, per avere l'evento atmosferico esposto il locale alle intemperie, sia con riferimento a
3 quelli relativi a spese per nuova tinteggiatura o per opere su strutture murarie ed impianti, non eccedenti il normale stato di degrado e non provatane l'imputabilità ad uso anormale quanto piuttosto rapportabile a vetustà dell'immobile e, in ogni caso, afferenti ad interventi non di piccola manutenzione unici, eventualmente, da porsi a carico del conduttore.
Da ultimo, ha escluso potersi addebitare alla conduttrice il quantum richiesto per la rimessione in pristino del locale con rimozione di pareti, controsoffittature e parquet, in quanto risultato provato – all'esito dell'istruttoria orale – che dette opere fossero state installate dal precedente conduttore e, pertanto, già presenti all'interno del locale.
2.4 Ha regolato, infine, le spese di lite, compensandole nella misura del 75% e ponendo il residuo
25% a carico degli attori.
3. La sentenza è avversata da e , i quali, a fini di riforma, la Parte_1 Parte_2 censurano per motivi così sintetizzabili:
a) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui, in erronea valutazione delle prove acquisite, ha ritenuto offerta la restituzione del bene, da parte della conduttrice, alla data del
19.12.2016, benché l'immobile sia rimasto occupato da materiale e mobilio vario fino almeno all'agosto del 2017, risultando fino a tale data inadempiuta l'obbligazione di riconsegna e, pertanto, dovuta l'indennità di occupazione;
b) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 111 TUIR e degli artt. 34 e 35 L. n. 392\1978, nella parte in cui, in erronea valutazione ed interpretazione del corredo istruttorio, ha ritenuto provato il diritto della convenuta alla indennità per la perdita di avviamento commerciale, in assenza di prova dell'effettivo esercizio di attività commerciale dell'intestataria del contratto e di sua correlazione con il diverso soggetto giuridico cui sono riconducibili i fogli iscrizione prodotti in giudizio e che, viepiù, in quanto non esercita attività commerciale, non potendo qualificarsi Parte_4 prestazione economica il contributo associativo versato dagli iscritti;
c) omessa, contraddittoria e\o insufficiente motivazione, nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni arrecati all'immobile, erroneamente interpretando: le risultanze della relazione di parte in cui già si escludevano i danni riconducibili all'evento atmosferico pregiudizievole;
il contenuto del contratto con riferimento alla descrizione ed alla composizione dell'immobile locato rilevante ai fini della identificazione delle opere di cui si è chiesta la rimozione;
il compendio documentale in atti da cui evincersi lo status del locale post rilascio con permanenza di beni della conduttrice, tale da legittimare la richiesta di rimborso delle spese per lo smaltimento;
d) violazione dell'art. 5 D.M. n. 140\2012 - illegittimità della liquidazione delle spese di lite, sproporzionata ed irragionevole per essere stato individuato il valore della controversia sulla base del petitum e non facendo applicazione del criterio del decisum.
4. Si è costituita , instando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
4 5. All'udienza del 23.12.2023, così fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano, ai fini del calcolo della indennità di occupazione dovuta in loro favore dalla appellata, la ritenuta data del 19.12.2016, allorché formulata dalla conduttrice offerta di restituzione dell'immobile.
Sostengono, infatti, che dalla documentazione in atti - di cui lamentano l'omessa e\o erronea interpretazione e valutazione - fosse assolutamente evincibile il fatto che l'immobile fosse rimasto ingombro di beni della conduttrice almeno fino all'agosto del 2017, solo a tale data essendosi concretamente realizzato il rilascio del locale.
7.1 Il motivo è privo di pregio.
7.2 L'obbligo di restituzione dell'immobile locato, gravante sul conduttore a norma dell'art. 1590 cod. civ., deve ritenersi adempiuto mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con l'incondizionata messa a disposizione del medesimo.
La Suprema Corte ha fissato il principio secondo cui in tema di riconsegna dell'immobile lo- cato, il conduttore, per evitare la mora nell'obbligo di adempiere la prestazione, può utilizzare modalità aventi valore di offerta reale non formale, ex art. 1220 c.c., purché serie, concrete e tempestive, mentre l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti
(Cass. n. 8672\2017 come da richiamo in Cass n 23639\2019).
L'onere dell'espletata attività di offerta (pur non formale) rimane a carico del conduttore e, in specie, deve ritenersi assolto dalla con la produzione della comunicazione del 19.12.2016: atto sulla CP_1 cui qualificazione in termini di offerta reale di restituzione, ancorché non formale, non vi è motivo di dubitare, costituendo essa una effettiva messa a disposizione delle chiavi con univoca ed obiettiva rappresentazione di modalità seria e concreta di rilascio dell'immobile, idonea ad evitare la mora e tale da escludere il permanere, a suo carico, dell'obbligazione del pagamento del canone ex art. 1591
c.c..
7.3 Già solo per tale motivo la sentenza impugnata, che di tali principi ha fatto coerente applicazione, non merita emenda alcuna, potendo la Corte anche esimersi dagli effetti che gli appellanti vorrebbero far discendere dal verbale di riconsegna dell'immobile che costituisce, pertanto, un quid pluris poco rilevante ancora in termini di mora del conduttore, giacché, per l'appunto, preceduto il rilascio dall'offerta di restituzione.
5 7.4 Ad ogni buon conto, procedendo ad un esame del tenore del suddetto atto, è d'uopo osservare quanto segue.
Come noto, l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., deve ritenersi adempiuta quando il locatore riacquisti la completa disponibilità del bene, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione;
in tal senso, la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché occupato da beni mobili del conduttore (Cass. n. 8675\2017).
7.4.1 Sulla immissione del bene locato nella sfera di disponibilità dei proprietari (appellanti), per effetto di quel verbale, nulla quaestio.
7.4.2 Quanto alla persistenza in loco di beni mobili della conduttrice, deve tuttavia rilevarsi come i locatori, al momento della riconsegna delle chiavi nulla abbiano eccepito in ordine alla presenza del suddetto mobilio, nulla opponendo, in quella sede, alla restituzione, anzi le parti avendo precisato la riserva di azione “derivante dal possesso dei locali fino alla data odierna da parte della conduttrice”, in ciò trovando conferma la incontestata recuperata disponibilità dell'immobile da parte dei locatori.
Peraltro, i contraddittori, ancora nel verbale de quo, si sono limitati a definire lo stato dell'immobile facendo riferimento al compendio fotografico allegato, da cui, tuttavia, evincersi come una asserita inutilizzabilità del bene – solo in astratto rilevante ai fini della mora della conduttrice, insussistente già solo per gli effetti connessi alla comunicazione del 19.12.2016 - fosse obiettivamente connessa alle degradate condizioni dell'immobile dovute, però, al crollo del tetto, non certo imputabile alla conduttrice, e non certo alla presenza di trascurabili suppellettili visibili in alcuni dei reperti fotografici.
7.3 Nei termini di cui sopra, pertanto, insussistente è la lamentata violazione di legge posta a fondamento della censura che va respinta.
8. E' infondato anche il secondo motivo di appello.
8.1 Gli appellanti censurano la decisione gravata lamentando erronea valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quanto alla ritenuta raggiunta prova del diritto della conduttrice alla indennità da perdita dell'avviamento commerciale.
Anzitutto, sostengono l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha attribuito rilevanza alla documentazione prodotta dalla – i fogli di iscrizione utenti – sul rilievo della omessa CP_1 contestazione da parte degli attori che, diversamente, avevano opposto la carente dimostrazione del collegamento tra la conduttrice ed il soggetto cui quei fogli-iscrizione erano riconducibili, ossia il
Centro Fitness PE PA.
Opinano, pertanto, non essere significative quelle iscrizioni ai fini della prova dell'esercizio di attività commerciale da parte della conduttrice, viepiù smentita dal fatto che il Centro Fitness PE PA fosse una ASD (associazione sportiva) e che quei ricevuti pagamenti fossero qualificabili come quote
6 di adesione e non certo costituenti prestazione di servizi, tanto più in quanto non assoggettate ad
IVA.
In detti termini, lamentano la violazione dell'art. 111 TUIR che dispone che le cessioni di beni e servizi poste in essere, in modo conforme alle finalità istituzionali, nei confronti di associati non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
In conclusione, attesa la omessa prova, da parte della conduttrice, dell'esercizio di attività commerciale, giammai avrebbe potuto riconoscersi, in suo favore, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, tanto più in proprio, potendo in limine ed astrattamente ritenersi legittimato ad avanzarla il solo legale rappresentante della ASD, ma nei confronti della CP_1
8.2 La censura non può essere accolta, sebbene la Corte ritenga che la sentenza impugnata debba trovare conferma con differente ratio rispetto a quella adottata, alla stregua delle ragioni che seguono.
8.3 I presupposti di base per far sorgere il diritto all'indennità per la perdita di avviamento sono: la sussistenza di una locazione commerciale;
la destinazione dell'immobile locato ad attività (industriali, commerciali, artigianali di interesse turistico) che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Il conduttore è onerato di provare l'esercizio nell'immobile locato di una attività commerciale con le caratteristiche di cui sopra.
Nondimeno, tale onere è escluso se le circostanze descritte, ovverosia i contatti diretti con utenti e consumatori, derivino chiaramente dalla impressa destinazione contrattuale dell'immobile.
Invero, e nei termini di cui sopra, i principi affermati in sede giurisprudenziale di legittimità sanciscono che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della pretesa del conduttore, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 2.
In altre parole, e così chiarisce la Suprema Corte, si configura una presunzione circa l'esistenza di contatti col pubblico degli utenti nei casi di attività destinata per sua natura a comportare tali contatti, come in specie una palestra, salva la possibilità, per il locatore, di provare che l'immobile ha avuto -in concreto- una diversa destinazione (Cass. Ord. n. 29303\2023).
8.3.1 Nel caso di specie, il primo giudice ha dato conto del fatto che la natura commerciale della locazione fosse pacifica sia all'esito della lettura del contratto, sia dal nomen iuris “locazione non abitativa”, sia dall'uso per il quale il locale è stato concesso, “ossia attività di palestra e\o attività connesse e collegate”.
7 Tuttavia, ha ritenuto di dover far luogo al riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 34 L. n.
392\1978 in favore della conduttrice valutando avere questa provato che l'attività svolta CP_1 fosse il risultato di una organizzazione esercitata in forma di impresa stabile e non occasionale e ciò sulla base dei prodotti fogli di iscrizione degli utenti per gli anni 2012,2013 e 2014.
8.3.2 Vi è, però, che facendo più coerente applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati, tenuto conto del tenore letterale del contratto e della destinazione impressa al locale ad uso palestra, connotato pertanto come luogo aperto alla frequentazione diretta di una generalità di utenti e, in detti termini giammai contestata dagli appellanti, la conduttrice odierna appellata, doveva CP_1 ritenersi del tutto esonerata dalla prova dell'esercizio in proprio dell'attività commerciale in loco, senza doversi dare rilievo alcuno al modo di organizzazione della attività medesima, se in proprio o meno.
8.3.3 Ed in via ulteriore, in termini impeditivi del sorgere del diritto alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento - che, considerata la previsione imperativa dell'art. 34 L.
n. 392\1978, consegue automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione -, neppure è significativo il mero fatto di non essere l'appellata titolare di Partita Iva, giacché il dato può assumere rilevanza al più a fini fiscali.
8.4 Alla stregua delle ragioni di cui sopra, tutte le ulteriori argomentazioni spese a sostegno del mezzo di impugnazione devono intendersi assorbite, giacché volte a contestare l'esercizio dell'attività commerciale da parte del Centro Sportivo o dell , quale soggetto cui riferire i Parte_4 fogli di iscrizione, ma in ogni caso non rilevanti ai fini della prova presunta dell'esercizio della suddetta attività da parte dell'appellata, in cui favore, pertanto, trova conferma anche in tale grado la spettanza della indennità per la perdita dell'avviamento nella misura liquidatale in primo grado.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria formulata per i danni arrecati all'immobile.
9.1 Nello specifico, lamentano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il danneggiamento riconducibile al crollo del tetto ed alla conseguente esposizione del locale, senza considerare che la relazione tecnica di parte del geom.
in atti distingueva i danni determinati dalle intense nevicate da quelle imputabili ad omesse CP_2 opere di manutenzione ordinaria ed eccedenti il normale degrado e consumo rispetto al buono stato di consegna.
9.1.1 Il profilo di doglianza è infondato.
9.1.2 Premesso, invero, che – per ius receptum – la perizia di parte non può essere qualificata come mezzo di prova, costituendo una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, dovendo alla stessa essere riconosciuto valore di mero indizio, il cui esame e la cui valutazione sono rimessi al prudente
8 apprezzamento del giudice, il quale, tuttavia, non è obbligato a tenerne conto in tutto o in parte (ex multis, Cass. Ord. n. 33503\2018), nel caso di specie, la contestata motivazione è congrua e coerente con l'esame di tutte le circostanze e le situazioni che hanno caratterizzato il caso concreto;
da un dato obiettivo e logico, infatti, non vi è modo alcuno di prescindere, non sussistendo dubbio alcuno che il particolare evento costituito dal crollo del tetto non abbia costituito elemento di pregiudizio solo per la porzione di locale interessata, reso diversamente vulnerabile, in tutta la sua consistenza, agli agenti atmosferici, verosimilmente essendo riferibili i fenomeni di umidità e rigonfiamento delle altre pareti agli effetti derivanti dalla carenza di copertura e protezione.
9.2 Ritengono affetta la pronuncia gravata dal medesimo vizio di motivazione nella parte in cui il decidente ha escluso:
9.2.1 - il risarcimento dei costi sopportati e documentati da fattura, per i lavori di rimozione e smaltimento di lastre eternit cadute per il cedimento della struttura (€ 3.672,20).
La doglianza è inammissibile in quanto meramente assertiva, senza alcun confronto con la specifica ratio decidendi che ha ritenuto quelle opere non di piccola manutenzione da porsi a carico del conduttore ex art. 1576 c.c.;
9.2.2 - il risarcimento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei beni mobili relitti all'interno del locale e di proprietà della conduttrice, come provato dai testi escussi, e documentati da fattura per €
8.601,92.
La doglianza è manifestamente infondata, posto che nessuna prova è stata raggiunta in ordine alla rimozione delle asserite suppellettili lasciate dalla conduttrice nel locale, anzi smentita proprio con riferimento alla fattura in atti (doc. n. 17 appellanti) ed al correlato formulario rifiuti da cui evincersi che lo smaltimento ha riguardato beni quali “legno”, “rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione”, “ferro e acciaio”, “altri materiali isolanti”, “imballaggi e materiali misti”;
9.2.3 - il rimborso per gli interventi di riqualificazione e sistemazione del locale con rimozione di parquet, controsoffitti e pareti in cartongesso, quantificati nella perizia di parte in € 13.420,00 siccome opere risultate, all'esito dell'espletata prova orale, già presenti nell'immobile prima dell'inizio della locazione (€ 13.420,00), mentre la locazione aveva ad oggetto, ex art. 1 dello stipulato contratto,
“un unico vano”.
Anche tale ultimo profilo di doglianza si rivela privo di pregio, posto che la descrizione contrattuale dell'immobile locato in termini di unico vano rileva ai fini della individuazione catastale del bene e non è idonea a smentire la preesistenza dei manufatti come confermata dai testi escussi.
10. Infine, va respinta l'ultima censura.
10.1 Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 5 del D.M. n. 55\2014 in tema di liquidazione delle spese di lite e sostengono che ai fini della loro quantificazione dovesse farsi applicazione del criterio del decisum, essendo stata la loro domanda parzialmente accolta quanto al riconoscimento
9 dell'indennità di occupazione (seppur compensata con l'indennità da perdita di avviamento), e non già del disputatum.
In tal senso, considerano il valore della controversia pari ad € 44.013,64, frutto della sommatoria delle indennità riconosciute in loro favore ed in favore della convenuta, e pertanto ricompreso nello scaglione di valore tra € 26.001,00 e 52.000,00; per l'effetto, sostengono che l'importo di cui alla condanna avrebbe dovuto essere determinato in € 7.254,00 e, in via conclusiva e, a seguito della compensazione operata, in € 1.813,50 pari al 25%.
10.2 La doglianza è solo ed in parte formalmente fondata, ma, in ogni caso, non conduce alla invocata riforma del capo di sentenza impugnata per le ragioni di seguito esposte.
10.3 Rileva la Corte che, quanto alla determinazione del “valore della controversia”, l'art. 5 del D.M.
n. 55\14 (in tema di prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria) prevede che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo in particolare nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
”Nei giudizi di pagamento di somme o di liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Il riferimento dell'art. 5 al valore della controversia determinato a norma del codice di rito riguarda l'ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e quindi ci sia corrispondenza tra disputatum e decisum.
Qualora, invece, la domanda sia accolta solo parzialmente, allora si impone un adeguamento degli onorari all'effettiva portata della controversia che è quella espressa dal decisum.
La Suprema Corte, con sentenza in composizione a Sezioni Unite n. 19014\2007, ha affermato che il valore della controversia ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato “sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")”.
10.3.1 Ora, in specie, la domanda degli appellanti, attori in primo grado, è stata parzialmente accolta quanto al riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione, tuttavia compensata con il maggior importo da corrispondersi in favore della convenuta a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Non superfluo precisare come il rigetto della domanda attorea abbia avuto ad oggetto anche l'ulteriore pretesa risarcitoria.
10.3.2 Ciò detto, non vi è dubbio – ed in tali termini si è altrettanto espresso il primo giudice – come la soccombenza degli attori, oggi appellanti, fosse solo parziale, sicché può certamente ritenersi che il decidente abbia disatteso il principio richiamato (criterio del decisum se vi è parziale acoglimento della
10 domanda), erroneamente applicando la tabella dei compensi forensi considerando la fascia di valore relativa al disputatum (per € 54.588,96, come in ricorso introduttivo del giudizio), individuato nello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Diversamente, avrebbe dovuto far riferimento al decisum, dato non già – secondo infondata prospettazione di cui in gravame – dalla somma degli importi richiesti dalle parti a titolo di rispettiva indennità di occupazione e per perdita dell'avviamento commerciale, non cumulandosi, ai fini della determinazione del valore del controversia, la domanda principale con la domanda riconvenziale, bensì dal quantum liquidato in favore della convenuta per € 12.571,04, all'esito dell'operata CP_1 compensazione tra i titoli indennitari.
E con riferimento a tale importo, la fascia da applicarsi era quella tra €. 5.200,00 e 26.000,00 che prevede un compenso medio complessivo di €. 4.835,00, per le varie fasi.
Detto diverso importo, tuttavia, non è suscettibile di ulteriori riduzioni, in quanto il passaggio alla fascia di compenso inferiore riferita al decisum già tiene conto del parziale e non totale accoglimento della domanda, non potendo pertanto trovare conferma la disposta compensazione degli oneri nella misura del 75% di cui alla sentenza gravata. Ed in tanto consiste l'ulteriore infondatezza della censura che, diversamente, di tale compensazione chiede conferma.
10.3.3 Ne consegue come le spese da rifondersi e porsi a carico degli attori soccombenti avrebbero dovuto essere determinate in € 4.835.00, ovverosia in misura superiore a quanto liquidato nella pronuncia qui impugnata per € 3.375,00.
10.4 Giacchè evidente che, avuto riguardo agli obiettivi profili di infondatezza del motivo di impugnazione, l'eventuale emenda della statuizione de qua nei termini sopra indicati comporterebbe per gli appellanti un pregiudizio non ipotizzato e che, sul punto, l'appellata non ha formulato appello incidentale, la censura deve conclusivamente essere disattesa.
11. L'appello va definitivamente respinto e le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico degli appellanti, in solido, vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione del compenso per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
12. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
11 Lanciano. n. 281\2022, depositata in data 29.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido, a pagare, in favore dell'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, di importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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