Decreto cautelare 15 luglio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Sentenza 24 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2025REG.PROV.COLL.
N. 05693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5693 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Catauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 13161/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Ezio Catauro e l'avvocato dello Stato Vincenzina Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’economia e finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento della determinazione prot. 0047116/2024, avente ad oggetto l’accesso differito alla documentazione di accertamento psico-attitudinale del ricorrente.
2. Il signor -OMISSIS- partecipava al concorso per il reclutamento di n. 1673 Allievi Finanzieri –anno 2023, riportando un giudizio di non idoneità alla prova psicoattitudinale.
2.1. Con istanza del 17 febbraio 2024, regolarizzata in data 2 marzo 2024 mediante l’utilizzo dell’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’amministrazione, chiedeva l’accesso alla documentazione riguardante gli accertamenti attitudinali svolti nei suoi confronti nell’ambito della procedura concorsuale.
2.2. Il Centro di Reclutamento, con foglio n. 47116 del 19/03/2024, pur accogliendo la richiesta, la differiva al termine della fase concorsuale all’interno della quale gli atti richiesti erano stati formati.
2.3. Il suddetto differimento dell’accesso veniva impugnato dall’interessato con ricorso al T.a.r. Lazio.
2.4. Nelle more del giudizio, nell’ambito del quale l’amministrazione non si costituiva, veniva consentito al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.
2.5. A seguito dell’ostensione, in data 22 maggio 2024, il signor -OMISSIS- depositava al T.A.R. una dichiarazione di rinunzia al ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
2.6. Con successiva memoria del 27 maggio 2024 il ricorrente revocava la precedente dichiarazione di rinuncia, lamentando il mancato rilascio di copia dei seguenti test: “Minnesota (MMPI)”, “16PF-5”; “DAT livello 1 ragionamento astratto”.
3. Il T.a.r. per il Lazio, sezione IV, con sentenza n. -OMISSIS-:
a) riteneva che la rinuncia non si fosse perfezionata in quanto l’atto non era stato ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio;
b) accoglieva il ricorso, ordinando l’ostensione dei test richiesti;
c) condannava le amministrazioni non costituite al pagamento delle spese di giudizio.
4. Il Ministero dell’economia e finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno interposto appello, notificato in data 11 luglio 2024, articolando i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 41 co.3, 44 co.4 e 84 c.p.a. , dell’art. 11 R.D. 30.10.1933 nr. 1611, degli artt. 291 c.p.c. in relazione all’art. 39 c.p.a., nonché del D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12 e D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter. Violazione degli artt. 22, co. I lett. b) e 24, co. VII L. 241/1990 , mancando in capo al ricorrente un interesse diretto, attuale e concreto in rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
5. Si è costituito in giudizio l’appellato che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. Con ordinanza collegiale 3138 del 29 agosto 2024 veniva accolta l’istanza cautelare formulata dall’amministrazione.
7. All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
8. Con due motivi di appello le amministrazioni appellanti censurano la sentenza di primo grado deducendo che:
a) non ha rilevato l’irricevibilità del ricorso di primo grado che era stato notificato una prima volta alla sola Amministrazione e una seconda volta a casella pec dell’Avvocatura Generale dello Stato diversa da quella censita nel EG (all’indirizzo: roma@mailcert.avvocaturastato.it , anziché all’indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ).
b) non ha dichiarato estinto il ricorso a seguito di espressa rinuncia e mancata opposizione delle altre parti ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a;
c) lo ha accolto nel merito, sebbene non sussistesse alcun interesse all’accesso al materiale testologico richiesto, poiché i singoli item dei libretti test , valutati in maniera isolata, non possono dare alcuna indicazione sugli esiti della prova, in quanto ciò rileva è il risultato che emerge dal complesso delle risposte fornite dall’aspirante.
9. L’appello è fondato certamente con riguardo alle censure di merito, e lo sarebbe anche con riguardo alle doglianze di rito.
10. Sotto il secondo profilo sarebbe , in primo luogo certamente fondata la censura di irricevibilità del ricorso di primo grado per nullità della notifica all’amministrazione resistente, effettuata presso l’indirizzo PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it , anziché presso l’indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it , quale risultante dai pubblici elenchi è causa di nullità della notifica (cfr., da ultimo, Cons. Stato sez. V, 08/07/2024 n. 6025).
10. Reputa, tuttavia, il collegio di poter prescindere dal profilo sopra indicato e dalla conseguente remissione della causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a., attesa la manifesta fondatezza della censura relativa all’irretrattabilità della rinuncia già depositata in giudizio.
11. La rinuncia, una volta portata a conoscenza delle controparti nelle forme di rito e depositata nella segreteria del giudice, non può essere revocata, trattandosi di atto unilaterale volontario, e più specificamente di atto negoziale processuale, cui l’ordinamento giuridico ricollega la produzione dell’effetto tipico di estinzione del diritto di azione (Cons. Stato, sez.VI, n. 4403 del 2003).
12. Del tutto irrilevante- con specifico riguardo alla fattispecie per cui è causa- è la circostanza che l’atto di rinuncia non sia stato notificato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a., in quanto tale adempimento è posto nell’interesse della parte resistente ai fini dell’esercizio della facoltà di opposizione. L’amministrazione, tuttavia, non aveva interesse alla coltivazione del giudizio, avendo ormai pienamente soddisfatto la pretesa ostensiva del ricorrente, come peraltro riconosciuto dallo stesso con la dichiarazione di rinuncia.
13. La rinuncia è stata, infatti, depositata successivamente all’accesso documentale del 16 maggio 2024, nel corso del quale l’interessato ha preso visione ed estratto copia della documentazione richiesta- ivi compresi il questionario mod QB-AA.FF 2023-n. 04, le risultanze relative al questionario 16PF-5 e al DAT livello 1 ragionamento astratto- senza chiedere alcun documento ulteriore (cfr. verbale delle operazioni compiute).
14. Ne discende che, essendosi l’effetto estintivo del giudizio già ex lege prodotto, nessuno spazio può assegnarsi al successivo ripensamento del ricorrente, non essendo la revoca della rinuncia contemplata dall’art. 84 c.p.a.
15. Per tali ragioni, la sentenza merita di essere riformata in quanto avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi del citato art. 84 c.p.a.
16. Fermo quanto sopra osservato in ordine all’estinzione del giudizio, il collegio si limita ad osservare che il ricorso di primo grado è comunque infondato nel merito poiché la documentazione richiesta consiste in “ test non strutturati con soluzioni univoche, ovverosia formati da domande con unica risposta corretta, ma ogni domanda conduce a plurime valutazioni con diverse sfumature delle facoltà e delle capacità psicodinamiche dei candidati nonché del loro orientamento vocazionale” sicché “l’appellato non trarrebbe utilità dalla piena conoscenza e dalla studio del meccanismo logico posto alla base di detti test ai fini della contestazione della propria non idoneità, mentre avrebbe la possibilità di operare un preventivo addestramento per future prove, rendendo per tal via non più utilizzabili dall’amministrazione tali specifici test per non ledere l’inderogabile principio di par condicio dei candidati, con un conseguente notevole danno organizzativo ed erariale” (Cons. Stato sez. II 08/11/2024 n. 8934; id 01/03/2023 n. 2131).
17. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato estinto per rinuncia il ricorso di primo grado (n.r.g. 3492 del 2024).
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio di primo grado (n.r.g. 3492 del 2024).
Condanna il signor -OMISSIS- IO al pagamento a favore delle amministrazioni appellanti delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.