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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1747/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06.07.2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PETRONE LUISA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piedimonte Matese in data 07.07.2002; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (19.05.2003); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 18.02.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...]_1
Matese CE il 13.08.1969 c.f. e nato il [...] a [...] c.f. C.F._1 Parte_2
contratto nel Comune di Piedimonte Matese (CE) il giorno07.07.2002, risultante dal C.F._2 registro degli atti di matrimonio, atto n.° 25 II A dell'anno 2002;
B) Il Sig. verserà direttamente alla figlia con accredito mensile su una carta ricaricabile o a mezzo vaglia postale Pt_2 il contributo destinato al suo mantenimento pari alla somma di 250,00 euro mensili;
2
C) Le spese ulteriori riguardanti la figlia maggiorenne studentessa universitaria, ovvero mediche, scolastiche, gite di svago, saranno sopportate da entrambi i ricorrenti in ragione del 50% cadauno, previo accordo tra loro.
D) in caso di decisione della figlia di accedere ad Università private e fuori sede, entrambi i genitori, ciascuno in Per_1 proporzione delle proprie sostanze e rendite, si impegnano a contribuire per assicurare alla figlia , il pagamento Per_1 della retta e la frequentazione dei corsi di studente fuori sede nonché il pagamento della residenza universitaria;
i genitori si obbligano, altresì, a produrre, all'occorrenza, tutto quanto necessario ai fini fiscali per consentire l'iscrizione della figlia all'università e/o anche per ottenere borse di studio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piedimonte Matese il
07.07.2002 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Matese di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, anno
2002);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1747/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06.07.2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PETRONE LUISA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piedimonte Matese in data 07.07.2002; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (19.05.2003); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 18.02.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...]_1
Matese CE il 13.08.1969 c.f. e nato il [...] a [...] c.f. C.F._1 Parte_2
contratto nel Comune di Piedimonte Matese (CE) il giorno07.07.2002, risultante dal C.F._2 registro degli atti di matrimonio, atto n.° 25 II A dell'anno 2002;
B) Il Sig. verserà direttamente alla figlia con accredito mensile su una carta ricaricabile o a mezzo vaglia postale Pt_2 il contributo destinato al suo mantenimento pari alla somma di 250,00 euro mensili;
2
C) Le spese ulteriori riguardanti la figlia maggiorenne studentessa universitaria, ovvero mediche, scolastiche, gite di svago, saranno sopportate da entrambi i ricorrenti in ragione del 50% cadauno, previo accordo tra loro.
D) in caso di decisione della figlia di accedere ad Università private e fuori sede, entrambi i genitori, ciascuno in Per_1 proporzione delle proprie sostanze e rendite, si impegnano a contribuire per assicurare alla figlia , il pagamento Per_1 della retta e la frequentazione dei corsi di studente fuori sede nonché il pagamento della residenza universitaria;
i genitori si obbligano, altresì, a produrre, all'occorrenza, tutto quanto necessario ai fini fiscali per consentire l'iscrizione della figlia all'università e/o anche per ottenere borse di studio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piedimonte Matese il
07.07.2002 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Matese di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, anno
2002);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese