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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4398/22 R.G. promossa con ricorso ex art.702 bis cpc del 27 dicembre 2022, mutata in rito ordinario,
da
, con sede a Pontebba in Parte_1
via Pramollo n.16 (cod.fisc. e P.IVA: , in P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore Dott. CP_1
(quale Presidente della stessa ed ex art.25 dello Statuto
sociale), rappresentata ed assistita, per mandato allegato come procura alle liti nella busta telematica, dall'Avv.
Francesco Vespasiano (Cod. Fisc. fax CodiceFiscale_1
0432.508392; PEC: del Email_1
foro di Udine, con domicilio eletto presso il suo studio di
Udine, via Canciani n.1
- ricorrente/attrice–
contro
C.F. , residente Controparte_2 CodiceFiscale_2
in Tarvisio, Via Romana 69 , di fesa e rappresentata dall'Avv. Lidia POLI , C.F , del Foro di C.F._3
Vicenza , con domicilio eletto presso quest'ultima in
Vicenza, Contrà Cabianca 8 indirizzo PEC
, giusta procura in atti;
Email_2
1 -resistente/convenuta-
OGGETTO: CP_3
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Udine adito, NEL MERITO : voglia il Tribunale adito condannare a pagare alla ricorrente Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te Parte_2 pro tempore, per le voci specificate in premessa, la complessiva somma di € 111.707,02, o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata e/o riconosciuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto a quello del saldo. Con richiesta di condanna della parte resistente convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Per la convenuta : CP_4 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine così decidere, contrariis rejectis, Come da conclusioni già formulate in comparsa di costituzione depositata il 06.10.2023 e con memoria autorizzata ex art.183 VI comma n.1) c.p.c. depositata in data 17.04.2024: In via preliminare dichiarare il ricorso promosso ex adverso da cui è originato il presente giudizio inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e/o nullo per le motivazioni esposte negli atti sopra richiamati;
Nel merito, respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate, in Parte_3 fatto ed in diritto, per le ragioni esposte negli atti sin qui depositati;
Nel merito in via subordinata, accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione nei termini indicati negli atti sin qui depositati;
Nel merito, in via di estremo subordine, ferma restando l'eccezione di prescrizione, accertare e dichiarare che vi è stato il presunto cumulo di compensi/indennità unicamente nel periodo che intercorre tra il giorno 11 giugno 2017 ed il mese di luglio 2020 (per i motivi esposti in atti), risultando, per l'effetto, eventualmente dovuta la restituzione della somma di euro 37.312,75; In via istruttoria: (…)
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Preliminarmente va licenziata l'eccezione, proposta dalla difesa della convenuta, di nullità della procura alle
2 liti conferita dal Presidente della società attorea al legale di controparte, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n.293 del 23/11/22, perché, in tesi della difesa non sarebbe stato autorizzato dall'assemblea CP_2
della società stessa.
La palese infondatezza dell'eccezione si coglie dalla piana lettura dello Statuto sociale (doc.1 att.) che all'art.16 elenca per l'assemblea delle competenze specifiche alle lettere a), b), c) e d), tra cui non sono compresi né la decisione su azioni legali, né il conferimento di incarichi a professionisti;
al contrario l'art.24, relativo al Consiglio
di Amministrazione, dispone che tale organo sia “investito
dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria della società”:
esso, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'attrice, va, quindi, letto in combinato con il successivo art.25, che prevede che il Presidente “rappresenta
la società presso i terzi ed in giudizio e a tutti gli
effetti e con ogni più ampio potere cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio”.
Nessun difetto di rappresentanza, pertanto, nell'organo che ha conferito il mandato ad litem al difensore attoreo.
Ciò premesso, la presente vicenda processuale ruota attorno all'individuazione della corretta interpretazione dell'art.1, comma 718 della legge n.296/2006, che così
recita: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e
63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da
parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di
componente degli organi di amministrazione di società di
3 capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla
corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.
La natura dirimente dell'individuazione della ratio
legis balza agli occhi evidente sol se si consideri che sulla scorta di tale disposizione la società attorea, partecipata del ha chiesto nel presente giudizio, CP_5 Parte_4
assumendone la natura indebita, la restituzione degli emolumenti percepiti dalla convenuta quale Presidente della stessa attrice dal 8/6/2010 al 28/7/2020, quantificati in
Euro 111.707,02, tenuto conto che la dott.ssa CP_2
durante tale periodo ricopriva anche la carica di consigliere comunale (ed anche di assessore) del predetto Comune.
Orbene, la giurisprudenza contabile che, più di ogni altra, per ragioni connesse al proprio ambito giurisdizionale, ritiene che la norma, che non modifica in alcun modo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli artt. 60 e 63 del testo unico degli enti locali, nell'escludere che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla forma di partecipazione.
Ciò emerge in modo evidente dall'analisi letterale della disposizione normativa in esame che persegue, al pari di altre analoghe normative (vedi L. 23 dicembre 2005, n.
266, in particolare art. 1, co. 52-64, a cui si aggiunge l'art. 5 “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici” del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010),
4 la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici.
Del resto, la giurisprudenza dei giudici contabili ha già fornito, sin dal 2008 (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, delibera n. 8P/2008 del
3 aprile 2008) le coordinate ermeneutiche volte a stabilire,
in riferimento all'art. 1, comma 718, della legge 296/06, se anche alle società partecipate dagli enti locali solo indirettamente, con particolare riferimento ai casi di partecipazione indiretta assolutamente minoritaria, si applichi la disciplina in argomento.
La Sezione di controllo della Toscana, infatti, previa acquisizione delle valutazioni sul punto della Sezione delle autonomie, settore di Coordinamento delle Sezioni Regionali
di controllo (rese con nota in data 17 marzo 2008 – prot. N.
788/C21) ha statuito che “il comma 718 debba ritenersi
applicabile ad ogni ipotesi di partecipazione societaria
dell'ente locale;
ciò sia perché la formulazione generica
della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la
renda chiaramente riferibile, secondo gli orientamenti della
centrale Sezione delle autonomie, ad ogni tipo di
partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria
o minoritaria;
sia perché, secondo questa Sezione, il divieto
introdotto dalla specifica norma in argomento, più che
incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle
società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo
(negativo) a carico degli amministratori di ente locale,
obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi
di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria”, nel
5 contempo precisando che la norma è di immediata applicazione,
non necessitando di modifiche statutarie o di determinazioni di competenza dei soci, da assumersi quindi in sede assembleare. Dello stesso avviso anche la Sezione 6 regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 327/2016 del
28 settembre 2016) la quale ha, altresì, precisato che una diversa interpretazione della norma in questione sarebbe
“contraria allo spirito della medesima legge, e delle altre
correlate, tutte volte alla riduzione della spesa e, nel caso
di specie, al contenimento dei costi degli organi di governo
e degli apparati pubblici”.
A fronte di tale convincente interpretazione della norma in questione da parte della giurisprudenza contabile,
ciò che unicamente rileva è la mera contemporaneità della funzione ricoperta dall'amministratore locale con l'assunzione di una carica nell'ambito di una società
partecipata dall'ente di cui il primo sia per l'appunto consigliere comunale e/o assessore.
Del resto, la partecipazione dell'ente locale ad una società capitale comporta che siffatto ente pubblico, in ragione della quota posseduta, partecipi alle spese di mantenimento degli organi della società partecipata: il che,
proprio per le ragioni di contenimento della spesa pubblica appena esposte, giustifica, secondo la disposizione in questione, che l'amministratore dell'ente locale non possa ottenere alcun pagamento dalla società partecipata, per il fatto che questi già percepisce l'indennità connessa alla propria carica elettiva, che grava sulle casse pubbliche.
Senza tacere che essa mira anche ad impedire in ogni caso, nelle ipotesi in cui non sussistano le condizioni di
6 incompatibilità fatte salve dalla norma, che il membro di un organo elettivo possa in quale che modo “avvantaggiarsi” del suo ruolo per ottenere degli emolumenti ulteriori rispetto a quali che, di regola, gli vengano riconosciuti in ragione della sua carica elettiva.
Alla luce dell'interpretazione della norma della cui applicazione si discute nel presente giudizio, la domanda attorea è parzialmente fondata e, nei limiti di seguito esposti, va , quindi, accolta.
In punto di fatto, è pacifico in causa, oltre alla circostanza che la società fosse partecipata dal Parte_1
che la convenuta sia stata amministratore Parte_5
del dal 2007 ad oltre il 28.07.2020; sia Parte_5
stata contemporaneamente Presidente di dal Parte_1
08.06.2010 al 28.07.2020; non abbia mai comunicato a detta società di rinunciare alla corresponsione di alcun emolumento, considerata la propria veste di amministratore pubblico;
non ha contestato di aver percepito da detta società l'importo di € 111.707,02 in ragione della carica ricoperta in tale società, fermo restando, in ogni caso, che tale importo è, comunque, documentalmente provato.
In considerazione dell'interpretazione della norma di cui all'art.1 comma 718 legge 296/2006, è, quindi,
assolutamente irrilevante che la convenuta fosse stata designata dalla Confartigianato per l'incarico in questione,
in quanto rileva, per le ragioni sopra esposte, la mera coincidenza tra la qualifica di amministratore locale e l'assunzione dell'incarico in una società partecipata dallo stesso ente locale in cui il medesimo amministratore locale abbia assunto la veste di consigliere comunale e/o assessore.
7 Del resto, la norma ha proprio lo scopo di evitare che l'Ente locale non subisca, per effetto della partecipazione nella società in cui l'amministratore locale ha assunto l'incarico, pregiudizi economici relativi alla partecipazione alle spese di mantenimento di tale incarico, perseguendo così
il fine del contenimento della spesa pubblica.
Non è quindi revocabile in dubbio che la convenuta abbia incassato indebitamente gli emolumenti percepiti come
Presidente della società partecipata del Comune Parte_1
di Tarvisio, durante il periodo dal 8/6/2010 al 28/7/2020,
avendo ricoperto contemporaneamente anche la veste di amministratore locale del medesimo Comune.
E', però, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione (decennale) del credito ex art.2033 c.c.,
considerato che il primo atto interruttivo della pretesa creditoria a titolo di restituzione dell'indebito va individuato nella PEC del 18/2/2022.
Ne consegue che dall'ammontare della complessiva pretesa di Euro 111.707,02 per il periodo dal 8/6/2010 al
28/7/2020 vanno detratti i compensi percepiti sino al
17/2/2022 corrispondenti ad Euro 18.400,53 di cui Euro
6.234,69 per i compensi (comprensivi di INPS azienda) del
2010, Euro 10.688,04 per il 2011 ed Euro 1.477,80 per la mensilità di gennaio 2012 e per 17 giorni di febbraio 2012.
Il che dà la differenza di Euro 93.306,49 al cui pagamento va, pertanto, condannata la convenuta a titolo di restituzione dell'indebito ex art.2033 c.c., oltre agli interessi di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza
8 della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di Euro 93.306,49, oltre agli interessi di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in
Euro 14.103,00 a titolo di compenso, Euro 406,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali,
CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 9/6/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4398/22 R.G. promossa con ricorso ex art.702 bis cpc del 27 dicembre 2022, mutata in rito ordinario,
da
, con sede a Pontebba in Parte_1
via Pramollo n.16 (cod.fisc. e P.IVA: , in P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore Dott. CP_1
(quale Presidente della stessa ed ex art.25 dello Statuto
sociale), rappresentata ed assistita, per mandato allegato come procura alle liti nella busta telematica, dall'Avv.
Francesco Vespasiano (Cod. Fisc. fax CodiceFiscale_1
0432.508392; PEC: del Email_1
foro di Udine, con domicilio eletto presso il suo studio di
Udine, via Canciani n.1
- ricorrente/attrice–
contro
C.F. , residente Controparte_2 CodiceFiscale_2
in Tarvisio, Via Romana 69 , di fesa e rappresentata dall'Avv. Lidia POLI , C.F , del Foro di C.F._3
Vicenza , con domicilio eletto presso quest'ultima in
Vicenza, Contrà Cabianca 8 indirizzo PEC
, giusta procura in atti;
Email_2
1 -resistente/convenuta-
OGGETTO: CP_3
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Udine adito, NEL MERITO : voglia il Tribunale adito condannare a pagare alla ricorrente Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te Parte_2 pro tempore, per le voci specificate in premessa, la complessiva somma di € 111.707,02, o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata e/o riconosciuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto a quello del saldo. Con richiesta di condanna della parte resistente convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Per la convenuta : CP_4 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine così decidere, contrariis rejectis, Come da conclusioni già formulate in comparsa di costituzione depositata il 06.10.2023 e con memoria autorizzata ex art.183 VI comma n.1) c.p.c. depositata in data 17.04.2024: In via preliminare dichiarare il ricorso promosso ex adverso da cui è originato il presente giudizio inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e/o nullo per le motivazioni esposte negli atti sopra richiamati;
Nel merito, respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate, in Parte_3 fatto ed in diritto, per le ragioni esposte negli atti sin qui depositati;
Nel merito in via subordinata, accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione nei termini indicati negli atti sin qui depositati;
Nel merito, in via di estremo subordine, ferma restando l'eccezione di prescrizione, accertare e dichiarare che vi è stato il presunto cumulo di compensi/indennità unicamente nel periodo che intercorre tra il giorno 11 giugno 2017 ed il mese di luglio 2020 (per i motivi esposti in atti), risultando, per l'effetto, eventualmente dovuta la restituzione della somma di euro 37.312,75; In via istruttoria: (…)
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Preliminarmente va licenziata l'eccezione, proposta dalla difesa della convenuta, di nullità della procura alle
2 liti conferita dal Presidente della società attorea al legale di controparte, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n.293 del 23/11/22, perché, in tesi della difesa non sarebbe stato autorizzato dall'assemblea CP_2
della società stessa.
La palese infondatezza dell'eccezione si coglie dalla piana lettura dello Statuto sociale (doc.1 att.) che all'art.16 elenca per l'assemblea delle competenze specifiche alle lettere a), b), c) e d), tra cui non sono compresi né la decisione su azioni legali, né il conferimento di incarichi a professionisti;
al contrario l'art.24, relativo al Consiglio
di Amministrazione, dispone che tale organo sia “investito
dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria della società”:
esso, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'attrice, va, quindi, letto in combinato con il successivo art.25, che prevede che il Presidente “rappresenta
la società presso i terzi ed in giudizio e a tutti gli
effetti e con ogni più ampio potere cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio”.
Nessun difetto di rappresentanza, pertanto, nell'organo che ha conferito il mandato ad litem al difensore attoreo.
Ciò premesso, la presente vicenda processuale ruota attorno all'individuazione della corretta interpretazione dell'art.1, comma 718 della legge n.296/2006, che così
recita: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e
63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da
parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di
componente degli organi di amministrazione di società di
3 capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla
corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.
La natura dirimente dell'individuazione della ratio
legis balza agli occhi evidente sol se si consideri che sulla scorta di tale disposizione la società attorea, partecipata del ha chiesto nel presente giudizio, CP_5 Parte_4
assumendone la natura indebita, la restituzione degli emolumenti percepiti dalla convenuta quale Presidente della stessa attrice dal 8/6/2010 al 28/7/2020, quantificati in
Euro 111.707,02, tenuto conto che la dott.ssa CP_2
durante tale periodo ricopriva anche la carica di consigliere comunale (ed anche di assessore) del predetto Comune.
Orbene, la giurisprudenza contabile che, più di ogni altra, per ragioni connesse al proprio ambito giurisdizionale, ritiene che la norma, che non modifica in alcun modo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli artt. 60 e 63 del testo unico degli enti locali, nell'escludere che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla forma di partecipazione.
Ciò emerge in modo evidente dall'analisi letterale della disposizione normativa in esame che persegue, al pari di altre analoghe normative (vedi L. 23 dicembre 2005, n.
266, in particolare art. 1, co. 52-64, a cui si aggiunge l'art. 5 “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici” del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010),
4 la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici.
Del resto, la giurisprudenza dei giudici contabili ha già fornito, sin dal 2008 (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, delibera n. 8P/2008 del
3 aprile 2008) le coordinate ermeneutiche volte a stabilire,
in riferimento all'art. 1, comma 718, della legge 296/06, se anche alle società partecipate dagli enti locali solo indirettamente, con particolare riferimento ai casi di partecipazione indiretta assolutamente minoritaria, si applichi la disciplina in argomento.
La Sezione di controllo della Toscana, infatti, previa acquisizione delle valutazioni sul punto della Sezione delle autonomie, settore di Coordinamento delle Sezioni Regionali
di controllo (rese con nota in data 17 marzo 2008 – prot. N.
788/C21) ha statuito che “il comma 718 debba ritenersi
applicabile ad ogni ipotesi di partecipazione societaria
dell'ente locale;
ciò sia perché la formulazione generica
della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la
renda chiaramente riferibile, secondo gli orientamenti della
centrale Sezione delle autonomie, ad ogni tipo di
partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria
o minoritaria;
sia perché, secondo questa Sezione, il divieto
introdotto dalla specifica norma in argomento, più che
incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle
società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo
(negativo) a carico degli amministratori di ente locale,
obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi
di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria”, nel
5 contempo precisando che la norma è di immediata applicazione,
non necessitando di modifiche statutarie o di determinazioni di competenza dei soci, da assumersi quindi in sede assembleare. Dello stesso avviso anche la Sezione 6 regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 327/2016 del
28 settembre 2016) la quale ha, altresì, precisato che una diversa interpretazione della norma in questione sarebbe
“contraria allo spirito della medesima legge, e delle altre
correlate, tutte volte alla riduzione della spesa e, nel caso
di specie, al contenimento dei costi degli organi di governo
e degli apparati pubblici”.
A fronte di tale convincente interpretazione della norma in questione da parte della giurisprudenza contabile,
ciò che unicamente rileva è la mera contemporaneità della funzione ricoperta dall'amministratore locale con l'assunzione di una carica nell'ambito di una società
partecipata dall'ente di cui il primo sia per l'appunto consigliere comunale e/o assessore.
Del resto, la partecipazione dell'ente locale ad una società capitale comporta che siffatto ente pubblico, in ragione della quota posseduta, partecipi alle spese di mantenimento degli organi della società partecipata: il che,
proprio per le ragioni di contenimento della spesa pubblica appena esposte, giustifica, secondo la disposizione in questione, che l'amministratore dell'ente locale non possa ottenere alcun pagamento dalla società partecipata, per il fatto che questi già percepisce l'indennità connessa alla propria carica elettiva, che grava sulle casse pubbliche.
Senza tacere che essa mira anche ad impedire in ogni caso, nelle ipotesi in cui non sussistano le condizioni di
6 incompatibilità fatte salve dalla norma, che il membro di un organo elettivo possa in quale che modo “avvantaggiarsi” del suo ruolo per ottenere degli emolumenti ulteriori rispetto a quali che, di regola, gli vengano riconosciuti in ragione della sua carica elettiva.
Alla luce dell'interpretazione della norma della cui applicazione si discute nel presente giudizio, la domanda attorea è parzialmente fondata e, nei limiti di seguito esposti, va , quindi, accolta.
In punto di fatto, è pacifico in causa, oltre alla circostanza che la società fosse partecipata dal Parte_1
che la convenuta sia stata amministratore Parte_5
del dal 2007 ad oltre il 28.07.2020; sia Parte_5
stata contemporaneamente Presidente di dal Parte_1
08.06.2010 al 28.07.2020; non abbia mai comunicato a detta società di rinunciare alla corresponsione di alcun emolumento, considerata la propria veste di amministratore pubblico;
non ha contestato di aver percepito da detta società l'importo di € 111.707,02 in ragione della carica ricoperta in tale società, fermo restando, in ogni caso, che tale importo è, comunque, documentalmente provato.
In considerazione dell'interpretazione della norma di cui all'art.1 comma 718 legge 296/2006, è, quindi,
assolutamente irrilevante che la convenuta fosse stata designata dalla Confartigianato per l'incarico in questione,
in quanto rileva, per le ragioni sopra esposte, la mera coincidenza tra la qualifica di amministratore locale e l'assunzione dell'incarico in una società partecipata dallo stesso ente locale in cui il medesimo amministratore locale abbia assunto la veste di consigliere comunale e/o assessore.
7 Del resto, la norma ha proprio lo scopo di evitare che l'Ente locale non subisca, per effetto della partecipazione nella società in cui l'amministratore locale ha assunto l'incarico, pregiudizi economici relativi alla partecipazione alle spese di mantenimento di tale incarico, perseguendo così
il fine del contenimento della spesa pubblica.
Non è quindi revocabile in dubbio che la convenuta abbia incassato indebitamente gli emolumenti percepiti come
Presidente della società partecipata del Comune Parte_1
di Tarvisio, durante il periodo dal 8/6/2010 al 28/7/2020,
avendo ricoperto contemporaneamente anche la veste di amministratore locale del medesimo Comune.
E', però, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione (decennale) del credito ex art.2033 c.c.,
considerato che il primo atto interruttivo della pretesa creditoria a titolo di restituzione dell'indebito va individuato nella PEC del 18/2/2022.
Ne consegue che dall'ammontare della complessiva pretesa di Euro 111.707,02 per il periodo dal 8/6/2010 al
28/7/2020 vanno detratti i compensi percepiti sino al
17/2/2022 corrispondenti ad Euro 18.400,53 di cui Euro
6.234,69 per i compensi (comprensivi di INPS azienda) del
2010, Euro 10.688,04 per il 2011 ed Euro 1.477,80 per la mensilità di gennaio 2012 e per 17 giorni di febbraio 2012.
Il che dà la differenza di Euro 93.306,49 al cui pagamento va, pertanto, condannata la convenuta a titolo di restituzione dell'indebito ex art.2033 c.c., oltre agli interessi di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza
8 della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di Euro 93.306,49, oltre agli interessi di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in
Euro 14.103,00 a titolo di compenso, Euro 406,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali,
CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 9/6/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
9