TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12273/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Martina Donetti per delega orale dell'avv. Caon;
per parte convenuta l'avv. Cristiano Corso per delega orale dell'avv. Simoni.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti e precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati telematicamente.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 12273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12273/2024 promossa da
o, in breve, Parte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Caon, del Foro di Milano
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Paolo Mariantonio Simoni, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 8.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3367/2024 Controparte_1 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, ritenendo competente il Tribunale di Milano, dal momento che le parti avevano convenuto, mediante una specifica clausola contrattuale, di eleggere tale foro quale esclusivo per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dal rapporto di consulenza professionale.
Ha pertanto richiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Milano. si è costituito in giudizio e in tale sede ha dichiarato, in via preliminare, Controparte_1 di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
In sede di controlli preliminari ex art. 171 bis c.p.c., preso atto di tale adesione, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., nel contempo esonerando le parti dal deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
*** ** ***
§ 2. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, per essere competente il Tribunale di Milano.
Il convenuto opposto ha aderito a tale eccezione.
3 Effettivamente, l'art. 9 del contratto di consulenza professionale stipulato dalle parti prevedeva per qualsiasi controversia, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, quale foro esclusivo quello di Milano (cfr. doc. 3 fasc. att.)
Dal momento che la presente decisione non concerne solo la declaratoria di incompetenza per territorio ex art. 38 c.p.c. ma implica anche una delibazione sulla conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto la relativa questione deve essere necessariamente decisa con sentenza e non con ordinanza (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del
21/08/2012, Rv. 623562 - 01).
Si osserva inoltre che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte convenuta opposta non comporta l'applicabilità dell'art. 38, co. 2 c.p.c.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, a cui si ritiene di aderire, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Sempre secondo la giurisprudenza, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. ex multis
Cass. civ., 17.10.2016, nn. 20952 e 20935; Cass. civ., 5.5.2016, n. 9022; Cass. civ., 26.1.2016, n.
1372; Cass. civ., 22.5.2015, n. 10563; Trib. Torino, Sez. I, 4.3.2020).
L'inapplicabilità dell'art. 38, co. 2 c.p.c. comporta che il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve – come visto – dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando anche le spese di lite.
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, per essere competente il Tribunale di Milano, con conseguente accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente.
Inoltre, deve essere assegnato alle parti il termine per riassumere il giudizio dinanzi al
Tribunale competente (cfr. Trib. Salerno, Sez. II, 5.5.2016, n. 1986; Trib. Pistoia, 16.11.2011, n.
975; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2006, n. 15694; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2005, n. 13353; Cass. civ.,
Sez. II, 9.11.2004, n. 21297; Cass. civ., Sez. III, 14.7.2003, n. 10981; Cass. civ., Sez. II, 4.4.2003,
n. 5310; Cass. civ., Sez. Lav., 23.1.1999, n. 656; Cass. civ., Sez. I, 28.2.1996, n. 1584).
4 Avendo cura di precisare che, come visto, la causa che è rimessa al giudice dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che non esiste più, ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr. art. 645, co. 2 c.p.c.). In altri termini, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai conclusa, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17.10.2016, n. 20952; Cass. civ., Sez. VI,
17.10.2016, n. 20935; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2016, n. 9022; Cass. civ., Sez. I, 26.1.2016, n. 1372;
Cass. civ., Sez. Lav., 21.5.2007, n. 11748; Cass. civ., Sez. Lav., 23.1.1999, n. 656).
L'accertata incompetenza per territorio di questo Tribunale preclude la delibazione del merito, che va rimesso al giudice dichiarato competente.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
Non si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa.
Deve ritenersi preferibile, invece, il diverso orientamento, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1093 del 2016), secondo cui l'immediata adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale non costituisce un contegno processuale rilevante con efficacia dirimente e assorbente, sicché occorre provvedere alla liquidazione delle spese a carico della parte convenuta opposta.
Ciò risulta coerente con la natura del giudizio di opposizione. Infatti, anche in caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il giudizio non può concludersi con un'ordinanza di rimessione ad altro giudice atteso che, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e dichiarare con sentenza la nullità del decreto, cui consegue la necessità di regolare, con la sentenza che definisce il giudizio, anche le spese di giudizio secondo le regole generali (cfr. ex multis Trib. Milano, 4.4.2019, n. 3355; Trib.
Verona, 16.3.2021).
Costituisce, inoltre, principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, qualora il giudice dichiari la propria incompetenza, così definendo il processo avanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n.
17187 del 26/06/2019, Rv. 654377 - 01).
5 Né può attribuirsi rilievo al comportamento processuale della parte che ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di ipotesi che non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. civ., 1.4.2019, n. 9035).
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza di parte convenuta opposta e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal d.m. 55/2014, esclusa la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3367/2024 emesso dal Tribunale di Brescia in data 25.9.2024 e, per l'effetto, lo revoca;
assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 8 aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Martina Donetti per delega orale dell'avv. Caon;
per parte convenuta l'avv. Cristiano Corso per delega orale dell'avv. Simoni.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti e precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati telematicamente.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 12273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12273/2024 promossa da
o, in breve, Parte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Caon, del Foro di Milano
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Paolo Mariantonio Simoni, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 8.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3367/2024 Controparte_1 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, ritenendo competente il Tribunale di Milano, dal momento che le parti avevano convenuto, mediante una specifica clausola contrattuale, di eleggere tale foro quale esclusivo per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dal rapporto di consulenza professionale.
Ha pertanto richiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Milano. si è costituito in giudizio e in tale sede ha dichiarato, in via preliminare, Controparte_1 di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
In sede di controlli preliminari ex art. 171 bis c.p.c., preso atto di tale adesione, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., nel contempo esonerando le parti dal deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
*** ** ***
§ 2. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, per essere competente il Tribunale di Milano.
Il convenuto opposto ha aderito a tale eccezione.
3 Effettivamente, l'art. 9 del contratto di consulenza professionale stipulato dalle parti prevedeva per qualsiasi controversia, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, quale foro esclusivo quello di Milano (cfr. doc. 3 fasc. att.)
Dal momento che la presente decisione non concerne solo la declaratoria di incompetenza per territorio ex art. 38 c.p.c. ma implica anche una delibazione sulla conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto la relativa questione deve essere necessariamente decisa con sentenza e non con ordinanza (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del
21/08/2012, Rv. 623562 - 01).
Si osserva inoltre che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte convenuta opposta non comporta l'applicabilità dell'art. 38, co. 2 c.p.c.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, a cui si ritiene di aderire, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Sempre secondo la giurisprudenza, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. ex multis
Cass. civ., 17.10.2016, nn. 20952 e 20935; Cass. civ., 5.5.2016, n. 9022; Cass. civ., 26.1.2016, n.
1372; Cass. civ., 22.5.2015, n. 10563; Trib. Torino, Sez. I, 4.3.2020).
L'inapplicabilità dell'art. 38, co. 2 c.p.c. comporta che il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve – come visto – dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando anche le spese di lite.
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, per essere competente il Tribunale di Milano, con conseguente accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente.
Inoltre, deve essere assegnato alle parti il termine per riassumere il giudizio dinanzi al
Tribunale competente (cfr. Trib. Salerno, Sez. II, 5.5.2016, n. 1986; Trib. Pistoia, 16.11.2011, n.
975; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2006, n. 15694; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2005, n. 13353; Cass. civ.,
Sez. II, 9.11.2004, n. 21297; Cass. civ., Sez. III, 14.7.2003, n. 10981; Cass. civ., Sez. II, 4.4.2003,
n. 5310; Cass. civ., Sez. Lav., 23.1.1999, n. 656; Cass. civ., Sez. I, 28.2.1996, n. 1584).
4 Avendo cura di precisare che, come visto, la causa che è rimessa al giudice dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che non esiste più, ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr. art. 645, co. 2 c.p.c.). In altri termini, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai conclusa, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17.10.2016, n. 20952; Cass. civ., Sez. VI,
17.10.2016, n. 20935; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2016, n. 9022; Cass. civ., Sez. I, 26.1.2016, n. 1372;
Cass. civ., Sez. Lav., 21.5.2007, n. 11748; Cass. civ., Sez. Lav., 23.1.1999, n. 656).
L'accertata incompetenza per territorio di questo Tribunale preclude la delibazione del merito, che va rimesso al giudice dichiarato competente.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
Non si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa.
Deve ritenersi preferibile, invece, il diverso orientamento, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1093 del 2016), secondo cui l'immediata adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale non costituisce un contegno processuale rilevante con efficacia dirimente e assorbente, sicché occorre provvedere alla liquidazione delle spese a carico della parte convenuta opposta.
Ciò risulta coerente con la natura del giudizio di opposizione. Infatti, anche in caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il giudizio non può concludersi con un'ordinanza di rimessione ad altro giudice atteso che, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e dichiarare con sentenza la nullità del decreto, cui consegue la necessità di regolare, con la sentenza che definisce il giudizio, anche le spese di giudizio secondo le regole generali (cfr. ex multis Trib. Milano, 4.4.2019, n. 3355; Trib.
Verona, 16.3.2021).
Costituisce, inoltre, principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, qualora il giudice dichiari la propria incompetenza, così definendo il processo avanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n.
17187 del 26/06/2019, Rv. 654377 - 01).
5 Né può attribuirsi rilievo al comportamento processuale della parte che ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di ipotesi che non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. civ., 1.4.2019, n. 9035).
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza di parte convenuta opposta e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal d.m. 55/2014, esclusa la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3367/2024 emesso dal Tribunale di Brescia in data 25.9.2024 e, per l'effetto, lo revoca;
assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 8 aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6