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30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 35. (Limiti)
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche' destinati all'esercizio di attivita' professionali, ad attivita' di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche' destinati all'esercizio di attivita' professionali, ad attivita' di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Commentari • 31
- 1. Cassazione civile n. 12592/1991https://www.brocardi.it/ · 18.192944
(massima n. 1) Al conduttore che si serva dellimmobile in locazione per lesercizio di unattività artistica - artigianale (nella specie, vendita dei propri disegni ornamentali per tessuti) non spetta il diritto di prelazione e riscatto, ai sensi degli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel caso in cui la sua clientela non sia costituita dal pubblico indifferenziato dei consumatori (art. 35 legge n. 392/1978) ma da una ristretta e particolare categoria (nella specie, fabbricanti dei tessuti), la cui scelta resti orientata dalle qualità personali del conduttore e non dalla ubicazione dellimmobile nel quale questo esercita la vendita del suo prodotto.
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Giurisprudenza • 358
- 1. Trib. Trani, sentenza 11/10/2021, n. 1721Provvedimento: […] [...] per totale carenza (mancato esercizio di attività commerciale per contrarietà al proprio oggetto sociale, esercizio del diritto di disdetta/recesso ad opera del conduttore, prossimità dell'attività rispetto ad attività di Scuola Materna ex art. 35 legge 392/1978) dei presupposti previsti ai sensi degli articoli 34-35 della Legge 392/1978; accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore in favore della Parte_4Leggi di più...
- attività commerciale·
- tardività domanda riconvenzionale·
- compensazione spese processuali·
- risarcimento danni·
- indennità di avviamento commerciale·
- art. 34 L. 392/1978·
- organizzazione aziendale·
- disdetta conduttore·
- cessazione contratto di locazione