Articolo 9 della Legge 27 ottobre 1957, n. 1035
Articolo 8
Versione
22 novembre 1957
Art. 9.
Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto e' autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare alle proprie necessita', anche mediante la istituzione di "ruoli tecnici", la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge.
Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.

Entrata in vigore il 22 novembre 1957