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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 366/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, C.so Cavallotti n. 40, presso lo studio dell'Avv. LATTANZIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Riposto (CT), via Cascino n. 2, presso lo studio dell'Avv. CONTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via preliminare:
- sospendere l'esecuzione del fermo amministrativo n. 07380202400000439000, anche inaudita altera parte in sede di fissazione dell'udienza di discussione, sussistendo gravi motivi ai sensi dell'art. 24, co. 6, D.Lvo. n. 46/1999, ravvisabili nella fondatezza della presente opposizione per prescrizione dei contributi portati dalla cartella esattoriale n. 0732004000167562000, notificata il 21/02/2004, prodromica alla comunicazione di preavviso del fermo, e nella gravosità per il ricorrente della misura preannunciata;
In via principale:
- accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le somme portate dalla cartella esattoriale n. 0732004000167562000, notificata il 21/02/2004;
1 - accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000439000 del motoveicolo DV75434 ricevuta dal in data 22/02/2024, e per l'effetto annullarla, unitamente a tutti gli eventuali ulteriori atti precedenti, connessi e successivi, anche allo stato non conosciuti dal ricorrente. In ogni caso: - con vittoria delle spese e degli oneri anche fiscali del presente giudizio.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
1) Dichiarare l'incompetenza di Codesto Tribunale in ordine alle cartelle n. 073 2012 0005232087000, e all'avviso di accertamento n. 67321017363785001000 essendo esse di competenza del Giudice Tributario. 2) Prendere atto dell'avvenuto pagamento delle cartelle erariali da parte del contribuente, successivamente alla notifica del preavviso di fermo 3) Prendere atto dell'azzeramento delle suddette cartelle. 4) Prendere atto della dichiarazione di storno della cartella n. 67321017363785001000, con la conseguente inefficacia del preavviso di fermo. 5) Dichiarare la cessata materia del contendere 6) Compensare le spese di giudizio per le motivazioni di cui in narrativa da considerare qui riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il 22.2.2024 aveva ricevuto notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000439000 (doc. 1 ric.), con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 17.873,78, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, il veicolo di sua proprietà targato DV75434 sarebbe stato assoggettato a fermo amministrativo. Gli atti impositivi presupposti erano la cartella INPS n. 07320040001607562000, notificata il 21.2.2004, la cartella dell' n. 07320120005232087000 Controparte_1
e l'avviso di accertamento n. TS8TS8M000091/2014. Egli aveva, quindi, inoltrato all' istanza di accesso agli atti, al fine di CP_2 conoscere eventuali atti interruttivi della prescrizione e aveva ricevuto risposta in data
11.3.2024, dalla quale si evinceva che l'agente della riscossione non era in possesso di alcuna prova di atti interruttivi successivi alla prima notificazione della cartella INPS. Quanto ai debiti fiscali, allegava di aver presentato istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, che era stata accolta ed egli aveva iniziato a pagare le rate. Riferiva di prestare attività lavorativa presso e che il motoveicolo Controparte_3 oggetto del preavviso di fermo era l'unico veicolo di sua proprietà. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e domandava la sospensione cautelare dell'esecuzione.
2 Si costituiva l , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 27.1.2025. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza (rectius difetto di giurisdizione) di questo Giudice con riguardo alle pretese tributarie dell' (cartelle n. Controparte_1
073 2012 0005232087000 e avviso di accertamento n. 67321017363785001000). Allegava che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate dall . CP_2
Riferiva che, per quanto riguardava le cartelle tributarie, il ricorrente aveva provveduto al pagamento dopo la comunicazione del preavviso mentre non era stata rinvenuta alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione, con riguardo alla cartella INPS. Domandava, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte presente, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va preliminarmente riqualificata come eccezione di difetto di giurisdizione, la dedotta incompetenza di questo Giudice, per essere parte della causa soggetta alla giurisdizione tributaria. Essa è astrattamente fondata. Da tempo, infatti, la S.C. ha statuito che “il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001”. (Cass. sez. trib., 30.10.2018, n.27601). Purtuttavia, la cartella n. 073 2012 0005232087000 e l'avviso di accertamento n. 67321017363785001000, aventi a oggetto debiti tributari, sono stati menzionati alle pp. 3 e 4 del preavviso di fermo oggetto di causa (doc. 1 ric.) e nel corpo del ricorso, con evidente finalità di completezza dell'atto, ma non nelle conclusioni dello stesso. Non si pone, dunque, in concreto, alcuna questione di giurisdizione. 2. Il ricorso è, invece, fondato con riguardo alla cartella INPS n. 07320040001607562000 (doc. 1 ric., p. 3).
Secondo quanto si legge nello stesso atto impositivo, essa riguarda contributi previdenziali dovuti per l'anno 2002 ed è stata notificata il 21.2.2004.
La stessa , costituendosi in giudizio, ha ammesso di non essere in possesso CP_2 di alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione successivi a tale notifica, sicché è certamente decorso il termine di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e i contributi in questione non possono più essere riscossi.
3 Non può, peraltro, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che pur avendo preannunciato uno sgravio formale, l' non ha prodotto alcun CP_2 provvedimento in tal senso, sicché non può dirsi venuto meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, pari al credito INPS che ne ha costituito l'oggetto (euro 14.972,41), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 07380202400000439000, limitatamente ai crediti INPS di cui alla cartella n. 07320040001607562000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali Controparte_4
a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 2.500, oltre a rimborso Parte_1 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u.
Così deciso il 6.2.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 366/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, C.so Cavallotti n. 40, presso lo studio dell'Avv. LATTANZIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Riposto (CT), via Cascino n. 2, presso lo studio dell'Avv. CONTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via preliminare:
- sospendere l'esecuzione del fermo amministrativo n. 07380202400000439000, anche inaudita altera parte in sede di fissazione dell'udienza di discussione, sussistendo gravi motivi ai sensi dell'art. 24, co. 6, D.Lvo. n. 46/1999, ravvisabili nella fondatezza della presente opposizione per prescrizione dei contributi portati dalla cartella esattoriale n. 0732004000167562000, notificata il 21/02/2004, prodromica alla comunicazione di preavviso del fermo, e nella gravosità per il ricorrente della misura preannunciata;
In via principale:
- accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le somme portate dalla cartella esattoriale n. 0732004000167562000, notificata il 21/02/2004;
1 - accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000439000 del motoveicolo DV75434 ricevuta dal in data 22/02/2024, e per l'effetto annullarla, unitamente a tutti gli eventuali ulteriori atti precedenti, connessi e successivi, anche allo stato non conosciuti dal ricorrente. In ogni caso: - con vittoria delle spese e degli oneri anche fiscali del presente giudizio.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
1) Dichiarare l'incompetenza di Codesto Tribunale in ordine alle cartelle n. 073 2012 0005232087000, e all'avviso di accertamento n. 67321017363785001000 essendo esse di competenza del Giudice Tributario. 2) Prendere atto dell'avvenuto pagamento delle cartelle erariali da parte del contribuente, successivamente alla notifica del preavviso di fermo 3) Prendere atto dell'azzeramento delle suddette cartelle. 4) Prendere atto della dichiarazione di storno della cartella n. 67321017363785001000, con la conseguente inefficacia del preavviso di fermo. 5) Dichiarare la cessata materia del contendere 6) Compensare le spese di giudizio per le motivazioni di cui in narrativa da considerare qui riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il 22.2.2024 aveva ricevuto notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000439000 (doc. 1 ric.), con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 17.873,78, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, il veicolo di sua proprietà targato DV75434 sarebbe stato assoggettato a fermo amministrativo. Gli atti impositivi presupposti erano la cartella INPS n. 07320040001607562000, notificata il 21.2.2004, la cartella dell' n. 07320120005232087000 Controparte_1
e l'avviso di accertamento n. TS8TS8M000091/2014. Egli aveva, quindi, inoltrato all' istanza di accesso agli atti, al fine di CP_2 conoscere eventuali atti interruttivi della prescrizione e aveva ricevuto risposta in data
11.3.2024, dalla quale si evinceva che l'agente della riscossione non era in possesso di alcuna prova di atti interruttivi successivi alla prima notificazione della cartella INPS. Quanto ai debiti fiscali, allegava di aver presentato istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, che era stata accolta ed egli aveva iniziato a pagare le rate. Riferiva di prestare attività lavorativa presso e che il motoveicolo Controparte_3 oggetto del preavviso di fermo era l'unico veicolo di sua proprietà. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e domandava la sospensione cautelare dell'esecuzione.
2 Si costituiva l , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 27.1.2025. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza (rectius difetto di giurisdizione) di questo Giudice con riguardo alle pretese tributarie dell' (cartelle n. Controparte_1
073 2012 0005232087000 e avviso di accertamento n. 67321017363785001000). Allegava che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate dall . CP_2
Riferiva che, per quanto riguardava le cartelle tributarie, il ricorrente aveva provveduto al pagamento dopo la comunicazione del preavviso mentre non era stata rinvenuta alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione, con riguardo alla cartella INPS. Domandava, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte presente, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va preliminarmente riqualificata come eccezione di difetto di giurisdizione, la dedotta incompetenza di questo Giudice, per essere parte della causa soggetta alla giurisdizione tributaria. Essa è astrattamente fondata. Da tempo, infatti, la S.C. ha statuito che “il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001”. (Cass. sez. trib., 30.10.2018, n.27601). Purtuttavia, la cartella n. 073 2012 0005232087000 e l'avviso di accertamento n. 67321017363785001000, aventi a oggetto debiti tributari, sono stati menzionati alle pp. 3 e 4 del preavviso di fermo oggetto di causa (doc. 1 ric.) e nel corpo del ricorso, con evidente finalità di completezza dell'atto, ma non nelle conclusioni dello stesso. Non si pone, dunque, in concreto, alcuna questione di giurisdizione. 2. Il ricorso è, invece, fondato con riguardo alla cartella INPS n. 07320040001607562000 (doc. 1 ric., p. 3).
Secondo quanto si legge nello stesso atto impositivo, essa riguarda contributi previdenziali dovuti per l'anno 2002 ed è stata notificata il 21.2.2004.
La stessa , costituendosi in giudizio, ha ammesso di non essere in possesso CP_2 di alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione successivi a tale notifica, sicché è certamente decorso il termine di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e i contributi in questione non possono più essere riscossi.
3 Non può, peraltro, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che pur avendo preannunciato uno sgravio formale, l' non ha prodotto alcun CP_2 provvedimento in tal senso, sicché non può dirsi venuto meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, pari al credito INPS che ne ha costituito l'oggetto (euro 14.972,41), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 07380202400000439000, limitatamente ai crediti INPS di cui alla cartella n. 07320040001607562000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali Controparte_4
a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 2.500, oltre a rimborso Parte_1 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u.
Così deciso il 6.2.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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