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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 780/2023
All'udienza del 16/04/2025 ore 10.25 mediante collegamento da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv PANUZZO GIOVANNI . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.30 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 780/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PANUZZO GIOVANNI Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. in data 14/10/2021 presentava domanda di assegno ordinario di Parte_1 invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 all ma lo stesso Ente respingeva tale istanza CP_1
con la seguente motivazione “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini personali (art.1 della legge 12 giugno 1984, n.222)” così come il successivo ricorso amministrativo con visita medico legale in data 28/12/2021.
Contro tale decisione, ritenendo la sussistenza delle condizioni al diritto alla dell'assegno di invalidità il adiva l'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Lucca Sezione Pt_1
Magistratura del Lavoro ed in data 01.02.2023 veniva sottoposto a visita peritale dal CTU incaricato dott. che nell'elaborato definitivo in data 05/06/2023, dopo le osservazioni Per_1
sottoposte dal CTP del ricorrente, confermava le conclusioni confermando che tale riduzione non giunge a meno di un terzo e che ciò non avviene a prezzo di grave usura… non mi pare vi siano gli estremi per il riconoscimento del diritto allo assegno ordinario di invalidità.
Il ricorrente impugnava in data 31.07.2023 l'elaborato peritale redatto dal CTU in sede di ATP.
1 Ritiene l'opponente che il consulente abbia sottostimato grandemente la gravità del quadro clinico, specificamente in ordine alla condizioni di menomazione fisica di più di 2/3 sulle capacità lavorative di attività confacenti al ricorrente e con particolare riferimento all'attuale attività lavorativa, come previsto dall'art. 1 L. 222/84, non considerando che in ragione dell'età
e dell'esperienza del ricorrente lo stesso sarebbe impossibilitato a trovare mansioni alternative che non siano manuali e sulle quali pertanto non influisca la menomazione.
L' , nel sottolineare la legittimità e l'esaustività delle valutazioni effettuate dal consulente CP_1
(coincidenti con le conclusioni dell'Istituto in sede amministrativa) e la genericità e infondatezza delle contestazioni alla ctu, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della CTU medico legale, all'esito della quale il consulente ha affermato che, “I dati semeiologici desunti dalla visita peritale, hanno mostrato un soggetto in buone condizioni generali con significative limitazioni funzionali nei movimenti di flesso-estensione e rotazione del rachide cervicale e lombare associati ad evidente spinalgia
. A ciò si associava voluminoso laparocele in quanto esito post-traumatico da perforazione addominale, con importante deformazione addominale, difficoltà alla contenzione degli stessi visceri con evidenti implicazioni oltre che dal punto di vista estetico anche sotto l'aspetto funzionale e posturale della colonna vertebrale, specialmente nella regione lombare. Dal punto di vista lavorativo il ha svolto attività di agente di commercio fino al 1998 e Pt_1
successivamente attività di noleggio di materiale da sci in provincia di Modena poi nuovamente di agente di commercio fino al 2009, anno dell'incidente stradale. In seguito all'evento traumatico si sono succedute altre attività lavorative prevalentemente manuali quali giardiniere in un vivaio e fornaio. Dal 2022 a tutt'oggi è assunto con la qualifica di operaio con mansioni di installatore di infissi (cfr all C) e quindi di movimentazioni manuali di carichi.
In relazione alle attività lavorative attualmente svolte, il ricorrente ha affermato di aver cercato invano attività meno gravose ed impegnative sotto l'aspetto fisico rispetto al proprio stato di salute ma, per età e competenze, non ci sono state offerte adeguate se non quella attuale che quantomeno garantisce una continuità economica per se e la sua prole. Sulla base egli elementi documentali esposti appare evidente al CTU come il quadro clinico in questione
2 merita ogni dovuta considerazione e sembra correlare verosimilmente con una particolare gravità invalidante . Secondo l'art. 1 della legge 222/84 attualmente in vigore “si considera invalido.. l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. In merito alla definizione di “occupazioni confacenti” è oramai acclarato in ambito medico-legale che le stesse vengono definite come attività affini per impegno fisico od intellettuale , la stessa “capacità lavorativa” come la potenziale efficienza a svolgere un lavoro retribuito e l' “attitudine” è l'insieme della naturale predisposizione individuale e della preparazione professionale teoricopratica che rende ciascun soggetto adatto ad una gamma più o meno ampia di prestazioni lavorative. Inoltre sulla base della stessa criteriologia la capacità di dedicarsi a lavoro proficuo deve essere intesa come svolgimento di attività proficua
, remunerativa e produttiva di un reddito adeguato al soddisfacimento dei giusti bisogni personali. Nel caso oggetto dell'ATP, appare quantomeno evidente al CTU, che il ricorrente
NON possa esprimere una sufficiente proposta lavorativa nelle attività confacenti alle sue attitudini. Tale giudizio si basa su una serie di valutazioni che tengono conto prima di tutto dell'importante quadro clinico (cfr all. 8/9/10) con limitazioni significative a carico dell'apparato osteoarticolare (rachide cervico – lombare, spalla destra) , dei gravi esiti post traumatici in sede addominale (laparocele) , della storia lavorativa con acquisizioni di competenze prevalentemente in ambito professionale con mansioni di operaio con movimentazione di carichi, dell'età e del mercato del lavoro che presumibilmente non favorisce il collocamento in attività in ambito burocratico amministrativo quindi meno gravose
. Sulla base di quanto su esposto, si conclude che il presenta patologie che riducono Pt_1
l'attività lavorativa a meno di un terzo e NON possa esprimere una adeguata proposta lavorativa nelle attività confacenti alle sue attitudini presumibilmente dal 29/11/2023 , data Per_ della certificazione specialistica della Dott.ssa ”.
Le parti non ponevano osservazioni nei termini.
Le conclusioni in tal modo raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla
3 stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Invero le conclusioni cui giunge il ctu dott. in sede di accertamento tecnico preventivo Per_1 risultano in contrasto con l'accertata gravità della condizione clinica del ricorrente tale da incidere in misura importante sulle capacità lavorative in relazioni ad attività confacenti al ricorrente, atteso che lo stesso conclude escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'assegno ordinario di invalidità.
L'analisi complessiva del quadro clinico del ricorrente in uno con la documentazione medica anche sopravvenuta che certifica la menomazione di più di 2/3 del a svolgere qualunque Pt_1
attività lavorativa confacente alle proprie qualità induce a ritenere sussistenti i requisiti medico- sanitari relativo al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità “presumibilmente dal Per_ 29/11/2023 , data della certificazione specialistica della Dott.ssa ”, condividendo le conclusioni del CTU nominato (dott. ) in sede di opposizione. Per_3
Deve da ultimo evidenziarsi l'orientamento da ultimo consolidatosi in giurisprudenza della S.C.
(cfr. Cass. Sez. Lav. 08/04/19 n. 9755 – 09/04/19 n. 9876 – 29/01/2020 n. 2025 – 03/07/2020 n.
13705) secondo la quale nei casi di specie il Tribunale deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario e non può condannare l'Istituto all'erogazione della prestazione.
In conclusione, la domanda va accolta con riconoscimento del requisito sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 222/84 a far data dal “29/11/2023, data della certificazione Per_ specialistica della Dott.ssa ”, condividendo le conclusioni del CTU nominato (dott.
[...]
) in sede di opposizione. Per_3
Il ricorso viene accolto.
Le spese sono poste a carico della parte resistente e si compensano nel limite della metà atteso il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla domanda amministrativa e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
Pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi:
4 - accoglie l'opposizione e per l'effetto riconosce , a far data dal Parte_1
29/11/2023, titolare del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984;
- condanna l' al pagamento delle spese di liti che liquida in euro 1000 oltre iva e cpa CP_1 come per legge con distrazione in favore del procuratore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 780/2023
All'udienza del 16/04/2025 ore 10.25 mediante collegamento da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv PANUZZO GIOVANNI . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.30 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 780/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PANUZZO GIOVANNI Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. in data 14/10/2021 presentava domanda di assegno ordinario di Parte_1 invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 all ma lo stesso Ente respingeva tale istanza CP_1
con la seguente motivazione “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini personali (art.1 della legge 12 giugno 1984, n.222)” così come il successivo ricorso amministrativo con visita medico legale in data 28/12/2021.
Contro tale decisione, ritenendo la sussistenza delle condizioni al diritto alla dell'assegno di invalidità il adiva l'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Lucca Sezione Pt_1
Magistratura del Lavoro ed in data 01.02.2023 veniva sottoposto a visita peritale dal CTU incaricato dott. che nell'elaborato definitivo in data 05/06/2023, dopo le osservazioni Per_1
sottoposte dal CTP del ricorrente, confermava le conclusioni confermando che tale riduzione non giunge a meno di un terzo e che ciò non avviene a prezzo di grave usura… non mi pare vi siano gli estremi per il riconoscimento del diritto allo assegno ordinario di invalidità.
Il ricorrente impugnava in data 31.07.2023 l'elaborato peritale redatto dal CTU in sede di ATP.
1 Ritiene l'opponente che il consulente abbia sottostimato grandemente la gravità del quadro clinico, specificamente in ordine alla condizioni di menomazione fisica di più di 2/3 sulle capacità lavorative di attività confacenti al ricorrente e con particolare riferimento all'attuale attività lavorativa, come previsto dall'art. 1 L. 222/84, non considerando che in ragione dell'età
e dell'esperienza del ricorrente lo stesso sarebbe impossibilitato a trovare mansioni alternative che non siano manuali e sulle quali pertanto non influisca la menomazione.
L' , nel sottolineare la legittimità e l'esaustività delle valutazioni effettuate dal consulente CP_1
(coincidenti con le conclusioni dell'Istituto in sede amministrativa) e la genericità e infondatezza delle contestazioni alla ctu, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della CTU medico legale, all'esito della quale il consulente ha affermato che, “I dati semeiologici desunti dalla visita peritale, hanno mostrato un soggetto in buone condizioni generali con significative limitazioni funzionali nei movimenti di flesso-estensione e rotazione del rachide cervicale e lombare associati ad evidente spinalgia
. A ciò si associava voluminoso laparocele in quanto esito post-traumatico da perforazione addominale, con importante deformazione addominale, difficoltà alla contenzione degli stessi visceri con evidenti implicazioni oltre che dal punto di vista estetico anche sotto l'aspetto funzionale e posturale della colonna vertebrale, specialmente nella regione lombare. Dal punto di vista lavorativo il ha svolto attività di agente di commercio fino al 1998 e Pt_1
successivamente attività di noleggio di materiale da sci in provincia di Modena poi nuovamente di agente di commercio fino al 2009, anno dell'incidente stradale. In seguito all'evento traumatico si sono succedute altre attività lavorative prevalentemente manuali quali giardiniere in un vivaio e fornaio. Dal 2022 a tutt'oggi è assunto con la qualifica di operaio con mansioni di installatore di infissi (cfr all C) e quindi di movimentazioni manuali di carichi.
In relazione alle attività lavorative attualmente svolte, il ricorrente ha affermato di aver cercato invano attività meno gravose ed impegnative sotto l'aspetto fisico rispetto al proprio stato di salute ma, per età e competenze, non ci sono state offerte adeguate se non quella attuale che quantomeno garantisce una continuità economica per se e la sua prole. Sulla base egli elementi documentali esposti appare evidente al CTU come il quadro clinico in questione
2 merita ogni dovuta considerazione e sembra correlare verosimilmente con una particolare gravità invalidante . Secondo l'art. 1 della legge 222/84 attualmente in vigore “si considera invalido.. l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. In merito alla definizione di “occupazioni confacenti” è oramai acclarato in ambito medico-legale che le stesse vengono definite come attività affini per impegno fisico od intellettuale , la stessa “capacità lavorativa” come la potenziale efficienza a svolgere un lavoro retribuito e l' “attitudine” è l'insieme della naturale predisposizione individuale e della preparazione professionale teoricopratica che rende ciascun soggetto adatto ad una gamma più o meno ampia di prestazioni lavorative. Inoltre sulla base della stessa criteriologia la capacità di dedicarsi a lavoro proficuo deve essere intesa come svolgimento di attività proficua
, remunerativa e produttiva di un reddito adeguato al soddisfacimento dei giusti bisogni personali. Nel caso oggetto dell'ATP, appare quantomeno evidente al CTU, che il ricorrente
NON possa esprimere una sufficiente proposta lavorativa nelle attività confacenti alle sue attitudini. Tale giudizio si basa su una serie di valutazioni che tengono conto prima di tutto dell'importante quadro clinico (cfr all. 8/9/10) con limitazioni significative a carico dell'apparato osteoarticolare (rachide cervico – lombare, spalla destra) , dei gravi esiti post traumatici in sede addominale (laparocele) , della storia lavorativa con acquisizioni di competenze prevalentemente in ambito professionale con mansioni di operaio con movimentazione di carichi, dell'età e del mercato del lavoro che presumibilmente non favorisce il collocamento in attività in ambito burocratico amministrativo quindi meno gravose
. Sulla base di quanto su esposto, si conclude che il presenta patologie che riducono Pt_1
l'attività lavorativa a meno di un terzo e NON possa esprimere una adeguata proposta lavorativa nelle attività confacenti alle sue attitudini presumibilmente dal 29/11/2023 , data Per_ della certificazione specialistica della Dott.ssa ”.
Le parti non ponevano osservazioni nei termini.
Le conclusioni in tal modo raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla
3 stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Invero le conclusioni cui giunge il ctu dott. in sede di accertamento tecnico preventivo Per_1 risultano in contrasto con l'accertata gravità della condizione clinica del ricorrente tale da incidere in misura importante sulle capacità lavorative in relazioni ad attività confacenti al ricorrente, atteso che lo stesso conclude escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'assegno ordinario di invalidità.
L'analisi complessiva del quadro clinico del ricorrente in uno con la documentazione medica anche sopravvenuta che certifica la menomazione di più di 2/3 del a svolgere qualunque Pt_1
attività lavorativa confacente alle proprie qualità induce a ritenere sussistenti i requisiti medico- sanitari relativo al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità “presumibilmente dal Per_ 29/11/2023 , data della certificazione specialistica della Dott.ssa ”, condividendo le conclusioni del CTU nominato (dott. ) in sede di opposizione. Per_3
Deve da ultimo evidenziarsi l'orientamento da ultimo consolidatosi in giurisprudenza della S.C.
(cfr. Cass. Sez. Lav. 08/04/19 n. 9755 – 09/04/19 n. 9876 – 29/01/2020 n. 2025 – 03/07/2020 n.
13705) secondo la quale nei casi di specie il Tribunale deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario e non può condannare l'Istituto all'erogazione della prestazione.
In conclusione, la domanda va accolta con riconoscimento del requisito sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 222/84 a far data dal “29/11/2023, data della certificazione Per_ specialistica della Dott.ssa ”, condividendo le conclusioni del CTU nominato (dott.
[...]
) in sede di opposizione. Per_3
Il ricorso viene accolto.
Le spese sono poste a carico della parte resistente e si compensano nel limite della metà atteso il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla domanda amministrativa e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
Pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi:
4 - accoglie l'opposizione e per l'effetto riconosce , a far data dal Parte_1
29/11/2023, titolare del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984;
- condanna l' al pagamento delle spese di liti che liquida in euro 1000 oltre iva e cpa CP_1 come per legge con distrazione in favore del procuratore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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