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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 402/2023 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402/2023 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 04.11.2024; vertente tra nata a [...] l'[...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzone, (C.F. – PEC: , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto;
-Appellante-
Contro
, nato S. Agata Militello il 26.06.1942 (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello via Puccini n. 21, presso C.F._3
Francesca Benedetto (C.F. – PEC: C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
-Appellato-
nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_2 C.F._5
-Appellata contumace-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 412/2023 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 26.04.2023, notificata in data 27.04.2023, relativa alla causa iscritta con il n.100579/2008 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
1) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra con la conseguente Parte_1 estromissione dal giudizio;
2) riconoscere e dichiarare che la sig.ra non è tenuta a pagare in Parte_1 favore del sig. la somma di 5.000.000 di vecchie lire;
3) riconoscere e dichiarare che Controparte_1
è esclusivame ta a pagare in favore del sig. la somma CP_2 Controparte_1 di 5.000.000 vecchie lire a titolo di prestito;
4) ritenere e dichiarare che la sig.ra deve essere Parte_1 garantita dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del sig. CP_2 [...]
della somma effettivamente dovuta con riferimento al decreto ingiuntivo opposto;
5) in via Controparte_1 subordinata, ritenere e dichiarare che le sig.re e devono rispondere in solido della Parte_1 CP_2 somma effettivamente dovuta con riferimento al decreto ingiuntivo opposto. 6) riconoscere e dichiarare che, in relazione all'originario importo di lire 5.000.000, non è stato pattuito per iscritto alcun interesse convenzionale;
7) riconoscere e dichiarare che il sig. pretende interessi ultralegali e pertanto dichiarare che nessuna somma P_
è dovuta a detto titolo.
Per l'appellato:
1) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 412/2023 emessa dal tribunale di Patti;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, previa richiesta di chiamata in Parte_1 causa di quale effettiva debitrice dell'opposto, proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 145/2008 del 18.04.2008, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 3.350,34 oltre accessori, in favore di . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'eccessività degli interessi richiesti.
Si costituiva , il quale contestava le avverse doglianze, Controparte_1 rappresentando che l'opponente aveva rilasciato e sottoscritto congiuntamente a le CP_2 cambiali riferite al decreto ingiuntivo opposto, intese come promesse di pagamento, in forza delle quali opera la presunzione di esistenza del rapporto di credito sotteso;
evidenziava altresì, che con il suindicato decreto ingiuntivo erano state richieste esclusivamente le somme portate dalle cambiali.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo la causa veniva istruita mediante CP_2 produzione documentale ed interrogatorio formale della terza chiamata in causa che restava contumace.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n.412/2023 con la quale: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 145/2008 del 18.4.2008, già provvisoriamente esecutivo che si rende definitivamente esecutivo;
condanna alla refusione delle Controparte_3 spese di giudizio, nei confronti di , liquidate in complessivi € 1.786,40, oltre rimborso Controparte_1
2 forfettario, iva e cpa come per legge. Nulla sulle spese tra l'opponente e la terza chiamata in causa per non essersi la stessa costituita in giudizio”.
Secondo il decidente l'opposizione non era fondata con l'ulteriore rilievo che nessuna domanda l'opponente aveva formalizzato nei confronti della terza chiamata in causa.
Invero, il Tribunale richiamando la giurisprudenza di legittimità affermava che “è onere del traente- debitore, il quale contesti - sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto sottostante o dell'avvenuto adempimento
- il proprio obbligo, di fornire la prova del suo assunto”.
Nel caso di specie - osservava il primo Giudice - siffatto onere non risultava adempiuto:
“Vero è che l'opposto non ha reso il deferito interrogatorio formale e che le circostanze capitolate per l'incombente debbono considerarsi come ammesse dal , ma è altrettanto vero che dalle circostanze non emerge l'esclusione P_ del rapporto di garanzia del pagamento delle somme da restituire all'opposto, richiesto da quest'ultimo alla
la quale si è impegnata e ha sottoscritto le cambiali unitamente alla . Pt_1 CP_2
Concludeva il decidente, affermando che “le cambiali azionate recano tutte lo stesso importo ed il decreto ingiuntivo è stato chiesto per l'importo delle cambiali. In mancanza di prova contraria, l'opponente deve quindi ritenersi debitrice dell'importo portato dai titoli, oltre interessi a far data da ciascuna scadenza”.
§§§
Avverso tale sentenza, proponeva appello per i motivi che verranno Parte_1 esposti nel prosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 07.07.2023, si costituiva nel presente giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei motivi proposti con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 15.12.2023, la Corte di Appello, rilevato che non si era costituita in giudizio CP_2
nonostante la regolarità della citazione, né dichiarava la contumacia.
[...]
Rilevato altresì, che non erano state avanzate richieste istruttorie, riteneva esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c.; disponeva pertanto, la fissazione dinanzi al C.I. dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali, perentori, previsti dall'art. 352 c.p.c.; fissava, infine, per la rimessione della causa in decisione la data del 04 novembre 2024.
Nella suindicata data, rilevato che le parti avevano depositato gli scritti difensivi, il C.I. con ordinanza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
3 L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il
“quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Nel merito l'appello è infondato e va, per l'effetto, rigettato.
§ 2.1. Con il primo motivo d'appello, si contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ritenuto e dichiarato che l'odierna appellante deve essere garantita da e non ha condannato quest'ultima a quanto dovuto a qualsiasi titolo a controparte. CP_2
Secondo la deducente il Tribunale avrebbe errato, inoltre, laddove non ha ritenuto e dichiarato che entrambe debbano rispondere in solido delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A sostengo della propria doglianza, osserva che, contrariamente a quanto Parte_1 sostenuto dal primo decidente, ha formalizzato le domande nei confronti della terza chiamata in causa per l'esercizio del diritto di manleva chiedendo la condanna della stessa al pagamento di qualunque somma che, a qualsiasi titolo, sarà dovuta in favore del creditore.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Questo Collegio ritiene che le suesposte censure non siano conducenti ai fini di un diverso esito del giudizio di primo grado sul presupposto che parte appellante argomenta la propria doglianza
- in merito all'illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado - limitandosi a sostenere che “attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo non si contestava il rapporto sottostante bensì si rappresentava che il sig. era ben a conoscenza che la somma di lire cinque milioni elargita a titolo di prestito era stata P_ consegnata ediatezza alla sig.ra che aveva necessità di un prestito per indifferibili esigenze CP_2 familiari”.
E' noto che, emessa o ceduta mediante girata una cambiale, per la regola di cui all'art. 1988 c.c., dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve solo esibire il titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.
Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone alla richiesta di pagamento fondata su detto titolo e che intende sottrarsi alla relativa azione, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante.
4 Nel caso in esame, dalla stessa prospettazione di parte opponente, oggi appellante, si ricava la sussistenza del rapporto sottostante, per avere la svolto, nella vicenda in esame, il Pt_1 ruolo di garante della (traente del vaglia cambiario che vedeva quale beneficiaria la stessa CP_2 ha ha poi girato il titolo in favore del giratario ) per la restituzione Pt_1 P_ del prestito che il aveva effettuato nelle mani della . P_ CP_2
Invero, è evidente che dalla disamina degli atti e delle dichiarazioni rese in giudizio si deve dare per non contestata la circostanza secondo la quale il giorno dell'elargizione della somma mutuata la e la accompagnata quest'ultima dal marito, si sono recate presso l'ufficio CP_2 Pt_1 del per consegnare materialmente tutti i titoli cambiari emessi a garanzia del P_ prestito e ritirare il denaro.
Orbene, premesso quanto sopra, legittimamente il creditore odierno appellato in mancanza del pagamento dovuto, ha azionato il titolo nei confronti del proprio debitore ovvero l'odierna appellante, quale girataria del titolo cambiario e garante del rapporto di prestito sottostante.
Sul punto, occorre rilevare che nessuna contestazione è stata effettuata circa la regolarità del titolo di credito da un punto di vista formale che, pertanto, esplica pienamente gli effetti suoi propri.
In tale ottica, risulta dirimente ai fini del rigetto del suindicato motivo di appello una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale: “L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/04/2014, n.7518).
, girando le cambiali al , ha assunto una obbligazione cambiaria e, Parte_1 P_ omesso il fatto proprio, antito dunque, come dalla stessa sostenuta, l'adempimento del fatto altrui, se non in modo indiretto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quando, invece, dell'azione cartolare, venga esperita, come nel caso in esame, azione causale, utilizzando l'emissione e la trasmissione del titolo cambiario quale promessa di pagamento, con l'effetto di agevolare il creditore attraverso l'inversione dell'onere della prova.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare, preliminarmente che l'odierna appellante promuovendo il giudizio di opposizione non ha chiesto esclusivamente la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ma ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. “ritenere e dichiarare che la sig.ra non è tenuta al pagamento in favore dell'opposto della somma di cinque Parte_1 milioni delle vecchie lire quale sorte capitale dalla stessa mai incassata”;
2. Per le ragioni esposte in narrativa autorizzare l'odierna opponente a chiamare in giudizio la sig.ra cui la causa si ritiene comune e CP_2 dalla quale deve essere garantita…omissis (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione).
Anche nell'atto di chiamata in giudizio della l'odierna appellante ha promosso delle CP_2 domande che - come correttamente affermato dal Giudice di primo grado - non consentono di escludere la sussistenza del rapporto obbligatorio intercorrente tra la ed il . Pt_1 P_
Invero, la ha formulato le seguenti domande: “1. Ritenere e dichiarare la carenza di Pt_1 legittimazione passiva in capo alla sig.ra con conseguente estromissione dal giudizio;
2. Riconoscere e Pt_1
5 dichiarare che la sig.ra non è tenuta a pagare in favore dell'opposto la somma di cinque milioni Parte_1 di vecchie lire;
3. Riconoscere e dichiarare che esclusivamente la sig.ra è tenuta a pagare in favore del CP_2 signor la somma di cinque milioni di vecchie lire a titolo di prestito;
4. Ritenere e Controparte_1 dichiarare che la sig.ra deve essere garantita dalla sig.ra e per l'effetto condannare la stessa al Pt_1 CP_2 pagamento di qualunque somma che, a qualsiasi titolo, sarà determinata dal giudice in favore del sig.
[...] in riferimento ai fatti oggetto della presente controversia…OMISSIS” (cfr. pag. 22 atto di Controparte_1 chiamata in causa del terzo di del 19.11.2008). CP_2
Ne deriva che non è censurabile la pronuncia di primo grado laddove il decidente ha affermato che nessuna prova è stata raggiunta per escludere l'esistenza del rapporto di credito portato nelle cambiali sottese al decreto ingiuntivo opposto.
Invero, andando ad esaminare l'attività istruttoria espletata in primo grado occorre effettuare le seguenti considerazioni.
In relazione alla mancata comparizione in sede di interrogatorio formale dell'odierno appellato si condivide quanto già espresso dal primo giudice.
In particolare, è pacifico in giurisprudenza che la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, giacché, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio.
In ogni caso, va rilevato che -come già osservato dal Giudice di prime cure- dalle circostanze oggetto del deferito interrogatorio formale si ricava semmai conferma dell'esistenza del rapporto sottostante di garanzia in virtù del quale le cambiali avevano visto come beneficiaria – su richiesta del la quale presente unitamente alla al momento della CP_4 Pt_1 CP_2 sottoscrizione delle cambiali ha accettato di svolgere tale ruolo, girando le cambiali in favore del e così assumendo direttamente nei confronti di quest'ultimo l'obbligazione P_ cartolare.
Per quanto riguarda l'interrogatorio espletato nei confronti di anche questo non CP_2 fornisce degli elementi utili a sostegno della tesi prospettata dall'appellante, ma, al contrario, induce a ritenere la sussistenza di ulteriori accordi pregressi – non pienamente emersi in giudizio
– che appaiono poco chiari tra la e la Pt_1 CP_2
Nello specifico la afferma “Preciso i 5 milioni sono stati consegnati nelle mani della sig.ra CP_2 Pt_1 che era accanto a me e che mi ha a sua volta dato le somme che io ho dovuto garantire con la sottoscrizione di una polizza per 6 milioni. Le cambiali da me sottoscritte sono state pagate per l'importo di 3 milioni ed oltre di lire. Ritengo pertanto di aver corrisposto la parte che mi competeva…avendo bisogno di soldi la sig.ra mi ha Pt_1 portato dal sig. facendomi da garante al fine di farmi ottenere il prestito di 5 milioni… Posso solo dire P_ che la sig.ra faceva da garante per il prestito che mi ha fatto… io dovevo pagare solo la mia Pt_1 P_ parte di debito per il numero di cambiali da me sottoscritte. Io comunque ho avuto 5 milioni di vecchie lire di cui 500/600 mila lire per un vecchio debito che aveva la . Pt_1
Dalle suesposte dichiarazioni – mai contestate nella sostanza dall'odierna appellante negli atti successivi del giudizio di primo grado– si evince che la somma richiesta al è stata data P_ nelle mani della che successivamente l'ha consegnata alla do per una Pt_1 CP_2 parte (500/600 mila lire) ad un debito che la veva verso la . Pt_1 CP_2
6 A ciò si aggiunga che non è stata mai contestata la circostanza emersa in sede di interrogatorio secondo la quale la avrebbe restituito alla 'importo di tre milioni ed oltre CP_2 Pt_1 di lire.
Muovendo dunque, dalla circostanza che tali dichiarazioni non sono state negate e sono state invece richiamate nelle difese dell'odierna appellante, si può addirittura presumere che i tre milioni e oltre di lire non siano stati successivamente consegnati – in base agli accordi sottostanti- al , considerato che per quanto dalla stessa opponente affermato solo una P_ ca pagata dalla – la sig.ra su richiesta della reale debitrice ha potuto Pt_1 Pt_1 adempiere solo al primo effetto cambiario con scadenza 30.12.2000 (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione).
È evidente dalla superiore disamina che la vicenda sostanziale circa gli effettivi rapporti tra la e la non risulta assolutamente chiara e decifrata e che ciò va a discapito Pt_1 CP_2 della prima, quale attrice sostanziale nel rapporto con la , posto che l'onere probatorio CP_2 circa il rapporto sottostante tra l'odierna appellante e l'appellata contumace non risulta in alcun modo assolto.
Ne deriva che conclamata, da un lato, la piena legittimazione passiva della nei Pt_1 rapporti con il , che l'ha vista correttamente quale destinat eto P_ ingiuntivo opposto, deve escludersi, dall'altro lato, l'ammissibilità e la fondatezza delle ragioni della chiamata in causa della da parte della CP_2 Pt_1
Come già rilevato dal Giudice di prime cure, invero, nessuna domanda l'opponente ha formalizzato nei confronti della terza chiamata in causa, essendosi limitata la a Pt_1 chiedere che, esclusa la propria legittimazione passiva, venisse riconosciuto e dichiarato che esclusivamente la “è tenuta a pagare in favore del sig. la somma di CP_2 Controparte_1
5.000.000 di vecchie lire a titolo di prestito” e che previo riconoscimento del ruolo di debitore della
, quest'ultima venisse condannata “al pagamento di qualunque somma che, a qualsiasi titolo, sarà CP_2 determinata dal giudice in favore del sig. in riferimento ai fatti oggetto della presente Controparte_1 controversia”.
In relazione a tali domande, che solo il poteva rivolgere nei confronti della P_
, effettiva asserita titolare del rapporto di prestito, la appare priva di CP_2 Pt_1 legittimazione attiva, e comunque priva di interesse alla relativa pronuncia, attesa la sua veste autonoma di debitore cartolare (quale girataria del titolo cambiario) e causale (in virtù del rapporto sottostante sopra emerso) del dal quale non si poteva e non si può prescindere, P_ fatta salva solo la possibilità di a dalla , in presenza della prova del relativo CP_2 rapporto sottostante;
prova che, come si è detto, è risultata del tutto carente, alla luce delle lacune ricostruttive sopra evidenziate.
§ 2.2. Con il secondo motivo d'appello, si contesta l'omessa pronuncia in merito all'eccessività degli interessi richiesti da controparte a fronte del prestito concesso. Asserisce parte appellante, che nel corso del giudizio è stato provato che il prestito accordato ammontava a cinque milioni di lire e che ha preteso il rilascio di 23 effetti cambiari di lire Controparte_1 duecentottanta mila ciascuno per un totale da restituire pari a lire sei milioni quattrocentoquaranta mila.
Osserva, pertanto, , che l'ammontare degli interessi pretesi – pari oggi ad euro Parte_1
743,70, cioè lire 1.440.000 - è notevolmente sproporzionato rispetto al capitale iniziale;
pertanto,
7 rileva che in assenza di accordo scritto, controparte non può richiedere interessi superiori rispetto alla misura legale.
Anche il suesposto motivo di appello risulta infondato.
In merito all'eccessività degli interessi richiesti, occorre preliminarmente rilevare che trattasi di questione di merito relativa all'asserito rapporto sottostante di prestito intercorso tra e che, quindi, doveva essere eccepita da quest'ultima nei confronti del P_ CP_2 creditore.
In ogni caso, va rilevato, che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica prospettazione e successiva contestazione dei fatti costitutivi la propria pretesa ma deve assolvere ad un preciso onere di specificazione.
Nel caso in esame, la contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari, oltre che -come detto- relativa al rapporto afferente altre parti, è priva di qualsivoglia specificazione sia delle tempistiche del relativo prestito che del tasso asseritamente concordato e dell'effettivo superamento del tasso soglia, sì da rivelarsi del tutto generica. Tale genericità dell'iniziale prospettazione difensiva si riverbera nel relativo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante nulla è stato, inoltre, provato in merito alle asserzioni difensive.
Sotto il profilo cartolare emerge l'emissione di effetti cambiari per un ammontare pari ad euro sei milioni quattrocentoquaranta mila lire. A fronte di tale prova documentale, la si è Pt_1 limitata ad affermare che la sorte capitale del prestito era pari a lire cinque milioni e che la restante somma era da imputare ad interessi concordati tra le parti.
Al di fuori di tali affermazioni e di quanto asserito dalla in sede di interrogatorio CP_2 formale, nulla è stato dedotto, né tantomeno provato, neppure sottoforma di presunzione valutabile dal decidente come argomento di prova rilevante ai fini della decisione a sostegno delle proprie affermazioni, a tal fine, come detto, non risultando sufficiente l'omesso interrogatorio formale del , non emergendo dagli atti alcuno degli elementi necessari per poter P_ inferire la conclusione di un rapporto di prestito usurario.
Invero, le mere asserzioni dell'odierna appellante non possono tradursi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà risultante dai titoli di credito contestati.
Alla luce di ciò, anche tale secondo motivo di appello deve ritenersi infondato.
§ 3. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
All'integrale rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 1.400,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 600,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non richiesta nella nota spese), oltre rimborso spese
8 generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 1.101,00 e fino a € 5.200,00), secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata stante la contumacia di CP_2 quest'ultima.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 412/2023, pubblicata il 26.04.2023, relativa alla c 2008 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa declaratoria di contumacia di CP_2
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna , al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi
[...] tite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA;
nulla sulle spese tra l'appellante e l'appellata CP_2
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
9
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402/2023 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 04.11.2024; vertente tra nata a [...] l'[...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzone, (C.F. – PEC: , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto;
-Appellante-
Contro
, nato S. Agata Militello il 26.06.1942 (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello via Puccini n. 21, presso C.F._3
Francesca Benedetto (C.F. – PEC: C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
-Appellato-
nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_2 C.F._5
-Appellata contumace-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 412/2023 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 26.04.2023, notificata in data 27.04.2023, relativa alla causa iscritta con il n.100579/2008 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
1) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra con la conseguente Parte_1 estromissione dal giudizio;
2) riconoscere e dichiarare che la sig.ra non è tenuta a pagare in Parte_1 favore del sig. la somma di 5.000.000 di vecchie lire;
3) riconoscere e dichiarare che Controparte_1
è esclusivame ta a pagare in favore del sig. la somma CP_2 Controparte_1 di 5.000.000 vecchie lire a titolo di prestito;
4) ritenere e dichiarare che la sig.ra deve essere Parte_1 garantita dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del sig. CP_2 [...]
della somma effettivamente dovuta con riferimento al decreto ingiuntivo opposto;
5) in via Controparte_1 subordinata, ritenere e dichiarare che le sig.re e devono rispondere in solido della Parte_1 CP_2 somma effettivamente dovuta con riferimento al decreto ingiuntivo opposto. 6) riconoscere e dichiarare che, in relazione all'originario importo di lire 5.000.000, non è stato pattuito per iscritto alcun interesse convenzionale;
7) riconoscere e dichiarare che il sig. pretende interessi ultralegali e pertanto dichiarare che nessuna somma P_
è dovuta a detto titolo.
Per l'appellato:
1) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 412/2023 emessa dal tribunale di Patti;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, previa richiesta di chiamata in Parte_1 causa di quale effettiva debitrice dell'opposto, proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 145/2008 del 18.04.2008, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 3.350,34 oltre accessori, in favore di . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'eccessività degli interessi richiesti.
Si costituiva , il quale contestava le avverse doglianze, Controparte_1 rappresentando che l'opponente aveva rilasciato e sottoscritto congiuntamente a le CP_2 cambiali riferite al decreto ingiuntivo opposto, intese come promesse di pagamento, in forza delle quali opera la presunzione di esistenza del rapporto di credito sotteso;
evidenziava altresì, che con il suindicato decreto ingiuntivo erano state richieste esclusivamente le somme portate dalle cambiali.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo la causa veniva istruita mediante CP_2 produzione documentale ed interrogatorio formale della terza chiamata in causa che restava contumace.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n.412/2023 con la quale: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 145/2008 del 18.4.2008, già provvisoriamente esecutivo che si rende definitivamente esecutivo;
condanna alla refusione delle Controparte_3 spese di giudizio, nei confronti di , liquidate in complessivi € 1.786,40, oltre rimborso Controparte_1
2 forfettario, iva e cpa come per legge. Nulla sulle spese tra l'opponente e la terza chiamata in causa per non essersi la stessa costituita in giudizio”.
Secondo il decidente l'opposizione non era fondata con l'ulteriore rilievo che nessuna domanda l'opponente aveva formalizzato nei confronti della terza chiamata in causa.
Invero, il Tribunale richiamando la giurisprudenza di legittimità affermava che “è onere del traente- debitore, il quale contesti - sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto sottostante o dell'avvenuto adempimento
- il proprio obbligo, di fornire la prova del suo assunto”.
Nel caso di specie - osservava il primo Giudice - siffatto onere non risultava adempiuto:
“Vero è che l'opposto non ha reso il deferito interrogatorio formale e che le circostanze capitolate per l'incombente debbono considerarsi come ammesse dal , ma è altrettanto vero che dalle circostanze non emerge l'esclusione P_ del rapporto di garanzia del pagamento delle somme da restituire all'opposto, richiesto da quest'ultimo alla
la quale si è impegnata e ha sottoscritto le cambiali unitamente alla . Pt_1 CP_2
Concludeva il decidente, affermando che “le cambiali azionate recano tutte lo stesso importo ed il decreto ingiuntivo è stato chiesto per l'importo delle cambiali. In mancanza di prova contraria, l'opponente deve quindi ritenersi debitrice dell'importo portato dai titoli, oltre interessi a far data da ciascuna scadenza”.
§§§
Avverso tale sentenza, proponeva appello per i motivi che verranno Parte_1 esposti nel prosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 07.07.2023, si costituiva nel presente giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei motivi proposti con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 15.12.2023, la Corte di Appello, rilevato che non si era costituita in giudizio CP_2
nonostante la regolarità della citazione, né dichiarava la contumacia.
[...]
Rilevato altresì, che non erano state avanzate richieste istruttorie, riteneva esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c.; disponeva pertanto, la fissazione dinanzi al C.I. dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali, perentori, previsti dall'art. 352 c.p.c.; fissava, infine, per la rimessione della causa in decisione la data del 04 novembre 2024.
Nella suindicata data, rilevato che le parti avevano depositato gli scritti difensivi, il C.I. con ordinanza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
3 L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il
“quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Nel merito l'appello è infondato e va, per l'effetto, rigettato.
§ 2.1. Con il primo motivo d'appello, si contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ritenuto e dichiarato che l'odierna appellante deve essere garantita da e non ha condannato quest'ultima a quanto dovuto a qualsiasi titolo a controparte. CP_2
Secondo la deducente il Tribunale avrebbe errato, inoltre, laddove non ha ritenuto e dichiarato che entrambe debbano rispondere in solido delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A sostengo della propria doglianza, osserva che, contrariamente a quanto Parte_1 sostenuto dal primo decidente, ha formalizzato le domande nei confronti della terza chiamata in causa per l'esercizio del diritto di manleva chiedendo la condanna della stessa al pagamento di qualunque somma che, a qualsiasi titolo, sarà dovuta in favore del creditore.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Questo Collegio ritiene che le suesposte censure non siano conducenti ai fini di un diverso esito del giudizio di primo grado sul presupposto che parte appellante argomenta la propria doglianza
- in merito all'illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado - limitandosi a sostenere che “attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo non si contestava il rapporto sottostante bensì si rappresentava che il sig. era ben a conoscenza che la somma di lire cinque milioni elargita a titolo di prestito era stata P_ consegnata ediatezza alla sig.ra che aveva necessità di un prestito per indifferibili esigenze CP_2 familiari”.
E' noto che, emessa o ceduta mediante girata una cambiale, per la regola di cui all'art. 1988 c.c., dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve solo esibire il titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.
Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone alla richiesta di pagamento fondata su detto titolo e che intende sottrarsi alla relativa azione, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante.
4 Nel caso in esame, dalla stessa prospettazione di parte opponente, oggi appellante, si ricava la sussistenza del rapporto sottostante, per avere la svolto, nella vicenda in esame, il Pt_1 ruolo di garante della (traente del vaglia cambiario che vedeva quale beneficiaria la stessa CP_2 ha ha poi girato il titolo in favore del giratario ) per la restituzione Pt_1 P_ del prestito che il aveva effettuato nelle mani della . P_ CP_2
Invero, è evidente che dalla disamina degli atti e delle dichiarazioni rese in giudizio si deve dare per non contestata la circostanza secondo la quale il giorno dell'elargizione della somma mutuata la e la accompagnata quest'ultima dal marito, si sono recate presso l'ufficio CP_2 Pt_1 del per consegnare materialmente tutti i titoli cambiari emessi a garanzia del P_ prestito e ritirare il denaro.
Orbene, premesso quanto sopra, legittimamente il creditore odierno appellato in mancanza del pagamento dovuto, ha azionato il titolo nei confronti del proprio debitore ovvero l'odierna appellante, quale girataria del titolo cambiario e garante del rapporto di prestito sottostante.
Sul punto, occorre rilevare che nessuna contestazione è stata effettuata circa la regolarità del titolo di credito da un punto di vista formale che, pertanto, esplica pienamente gli effetti suoi propri.
In tale ottica, risulta dirimente ai fini del rigetto del suindicato motivo di appello una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale: “L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/04/2014, n.7518).
, girando le cambiali al , ha assunto una obbligazione cambiaria e, Parte_1 P_ omesso il fatto proprio, antito dunque, come dalla stessa sostenuta, l'adempimento del fatto altrui, se non in modo indiretto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quando, invece, dell'azione cartolare, venga esperita, come nel caso in esame, azione causale, utilizzando l'emissione e la trasmissione del titolo cambiario quale promessa di pagamento, con l'effetto di agevolare il creditore attraverso l'inversione dell'onere della prova.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare, preliminarmente che l'odierna appellante promuovendo il giudizio di opposizione non ha chiesto esclusivamente la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ma ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. “ritenere e dichiarare che la sig.ra non è tenuta al pagamento in favore dell'opposto della somma di cinque Parte_1 milioni delle vecchie lire quale sorte capitale dalla stessa mai incassata”;
2. Per le ragioni esposte in narrativa autorizzare l'odierna opponente a chiamare in giudizio la sig.ra cui la causa si ritiene comune e CP_2 dalla quale deve essere garantita…omissis (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione).
Anche nell'atto di chiamata in giudizio della l'odierna appellante ha promosso delle CP_2 domande che - come correttamente affermato dal Giudice di primo grado - non consentono di escludere la sussistenza del rapporto obbligatorio intercorrente tra la ed il . Pt_1 P_
Invero, la ha formulato le seguenti domande: “1. Ritenere e dichiarare la carenza di Pt_1 legittimazione passiva in capo alla sig.ra con conseguente estromissione dal giudizio;
2. Riconoscere e Pt_1
5 dichiarare che la sig.ra non è tenuta a pagare in favore dell'opposto la somma di cinque milioni Parte_1 di vecchie lire;
3. Riconoscere e dichiarare che esclusivamente la sig.ra è tenuta a pagare in favore del CP_2 signor la somma di cinque milioni di vecchie lire a titolo di prestito;
4. Ritenere e Controparte_1 dichiarare che la sig.ra deve essere garantita dalla sig.ra e per l'effetto condannare la stessa al Pt_1 CP_2 pagamento di qualunque somma che, a qualsiasi titolo, sarà determinata dal giudice in favore del sig.
[...] in riferimento ai fatti oggetto della presente controversia…OMISSIS” (cfr. pag. 22 atto di Controparte_1 chiamata in causa del terzo di del 19.11.2008). CP_2
Ne deriva che non è censurabile la pronuncia di primo grado laddove il decidente ha affermato che nessuna prova è stata raggiunta per escludere l'esistenza del rapporto di credito portato nelle cambiali sottese al decreto ingiuntivo opposto.
Invero, andando ad esaminare l'attività istruttoria espletata in primo grado occorre effettuare le seguenti considerazioni.
In relazione alla mancata comparizione in sede di interrogatorio formale dell'odierno appellato si condivide quanto già espresso dal primo giudice.
In particolare, è pacifico in giurisprudenza che la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, giacché, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio.
In ogni caso, va rilevato che -come già osservato dal Giudice di prime cure- dalle circostanze oggetto del deferito interrogatorio formale si ricava semmai conferma dell'esistenza del rapporto sottostante di garanzia in virtù del quale le cambiali avevano visto come beneficiaria – su richiesta del la quale presente unitamente alla al momento della CP_4 Pt_1 CP_2 sottoscrizione delle cambiali ha accettato di svolgere tale ruolo, girando le cambiali in favore del e così assumendo direttamente nei confronti di quest'ultimo l'obbligazione P_ cartolare.
Per quanto riguarda l'interrogatorio espletato nei confronti di anche questo non CP_2 fornisce degli elementi utili a sostegno della tesi prospettata dall'appellante, ma, al contrario, induce a ritenere la sussistenza di ulteriori accordi pregressi – non pienamente emersi in giudizio
– che appaiono poco chiari tra la e la Pt_1 CP_2
Nello specifico la afferma “Preciso i 5 milioni sono stati consegnati nelle mani della sig.ra CP_2 Pt_1 che era accanto a me e che mi ha a sua volta dato le somme che io ho dovuto garantire con la sottoscrizione di una polizza per 6 milioni. Le cambiali da me sottoscritte sono state pagate per l'importo di 3 milioni ed oltre di lire. Ritengo pertanto di aver corrisposto la parte che mi competeva…avendo bisogno di soldi la sig.ra mi ha Pt_1 portato dal sig. facendomi da garante al fine di farmi ottenere il prestito di 5 milioni… Posso solo dire P_ che la sig.ra faceva da garante per il prestito che mi ha fatto… io dovevo pagare solo la mia Pt_1 P_ parte di debito per il numero di cambiali da me sottoscritte. Io comunque ho avuto 5 milioni di vecchie lire di cui 500/600 mila lire per un vecchio debito che aveva la . Pt_1
Dalle suesposte dichiarazioni – mai contestate nella sostanza dall'odierna appellante negli atti successivi del giudizio di primo grado– si evince che la somma richiesta al è stata data P_ nelle mani della che successivamente l'ha consegnata alla do per una Pt_1 CP_2 parte (500/600 mila lire) ad un debito che la veva verso la . Pt_1 CP_2
6 A ciò si aggiunga che non è stata mai contestata la circostanza emersa in sede di interrogatorio secondo la quale la avrebbe restituito alla 'importo di tre milioni ed oltre CP_2 Pt_1 di lire.
Muovendo dunque, dalla circostanza che tali dichiarazioni non sono state negate e sono state invece richiamate nelle difese dell'odierna appellante, si può addirittura presumere che i tre milioni e oltre di lire non siano stati successivamente consegnati – in base agli accordi sottostanti- al , considerato che per quanto dalla stessa opponente affermato solo una P_ ca pagata dalla – la sig.ra su richiesta della reale debitrice ha potuto Pt_1 Pt_1 adempiere solo al primo effetto cambiario con scadenza 30.12.2000 (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione).
È evidente dalla superiore disamina che la vicenda sostanziale circa gli effettivi rapporti tra la e la non risulta assolutamente chiara e decifrata e che ciò va a discapito Pt_1 CP_2 della prima, quale attrice sostanziale nel rapporto con la , posto che l'onere probatorio CP_2 circa il rapporto sottostante tra l'odierna appellante e l'appellata contumace non risulta in alcun modo assolto.
Ne deriva che conclamata, da un lato, la piena legittimazione passiva della nei Pt_1 rapporti con il , che l'ha vista correttamente quale destinat eto P_ ingiuntivo opposto, deve escludersi, dall'altro lato, l'ammissibilità e la fondatezza delle ragioni della chiamata in causa della da parte della CP_2 Pt_1
Come già rilevato dal Giudice di prime cure, invero, nessuna domanda l'opponente ha formalizzato nei confronti della terza chiamata in causa, essendosi limitata la a Pt_1 chiedere che, esclusa la propria legittimazione passiva, venisse riconosciuto e dichiarato che esclusivamente la “è tenuta a pagare in favore del sig. la somma di CP_2 Controparte_1
5.000.000 di vecchie lire a titolo di prestito” e che previo riconoscimento del ruolo di debitore della
, quest'ultima venisse condannata “al pagamento di qualunque somma che, a qualsiasi titolo, sarà CP_2 determinata dal giudice in favore del sig. in riferimento ai fatti oggetto della presente Controparte_1 controversia”.
In relazione a tali domande, che solo il poteva rivolgere nei confronti della P_
, effettiva asserita titolare del rapporto di prestito, la appare priva di CP_2 Pt_1 legittimazione attiva, e comunque priva di interesse alla relativa pronuncia, attesa la sua veste autonoma di debitore cartolare (quale girataria del titolo cambiario) e causale (in virtù del rapporto sottostante sopra emerso) del dal quale non si poteva e non si può prescindere, P_ fatta salva solo la possibilità di a dalla , in presenza della prova del relativo CP_2 rapporto sottostante;
prova che, come si è detto, è risultata del tutto carente, alla luce delle lacune ricostruttive sopra evidenziate.
§ 2.2. Con il secondo motivo d'appello, si contesta l'omessa pronuncia in merito all'eccessività degli interessi richiesti da controparte a fronte del prestito concesso. Asserisce parte appellante, che nel corso del giudizio è stato provato che il prestito accordato ammontava a cinque milioni di lire e che ha preteso il rilascio di 23 effetti cambiari di lire Controparte_1 duecentottanta mila ciascuno per un totale da restituire pari a lire sei milioni quattrocentoquaranta mila.
Osserva, pertanto, , che l'ammontare degli interessi pretesi – pari oggi ad euro Parte_1
743,70, cioè lire 1.440.000 - è notevolmente sproporzionato rispetto al capitale iniziale;
pertanto,
7 rileva che in assenza di accordo scritto, controparte non può richiedere interessi superiori rispetto alla misura legale.
Anche il suesposto motivo di appello risulta infondato.
In merito all'eccessività degli interessi richiesti, occorre preliminarmente rilevare che trattasi di questione di merito relativa all'asserito rapporto sottostante di prestito intercorso tra e che, quindi, doveva essere eccepita da quest'ultima nei confronti del P_ CP_2 creditore.
In ogni caso, va rilevato, che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica prospettazione e successiva contestazione dei fatti costitutivi la propria pretesa ma deve assolvere ad un preciso onere di specificazione.
Nel caso in esame, la contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari, oltre che -come detto- relativa al rapporto afferente altre parti, è priva di qualsivoglia specificazione sia delle tempistiche del relativo prestito che del tasso asseritamente concordato e dell'effettivo superamento del tasso soglia, sì da rivelarsi del tutto generica. Tale genericità dell'iniziale prospettazione difensiva si riverbera nel relativo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante nulla è stato, inoltre, provato in merito alle asserzioni difensive.
Sotto il profilo cartolare emerge l'emissione di effetti cambiari per un ammontare pari ad euro sei milioni quattrocentoquaranta mila lire. A fronte di tale prova documentale, la si è Pt_1 limitata ad affermare che la sorte capitale del prestito era pari a lire cinque milioni e che la restante somma era da imputare ad interessi concordati tra le parti.
Al di fuori di tali affermazioni e di quanto asserito dalla in sede di interrogatorio CP_2 formale, nulla è stato dedotto, né tantomeno provato, neppure sottoforma di presunzione valutabile dal decidente come argomento di prova rilevante ai fini della decisione a sostegno delle proprie affermazioni, a tal fine, come detto, non risultando sufficiente l'omesso interrogatorio formale del , non emergendo dagli atti alcuno degli elementi necessari per poter P_ inferire la conclusione di un rapporto di prestito usurario.
Invero, le mere asserzioni dell'odierna appellante non possono tradursi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà risultante dai titoli di credito contestati.
Alla luce di ciò, anche tale secondo motivo di appello deve ritenersi infondato.
§ 3. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
All'integrale rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 1.400,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 600,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non richiesta nella nota spese), oltre rimborso spese
8 generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 1.101,00 e fino a € 5.200,00), secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata stante la contumacia di CP_2 quest'ultima.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 412/2023, pubblicata il 26.04.2023, relativa alla c 2008 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa declaratoria di contumacia di CP_2
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna , al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi
[...] tite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA;
nulla sulle spese tra l'appellante e l'appellata CP_2
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
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