Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
Parere definitivo 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03073/2025REG.PROV.COLL.
N. 00629/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 629 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Azzurra Investigazioni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, n. 668 del 18 luglio 2022, resa tra le parti, concernente la revoca dell’autorizzazione ad eseguire investigazioni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Giulia Caroselli, in delega dell'avvocato Giuseppe Cimino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- con un primo ricorso ha impugnato dinanzi al Tar di Torino il decreto della Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola del 18 agosto 2017 con cui è stata parzialmente introitata, per l’importo di euro 15.000, la cauzione prestata per l’esercizio dell’attività dell’istituto di investigazioni -OMISSIS- di cui lo stesso è titolare ed è stato ordinato, ai fini del proseguimento dell’attività e della validità della licenza di polizia, il deposito di una nuova cauzione con ripristino del valore precedente di euro 50.000.
1.1. Il provvedimento è stato adottato per talune irregolarità nel versamento di contributi e accessori da parte dell’istituto all’INAIL e all’INPS, come risultante dai DURC. In particolare, la determinazione prefettizia ha fatto riferimento a tre contenziosi con la Direzione Territoriale del Lavoro di Novara – Verbania - Cusio Ossola - sede di Omegna, instaurati per il disconoscimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ricondotti, ai fini del calcolo contributivo e assicurativo, a rapporti di natura subordinata a tempo indeterminato.
1.2. Il ricorrente ha quindi sostenuto di essere in regola con i contributi e che le imposizioni contributive oggetto di contezioso (pendente dinanzi alla Corte di Cassazione) non erano ancora definitivamente accertate.
1.3. Con successivo ricorso ha impugnato la revoca della licenza a svolgere attività investigative, adottata il 24 gennaio 2019 sia per il mancato versamento dei contributi e accessori dovuti all’INAIL e all’INPS (oggetto del predetto contenzioso), sia per la mancata ricostituzione della cauzione, parzialmente introitata, fino all’ammontare previsto di euro 50.000.
2. Il Tar di Torino, dopo aver riunito i due ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 668 del 2022), li ha respinti, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha preliminarmente rilevato che ai sensi dell’art. 137 del T.U.L.P.S. il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di investigazioni private è subordinato al versamento di una cauzione, nella misura stabilita all’Allegato F del D.M. n. 269 del 2010 (cauzione posta “ a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza ”), ed ha poi evidenziato come il Prefetto potesse disporne l’incameramento, anche parziale, nel caso di violazioni delle prescrizioni di legge.
2.2. Secondo il Tar, le irregolarità contributive rilevate assumevano particolare rilievo ed erano sintomatiche dell’inaffidabilità della gestione dell’istituto di vigilanza alla luce dell’art. 257, comma 3, lett.a) del Regio Decreto n. 635/1940, recante “ Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza ”, che individua l’accertamento del mancato rispetto “ degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente ” come causa di revoca o sospensione della licenza e di incameramento della cauzione.
2.3. In sostanza, gli atti impugnati non solo sarebbero stati adeguatamente motivati, ma risulterebbero anche proporzionati alla rilevanza delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, che il provvedimento prefettizio di revoca era stato adottato a fronte della mancata ricostituzione della cauzione in conseguenza del parziale incameramento della stessa ed in ossequio all’art. 257 quater , comma 2 del R.D. n. 635/1940 che stabilisce: “ le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio ”, tra cui anche la costituzione della cauzione nella misura prevista dal D.M. n. 269 del 2010.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor NI, anche nella sua qualità di titolare della ditta Azzurra Investigazioni, sulla base di motivi di censura articolati con riferimento ai due provvedimenti prefettizi impugnati.
3.1. L’appellante sostiene, innanzitutto, di essere stato in regola con i requisiti previsti per la licenza (art. 134 T.U.L.P.S. cioè la buona condotta) e che i provvedimenti impugnati siano stati adottati, senza un’adeguata motivazione, solo sulla base delle risultanze del DURC. Lo stesso afferma invece di essere stato in regola con gli obblighi contributivi, mentre le altre pretese relative alla qualificazione del rapporto di lavoro di alcuni prestatori d’opera erano in contestazione e quindi non definitivamente accertate.
3.2. Il ricorrente lamenta poi che la revoca della licenza sia stata sproporzionata in relazione alle violazioni contestate.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere in giudizio il 14 febbraio 2023 ed ha depositato una memoria il 28 gennaio 2025.
5. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2025.
6. L’appello non è fondato.
7. A prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione appellata (il ricorrente non avrebbe proposto specifici motivi di censura alla sentenza impugnata), va rilevato che ai fini del mantenimento della licenza di cui è causa è rilevante la circostanza che l’interessato fosse in regola con l’entità della cauzione e con il versamento dei contributi.
7.1. Ciò è desumibile soprattutto dalla lettura degli artt. 137 T.U.L.P.S. e 257 quater , comma 3, del regolamento di esecuzione, norme che fanno riferimento rispettivamente al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura stabilita dal Prefetto e alle ipotesi di revoca della licenza (il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente).
7.2. Quanto alla cauzione, la stessa ha infatti la finalità, anche in relazione alla delicata attività svolta, di garantire tutte le obbligazioni contratte, tra cui quelle retributive verso i dipendenti, nonché le contribuzioni assicurativo-previdenziali e gli adempimenti fiscali, mentre, il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei propri dipendenti costituisce uno dei presupposti necessari e sufficienti, assieme all'irregolarità nel versamento dei contributi INPS e INAIL, per disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di un istituto di vigilanza privata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2019, n. 922).
7.3. Né può essere d’ostacolo la circostanza dedotta dal ricorrente che relativamente alle poste contributive irregolari fosse in corso un contenzioso non ancora concluso in Cassazione (seppure perso in primo e secondo grado).
7.4. La circostanza della pendenza del contenzioso non è rilevante nella materia delle licenze di polizia (diversa da quella delle gare) e al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati sussisteva comunque una situazione debitoria previdenziale rilevante che integrava quanto disposto dal citato art. 257 quater .
7.5. L’interessato dunque non ha integrato la cauzione e il debito è stato iscritto a ruolo dall’INPS per oltre 151.000 euro (su quest’ultimo aspetto si è concentrato il contenzioso che ha visto soccombere, come detto, in primo grado e in appello il ricorrente – cfr. ricorso in Cassazione sub allegato 17).
7.6. I provvedimenti della Prefettura impugnati non sono pertanto affetti da carente motivazione avendo richiamato i suddetti presupposti di fatto e di diritto e neppure possono essere considerati sproporzionati, tenuto conto anche che l’appellante, come evidenzia l’Amministrazione, non ha allegato elementi utili ad appurare la regolarità sia contributiva che cauzionale.
8. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.