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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Nicola La Mantia Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358/2021 R.G., promossa da
(cf: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Seminara, presso il cui studio in , corso delle Province 203, Pt_1
è elettivamente domiciliata;
appellante contro cf: ), in persona del legale rappr. Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio in , via Vincenzo Giuffrida 37, è elettivamente Pt_1
domiciliata; appellata
Avente ad oggetto: crediti da rapporto a convenzione.
All'udienza collegiale del 28 giugno 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 13.7.2021, il Tribunale di
Catania, in accoglimento della domanda proposta dalla società odierna appellata
(titolare di comunità terapeutica assistita a indirizzo psichiatrico accreditata col servizio sanitario) nei confronti dell' , Parte_1
affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della tariffa di
€.192,00 (in luogo di quella di €.110,00 corrisposta) per ciascuno dei giorni di ricovero dei pazienti in degenza da oltre 72 mesi nei posti letto del “modulo I”, ha condannato la convenuta al pagamento - a titolo di differenze maturate a tale titolo in relazione alle prestazioni rese tra marzo 2016 ed maggio 2017 - di €.18.614,00, oltre gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs n. 231/2002.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di azione diretta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione contrattuale;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, operando il termine ordinario decennale, e non quello relativo alle (diverse) obbligazioni periodiche o di durata;
iii) l'esistenza del giudicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della invocata tariffa di euro 192,00, in forza della sentenza del C.G.A Sicilia n. 952 del 2019, la quale ha annullato, con efficacia erga omnes e con effetti ex tunc, la nota del 6.6.14 emanata dall' la quale prevedeva la corresponsione alle C.T.A. convenzionate (tra cui CP_2
l'appellata), per i pazienti che rimanevano ricoverati e assistiti nel “modulo I”
(trattamento terapeutico intensivo ed estensivo) oltre il limite temporale di 72 mesi, della retta inferiore prevista per il “modulo II” (trattamento socioriabilitativo).
Contr Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 13.9.2021,
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta all'esame del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante assume che ha errato il tribunale nell'affermare la propria giurisdizione. Deduce che la domanda proposta non ha fondamento contrattuale (ivi non trovandovi titolo), ma nasce, a titolo risarcitorio, a
Contr seguito dell'affermata illegittimità dell'atto amministrativo dell' ed è pertanto sottoposta alla giurisdizione del GA.
Con il secondo motivo, censura la decisione nel merito. In sintesi, deduce che in nessun punto la sentenza del C.G.A. ha riconosciuto il diritto, delle strutture ricorrenti convenzionate, a percepire la retta (€.192,00 al giorno) prevista per l'assistenza terapeutica, senza che questa venisse effettivamente erogata, in relazione ai pazienti, ricoverati nel primo modulo, che avevano ultimato i 72 mesi di trattamento, ed erano solo in attesa di una sistemazione alternativa. In realtà il pagamento, per i suddetti pazienti, della tariffa di €.192,00 al giorno non può giustificarsi con maggiori costi del primo modulo, posto che gli “standard professionali più qualificati e onerosi” dovevano in ogni caso essere posseduti e attuati dall'appellata per le cure da apprestare ai pazienti ricoverati in detto modulo
(19 - o per limitati periodi 17 o 18 - sui 20 posti disponibili); potendo spettare solo la retta giornaliera per degente di €.110,00, prevista per le “soluzioni abitative”
Contr (secondo modulo), nella specie incontestatamente pagata dall'
Con il terzo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto applicabile al rapporto de quo la disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. 231/2002; l'appellata ha prodotto una convenzione stipulata nel 2019 ed altra del 2001; né l'una né l'altra possono sostenere l'applicazione dei richiesti interessi per il periodo oggetto di ricorso.
2.) L'appello è infondato.
Sulla pretesa in esame questa Corte di appello si è ripetutamente pronunciata (con le sentenze n. 1440/2024 dell'1.10.2024, n. 548 del 27.3.2023, n. 1472 del 27.7.2023,
n. 1553 del 19.7.2022,), in senso sfavorevole all'appellante, con motivazioni che questo collegio non ha ragioni per disattendere.
3 Nel riportarsi a tali motivazioni (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), in sintesi, occorre pertanto ribadire, anzitutto, quanto al primo motivo, concernente la giurisdizione, che la domanda in questa sede proposta non è diretta ad ottenere il risarcimento di danno consequenziale ad atto amministrativo illegittimo, bensì al pagamento del corrispettivo tabellare per il servizio prestato, quale risulta a seguito dello statuito annullamento dell'atto illegittimo, e quindi trae fondamento da una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi.
3.) In ordine al secondo motivo, va ribadito che - per come già evidenziato da questa Corte con i precedenti richiamati - il CGA, con la sentenza n. 952/2019, intercorsa (anche) tra le medesime odierne parti, ha affermato l'illegittimità degli atti Contr gravati (segnatamente la nota del 6.6.2014 n. 2270 con cui l' comunicava alle strutture convenzionate che avrebbe remunerato i posti occupati dai pazienti in degenza da oltre 72 mesi nel primo modulo ossia quello “terapeutico riabilitativo”, in luogo della tariffa imposta dal DA 24.2.2014 per tale modulo) con la tariffa ridotta di €.110,00 giornaliere prevista dal DA del 5.3.2014 per i posti del secondo modulo, riservato ai soggetti non autosufficienti con patologie psichiatriche che necessitano di una soluzione abitativa a vario grado di tutela sanitaria.
E ciò in ragione della inadeguatezza di tale tariffa, “poiché in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi, a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura, il prolungamento della degenza dei pazienti
a fronte di una (significativa) decurtazione della retta riconosciuta”. Per il CGA, infatti, l'atto impugnato “…estende, nel caso di prolungamento oltre il termine del ricovero, la tariffa ridotta anche ai posti letto del primo modulo, in tal modo facendo ricadere in toto sulle strutture il sacrificio economico che consegue alla mancata
Cont individuazione proprio da parte dell' del percorso di uscita del paziente e del suo inserimento nel percorso di assistenza non terapeutica”.
4 Ne discende che - secondo quanto evidenziato da questa Corte con le richiamate sentenze ed all'opposto da quanto assume l'appellante - dall'annullamento dell'atto in discorso da parte del GA, discende che “il corrispettivo dovuto alla struttura per il permanere nel primo modulo di pazienti che pur avevano superato il periodo di permanenza per detto modulo previsto è – in derivazione del giudicato amministrativo - quello previsto dalla tariffa autoritativamente fissata per tale modulo (DA 24.2.2014), come all'evidenza si coglie anche dal passaggio motivazionale della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la
Regione Siciliana ove si specifica che la tariffa per gli occupanti del primo modulo
è dovuta “a prescindere dai concreti interventi sanitari” per il fatto che le strutture
“sono tenute a mantenere i moduli di degenza di 20 posti ciascuno attrezzati per garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico”.
Si è infatti posto in evidenza da parte di questa Corte che la struttura è tenuta a garantire, nel primo modulo, “gli elevatissimi standard professionali e di personale di cui al D.A. del 7.1.2014, ovverosia la presenza di almeno 2 medici e 2 psicologi, del pedagogista, dell'assistente sociale, di 5 educatori, 6 infermieri professionali e
6 operatori socio sanitari, che giustificano le tariffe fissate con D.A. del 24/2/2014,
e che non possono non ricadere sull' , permanendo gli ospiti nel Parte_1
detto modulo per il difetto di quelle indicazioni, che l' è tenuta a fornire”. Pt_1
4.) Va infine disatteso anche il terzo motivo, dovendosi evidenziare che nel caso a mano è incontestato che il contratto stipulato nel 2001 sia stato più volte legittimamente prorogato e rinnovato ben oltre la data dell'8 agosto 2002, da ultimo con la convenzione del 2019.
6.) In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri medi di cui alle tabelle allegate al DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, in relazione alle sole fasi di
5 studio, introduttiva, decisionale (in assenza di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”: Cass. n. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso alla parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.3.966,00 oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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