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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
29/1/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2840 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] - - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv.
Michela Izzo e dal dott. Gennaro Masiello presso lo studio dei quali, in S. Felice a
Cancello alla Via Napoli n. 720, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura per Notar del 5.9.2019, e CP_2 Per_1
di delibera di conferimento incarico, dagli avv.ti Gianpiero Mesco e Giuseppe Iervolino Cont tutti elettivamente domiciliati , presso il Servizio Affari Legali della in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 4 novembre 2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 3192 pronunziata dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro in data 2 maggio 2024 con la quale era stato parzialmente accolta la domanda di condanna della al pagamento in suo favore della maggiorazione Controparte_1 di cui all' art. 9 del contratto di comparto 1999 e all' art. 29 di quello per il triennio
2016-2018. Ha dedotto che il primo Giudice, ritenendo fondata la eccezione di prescrizione
Cont sollevata dalla datrice di lavoro, aveva condannato resistente al pagamento della minore somma di € 3.061,60, in luogo di quella di € 6.235,46 richiesta.
Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, tuttavia, il termine prescrizionale era stato interrotto con atto stragiudiziale del maggio 2021.
Ha concluso, pertanto, per la parziale riforma della sentenza gravata nel senso del riconoscimento del diritto agli emolumenti richiesti per l'intero periodo indicato nel ricorso introduttivo del primo grado, vinte le spese.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c..
Nel merito, ha dedotto che il Giudice di primo grado correttamente aveva accolto la spiegata eccezione di prescrizione parziale del credito Cont Il ricorrente, infatti, non aveva replicato alla eccezione di essa ammettendo, con ciò, di avere interrotto il termine soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
3. All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
All'analisi del motivo va premessa una breve ricostruzione del quadro normativo e di interpretazione giurisprudenziale relativamente all'atto di costituzione in mora.
La Corte di Cassazione ha univocamente statuito (cfr. tra molte altre Cass. n.. 18631 del 2021) che “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)”. Ne deriva, quanto ai requisiti di forma, che la messa in mora deve essere comunicata al debitore in modo chiaro e inequivocabile, ma non anche che contenga formule sacramentali.
È sufficiente che consenta di identificate il creditore ed il debitore nonché, inequivocamente, la obbligazione di cui si allega l'inadempimento e che contenga una richiesta esplicita di adempiere all'obbligazione.
4.1. Applicando i detti principi al caso di specie va ritenuta valida ed efficace quale messa in mora la missiva depositata nella produzione di primo grado di parte ricorrente
(PEC del 28/05/2021).
Nella citata missiva sono identificabili chiaramente il debitore/ datore di lavoro, la parte creditrice (sono enumerati più lavoratori, tra i quali è citato anche il ricorrente ben individuabile grazie al codice fiscale riportato) ed è chiaramente indicato che tipo di adempimento si chiede e perché lo si chiede (compenso per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali); la data, non espressamente indicata nella missiva, va considerata quella dell'invio a mezzo PEC (28/05/2021)
4.2 La citata missiva reca, tuttavia, solo la firma del procuratore legale e tanto potrebbe indurre a ritenerne incerta la provenienza.
In proposito è dirimente l'argomentare della Corte di Cassazione nella sent. 2965 del
3 febbraio 2017 dove è ribadito che secondo la prevalente giurisprudenza (v. tra l'altro
Cass. IlI civ. n. 900 del 18/01/2005), la costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, che può essere compiuto o direttamente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante alla sola condizione che il beneficiario intenda approfittarne, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
4.3 Valutata la validità ed efficacia della messa in mora depositata in uno al ricorso introduttivo del primo grado deve rilevarsi che l'effetto interruttivo della prescrizione è limitato al quinquennio precedente alla comunicazione della PEC e, dunque, ai crediti maturati successivamente al 28/05/2016.
Ne consegue il diritto dell'appellante alla corresponsione della maggiorazione per cui è causa anche per il periodo dal 28/05/2016 al 17/01/2018.
4.4 Per quel che attiene al quantum, potendosi condividere i conteggi elaborati dall'odierno appellante, al è dovuta la maggior somma di € 4.632,66 di cui € Parte_1 693,94 per le giornate di festività lavorate dal maggio al dicembre 2016, € 612,30 per quelle lavorate nell'anno 2017, € 1224,60 per l'anno 2018, € 775,58 per l'anno 2019, €
1.061,32 per l'anno 2020 ed € 244,92 per l'anno 2021.
Le somme predette devono essere maggiorate degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione del singolo credito al soddisfo.
La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e la appellata condannata al pagamento della maggior somma come quantificata.
5. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4632,66 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione del singolo credito al soddisfo;
- condanna la appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in €
1.100,00 per il giudizio di primo grado ed in € 970,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. M. Izzo anticipataria
In Napoli, il 29 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
29/1/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2840 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] - - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv.
Michela Izzo e dal dott. Gennaro Masiello presso lo studio dei quali, in S. Felice a
Cancello alla Via Napoli n. 720, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura per Notar del 5.9.2019, e CP_2 Per_1
di delibera di conferimento incarico, dagli avv.ti Gianpiero Mesco e Giuseppe Iervolino Cont tutti elettivamente domiciliati , presso il Servizio Affari Legali della in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 4 novembre 2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 3192 pronunziata dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro in data 2 maggio 2024 con la quale era stato parzialmente accolta la domanda di condanna della al pagamento in suo favore della maggiorazione Controparte_1 di cui all' art. 9 del contratto di comparto 1999 e all' art. 29 di quello per il triennio
2016-2018. Ha dedotto che il primo Giudice, ritenendo fondata la eccezione di prescrizione
Cont sollevata dalla datrice di lavoro, aveva condannato resistente al pagamento della minore somma di € 3.061,60, in luogo di quella di € 6.235,46 richiesta.
Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, tuttavia, il termine prescrizionale era stato interrotto con atto stragiudiziale del maggio 2021.
Ha concluso, pertanto, per la parziale riforma della sentenza gravata nel senso del riconoscimento del diritto agli emolumenti richiesti per l'intero periodo indicato nel ricorso introduttivo del primo grado, vinte le spese.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c..
Nel merito, ha dedotto che il Giudice di primo grado correttamente aveva accolto la spiegata eccezione di prescrizione parziale del credito Cont Il ricorrente, infatti, non aveva replicato alla eccezione di essa ammettendo, con ciò, di avere interrotto il termine soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
3. All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
All'analisi del motivo va premessa una breve ricostruzione del quadro normativo e di interpretazione giurisprudenziale relativamente all'atto di costituzione in mora.
La Corte di Cassazione ha univocamente statuito (cfr. tra molte altre Cass. n.. 18631 del 2021) che “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)”. Ne deriva, quanto ai requisiti di forma, che la messa in mora deve essere comunicata al debitore in modo chiaro e inequivocabile, ma non anche che contenga formule sacramentali.
È sufficiente che consenta di identificate il creditore ed il debitore nonché, inequivocamente, la obbligazione di cui si allega l'inadempimento e che contenga una richiesta esplicita di adempiere all'obbligazione.
4.1. Applicando i detti principi al caso di specie va ritenuta valida ed efficace quale messa in mora la missiva depositata nella produzione di primo grado di parte ricorrente
(PEC del 28/05/2021).
Nella citata missiva sono identificabili chiaramente il debitore/ datore di lavoro, la parte creditrice (sono enumerati più lavoratori, tra i quali è citato anche il ricorrente ben individuabile grazie al codice fiscale riportato) ed è chiaramente indicato che tipo di adempimento si chiede e perché lo si chiede (compenso per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali); la data, non espressamente indicata nella missiva, va considerata quella dell'invio a mezzo PEC (28/05/2021)
4.2 La citata missiva reca, tuttavia, solo la firma del procuratore legale e tanto potrebbe indurre a ritenerne incerta la provenienza.
In proposito è dirimente l'argomentare della Corte di Cassazione nella sent. 2965 del
3 febbraio 2017 dove è ribadito che secondo la prevalente giurisprudenza (v. tra l'altro
Cass. IlI civ. n. 900 del 18/01/2005), la costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, che può essere compiuto o direttamente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante alla sola condizione che il beneficiario intenda approfittarne, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
4.3 Valutata la validità ed efficacia della messa in mora depositata in uno al ricorso introduttivo del primo grado deve rilevarsi che l'effetto interruttivo della prescrizione è limitato al quinquennio precedente alla comunicazione della PEC e, dunque, ai crediti maturati successivamente al 28/05/2016.
Ne consegue il diritto dell'appellante alla corresponsione della maggiorazione per cui è causa anche per il periodo dal 28/05/2016 al 17/01/2018.
4.4 Per quel che attiene al quantum, potendosi condividere i conteggi elaborati dall'odierno appellante, al è dovuta la maggior somma di € 4.632,66 di cui € Parte_1 693,94 per le giornate di festività lavorate dal maggio al dicembre 2016, € 612,30 per quelle lavorate nell'anno 2017, € 1224,60 per l'anno 2018, € 775,58 per l'anno 2019, €
1.061,32 per l'anno 2020 ed € 244,92 per l'anno 2021.
Le somme predette devono essere maggiorate degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione del singolo credito al soddisfo.
La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e la appellata condannata al pagamento della maggior somma come quantificata.
5. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4632,66 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione del singolo credito al soddisfo;
- condanna la appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in €
1.100,00 per il giudizio di primo grado ed in € 970,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. M. Izzo anticipataria
In Napoli, il 29 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa