Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 880/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/04/2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Loredana Sposato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Taurianova (R.C.), C.da Chiusa n.
14
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzina Mandaglio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Taurianova (RC), c.da Porcaro n. 22
APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 616/2019 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Loredana Sposato, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
09/02/2024, nonché il difensore dell'appellato presente, Avv. Vincenzina Mandaglio che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 22/03/2024, nei termini assegnati col decreto del
08/01/2024 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Loredana Sposato:
<<… Tanto sopra premesso con le presenti note si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara sin d'ora di aver anticipato le prime e non aver ancora riscosso le seconde.
Si chiede altresì che la causa venga assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc >>.
Avv. Vincenzina Mandaglio:
<< In ottemperanza a quanto disposto dall'Ecc.ma Corte di Appello, il , come ut supra Controparte_1 rappresentato e difeso, si riporta agli atti di causa, nonché alle note scritte ed insiste nel rigetto dell'atto di appello infondato in fatto e in diritto.
Si evidenzia che il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice di prime cure non può essere in alcuno modo censurato.
Il giudicante, ha correttamente argomentato che l'attrice non ha dimostrato, secondo il preciso onere su di lei incombente, l'esistenza ontologica " del lamentato evento dannoso né, in ogni caso, il “nesso di causalità” tra l'evento dedotto in citazione e il danno lamentato.
L'attrice, non ha fornito alcuna prova circa le peculiari modalità dinamiche ed eziologiche del sinistro descritte in citazione.
Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni per come formulate nella comparsa di costituzione.
Il , chiede che la causa venga trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 cpc. >> Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14 Giugno 2017, notificato il 15 Giugno 2017, , ha convenuto Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palmi il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo: che “il giorno 9 Aprile 2016 verso le ore 13,45 circa, l'Attrice in compagnia di un suo amico, tale (testimone), mentre camminava a piedi sul marciapiedi parallelo alla strada di Persona_1
Via Metauro del Comune di (marciapiedi ubicato sul lungomare, subito dopo la rotatoria di fronte CP_1 al parco giochi dei bambini, all'altezza del lido 'sotto le stelle' finiva col piede dentro una buca, a causa della quale perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra”; che “nell'occasione la buca era di pochi centimetri, ricoperta parzialmente da una piastrella rotta di un colore che si confondeva con il piano di calpestio e attigue alla stessa buca vi erano altre piastrelle divelte che rivestivano il piano del calpestio”; che
“inoltre, lì vicino, in quel mentre transitavano dei passanti e, quindi, tale situazione di pericolo non risultava visibile né percepibile né era in alcun modo segnalata”; che nell'occorso, l'attrice ha riportato una ”frattura scomposta terzo distale perone destro con diastasi della pinza libio astralgica destra” dalla quale sono residuati esiti di carattere permanente;
che l'evento dannoso è imputabile “ad omessa manutenzione di area sottoposta alla custodia dell' ”; che l'istante, in data 22 Novembre 2016, ha inoltrato formale CP_2 richiesta di risarcimento danni al ricevendo, in data 27 Gennaio 2017, riscontro Controparte_1 negativo sicché ha invitato l'Ente alla stipulazione di una negoziazione assistita, senza sortire esito positivo.
1.1 Su dette premesse l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare, ex artt.
2051 e/o 2043 c.c., la responsabilità del , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 per le lesioni riportate dall'Attrice in seguito ai sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto condannare lo stesso comune, in favore dell'Attrice, dell'importo di € 20.723,00 (ventimila settecento ventitre euro) a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, danno morale, danno per invalidità temporanea e spese sanitarie, od a quella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi legali dal fatto al soddisfo.
2) Condannare il in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore Controparte_1 di , alle spese del giudizio per competenze professionali, oltre spese generali (15%) e C.P.A. Parte_1
(4%) come per legge da distrarsi dell'Avv. Domenico Vigliarolo che si dichiara antistatario.
In data 28 Novembre 2017 si è costituito il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, che ha contestato la fondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti, chiedendo conclusivamente di:
” - accertare e dichiarare l'estraneità di qualsivoglia responsabilità del rispetto al presunto sinistro CP_1 lamentato in domanda e, conseguentemente, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda: ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice con minimo concorso di colpa dell'Ente e, pertanto, se del caso, dovuta la minor conseguente somma ritenuta di giustizia”.
3. Esperita l'attività istruttoria - attraverso la rituale produzione documentale delle parti e l'assunzione di prove orali - all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, viene emessa e letta la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 616/2019 pubblicata il 18/06/2019 il Tribunale di Palmi ha così deciso:<<
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere al in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 4.835,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge >>
Con atto di appello regolarmente notificato la sig.ra ha impugnato la sentenza n. Parte_1
616/2019 pubblicata dal Tribunale di Palmi il 18/06/2019, lamentando l'erronea valutazione dell'istruttoria svolta del giudicante nel corso del giudizio di merito.
Chiedeva:
<< Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 805/2019 emessa dal Tribunale di Palmi –Dott.ssa Stefania Bagnoli, nel giudizio avente n.
1106/2017 R.G. depositata in data 18/06/2019 e notificata in data 23/09/2019. 3) Con vittoria di spese e competenze come per legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver ancora riscosso i secondi.
In via istruttoria, sin d'ora si chiede:
A) Ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva del presente atto di appello ed in particolare ammissione di ctu medico-legale affinchè accerti accerti la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attrice e della loro compatibilità dell'evento.
B) Ammissione di tutta la documentazione allegata al fascicolo di primo grado. >>.
Proponeva nel medesimo atto istanza ex art. 283 cpc per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, nel cui accoglimento insisteva
Si costituiva in giudizio l'appellato contestando l'appello principale, e chiedendone il Controparte_1 rigetto con conferma della sentenza impugnata. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 13/06/ 2020, la Corte di Appello rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava al 11/03/2021 per la trattazione.
Con successiva ordinanza emessa il 12/03/2021, ila causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 08/04/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 06/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di appello la difesa appellante lamenta la erronea valutazione effettuata dal Giudice sull'istruttoria svolta, non condividendo la decisione del giudicante nella parte in cui afferma:<< -risulta univocamente, ex actis come l'attrice non abbia dimostrato, secondo il preciso onere su di lei incombente,
“l'esistenza ontologica”” del lamentato evento dannoso né, in ogni caso, “”il nesso di causalità”” tra l'evento dedotto in citazione e il danno lamentato. L'attrice, invero, non ha fornito alcuna prova circa le peculiari modalità dinamiche ed eziologiche del sinistro descritte in citazione-. >>.
Rileva probandi incubit ei qui dicit, ma è altrettanto vero che -chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>.
Assume, invece, che fedelmente al suo onere, dimostrando sia l'evento che il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno patito. Al contrario, il convenuto , non ha adempiuto all'onere a suo carico, tant'è che in merito Controparte_1 la stessa impugnata sentenza dispone che- di nessun ausilio probatorio si è rivelato il teste (di Testimone_1 parte convenuta) per non aver assistito all'incidente>>.
Sostiene che la tale da consentire una puntuale ricostruzione del sinistro per cui è causa con conseguente addebito di responsabilità a carico del CP_1
E' indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma -art.2697 cc - costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Va detto anche che a norma dell'art.115, comma 1, c.p.p., < porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita>>, e l'art. 116 cpc recita:<< < secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.>>
Laddove per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Nel caso in esame il Giudice, dopo aver rilevato che il principio di cui all'art 2697 cc vale sia responsabilità ex art 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) sia per quella ex art. 2043 c.c.
(Risarcimento per fatto illecito), con le precisazioni differenze infra indicate:
-Nel primo caso, il danneggiato ha l'onere di provare solo l'esistenza dell'evento lesivo e il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento stesso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa (ex plurimis, Cass. Civ., n. 26086/2005; nn. 11227/2008; 1106/2011; 1769/2012;
9726/2013; 13260 e 11082/2016; 2481/2018).
- Nel secondo - il danneggiato ha il più impegnativo onere di provare - oltre all'evento lesivo e al nesso causale tra il presupposto della responsabilità civile e tale evento – anche il dolo o la colpa del danneggiante e
l'ingiustizia del danno (ex plurimis, Cass. Civ., nn. 7499/2007; 390/2008; 26517/2009; 1372/2012; 3626/2017
e 2481/2018, cit.).>>, precisando che:<<in entrambi i casi opera comunque il principio secondo cui qualora giudice ritenga insussistente uno qualsiasi degli elementi costitutivi di tali responsabilit la domanda risarcitoria va senz rigettata senza necessit accertare sussistenza altri civ.>
n. 2422/2014)>>, afferma che <<risulta univocamente ex actis come l non abbia affatto dimostrato secondo il preciso onere su di lei incombente ontologica del lamentato evento dannoso n in ogni caso causalit tra dedotto citazione e danno>>.
Ritiene, infatti, che eziologiche del sinistro descritte in citazione, ossia nel senso che - nelle circostanze di tempo e di luogo dalla medesima descritte – la stessa “finiva col piede dentro una buca, a causa della quale perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra” e che “nell'occasione la buca era di pochi centimetri, ricoperta parzialmente da una piastrella rotta di un colore che si confondeva con il piano di calpestio e attigue alla stessa buca vi erano altre piastrelle divelte che rivestivano il piano del calpestio” (v. p. 2 dell'atto di citazione).>>
Rileva questa Corte, che è ius receptum, in quanto ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, che
< del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole>> (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482
e 2483).
Nel solco di tale principio, la Cassazione, Sez. III, con pronuncia del 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che < estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.>>
Ancora, con l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, il Supremo Collegio ha sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi <
"oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile>>. Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all'arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito.
Sviluppando questi rilievi, la Cassazione, con ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675, ha escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa.
Da ultimo con l'ordinanza 08 luglio 2024, n. 18518, ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, si pone sul piano del corretto riparto dell'onere probatorio, evidenziando che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova
(liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio,
“se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento"...>>, affermando, pertanto, che << In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa>>
Sulla scorta dei principi su enunciati, passando all'esame del decisum, va rilevato che il primo Giudice, partendo dall'analisi della prova testimoniale espletata, e, in particolare dalla dichiarazione della teste di parte attrice, sentita all'udienza del 17 Dicembre 2018, che ha dichiarato:<< ADR: Io stavo Tes_2 camminando e ho visto questa ragazza, distante circa tre metri da me, cadere improvvisamente.
ADR: Mi sono avvicinata per soccorrerla e ho visto una mattonella che era mobile.
ADR: Il punto del lungomare nel quale è caduta la ragazza è di fronte al lido “Sotto le Stelle”.
ADR: Con riferimento alle foto che mi vengono poste in visione (all. n. 2 al fascicolo di parte attrice) non ricordo che la mattonella fosse spezzata. Mi ricordo una mattonella “mobile” ma intera. Riconosco invece i giochi vicini e, quindi, il punto in cui la ragazza è caduta.
ADR: Non ricordo il buco ma solo la mattonella non fissata.
ADR: Ho visto che le mattonelle non erano stabili solo avvicinandomi. Da dove ero io non si vedevano.>>, ha spiegato che <<con questa deposizione la teste si limita a fornire dell una versione del tutto discongruente rispetto alla narrazione attoria specie laddove dichiara: di non aver visto l distante> da lei circa tre metri, che “finiva col piede dentro una buca, a causa della quale perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra”, bensì di averla vista solo “cadere improvvisamente”;
b) dopo essersi avvicinata per prestare soccorso, di aver visto solo “una mattonella che era mobile” e non già una “buca … ricoperta parzialmente da una piastrella rotta”;
c) di non riconoscere, nelle foto che le sono state mostrate (all. n. 2 al fascicolo di parte attrice) lo stato dei luoghi e, in particolare, di non ricordare “il buco ma solo la mattonella non fissata” né che “la mattonella fosse spezzata” bensì “una mattonella 'mobile' ma intera”;
d) di ricordare che “in più punti del marciapiede c'è qualche mattonella che non è fissata” senza parlare affatto di “piastrelle divelte che rivestivano il piano del calpestio>>
Alla luce di queste spiegazioni il Giudice, correttamente, ha concluso sostenendo che dimostrazione del dinamismo storico/causale del sinistro de quo così come prospettato nella domanda attoria si traduce, dunque, in un radicale difetto di prova del principale “fatto costitutivo” del diritto (storicità) con la stessa invocato che, alla stregua della riferita Cassazione n. 2422/2014, è pertanto da solo sufficiente, e idoneo, a giustificarne l'immediato rigetto, con il conseguente assorbimento d'ogni altra questione>>.
Inoltre, va aggiunto che dalla dichiarazione resa dal teste di parte convenuta, sentito anche Testimone_1 all'udienza del 17/12/2018: << A seguito della richiesta trasmessa dalla danneggiata al l'ufficio CP_1 legale mi ha inviato a fare un'ispezione sui luoghi di causa, ossia sul lungomare di . Quando ho CP_1 eseguito il sopralluogo ho dovuto verificare tutto il tratto perché la richiesta di risarcimento non indicava un luogo preciso. In quell'occasione non ho riscontrato anomalie sui marciapiedi. Ho comunque redatto una relazione con le fotografie che ho scattato durante il sopralluogo stesso. Le foto che mi vengono mostrate
(allegate alla comparsa di risposta) raffigurano il tratto che ho verificato e sono quelle che ho scattato in occasione del sopralluogo e che ho allegato alla relazione>>, emerge che nessuna responsabilità può essere attribuita al , nell'occorso sinistro, in quanto il marciapiede non presentava anomalie. Controparte_1
Non vi è dubbio che il primo Giudice ha valutato tutte le prove offerte dalle parti nel rispetto del disposto di cui all'art. 116 cpc, secondo cui salvo che la legge disponga altrimenti>>, né è corretto affermare che lo stesso avrebbe dovuto decidere
<<secondo la regola della preponderanza dell ovvero secondo del cd probabile che>
non”” che rispecchia ed esprime il concetto di presunzione ex art. 2729 c.c.>>.
Recita l'art. 2729 cc:
c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti>>.
Rileva questa Corte, aderendo all' orientamento giurisprudenziale prevalente, che il Giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici e può addirittura fondarlo su un'unica presunzione di tale tipologia, anche contrastante con eventuali altri elementi acquisiti nel corso del procedimento. Il prudente apprezzamento del giudice deve però ritenere dimostrato il fatto solo se gli indizi presunti sono "gravi precisi e concordanti", tali da dichiarare non attendibili i suddetti altri elementi ulteriori, cosicché la prova per presunzione semplice diverrà allora una prova completa, dotata del medesimo valore probatorio degli altri espedienti e prevalente nel convincimento del giudice.
Ne discende che, nel caso in esame, il danneggiato non ha provato “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile”, pertanto, nel rispetto dei principi giurisprudenziali enunciati, correttamente, il Giudice ha rigettato la domanda.
Alla luce delle superiori argomentazioni, questa Corte ritiene correttamente motivata l'impugnata sentenza, pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
2. Le spese seguono la soccombenza Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore del petitum - € 20.723,00
- applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, dovranno versare rispettivamente l'importo così liquidato in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 956,00
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 616/2019 Parte_1 pubblicata il 18/06/2019 dal Tribunale di Palmi:
1)Rigetta l'appello
2)Condanna al pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 6.03.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)