Art. 3. 1. All' articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
2. All' articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
3. Il comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
" 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.".
- Il testo dell' art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada ), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 92 (Estratto dei documenti di circolazione o di guida). - 1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6".
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
2. All' articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
3. Il comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
" 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.".
- Il testo dell' art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada ), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 92 (Estratto dei documenti di circolazione o di guida). - 1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6".
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.