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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 3733/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3733/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VI) alla Via Manasse, n. 4 (C.F.: ); CodiceFiscale_1
-ATTORE-
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: ); CodiceFiscale_2
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_3
LL AN (BR) alla Via Pepe n. 30 (C.F.: ; CodiceFiscale_3
-ATTORE- tutti elettivamente domiciliati in LL AN (BR) alla Via Capitano di Castri n. 59, presso lo studio dell'Avv. Pietro Maria AMMATURO (C.F.: , iscritto CodiceFiscale_4 all'Albo degli Avvocati di Brindisi tessera n. 2009000002) che li rappresenta e difende giusto mandato in calce dell'originale del presente atto (ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma
3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto procuratore costituito dichiara di voler ricevere i relativi avvisi, in alternativa, ai seguenti recapiti PEC: fax Email_1
0831/1982564).
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara LIPPOLIS.
-CONVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto in rinnovo ritualmente notificato in data 12/12/2023
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, intimava, agli Controparte_1 odierni opponenti, in qualità di eredi del Sig. e alla Sig.ra Persona_1 Parte_3 anche in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di 102.619,42; la suindicata 1
somma, a dire dell'opposta, risultava essere dovuta dagli odierni opponenti in virtù di un mutuo di credito fondiario del 25/01/2006, registrato in Brindisi in data 02/02/2006, sottoscritto da Persona_1
L'odierna parte opposta rappresentava, altresì, di aver già provveduto alla notifica del precedente atto di precetto in data 30/05/2022 e che detta intimazione non aveva sortito alcun effetto.
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 12/12/2023 e successivo deposito telematico del 21/12/2023, parte attorea, composta dai Sigg. Parte_1
e , citavano Parte_2 Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla
[...] CP_1
Piazza Salimbeni n. 3, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Mara LIPPOLIS in LL AN (BR) a comparire innanzi al Tribunale di Brindisi, per il giorno
22/04/2024, con l'invito a costituirsi in cancelleria settanta giorni prima dell'udienza nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c.
Il suindicato libello introduttivo veniva proposto per i seguenti motivi, con i quali parte attorea chiedeva:
1.in via preliminare ed urgentissima, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli opponenti;
3)nel merito, Voglia accertare e dichiarare che la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro – tempore, non ha assolutamente alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
4)e per l'effetto Voglia dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di precetto notificato ai Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in data 12/12/2023 dall'Avv. Mara LIPPOLIS nell'interesse della
[...] [...]
Controparte_1
5) in via subordinata Voglia accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto opposto nei confronti dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
6) con condanna della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Maria AMMATURO, antistatario.
In data 10/01/2024 il Presidente della sezione civile, Dott.ssa Fausta PALAZZO, visti gli atti del procedimento R.G. 3733/2023 iscritto in data 21/12/2023, assegnava il fascicolo in oggetto alla sezione civile e designava il Giudice Natali alla trattazione della causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/02/2024, l'odierna convenuta impugnava e contestava in toto il contenuto dell'opposizione proposta, in quanto - a suo dire - inammissibile, pretestuosa e infondata, per tutte le ragioni che di seguito si rileveranno.
A tal fine, precisava che il credito vantato da nei Controparte_1
2
confronti del debitore risulta costituito da contratto di mutuo fondiario Persona_1 ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 385/93 del 25.01.2006, per Notar Dr. , Persona_2
Notaio in LL AN, Rep. 41037, Racc. 17394, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 08/02/2006 n. 2679 di registro generale ed al n. 330 di registro particolare presso la Conservatoria dei Pubblici RR. II. di Brindisi su porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di LL AN alla Via Pepe n. 30, nonché da fideiussione solidale prestata dalla Sig.ra sino Parte_3 all'importo massimo di € 320.000,00.
Il debitore si rendeva moroso nel pagamento delle rate;
per il credito Persona_1 di cui in premessa (euro 102.619,42) procedeva in Controparte_1 data 18/05/2022 alla notifica di atto di precetto agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, nonché a , nella qualità di fideiussore. Tale intimazione restava Parte_3 priva di riscontro, pertanto in data 06/12/2023 l'Istituto di Credito notificava atto di precetto in rinnovazione agli eredi e Parte_1 Parte_2
, a quest'ultima anche nella qualità di fideiussore. Parte_3
Preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità,
[...] dichiarava di rinunciare al precetto opposto in favore di Controparte_1
ed , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del debitore Persona_1
Evidenziava, al contrario, la validità e legittimità dell'atto di precetto notificato a in qualità di fideiussore di a dire Parte_3 Persona_1 dell'Istituto di credito , per garantire il puntuale pagamento del Parte_3 capitale mutuato e l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo del 25/01/2006 Rep. 41037 e Racc. 17394, si costituiva fideiussore solidale, ancorché a titolo particolare e con il vincolo di solidarietà ed indivisibilità, anche nei confronti dei successori o aventi causa a qualsiasi titolo, garantendo tutto quanto dovuto dal debitore,
per capitale, interessi ed accessori sino all'importo massimo di euro Persona_1
320.000,00.
Per tutte le ragioni sopra addotte l'Istituto di credito si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, in quanto, a suo dire, ne mancavano i presupposti: sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora, avendo controparte assolutamente non contestato il credito, che legittima in ogni caso ad intraprendere l'azione esecutiva sui beni oggetto CP_2 di ipoteca in suo favore.
Tanto premesso, con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta rassegnava le conclusioni che seguono, rigettando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e documentazione, che tutte si impugnano e disconoscono:
1) preliminarmente, in parziale adesione alla domanda degli opponenti, dichiarare inefficace il precetto notificato ed opposto in favore di Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di in virtù
[...] Parte_3 Persona_1 della rinuncia all'eredità del 27/12/2021;
3
2) sempre in via preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione nei confronti di , nella qualità di fideiussore, per Parte_3 assoluta mancanza del fumus boni iuris e periculum in mora;
3) nel merito rigettare la domanda proposta da , nella Parte_3 qualità di fideiussore, in quanto inammissibile, infondata, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutte le ragioni argomentate in narrativa e per rimandare ancora sine die il momento dell'adempimento della propria obbligazione;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Con provvedimento del 05/03/2024 questo Giudice, esaminati gli atti e rilevato che sussistevano i presupposti per ordinare con decreto la sospensione della efficacia esecutiva del precetto;
…infatti sarebbe fondata la questione di difetto di titolarità passiva per intervenuta rinuncia all'eredità, nelle forme di legge, visti gli artt. 615 e ss c.p.c. fissava la comparizioni delle parti dinanzi a sé per la conferma, modifica o revoca del provvedimento per l'udienza del
09/05/2024, sospendendo medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto.
Questo Giudice, con successivo decreto del 24/04/2024, disponeva la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del 09/05/2024, assegnando alle parti termine fino al 05 maggio 2024 per il deposito telematico di brevi e concise note scritte con eccezione delle note conclusive da depositare, in caso di discussione orale, nel termine assegnato.
La difesa di parte convenuta, preso atto del provvedimento del 24/04/2024 con cui l'On.le
Tribunale adito disponeva la celebrazione dell'udienza del 09/05/2025 in modalità cartolari - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte del 03/05/2024 contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti - riportandosi a tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate ne chiedeva l'integrale accoglimento.
Rilevava, inoltre, che l'atto di precetto è valido ed efficace nei confronti di
[...]
, nella sua qualità di fideiussore di Infatti, quest'ultima Parte_3 Persona_1 pur avendo rinunciato all'eredità del de cuius risponde, a dire Persona_1 dell'Istituto bancario, del credito in quanto fideiussore costituito nel contratto di mutuo.
Alla stessa stregua, con note di trattazione scritta datate 24/04/2024, la difesa di parte attorea riportandosi al proprio libello introduttivo rigettava ogni avversa eccezione, deduzione e difesa.
All'udienza del 09/05/2024, svolta secondo le modalità di trattazione scritta, il Giudice, dato atto che risultano pervenuti gli scritti dei procuratori costituiti, e dato atto altresì…che non sono state addotte circostanze tali da comportare una modifica o una revoca del provvedimento di sospensione del 05 marzo 2024; rilevata la natura documentale della controversia;
PQM
rinviava al 26 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Con decreto di sostituzione dell'udienza con trattazione scritta datato 09 gennaio 2025, il
Giudice disponeva la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del
26/02/2025.
Con comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c. del 02/01/2025 (udienza del 26/02/2025) la difesa di parte attorea ribadiva tutto quanto riportato nel proprio libello introduttivo;
lo
4
stesso dicasi con le note di trattazione scritta datate 04/02/2025.
Con note di trattazione scritta del 24/02/2025 parte convenuta precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché in tutti i successivi atti e verbali di causa e ne chiedeva l'integrale accoglimento.
Istruita in via documentale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025, questo Giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di parte attorea è fondata e meritevole di accoglimento relativamente alla posizione degli eredi ed Parte_1 Parte_2
L'eccezione è infondata e, dunque, va rigettata relativamente alla posizione dell'erede, nonché fideiussore, . Parte_3
1. Sulla posizione degli opponenti e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Come già evidenziato in punto di fatto, il credito vantato da Controparte_1
nei confronti del debitore è costituito da contratto di mutuo
[...] Persona_1 fondiario ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 385/93 del 25/01/2006, per Notar Dr. Per_2
, Notaio in LL AN, Rep. 41037, Racc. 17394, garantito da ipoteca
[...] volontaria iscritta in data 08/02/2006 n. 2679 di registro generale ed al n. 330 di registro particolare presso la Conservatoria dei Pubblici RR. II. di Brindisi su: 1) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di LL AN alla Via Pepe
n. 30, nonché da fideiussione solidale prestata dalla Sig.ra sino Parte_3 all'importo massimo di euro 320.000,00.
Giova, preliminarmente, evidenziare che, alla morte di gli eredi, Persona_1
Sigg. e provvedevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 con celerità a formalizzare rinunzia all'eredità, con atto per Notar Notaio in Persona_3
Napoli, in data 27/12/2021; atto registrato in Napoli in data 28/12/2021 al n. 27016 serie
1T.
È noto come la rinunzia sia un negozio abdicativo per il quale è necessaria la forma solenne (dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione), la quale costituisce l'unico requisito per la validità dell'atto, ai sensi dell'art. 519 c.c..
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha ribadito che l'inserimento della dichiarazione nel registro delle successioni è previsto ai soli fini dell'efficacia verso i terzi.
Inoltre, la parte che lo eccepisca deve, non solo, allegare la non opponibilità della rinunzia, ma anche fornire la prova dell'eccezione dedotta, ancorata all'omissione della prescritta registrazione (ex plurimis Cass. 11.2.2005 n. 2820). Ed ancora la Suprema Corte secondo
5
un orientamento oramai consolidato… «la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante
“aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.» (v. Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n.
4520/1984; n. 125/1983).
Pertanto, alla luce di quanto poc'anzi esposto, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., «l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, essendo necessaria in tal senso l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede» (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n.
2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).
D'altro canto l'apertura della successione non comporta di per sé l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità; soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede
(cfr. Cass. 5247/2018). Va da sé che non può equipararsi ad accettazione la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017).
Dunque, il chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, non si può considerare erede, neppure per il lasso temporale ricompreso tra l'apertura della successione e la rinuncia, posto che, quest'ultima, come noto, ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c..
Per tutte le ragioni sopra addotte, questo Giudice deve accogliere l'eccezione di difetto di titolarità passiva degli odierni opponenti, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da ed . Parte_1 Parte_2
2. Sulla posizione dell'opponente . Parte_3
Differente deve ritenersi la posizione di la quale, come già Parte_3 detto, riveste la duplice veste giuridica di chiamato all'eredità (alla quale rinuncia) e fideiussore, posizione che sarà oggetto di attenta analisi nel presente paragrafo.
Come è noto, il rapporto tra il fideiussore e il creditore (l'istituto di credito) prescinde dall'effetto successorio ed e' indipendente da esso, derivando, infatti, dalla sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Orbene, la morte del soggetto garantito non fa venir meno né il credito dell'Istituto bancario che tuttavia ricade sugli eredi, salvo rinuncia, né la garanzia che il fideiussore ha spontaneamente prestato.
Nel caso di specie, dunque, il garante mantiene la sua responsabilità anche dopo la rinuncia all'eredità. Infatti, la rinuncia lo esonera dai debiti del defunto, ma non anche da quelli che egli stesso ha contratto autonomamente.
6
È pacifico dunque che, rinunciando all'eredità, il garante non risponderà di tutti gli altri debiti del de cuius; per quanto concerne invece l'obbligazione verso l'istituto di credito, la sua responsabilità rimane invariata.
Per tutte le ragioni sopra addotte, l'atto di precetto con il quale Controparte_1 intima agli odierni opponenti, in qualità di eredi di e alla
[...] Persona_1 Parte_3 anche in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro 102.619,42 deve ritenersi valido ed efficace nei confronti di quest'ultima nella sua qualità di fideiussore del defunto
Infatti, la pur avendo rinunciato all'eredità, risponde del Persona_1 Parte_3 credito in quanto fideiussore costituito nel contratto di mutuo fondiario.
Né possono valere a confutare le suddette conclusioni le peculiari condizioni fisiche e psichiche dell'opponente.
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza in ordine alla posizione degli opponenti ed e debbano essere liquidate Parte_1 Parte_2 secondo le tariffe medie tabellari, mentre vadano interamente compensate per quanto concerne la posizione di . Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da ed Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del provvedimento.
2. rigetta l'opposizione proposta da . Parte_3
3. condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attorea, nelle persone di ed delle spese processuali che si liquidano Parte_1 Parte_2 in complessivi euro 10.962,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Maria Ammaturo che si dichiara antistatario.
4. compensa interamente le spese processuali tra le parti nella querelle tra
e Parte_3 Controparte_1
Così deciso in Brindisi, in data 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Michele Papa nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3733/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VI) alla Via Manasse, n. 4 (C.F.: ); CodiceFiscale_1
-ATTORE-
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: ); CodiceFiscale_2
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_3
LL AN (BR) alla Via Pepe n. 30 (C.F.: ; CodiceFiscale_3
-ATTORE- tutti elettivamente domiciliati in LL AN (BR) alla Via Capitano di Castri n. 59, presso lo studio dell'Avv. Pietro Maria AMMATURO (C.F.: , iscritto CodiceFiscale_4 all'Albo degli Avvocati di Brindisi tessera n. 2009000002) che li rappresenta e difende giusto mandato in calce dell'originale del presente atto (ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma
3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto procuratore costituito dichiara di voler ricevere i relativi avvisi, in alternativa, ai seguenti recapiti PEC: fax Email_1
0831/1982564).
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara LIPPOLIS.
-CONVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto in rinnovo ritualmente notificato in data 12/12/2023
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, intimava, agli Controparte_1 odierni opponenti, in qualità di eredi del Sig. e alla Sig.ra Persona_1 Parte_3 anche in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di 102.619,42; la suindicata 1
somma, a dire dell'opposta, risultava essere dovuta dagli odierni opponenti in virtù di un mutuo di credito fondiario del 25/01/2006, registrato in Brindisi in data 02/02/2006, sottoscritto da Persona_1
L'odierna parte opposta rappresentava, altresì, di aver già provveduto alla notifica del precedente atto di precetto in data 30/05/2022 e che detta intimazione non aveva sortito alcun effetto.
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 12/12/2023 e successivo deposito telematico del 21/12/2023, parte attorea, composta dai Sigg. Parte_1
e , citavano Parte_2 Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla
[...] CP_1
Piazza Salimbeni n. 3, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Mara LIPPOLIS in LL AN (BR) a comparire innanzi al Tribunale di Brindisi, per il giorno
22/04/2024, con l'invito a costituirsi in cancelleria settanta giorni prima dell'udienza nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c.
Il suindicato libello introduttivo veniva proposto per i seguenti motivi, con i quali parte attorea chiedeva:
1.in via preliminare ed urgentissima, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli opponenti;
3)nel merito, Voglia accertare e dichiarare che la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro – tempore, non ha assolutamente alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
4)e per l'effetto Voglia dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di precetto notificato ai Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in data 12/12/2023 dall'Avv. Mara LIPPOLIS nell'interesse della
[...] [...]
Controparte_1
5) in via subordinata Voglia accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto opposto nei confronti dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
6) con condanna della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Maria AMMATURO, antistatario.
In data 10/01/2024 il Presidente della sezione civile, Dott.ssa Fausta PALAZZO, visti gli atti del procedimento R.G. 3733/2023 iscritto in data 21/12/2023, assegnava il fascicolo in oggetto alla sezione civile e designava il Giudice Natali alla trattazione della causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/02/2024, l'odierna convenuta impugnava e contestava in toto il contenuto dell'opposizione proposta, in quanto - a suo dire - inammissibile, pretestuosa e infondata, per tutte le ragioni che di seguito si rileveranno.
A tal fine, precisava che il credito vantato da nei Controparte_1
2
confronti del debitore risulta costituito da contratto di mutuo fondiario Persona_1 ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 385/93 del 25.01.2006, per Notar Dr. , Persona_2
Notaio in LL AN, Rep. 41037, Racc. 17394, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 08/02/2006 n. 2679 di registro generale ed al n. 330 di registro particolare presso la Conservatoria dei Pubblici RR. II. di Brindisi su porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di LL AN alla Via Pepe n. 30, nonché da fideiussione solidale prestata dalla Sig.ra sino Parte_3 all'importo massimo di € 320.000,00.
Il debitore si rendeva moroso nel pagamento delle rate;
per il credito Persona_1 di cui in premessa (euro 102.619,42) procedeva in Controparte_1 data 18/05/2022 alla notifica di atto di precetto agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, nonché a , nella qualità di fideiussore. Tale intimazione restava Parte_3 priva di riscontro, pertanto in data 06/12/2023 l'Istituto di Credito notificava atto di precetto in rinnovazione agli eredi e Parte_1 Parte_2
, a quest'ultima anche nella qualità di fideiussore. Parte_3
Preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità,
[...] dichiarava di rinunciare al precetto opposto in favore di Controparte_1
ed , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del debitore Persona_1
Evidenziava, al contrario, la validità e legittimità dell'atto di precetto notificato a in qualità di fideiussore di a dire Parte_3 Persona_1 dell'Istituto di credito , per garantire il puntuale pagamento del Parte_3 capitale mutuato e l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo del 25/01/2006 Rep. 41037 e Racc. 17394, si costituiva fideiussore solidale, ancorché a titolo particolare e con il vincolo di solidarietà ed indivisibilità, anche nei confronti dei successori o aventi causa a qualsiasi titolo, garantendo tutto quanto dovuto dal debitore,
per capitale, interessi ed accessori sino all'importo massimo di euro Persona_1
320.000,00.
Per tutte le ragioni sopra addotte l'Istituto di credito si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, in quanto, a suo dire, ne mancavano i presupposti: sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora, avendo controparte assolutamente non contestato il credito, che legittima in ogni caso ad intraprendere l'azione esecutiva sui beni oggetto CP_2 di ipoteca in suo favore.
Tanto premesso, con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta rassegnava le conclusioni che seguono, rigettando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e documentazione, che tutte si impugnano e disconoscono:
1) preliminarmente, in parziale adesione alla domanda degli opponenti, dichiarare inefficace il precetto notificato ed opposto in favore di Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di in virtù
[...] Parte_3 Persona_1 della rinuncia all'eredità del 27/12/2021;
3
2) sempre in via preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione nei confronti di , nella qualità di fideiussore, per Parte_3 assoluta mancanza del fumus boni iuris e periculum in mora;
3) nel merito rigettare la domanda proposta da , nella Parte_3 qualità di fideiussore, in quanto inammissibile, infondata, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutte le ragioni argomentate in narrativa e per rimandare ancora sine die il momento dell'adempimento della propria obbligazione;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Con provvedimento del 05/03/2024 questo Giudice, esaminati gli atti e rilevato che sussistevano i presupposti per ordinare con decreto la sospensione della efficacia esecutiva del precetto;
…infatti sarebbe fondata la questione di difetto di titolarità passiva per intervenuta rinuncia all'eredità, nelle forme di legge, visti gli artt. 615 e ss c.p.c. fissava la comparizioni delle parti dinanzi a sé per la conferma, modifica o revoca del provvedimento per l'udienza del
09/05/2024, sospendendo medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto.
Questo Giudice, con successivo decreto del 24/04/2024, disponeva la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del 09/05/2024, assegnando alle parti termine fino al 05 maggio 2024 per il deposito telematico di brevi e concise note scritte con eccezione delle note conclusive da depositare, in caso di discussione orale, nel termine assegnato.
La difesa di parte convenuta, preso atto del provvedimento del 24/04/2024 con cui l'On.le
Tribunale adito disponeva la celebrazione dell'udienza del 09/05/2025 in modalità cartolari - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte del 03/05/2024 contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti - riportandosi a tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate ne chiedeva l'integrale accoglimento.
Rilevava, inoltre, che l'atto di precetto è valido ed efficace nei confronti di
[...]
, nella sua qualità di fideiussore di Infatti, quest'ultima Parte_3 Persona_1 pur avendo rinunciato all'eredità del de cuius risponde, a dire Persona_1 dell'Istituto bancario, del credito in quanto fideiussore costituito nel contratto di mutuo.
Alla stessa stregua, con note di trattazione scritta datate 24/04/2024, la difesa di parte attorea riportandosi al proprio libello introduttivo rigettava ogni avversa eccezione, deduzione e difesa.
All'udienza del 09/05/2024, svolta secondo le modalità di trattazione scritta, il Giudice, dato atto che risultano pervenuti gli scritti dei procuratori costituiti, e dato atto altresì…che non sono state addotte circostanze tali da comportare una modifica o una revoca del provvedimento di sospensione del 05 marzo 2024; rilevata la natura documentale della controversia;
PQM
rinviava al 26 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Con decreto di sostituzione dell'udienza con trattazione scritta datato 09 gennaio 2025, il
Giudice disponeva la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del
26/02/2025.
Con comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c. del 02/01/2025 (udienza del 26/02/2025) la difesa di parte attorea ribadiva tutto quanto riportato nel proprio libello introduttivo;
lo
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stesso dicasi con le note di trattazione scritta datate 04/02/2025.
Con note di trattazione scritta del 24/02/2025 parte convenuta precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché in tutti i successivi atti e verbali di causa e ne chiedeva l'integrale accoglimento.
Istruita in via documentale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025, questo Giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di parte attorea è fondata e meritevole di accoglimento relativamente alla posizione degli eredi ed Parte_1 Parte_2
L'eccezione è infondata e, dunque, va rigettata relativamente alla posizione dell'erede, nonché fideiussore, . Parte_3
1. Sulla posizione degli opponenti e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Come già evidenziato in punto di fatto, il credito vantato da Controparte_1
nei confronti del debitore è costituito da contratto di mutuo
[...] Persona_1 fondiario ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 385/93 del 25/01/2006, per Notar Dr. Per_2
, Notaio in LL AN, Rep. 41037, Racc. 17394, garantito da ipoteca
[...] volontaria iscritta in data 08/02/2006 n. 2679 di registro generale ed al n. 330 di registro particolare presso la Conservatoria dei Pubblici RR. II. di Brindisi su: 1) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di LL AN alla Via Pepe
n. 30, nonché da fideiussione solidale prestata dalla Sig.ra sino Parte_3 all'importo massimo di euro 320.000,00.
Giova, preliminarmente, evidenziare che, alla morte di gli eredi, Persona_1
Sigg. e provvedevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 con celerità a formalizzare rinunzia all'eredità, con atto per Notar Notaio in Persona_3
Napoli, in data 27/12/2021; atto registrato in Napoli in data 28/12/2021 al n. 27016 serie
1T.
È noto come la rinunzia sia un negozio abdicativo per il quale è necessaria la forma solenne (dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione), la quale costituisce l'unico requisito per la validità dell'atto, ai sensi dell'art. 519 c.c..
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha ribadito che l'inserimento della dichiarazione nel registro delle successioni è previsto ai soli fini dell'efficacia verso i terzi.
Inoltre, la parte che lo eccepisca deve, non solo, allegare la non opponibilità della rinunzia, ma anche fornire la prova dell'eccezione dedotta, ancorata all'omissione della prescritta registrazione (ex plurimis Cass. 11.2.2005 n. 2820). Ed ancora la Suprema Corte secondo
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un orientamento oramai consolidato… «la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante
“aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.» (v. Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n.
4520/1984; n. 125/1983).
Pertanto, alla luce di quanto poc'anzi esposto, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., «l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, essendo necessaria in tal senso l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede» (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n.
2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).
D'altro canto l'apertura della successione non comporta di per sé l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità; soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede
(cfr. Cass. 5247/2018). Va da sé che non può equipararsi ad accettazione la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017).
Dunque, il chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, non si può considerare erede, neppure per il lasso temporale ricompreso tra l'apertura della successione e la rinuncia, posto che, quest'ultima, come noto, ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c..
Per tutte le ragioni sopra addotte, questo Giudice deve accogliere l'eccezione di difetto di titolarità passiva degli odierni opponenti, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da ed . Parte_1 Parte_2
2. Sulla posizione dell'opponente . Parte_3
Differente deve ritenersi la posizione di la quale, come già Parte_3 detto, riveste la duplice veste giuridica di chiamato all'eredità (alla quale rinuncia) e fideiussore, posizione che sarà oggetto di attenta analisi nel presente paragrafo.
Come è noto, il rapporto tra il fideiussore e il creditore (l'istituto di credito) prescinde dall'effetto successorio ed e' indipendente da esso, derivando, infatti, dalla sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Orbene, la morte del soggetto garantito non fa venir meno né il credito dell'Istituto bancario che tuttavia ricade sugli eredi, salvo rinuncia, né la garanzia che il fideiussore ha spontaneamente prestato.
Nel caso di specie, dunque, il garante mantiene la sua responsabilità anche dopo la rinuncia all'eredità. Infatti, la rinuncia lo esonera dai debiti del defunto, ma non anche da quelli che egli stesso ha contratto autonomamente.
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È pacifico dunque che, rinunciando all'eredità, il garante non risponderà di tutti gli altri debiti del de cuius; per quanto concerne invece l'obbligazione verso l'istituto di credito, la sua responsabilità rimane invariata.
Per tutte le ragioni sopra addotte, l'atto di precetto con il quale Controparte_1 intima agli odierni opponenti, in qualità di eredi di e alla
[...] Persona_1 Parte_3 anche in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro 102.619,42 deve ritenersi valido ed efficace nei confronti di quest'ultima nella sua qualità di fideiussore del defunto
Infatti, la pur avendo rinunciato all'eredità, risponde del Persona_1 Parte_3 credito in quanto fideiussore costituito nel contratto di mutuo fondiario.
Né possono valere a confutare le suddette conclusioni le peculiari condizioni fisiche e psichiche dell'opponente.
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza in ordine alla posizione degli opponenti ed e debbano essere liquidate Parte_1 Parte_2 secondo le tariffe medie tabellari, mentre vadano interamente compensate per quanto concerne la posizione di . Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da ed Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del provvedimento.
2. rigetta l'opposizione proposta da . Parte_3
3. condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attorea, nelle persone di ed delle spese processuali che si liquidano Parte_1 Parte_2 in complessivi euro 10.962,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Maria Ammaturo che si dichiara antistatario.
4. compensa interamente le spese processuali tra le parti nella querelle tra
e Parte_3 Controparte_1
Così deciso in Brindisi, in data 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Michele Papa nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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