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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4770-2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv Parte_1
Bonaventura Balestrieri.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione concerne le comunicazioni di accertamento e recupero di somme indebitamente percepite su pensione, entrambe emesse in data
12.7.2024 dall convenuto. Con tali atti l ha dedotto che nel CP_2 CP_1
periodo 1.5.2023/31.5.2023 la ricorrente avrebbe ricevuto il pagamento non dovuto sulla pensione n. 7564188, cat. InvCiv, dell'importo complessivo di € 700,18, perché sarebbero stati accertati redditi personali che avevano determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta, venendo altresì percepita indebitamente la maggiorazione sociale che non sarebbe stata spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
L' costituitasi in giudizio deduce che l'indebito sarebbe scaturito dalla CP_1
mancata presentazione alla visita di revisione della pensione di invalidità civile e la somma in recupero corrisponderebbe ad € 1.127,68.
La ripetizione dell'indebito paventata dall' non pare avere riferimento CP_1
con gli atti avverso cui si è opposta la ricorrente, che recano una diversa motivazione dell'indebito ed un diverso importo. L peraltro non ha CP_1
documentato di aver comunicato alla ricorrente la convocazione alla visita di revisione.
L'indebito non pare dunque supportato da elementi di prova.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace la richiesta di ripetizione dell'indebito inoltrata dall alla ricorrente con lettere del 12-7-2024 CP_1
relativamente al recupero della somma di euro 700,18; compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 5/2/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv Parte_1
Bonaventura Balestrieri.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione concerne le comunicazioni di accertamento e recupero di somme indebitamente percepite su pensione, entrambe emesse in data
12.7.2024 dall convenuto. Con tali atti l ha dedotto che nel CP_2 CP_1
periodo 1.5.2023/31.5.2023 la ricorrente avrebbe ricevuto il pagamento non dovuto sulla pensione n. 7564188, cat. InvCiv, dell'importo complessivo di € 700,18, perché sarebbero stati accertati redditi personali che avevano determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta, venendo altresì percepita indebitamente la maggiorazione sociale che non sarebbe stata spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
L' costituitasi in giudizio deduce che l'indebito sarebbe scaturito dalla CP_1
mancata presentazione alla visita di revisione della pensione di invalidità civile e la somma in recupero corrisponderebbe ad € 1.127,68.
La ripetizione dell'indebito paventata dall' non pare avere riferimento CP_1
con gli atti avverso cui si è opposta la ricorrente, che recano una diversa motivazione dell'indebito ed un diverso importo. L peraltro non ha CP_1
documentato di aver comunicato alla ricorrente la convocazione alla visita di revisione.
L'indebito non pare dunque supportato da elementi di prova.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace la richiesta di ripetizione dell'indebito inoltrata dall alla ricorrente con lettere del 12-7-2024 CP_1
relativamente al recupero della somma di euro 700,18; compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 5/2/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)