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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Patrizia Mannacio - consigliere dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1566 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Cintio Parte_1
- appellante
e quale mandataria di Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Antonello Chiola Controparte_2
- appellata
e
- contumace Controparte_3
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1649 dell'anno 2022 oggetto ipoteca conclusioni come in atti
1
La conveniva avanti al Tribunale di Roma la Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la nullità o di annullare due ipoteche Controparte_3
volontarie iscritte su beni immobili di sua proprietà a garanzia di due differenti mutui fondiari contratti da altra società ( e dai due soci della Controparte_4 Pt_1
( e . Controparte_5 Controparte_6
La banca convenuta è rimasta contumace.
E' intervenuta la ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito già CP_7
vantato dalla , contestando la fondatezza della domanda e Controparte_3
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale così decideva: “dichiara inammissibili le nuove domande proposte da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; rigetta la domanda proposta da parte attrice nell'atto di citazione;
condanna parte attrice a rimborsare a parte intervenuta le spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Avverso la detta sentenza proponeva impugnazione la , Parte_1
chiedendone la riforma.
Si costituiva per resistere quale Controparte_8
Con mandataria di Controparte_2
La rimaneva Controparte_9
contumace.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 con termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha in primo luogo dichiarato inammissibile la domanda diretta a far accertare la nullità dei contratti di mutuo, osservando che la domanda è nuova in quanto non formulata nell'atto introduttivo ma solo nelle memorie ex art. 183, sesto co., c.p.c..
Nel merito sostanzialmente disattendeva sia la dedotta nullità delle ipoteche per conflitto di interessi degli amministratori con la società, essendo gli amministratori anche
2 gli unici soci ed essendo stata l'iscrizione delle ipoteche effettuata in esecuzione di due delibere adottate all'unanimità, sia l'estraneità all'oggetto sociale.
L'appello si fonda sui seguenti motivi.
MOTIVO n. 1: violazione e falsa applicazione dell'art.1421 c.c. e dell'art.183
c.p.c. in relazione al capo della sentenza appellata con la quale il Giudice del primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità delle ipoteche in ragione dei contratti di mutuo costitutivi delle obbligazioni garantite.
Ad avviso dell'appellante la circostanza che il Giudice abbia ritenuto la domanda di nullità del mutuo come “domanda nuova” non può essere condivisa sia perché l'art. 1421 c.c. consente sempre al Giudice di rilevare la nullità d'ufficio sia perché avrebbe dovuto tener conto che si trattava di precisazione della domanda, intervenuta a seguito delle difese della convenuta e della produzione dei due contratti di mutuo.
Assume al riguardo l'appellante che solo nell'esaminare i due contratti di mutuo si sia resa conto del valore del tutto inattendibile attribuito ai contraenti ai due immobili in sede di mutuo, di gran lunga superiore al valore attribuito dal ctu nelle due procedure esecutive con nullità del mutuo per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art.38, comma 2, T.U.B”..
Il motivo è infondato.
In primo luogo correttamente il Tribunale ha qualificato come nuova la domanda, non essendo stata formulata nell'atto di citazione;
ha inoltre correttamente specificato come l'eventuale potere del Giudice di rilevare d'ufficio l'esistenza della causa di nullità di un contratto vada “infatti contemperato e coordinato con il principio della domanda”
(artt. 99 e 112 c.p.c.) “nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio”.
In ogni caso, in via dirimente, va tenuto presente che la Cassazione a Sez. Unite ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra
3 norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (v.
Cass. Sez. U. n. 33719/2022).
Ne deriva che il mutuo, e la collegata ipoteca, non possono mai, per la ragione dedotta dall'appellante, essere dichiarati nulli.
MOTIVO n. 2: violazione e la falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione allo statuto della e degli artt.1710 e 2392 c.c. nonché degli artt. Parte_1
1394 e 2475 ter c.c. in relazione al rigetto della domanda riguardante la nullità delle ipoteche di cui è causa perché concesse da amministratori che hanno operato in difformità dello statuto (ultra vires) ed in conflitto di interesse al fine di danneggiare la
. Parte_1
Il Tribunale di Roma, nel capo di sentenza impugnato con il motivo in discorso, ha ritenuto, con ampia e congrua motivazione, infondata la domanda di nullità/annullamento delle ipoteche concesse dalla a garanzia di debiti altrui per i 2 contratti di Parte_1
mutuo stipulati in data 28 novembre 2007 e 23 aprile 2012.
Quanto all'eccepito conflitto di interessi il Giudice ha condivisibilmente affermato che esso non sussiste poiché i due amministratori e Controparte_5 Controparte_6
sono anche gli unici soci della società e l'iscrizione delle due ipoteche è Parte_1
avvenuta sulla base di delibere adottate all'unanimità da parte degli stessi due soci.
La unicità dei soggetti esclude che nel caso di specie possa ravvisarsi un conflitto di interessi e la violazione dell'art. 2475 ter c.c. come sostenuto dall'appellante.
Inoltre, l'appellante sostiene l'illegittimità della concessione delle garanzie da parte della società perché non rientranti negli scopi sociali. Parte_1
4 A tale proposito va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come correttamente osservato dal giudice di primo grado, nell'oggetto sociale è espressamente indicata la facoltà di “attendere a tutte le operazioni di carattere finanziario immobiliare, mobiliare, commerciale, ivi compresa (…) l'assunzione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie, prestare fideiussioni, avalli, concessioni di garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, anche nei confronti di banche ed istituti di credito”.
È pertanto evidente come le operazioni compiute, delle quali parte attrice invoca l'annullamento, siano espressamente comprese nell'oggetto sociale e siano state deliberate dai soci e compiute dagli amministratori in modo del tutto legittimo e senza che si possa essere manifestato alcun conflitto di interesse.
Il terzo motivo, attinente al rigetto della domanda risarcitoria, per le considerazioni sopra espresse, va ritenuto assorbito.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1649 dell'anno 2022, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese Parte_1
processuali, in favore della appellata, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo alla società appellante per la debenza di somma pari al contributo unificato.
Roma, li 29 gennaio 2025
Il presidente estensore
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