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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
DOTT. ANTONINO FICHERA PRESIDENTE
DOTT. ENRICO RAO CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE ALFONSO CONSIGLIERE AUSILIARIO RELATORE
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato il seguente
D E C R E T O nel procedimento civile iscritto al n. 570/2024 R.V.G.
PROMOSSO DA
DI nata a [...] il [...], c.f. , ivi Pt_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Viale Zecchino n. 14, presso lo studio dell'Avv. Beatrice
Tomasello che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO il , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
DI in proprio e nella qualità di erede di DI , ha chiesto il Pt_1 Per_1
riconoscimento dell'equo indennizzo previsto dalla legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata del processo iniziato in primo grado avanti il DI di pace di Siracusa (R.G. n. 171/2001) e definito dalla Corte di Cassazione (R.G. n. 20804/2018).
Con decreto cron. n. 1940, pronunziato il 20.5.2024 e pubblicato il 21.5.2024, la
Corte di Appello, in composizione monocratica, considerato il giudizio di modesto valore in quanto concluso con statuizione di condanna ad € 118,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando l'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della legge
24.3.2001 n. 89, ha escluso il pregiudizio e rigettato la domanda d'indennizzo.
DI ha impugnato il decreto ai sensi dell'art. 5 – ter della legge Pt_1
24.3.2001 n. 89, chiedendo la riforma del provvedimento e la liquidazione dell'importo di € 33.500,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, cod. civ. e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite.
Il , ancorché regolarmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, sicché, all'udienza del 18 ottobre 2024, la Corte ha posto la causa in riserva per la decisione.
**********
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del che non Controparte_1
si è costituito.
1. Con l'unico motivo, censura il rigetto della domanda deducendo Controparte_3
che la statuizione di condanna al pagamento dell'importo di € 118.00 oltre accessori costituisce solo una delle domande formulate nel giudizio presupposto. Precisa che in quel giudizio è stata proposta anche domanda di arretramento di un pozzo realizzato in violazione delle distanze legali, nonché domanda di estirpazione di alberi piantumati a distanza illegale dal confine e di taglio sino all'altezza del muro comune. Soggiunge che con la sentenza di primo grado il giudice ha disposto il pagamento dell'importo di €
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, per cui, tenuto anche conto della condanna al pagamento delle spese di lite per € 9.000,00, il giudizio non avrebbe dovuto considerarsi di natura bagatellare e la domanda trovare accoglimento.
Evidenzia, infine, che riguardo al medesimo giudizio presupposto, in altro procedimento
Pagina 2 di 7 d'ingiunzione trattato da questa stessa Corte in composizione monocratica, con una pronunzia diametralmente opposta, la domanda d'indennizzo proposta da altro coerede è stata accolta.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Secondo il risalente orientamento della Corte di legittimità, in materia di equa riparazione da irragionevole durata del processo, in forza dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla C.E.D.U., nella liquidazione dell'indennizzo si deve tenere conto della c.d. soglia minima di gravità, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, nel senso che restano escluse dall'equa riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale che però riguardano giudizi presupposti di carattere bagatellare in cui, essendo la posta in gioco di modesta entità, i rischi sostanziali e processuali divengono trascurabili
(Cass.
9.11.2021 n. 32740; Cass. 17.10.2019 n. 26497).
Coerentemente con i principi affermati dalla giurisprudenza, l'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della legge 24.3.2001 n. 89, nella versione vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 777, lettera b), della legge 28.12.2015 n. 208, prevede espressamente che “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
La norma, però, non esclude a priori l'esistenza del pregiudizio nel caso di controversia di natura bagatellare, ma introduce un'inversione dell'onere della prova, stabilendo una presunzione juris tantum in favore del resistente che impone al CP_1
ricorrente di dimostrare di aver subito un danno riconducibile all'anomala lungaggine processuale nonostante il modesto valore della causa, avuto anche riguardo alle proprie condizioni personali o alla particolare natura della controversia;
inversione dell'onere della prova che, come ha tra l'altro chiarito la giurisprudenza di legittimità, non dà luogo alla violazione dell'art. 6 CEDU, atteso che la norma non nega il diritto dell'interessato a
Pagina 3 di 7 che la causa venga decisa entro un termine ragionevole, né impedisce di invocare il diritto all'indennizzo qualora la durata del processo sia stata irragionevole (Cass.
4.5.2022 n.
14140).
Tanto precisato, passando ad esaminare l'opposizione nel merito, il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, che ha considerato di modesto valore il giudizio presupposto.
Ed infatti, nel giudizio non è stata proposta soltanto la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro di valore irrisorio, ma contemporaneamente è stata anche dedotta la violazione della normativa a tutela delle distanze legali (artt. 889 e 892 cod. civ.) e del libero esercizio del diritto di veduta e/o di panorama (art. 907 cod. civ.).
La tutela del diritto di proprietà nelle varie facoltà in cui esso si estrinseca (art. 832 cod. civ.) laddove, come nel caso di specie, riguarda beni immobili appartenenti a proprietari finitimi, non può essere ritenuta di natura bagattellare, poiché riguarda un diritto di rango costituzionale (art. 42 cost.) che gode di ampia e articolata garanzia nell'ordinamento giuridico, a prescindere dallo strumento attraverso il quale si realizza la lesione del diritto.
Vi è poi da aggiungere che nel giudizio è stata proposta anche domanda di condanna per lite temeraria per un importo non indifferente, per cui, anche in considerazione del suo non modesto valore, è in ogni da escludere la natura bagatellare del processo.
Alla stregua di quanto sopra, erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della legge 24.3.2001 n. 89 ed ha rigettato la domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto impugnato va revocato.
2. L'accoglimento dell'impugnazione impone al Collegio di pronunziarsi sulla domanda d'indennizzo e di liquidare alla ricorrente il pregiudizio subito in conseguenza del ritardo con cui è stato definito il procedimento presupposto.
Al riguardo, si rileva che:
a. il giudizio di primo grado è iniziato il 23.12.2000 e si è concluso il 23.1.2021,
Pagina 4 di 7 sicché, sottraendo il periodo di cinque mesi e quindici giorni che intercorre tra il deposito della sentenza del giudice di pace (21.5.2001) dichiaratosi incompetente e la riassunzione avanti il Tribunale (5.11.2001), nonché quello di tre mesi e ventitré per il rinvio richiesto dalle parti all'udienza del 13.11.2006, ha avuto una durata di undici anni, due mesi e ventitré giorni;
b. il giudizio di secondo grado è iniziato il 21.3.2012 ed è stato definito il 30.5.2017, per cui, sottraendo il periodo di tre mesi e ventisette giorni che va dalla dichiarazione d'interruzione per il decesso di DI ) alla data di riassunzione Persona_2
(25.10.2016), ha avuto una durata complessiva di quattro anni dieci mesi e dodici giorni;
c. il giudizio di legittimità è iniziato il 2.7.2018 ed è stato definito il 28.9.2022, sicché ha avuto la durata di quattro anni, due mesi e ventisei giorni.
Unitariamente considerato (Cass.
5.7.2022 n. 21194), quindi, il processo ha avuto una durata complessiva di venti anni (periodo così arrotondato ex art. 2 bis, comma 1, della legge 24.3.2001 n. 89), con un'eccedenza temporale ingiustificata di quattordici anni.
Tuttavia, poiché (parte originaria nel giudizio) è deceduto il Persona_3
9.10.2012 e da tale data è cessato ogni patema riconducibile all'irragionevole durata del processo, il periodo di ritardo indennizzabile per la sua partecipazione al giudizio, da riconoscere alla opponente iure hereditatis nella qualità di (co)erede per 1/4, rimane limitato a soli nove anni.
Parimenti, giacché DI Gaetana ha assunto la qualità di parte nel processo in data 25.10.2016, il periodo di ritardo indennizzabile da riconoscere alla stessa iure proprio rimane limitato a soli cinque anni.
Valutati, allora, l'oggetto del giudizio, il comportamento delle parti e dei giudici durante i vari gradi di giudizio, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione, ritiene il Collegio che sulla base degli interessi coinvolti nel processo ed avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89
Pagina 5 di 7 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni specifiche ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, ed in conformità a quanto già statuito da questa stessa Corte riguardo al medesimo giudizio presupposto, appare congruo ed equo liquidare, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., la somma di € 400,00 per ogni anno di ritardo.
Poiché il giudizio presupposto si è concluso con pronunzia d'integrale rigetto delle domande originariamente avanzate da e con il parziale accoglimento di Persona_3
quelle avanzate dalla controparte, così come previsto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, della legge 24.3.2001 n. 89, appare congruo ed equo ridurre l'indennizzo di un terzo, sicché la somma da riconoscere a DI Gaetana va definitivamente determinata in € 267,00 (€
400,00 – € 133,00 = € 267,00) per ogni anno di ritardo, e di conseguenza, nella qualità di erede per 1/4 di , in € 600,75 (267,00 x 9 : 1/4 = 600,75) e, in proprio, in Persona_3
€ 1.335,00 (267,00 x 5 = 1.335,00).
In accoglimento della domanda, il va quindi condannato a Controparte_1
corrispondere a l'importo totale di € 1.935,75, oltre interessi moratori ex Controparte_3
art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo, ma senza la chiesta rivalutazione monetaria (Cass. 19.12.2016 n. 26206; Cass.
5.9.2011 n. 18150).
In base al principio di soccombenza, il va inoltre Controparte_1
condannato alle spese dell'intero procedimento, che si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147, in relazione alla prima fase, in € 500,00, di cui € 27,00 per spese ed € 473,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ed in relazione a questa fase, in complessivi € 1.950,00, di cui € 27,00 per spese ed €
1.923,00 per compensi (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel
Pagina 6 di 7 procedimento civile n. 570/2024 R.V.G. in sede di reclamo avverso il decreto cron. n.
1940 pronunziato da questa Corte in composizione monocratica il 20.5.2024 e pubblicato il 21.5.2024, accoglie l'opposizione proposta dalla reclamante, revoca il provvedimento impugnato e condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
a corrispondere a , l'importo di € 1.935,75, oltre interessi moratori ex art. Controparte_3
1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere la Controparte_1
reclamante delle spese dell'intero procedimento, liquidate, come in motivazione, in complessivi € 500,00, oltre accessori, per la prima fase, ed in complessivi € 1.950,00, oltre accessori, per questa fase, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Beatrice
Tomasello che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Alfonso Antonino Fichera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio, Dott. Antonino Fichera, e dal Consigliere Ausiliario relatore, Dott. Giuseppe Alfonso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D. LGS.
7.3.2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
DOTT. ANTONINO FICHERA PRESIDENTE
DOTT. ENRICO RAO CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE ALFONSO CONSIGLIERE AUSILIARIO RELATORE
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato il seguente
D E C R E T O nel procedimento civile iscritto al n. 570/2024 R.V.G.
PROMOSSO DA
DI nata a [...] il [...], c.f. , ivi Pt_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Viale Zecchino n. 14, presso lo studio dell'Avv. Beatrice
Tomasello che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO il , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
DI in proprio e nella qualità di erede di DI , ha chiesto il Pt_1 Per_1
riconoscimento dell'equo indennizzo previsto dalla legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata del processo iniziato in primo grado avanti il DI di pace di Siracusa (R.G. n. 171/2001) e definito dalla Corte di Cassazione (R.G. n. 20804/2018).
Con decreto cron. n. 1940, pronunziato il 20.5.2024 e pubblicato il 21.5.2024, la
Corte di Appello, in composizione monocratica, considerato il giudizio di modesto valore in quanto concluso con statuizione di condanna ad € 118,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando l'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della legge
24.3.2001 n. 89, ha escluso il pregiudizio e rigettato la domanda d'indennizzo.
DI ha impugnato il decreto ai sensi dell'art. 5 – ter della legge Pt_1
24.3.2001 n. 89, chiedendo la riforma del provvedimento e la liquidazione dell'importo di € 33.500,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, cod. civ. e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite.
Il , ancorché regolarmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, sicché, all'udienza del 18 ottobre 2024, la Corte ha posto la causa in riserva per la decisione.
**********
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del che non Controparte_1
si è costituito.
1. Con l'unico motivo, censura il rigetto della domanda deducendo Controparte_3
che la statuizione di condanna al pagamento dell'importo di € 118.00 oltre accessori costituisce solo una delle domande formulate nel giudizio presupposto. Precisa che in quel giudizio è stata proposta anche domanda di arretramento di un pozzo realizzato in violazione delle distanze legali, nonché domanda di estirpazione di alberi piantumati a distanza illegale dal confine e di taglio sino all'altezza del muro comune. Soggiunge che con la sentenza di primo grado il giudice ha disposto il pagamento dell'importo di €
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, per cui, tenuto anche conto della condanna al pagamento delle spese di lite per € 9.000,00, il giudizio non avrebbe dovuto considerarsi di natura bagatellare e la domanda trovare accoglimento.
Evidenzia, infine, che riguardo al medesimo giudizio presupposto, in altro procedimento
Pagina 2 di 7 d'ingiunzione trattato da questa stessa Corte in composizione monocratica, con una pronunzia diametralmente opposta, la domanda d'indennizzo proposta da altro coerede è stata accolta.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Secondo il risalente orientamento della Corte di legittimità, in materia di equa riparazione da irragionevole durata del processo, in forza dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla C.E.D.U., nella liquidazione dell'indennizzo si deve tenere conto della c.d. soglia minima di gravità, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, nel senso che restano escluse dall'equa riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale che però riguardano giudizi presupposti di carattere bagatellare in cui, essendo la posta in gioco di modesta entità, i rischi sostanziali e processuali divengono trascurabili
(Cass.
9.11.2021 n. 32740; Cass. 17.10.2019 n. 26497).
Coerentemente con i principi affermati dalla giurisprudenza, l'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della legge 24.3.2001 n. 89, nella versione vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 777, lettera b), della legge 28.12.2015 n. 208, prevede espressamente che “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
La norma, però, non esclude a priori l'esistenza del pregiudizio nel caso di controversia di natura bagatellare, ma introduce un'inversione dell'onere della prova, stabilendo una presunzione juris tantum in favore del resistente che impone al CP_1
ricorrente di dimostrare di aver subito un danno riconducibile all'anomala lungaggine processuale nonostante il modesto valore della causa, avuto anche riguardo alle proprie condizioni personali o alla particolare natura della controversia;
inversione dell'onere della prova che, come ha tra l'altro chiarito la giurisprudenza di legittimità, non dà luogo alla violazione dell'art. 6 CEDU, atteso che la norma non nega il diritto dell'interessato a
Pagina 3 di 7 che la causa venga decisa entro un termine ragionevole, né impedisce di invocare il diritto all'indennizzo qualora la durata del processo sia stata irragionevole (Cass.
4.5.2022 n.
14140).
Tanto precisato, passando ad esaminare l'opposizione nel merito, il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, che ha considerato di modesto valore il giudizio presupposto.
Ed infatti, nel giudizio non è stata proposta soltanto la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro di valore irrisorio, ma contemporaneamente è stata anche dedotta la violazione della normativa a tutela delle distanze legali (artt. 889 e 892 cod. civ.) e del libero esercizio del diritto di veduta e/o di panorama (art. 907 cod. civ.).
La tutela del diritto di proprietà nelle varie facoltà in cui esso si estrinseca (art. 832 cod. civ.) laddove, come nel caso di specie, riguarda beni immobili appartenenti a proprietari finitimi, non può essere ritenuta di natura bagattellare, poiché riguarda un diritto di rango costituzionale (art. 42 cost.) che gode di ampia e articolata garanzia nell'ordinamento giuridico, a prescindere dallo strumento attraverso il quale si realizza la lesione del diritto.
Vi è poi da aggiungere che nel giudizio è stata proposta anche domanda di condanna per lite temeraria per un importo non indifferente, per cui, anche in considerazione del suo non modesto valore, è in ogni da escludere la natura bagatellare del processo.
Alla stregua di quanto sopra, erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della legge 24.3.2001 n. 89 ed ha rigettato la domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto impugnato va revocato.
2. L'accoglimento dell'impugnazione impone al Collegio di pronunziarsi sulla domanda d'indennizzo e di liquidare alla ricorrente il pregiudizio subito in conseguenza del ritardo con cui è stato definito il procedimento presupposto.
Al riguardo, si rileva che:
a. il giudizio di primo grado è iniziato il 23.12.2000 e si è concluso il 23.1.2021,
Pagina 4 di 7 sicché, sottraendo il periodo di cinque mesi e quindici giorni che intercorre tra il deposito della sentenza del giudice di pace (21.5.2001) dichiaratosi incompetente e la riassunzione avanti il Tribunale (5.11.2001), nonché quello di tre mesi e ventitré per il rinvio richiesto dalle parti all'udienza del 13.11.2006, ha avuto una durata di undici anni, due mesi e ventitré giorni;
b. il giudizio di secondo grado è iniziato il 21.3.2012 ed è stato definito il 30.5.2017, per cui, sottraendo il periodo di tre mesi e ventisette giorni che va dalla dichiarazione d'interruzione per il decesso di DI ) alla data di riassunzione Persona_2
(25.10.2016), ha avuto una durata complessiva di quattro anni dieci mesi e dodici giorni;
c. il giudizio di legittimità è iniziato il 2.7.2018 ed è stato definito il 28.9.2022, sicché ha avuto la durata di quattro anni, due mesi e ventisei giorni.
Unitariamente considerato (Cass.
5.7.2022 n. 21194), quindi, il processo ha avuto una durata complessiva di venti anni (periodo così arrotondato ex art. 2 bis, comma 1, della legge 24.3.2001 n. 89), con un'eccedenza temporale ingiustificata di quattordici anni.
Tuttavia, poiché (parte originaria nel giudizio) è deceduto il Persona_3
9.10.2012 e da tale data è cessato ogni patema riconducibile all'irragionevole durata del processo, il periodo di ritardo indennizzabile per la sua partecipazione al giudizio, da riconoscere alla opponente iure hereditatis nella qualità di (co)erede per 1/4, rimane limitato a soli nove anni.
Parimenti, giacché DI Gaetana ha assunto la qualità di parte nel processo in data 25.10.2016, il periodo di ritardo indennizzabile da riconoscere alla stessa iure proprio rimane limitato a soli cinque anni.
Valutati, allora, l'oggetto del giudizio, il comportamento delle parti e dei giudici durante i vari gradi di giudizio, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione, ritiene il Collegio che sulla base degli interessi coinvolti nel processo ed avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89
Pagina 5 di 7 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni specifiche ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, ed in conformità a quanto già statuito da questa stessa Corte riguardo al medesimo giudizio presupposto, appare congruo ed equo liquidare, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., la somma di € 400,00 per ogni anno di ritardo.
Poiché il giudizio presupposto si è concluso con pronunzia d'integrale rigetto delle domande originariamente avanzate da e con il parziale accoglimento di Persona_3
quelle avanzate dalla controparte, così come previsto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, della legge 24.3.2001 n. 89, appare congruo ed equo ridurre l'indennizzo di un terzo, sicché la somma da riconoscere a DI Gaetana va definitivamente determinata in € 267,00 (€
400,00 – € 133,00 = € 267,00) per ogni anno di ritardo, e di conseguenza, nella qualità di erede per 1/4 di , in € 600,75 (267,00 x 9 : 1/4 = 600,75) e, in proprio, in Persona_3
€ 1.335,00 (267,00 x 5 = 1.335,00).
In accoglimento della domanda, il va quindi condannato a Controparte_1
corrispondere a l'importo totale di € 1.935,75, oltre interessi moratori ex Controparte_3
art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo, ma senza la chiesta rivalutazione monetaria (Cass. 19.12.2016 n. 26206; Cass.
5.9.2011 n. 18150).
In base al principio di soccombenza, il va inoltre Controparte_1
condannato alle spese dell'intero procedimento, che si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147, in relazione alla prima fase, in € 500,00, di cui € 27,00 per spese ed € 473,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ed in relazione a questa fase, in complessivi € 1.950,00, di cui € 27,00 per spese ed €
1.923,00 per compensi (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel
Pagina 6 di 7 procedimento civile n. 570/2024 R.V.G. in sede di reclamo avverso il decreto cron. n.
1940 pronunziato da questa Corte in composizione monocratica il 20.5.2024 e pubblicato il 21.5.2024, accoglie l'opposizione proposta dalla reclamante, revoca il provvedimento impugnato e condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
a corrispondere a , l'importo di € 1.935,75, oltre interessi moratori ex art. Controparte_3
1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere la Controparte_1
reclamante delle spese dell'intero procedimento, liquidate, come in motivazione, in complessivi € 500,00, oltre accessori, per la prima fase, ed in complessivi € 1.950,00, oltre accessori, per questa fase, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Beatrice
Tomasello che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Alfonso Antonino Fichera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio, Dott. Antonino Fichera, e dal Consigliere Ausiliario relatore, Dott. Giuseppe Alfonso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D. LGS.
7.3.2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
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