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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 89 /2025, promosso da:
BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A. con sede legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO 35
Partita IVA 06776850486
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14-3-2025 l'impresa BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A. ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la propria condizione di insolvenza.
La società ha, peraltro, dedotto che:
- è specializzata nella produzione e lavorazione di pelletteria di alta qualità e che detiene una partecipazione pari al 95% della società Il GI srl che è specializzata nella realizzazione di trapunte e ricami di alta qualità su pelle e tessuto, una partecipazione pari al 100% nella società
GA Manifatturiera Borse srl che è in concordato e la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società AM 96 srl, che si occupa della produzione, lavorazione e commercio di pelletteria ed accessori per abbigliamento e viaggio, la quale a sua volta detiene il pagina 1 di 7 99,50% della società tunisina Maromed 1992 sarl che si occupa della produzione effettiva in esclusiva dei beni commercializzati;
- è entrata in crisi in conseguenza delle restrizioni correlate alla pandemia da Covid 19 e a causa della crisi che ha colpito il settore dell'alta moda che ha determinato una contrazione significativa degli ordini da parte dei suoi due clienti principali RY ( i cui ordinativi rappresentavano il 90% del fatturato) e GA EN e l'obbligo del passaggio dal modello del conto vendita al modello del conto-lavoro;
- ha cercato di superare la situazione di difficoltà economico-finanziaria attraverso l'individuazione di nuovi possibili sbocchi di mercato e attraverso l'elaborazione di progetti di collaborazione commerciale anche con clienti del segmento del lusso come LO ON e
BA che però non hanno sortito effetto sempre a causa della crisi del settore e attraverso il contenimento dei costi mediante il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ai contratti di solidarietà, alla disdetta dei contratti di locazione relativi ad immobili non essenziali;
- ha, quindi, avviato trattative per la cessione dell'azienda acquisendo solo manifestazioni di interesse non vincolanti;
- non sono stati assunti provvedimenti con riferimento alla proroga degli ammortizzatori sociali, alla moratoria dei prestiti bancari e ai versamenti previdenziali e fiscali che potevano alleviare la pressione finanziaria.
L'istante ha evidenziato che nessuna iniziativa ha sortito un effetto positivo sulla crisi, cosicchè di fatto la società ha perso la continuità aziendale fatta salva la necessità di evadere ordini da concludere entro la fine di maggio 2025.
La società BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A. ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, quindi, questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare, va sottolineato che la società BMB Manifattura Borse spa ha depositato uno specifico ricorso volto alla declaratoria della propria liquidazione giudiziale ed ha, per inciso, richiesto di assoggettare alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale ex art 287 CCII anche le società
AM 96 srl e Il GI srl appartenenti allo stesso gruppo con la nomina degli organi della procedura unitari per tutte e tre le società.
Contestualmente sono stati depositati rispettivamente dalla società AM 96 srl e dalla società Il
GI srl altri due ricorsi distinti, ciascuno per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente contenenti il medesimo inciso.
pagina 2 di 7 Dalla lettura dell'art 287 CCII che statuisce testualmente “ più impresa appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato Italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria…”, appare evidente che per avviare una procedura unica sia imprescindibile la presentazione di un unico ricorso.
Il legislatore, infatti, non prevede la possibilità di riunione di ricorsi plurimi sia pur contestualmente presentati.
Fatte tali premesse, appare evidente che dovranno essere pronunciate tre sentenze distinte, tuttavia stante l'esigenza di coordinamento, è stata ritenuta opportuna la nomina di uno stesso giudice delegato.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
pagina 3 di 7 (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ produzione, anche per conto terzi, e il commercio all'ingrosso e al dettaglio sia in Italia che all'estero di pelletteria di alta moda”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia: .
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII : dal bilancio chiuso al 31-12-2023 risultano un attivo patrimoniale di € 21.970.068 e ricavi per € 23.713.822.
Appare, infine, evidente dalle emergenze processuali ( dichiarazioni del debitore inerenti il crollo degli ordinativi oltre che la progressiva e decisa riduzione dei margini di guadagno che rendono impossibile il sostegno dei costi nonché il livello dell'indebitamento) che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
Tale situazione complessiva impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la società ha in corso di esecuzione ordini rilasciati dai propri clienti per un totale di fatturazione di € 211.000 da portare a termine tra la fine del mese di marzo 2025 e la prima metà del mese di aprile: dagli etti emerge che i costi di produzione per tali ordini ammontano ad € 85.000 circa con un margine di guadagno a favore della massa di € 126.000.
Emerge, altresì, che ha ricevuto ordini che sono in fase iniziale e che dovrebbero essere realizzati tra la metà di aprile e la fine del mese di maggio 2025 del valore di € 225.000 con costi di produzione stimati circa € 121.000 e margine da destinare alla massa di circa € 104.000.
La circostanza che la mancata realizzazione degli ordini potrebbe determinare il sorgere di penali, la presenza di un margine di guadagno da destinare alla massa e la possibilità di cedere l'azienda in esercizio salvaguardando il know how, l'avviamento e i livelli occupazionali, inducono a ritenere opportuno autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art 211 comma 2
CCII per un periodo di tre mesi ferma restando la valutazione dell'opportunità di prosecuzione da parte del curatore in esito agli ordini già ricevuti e da evadere.
pagina 4 di 7 Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società BMB MANIFATTURA BORSE
S.P.A. con sede legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO 35 Partita IVA 06776850486
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor Massimo Berni curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16-9-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
pagina 5 di 7 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Autorizza
Il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa del debitore per il periodo di tre mesi con obbligo di rendicontazione mensile.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 89 /2025, promosso da:
BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A. con sede legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO 35
Partita IVA 06776850486
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14-3-2025 l'impresa BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A. ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la propria condizione di insolvenza.
La società ha, peraltro, dedotto che:
- è specializzata nella produzione e lavorazione di pelletteria di alta qualità e che detiene una partecipazione pari al 95% della società Il GI srl che è specializzata nella realizzazione di trapunte e ricami di alta qualità su pelle e tessuto, una partecipazione pari al 100% nella società
GA Manifatturiera Borse srl che è in concordato e la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società AM 96 srl, che si occupa della produzione, lavorazione e commercio di pelletteria ed accessori per abbigliamento e viaggio, la quale a sua volta detiene il pagina 1 di 7 99,50% della società tunisina Maromed 1992 sarl che si occupa della produzione effettiva in esclusiva dei beni commercializzati;
- è entrata in crisi in conseguenza delle restrizioni correlate alla pandemia da Covid 19 e a causa della crisi che ha colpito il settore dell'alta moda che ha determinato una contrazione significativa degli ordini da parte dei suoi due clienti principali RY ( i cui ordinativi rappresentavano il 90% del fatturato) e GA EN e l'obbligo del passaggio dal modello del conto vendita al modello del conto-lavoro;
- ha cercato di superare la situazione di difficoltà economico-finanziaria attraverso l'individuazione di nuovi possibili sbocchi di mercato e attraverso l'elaborazione di progetti di collaborazione commerciale anche con clienti del segmento del lusso come LO ON e
BA che però non hanno sortito effetto sempre a causa della crisi del settore e attraverso il contenimento dei costi mediante il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ai contratti di solidarietà, alla disdetta dei contratti di locazione relativi ad immobili non essenziali;
- ha, quindi, avviato trattative per la cessione dell'azienda acquisendo solo manifestazioni di interesse non vincolanti;
- non sono stati assunti provvedimenti con riferimento alla proroga degli ammortizzatori sociali, alla moratoria dei prestiti bancari e ai versamenti previdenziali e fiscali che potevano alleviare la pressione finanziaria.
L'istante ha evidenziato che nessuna iniziativa ha sortito un effetto positivo sulla crisi, cosicchè di fatto la società ha perso la continuità aziendale fatta salva la necessità di evadere ordini da concludere entro la fine di maggio 2025.
La società BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A. ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, quindi, questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare, va sottolineato che la società BMB Manifattura Borse spa ha depositato uno specifico ricorso volto alla declaratoria della propria liquidazione giudiziale ed ha, per inciso, richiesto di assoggettare alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale ex art 287 CCII anche le società
AM 96 srl e Il GI srl appartenenti allo stesso gruppo con la nomina degli organi della procedura unitari per tutte e tre le società.
Contestualmente sono stati depositati rispettivamente dalla società AM 96 srl e dalla società Il
GI srl altri due ricorsi distinti, ciascuno per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente contenenti il medesimo inciso.
pagina 2 di 7 Dalla lettura dell'art 287 CCII che statuisce testualmente “ più impresa appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato Italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria…”, appare evidente che per avviare una procedura unica sia imprescindibile la presentazione di un unico ricorso.
Il legislatore, infatti, non prevede la possibilità di riunione di ricorsi plurimi sia pur contestualmente presentati.
Fatte tali premesse, appare evidente che dovranno essere pronunciate tre sentenze distinte, tuttavia stante l'esigenza di coordinamento, è stata ritenuta opportuna la nomina di uno stesso giudice delegato.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società BMB MANIFATTURA BORSE S.P.A.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
pagina 3 di 7 (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ produzione, anche per conto terzi, e il commercio all'ingrosso e al dettaglio sia in Italia che all'estero di pelletteria di alta moda”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia: .
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII : dal bilancio chiuso al 31-12-2023 risultano un attivo patrimoniale di € 21.970.068 e ricavi per € 23.713.822.
Appare, infine, evidente dalle emergenze processuali ( dichiarazioni del debitore inerenti il crollo degli ordinativi oltre che la progressiva e decisa riduzione dei margini di guadagno che rendono impossibile il sostegno dei costi nonché il livello dell'indebitamento) che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
Tale situazione complessiva impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la società ha in corso di esecuzione ordini rilasciati dai propri clienti per un totale di fatturazione di € 211.000 da portare a termine tra la fine del mese di marzo 2025 e la prima metà del mese di aprile: dagli etti emerge che i costi di produzione per tali ordini ammontano ad € 85.000 circa con un margine di guadagno a favore della massa di € 126.000.
Emerge, altresì, che ha ricevuto ordini che sono in fase iniziale e che dovrebbero essere realizzati tra la metà di aprile e la fine del mese di maggio 2025 del valore di € 225.000 con costi di produzione stimati circa € 121.000 e margine da destinare alla massa di circa € 104.000.
La circostanza che la mancata realizzazione degli ordini potrebbe determinare il sorgere di penali, la presenza di un margine di guadagno da destinare alla massa e la possibilità di cedere l'azienda in esercizio salvaguardando il know how, l'avviamento e i livelli occupazionali, inducono a ritenere opportuno autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art 211 comma 2
CCII per un periodo di tre mesi ferma restando la valutazione dell'opportunità di prosecuzione da parte del curatore in esito agli ordini già ricevuti e da evadere.
pagina 4 di 7 Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società BMB MANIFATTURA BORSE
S.P.A. con sede legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO 35 Partita IVA 06776850486
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor Massimo Berni curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16-9-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
pagina 5 di 7 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Autorizza
Il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa del debitore per il periodo di tre mesi con obbligo di rendicontazione mensile.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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