TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2024, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3922 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata il [...] a [...]: Parte_1
), , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
Casale Monferrato (AL), (CF: ), C.F._2 Parte_3
, nata il [...] a [...]: ),
[...] C.F._3
, nata il [...] a [...] Parte_4
(AV), (CF: ), , nata il [...] C.F._4 Parte_5
a Avellino, (CF: ), , nata a C.F._5 Parte_6
RI IN (AV) il 28.5.1982, (CF: ), C.F._6
, nata il [...] a [...], (CF: Parte_7
), , nata il C.F._7 Parte_8
15.8.1985 a RI IN (AV), (CF: ), C.F._8 Pt_9 nato il [...] a [...], (CF:
[...]
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._9 al ricorso, dall'avv. Angela Imbriani, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio della stessa, sito in Castelnuovo di Conza (SA),
Via Madonna della Petrara, snc;
RICORRENTI
E
(P. )), in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , , con CP_2 Controparte_3 sede in , alla via Degli Imbimbo, n.ri 10/12,rappresentata e difesa CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. autenticata ed allegata in atti, giusta delibera del D.G. in pubblicazione, dagli Avv.ti Mariarosaria Di Trolio, Marco Mariano, Marcello Abbondandolo e dall'Avv. Elisa Iannaccone, elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in , alla via Degli CP_1
Imbimbo, n.ri 10/12. I;
CONVENUTA CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25.09.2022, i ricorrenti esponevano di lavorare da anni e senza quasi soluzione di continuità, formalmente alle dipendenze delle cooperative succedutesi nel tempo, ovvero della Coop. Sociale Fisiomedical Consulting, della
[...]
, della , della Controparte_4 Controparte_5 [...]
e della in regime di Controparte_6 Controparte_7 somministrazione per l' , presso l' Parte_10 Controparte_8
, l'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), il presidio
[...] ospedaliero di Monteforte IN, il centro che, in Controparte_9 particolare, prestava la propria attività lavorativa Parte_11 da oltre 15 anni, in virtù dei contratti specificati in ricorso;
che, dal 2007 al 2014, aveva lavorato per l'Asl AV2 presso il centro mentre dal CP_9 2014 ad oggi lavorava presso l'ospedale di;
che la CP_8 Pt_1 aveva subito un infortunio sul lavoro in data 30.7.2017, nel reparto di ortopedia dell'ospedale di a causa del sollevamento di un CP_8 paziente ed era stata interessata da un incidente stradale il 05.12.2017 mentre si recava a lavoro;
che, in seguito a detti infortuni, la ricorrente aveva sempre lamentato disturbi e problematiche connesse, infatti il dott.
, in data 10.4.2020, inviava alla cooperativa AGORA' un Persona_1 certificato medico ove rappresentava le problematiche non compatibili con un ambiente ospedaliero, ma nonostante il quadro clinico preoccupante la partecipava attivamente alla conversione del reparto di medicina Pt_1 generale in reparto covid;
che, , dal 2016 ad oggi Parte_2 Cont prestava attività lavorativa, stabilmente, per l' di presso CP_1 l' e il presidio ospedaliero di Monteforte IN, in virtù Controparte_8 dei contratti a tempo determinato, poi convertiti in tempo indeterminato, specificati in ricorso;
che, nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di Monteforte IN (AV), la era stata Pt_2 severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19; che, dal 02.12.2015, Cont
prestava attività lavorativa, stabilmente, presso l' di Parte_12
, precisamente presso il presidio ospedaliero di in CP_1 CP_8 forza dei contratti indicati in ricorso;
che da sempre svolgeva la propria prestazione lavorativa nella U.O.C. “Anestesia e Rianimazione” dell'ospedale di in base alla turnazione mensile prevista da CP_8 contratto, articolata in 13 turni (08:00-14:00 oppure 14:00-20:00) secondo le disposizioni della coordinatrice infermieristica;
che, a marzo 2020 il reparto veniva convertito in Terapia Intensiva covid e la aveva lavorato nel Pt_12 reparto;
che, prestvaa la propria attività lavorativa Parte_7 Cont dal 01.08.2017, stabilmente e quasi continuativamente, presso l' di
, Ospedale di RI IN (AV) in forza di 12 contratti e 10 CP_1 proroghe, analiticamente indicati in ricorso;
che, nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV), la era stata severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19; Pt_7 che, prestava attività lavorativa da oltre 8 anni, Parte_9 Cont stabilmente e continuativamente, presso l' di , Ospedale di CP_1
2 RI IN (AV) in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 11.08.2014, inquadrato nel livello C2, inizialmente per 28 ore settimanali, e dal 27.03.2020, per 24 ore settimanali;
che, anche il Pt_9 nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV) era stato severamente interessato dall'infezione Sars
Covid 19; che, prestava attività lavorativa, stabilmente e Parte_5 Cont continuativamente, per l' , presso l' di Parte_10 CP_8 CP_8
IN (AV) in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 13.05.2015, inquadrata nel livello C2, inizialmente per 28 ore settimanali, nel periodo da dicembre 2019 al 26.03.2020 per 20 ore settimanali e dal 27.3.2020, per 24 ore settimanali;
che, la , Pt_5 nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV) era stata severamente interessata dall'infezione Sars
Covid 19; che, prestava attività lavorativa da oltre 7 Parte_6 Cont anni, stabilmente e quasi continuativamente, presso l' di , CP_1
Ospedale di RI IN (AV), in forza degli 8 contratti e delle 6 proroghe indicate in ricorso;
che, la , nell'esercizio delle prestazioni lavorative Pt_6 presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV), era stata severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19; che, Parte_8
prestava attività lavorativa da oltre 6 anni, stabilmente e quasi
[...] Cont continuativamente, presso l' di , Ospedale di RI IN CP_1
(AV) in forza di 6 contratti e 12 proroghe, come indicati in ricorso;
che, la
, nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Pt_8
Ospedaliero di RI IN (AV) era stata severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19 ed era stata veicolo di contagio anche per i familiari, tra cui il padre che era deceduto a causa dell'infezione; che,
prestava attività lavorativa da oltre 7 Parte_4 Cont anni, stabilmente e continuativamente, presso l' di , Ospedale CP_1 di RI IN (AV) in forza di un contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.12.2015, per 18 ore settimanali, inquadrata nel livello C2; che, per i primi tre anni continui ed ininterrotti la aveva operato nel _4
BLOCCO OPERATORIO, con Responsabile Dott. e Persona_2
, la quale autorizzava i turni e firmava i “fogli Per_3 Persona_4 firma”; che, con l'apertura della Lungodegenza il 28.09.2018, la ricorrente era stata spostata in detto reparto, con ordine di servizio su MEDICINA,
LUNGODEGENZA, DIALISI;
che, in data 08.05.2019 nello spostare da sola e senza l'ausilio del sollevatore, un paziente di oltre 130 kg, la _4 si bloccava con la schiena ed era costretta a cure mediche continue;
che, in data 08.02.2020, nel reparto di MEDICINA, a causa di un eccessivo sforzo dovuto al sollevamento di un paziente senza l'utilizzo di presidi, l'istante subiva uno schiacciamento di due vertebre e la fuoriuscita di un'ernia ombelicale;
che, in seguito a detti infortuni la Cooperativa la riteneva idonea con prescrizioni, che non venivano prese in considerazione da parte dei responsabili , i quali la destinavano a lavori molto pesanti e, Parte_10 comunque, non compatibili con lo stato di salute della stessa;
che, oltre a dette prescrizioni, la sig.ra era madre di un ragazzo disabile ai _4
3 sensi dell'art. 3 co 3 l. 104/92, ma operava comunque in prima linea con grave rischio per se e per il figlio invalido;
che, tutti i ricorrenti avevano svolto le prestazioni professionali presso la struttura ospedaliera di RI
IN (AV), il presidio ospedaliero di Monteforte IN (AV), l'Asl AV2, il centro Alzheimer senza mai essere edotti dei rischi;
che, nello svolgimento delle prestazioni lavorative, non avevano potuto disporre di ausili come sollevatore pazienti, rullo, cinte di contenimento e ogni richiesta ai vari referenti era rimasta inevasa;
che, avevano lavorato con contratti di somministrazione, in modo continuativo, dal 2015 ad oggi, oltre i limiti previsti dell'ordinamento sia nazionale che sovranazionale e non in situazioni di necessità e urgenza;
che erano inseriti stabilmente nel quadro organico dell'ospedale di , del presidio ospedaliero di CP_8 Monteforte IN e dell'Asl AV2; che, l'utilizzo abusivo di tale forma Cont contrattuale da parte dell' aveva provocato ai ricorrenti danni professionali, consistenti nella perdita della chance di lavorare in altri ambiti in forma stabile;
che gli stessi, non edotti dei rischi e costretti a lavorare senza i dovuti presidi, avevano subito anche pregiudizi alla propria salute psicofisica;
che, erano stati inseriti anche nella turnazione notturna, non contemplata nel contratto, con aggiunte di ore e in prima linea anche nel periodo covid, sprovvisti dei dovuti DPI. Tanto premesso, chiedevano di “a) accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno lavorato con contratti di somministrazione, in modo continuativo, dal 2009 ad oggi presso l'Ospedale di IN (AV), presidio ospedaliero CP_8 di Monteforte IN (AV), b) Accertare e Controparte_10 dichiarare l'invalidità di tali contratti per l'insussistenza del carattere temporaneo ed eccezionale e per essere state, i ricorrenti, impiegate alle dirette dipendente dell'utilizzatore con inserimento nella struttura organizzativa di quest'ultimo; c) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti di somministrazione e delle relative proroghe per l'utilizzo abusivo Cont da parte dell' poiché al di là dei numerosi contratti o proroghe questi disegnano un rapporto praticamente continuativo con l'utilizzatore (
[...]
) oltre i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale nonché Pt_10 comunitaria. d) accertare e dichiarare la violazione ex art. 32, comma 1, lett. d. d.lgs.81/2015 per non aver effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
e) accertare e dichiarare che gli OSS ricorrenti, nonostante non fossero state edotte di rischi e prevenzione, sono state utilizzate per fronteggiare anche le ondate pandemiche degli anni 2020 e 2021, f) accertare e dichiarare che l' ha assunto, per fronteggiare Parte_10
l'ondata covid, numerosi operatori professionisti anche a partita iva;
g) accertare e dichiarare il nesso causale tra la morte di e il Persona_5 contagio posto in essere dalla figlia;
h) accertare e Parte_8 dichiarare che ai ricorrenti non è stato riconosciuto alcun bonus covid contrariamente ai colleghi assunti direttamente dall' ; i) Parte_10 accertare e dichiarare che agli OSS ricorrenti non è stato permesso l'utilizzo di presidi necessari e strumentali all'esercizio delle loro
4 prestazione professionale;
j) accertare e dichiarare che a causa della mancata presenza degli ausili i ricorrenti hanno subito conseguenze fisiche (ernie, infortuni) importanti e permanenti;
k) accertare e dichiarare che l' ha utilizzato questi ricorrenti anche per turni notturni;
l) Parte_10 accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno svolto mansioni superiori non dovute;
m) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono stati costretti a trasportare innumerevoli corpi (decessi covid) in sacchi di plastica e chiuderli nelle bare poiché gli addetti si rifiutavano di farlo;
n) conseguentemente dichiarare ex art. art. 27 (somministrazione irregolare, avvenuta cioè “al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”, e prevede tra l'altro che “il lavoratore possa chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”) che tra le parti ricorrenti e l' è da Parte_10 qualificarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno della stipula del primo contratto in capo a ciascuna o da una diversa data eventualmente accertata, l'inquadramento del c.c.n.l. enti pubblici e le conseguenti differenze retributive o in subordine il risarcimento del danno”, con vittoria delle spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, Parte_10 in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva che, a far data dall'anno 2007, l' Parte_10 faceva ricorso al cd. outsourcing per l'affidamento delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto all'utenza assistita che, nel corso degli anni, era stato sempre prorogato ed allo stato, con un numero di ore inferiore esternalizzate, era ancora attivo;
che, in particolare, giusto contratto di appalto, l' affidava “in outsourcing” all' Parte_10 [...]
varie attività, tra cui quella dell'assistenza Parte_13 infermieristica;
che, con successivo contratto di appalto del 01.10.2012 (rep. Cont 12/12) veniva rinnovato l'affidamento che, alla naturale scadenza di un anno, veniva successivamente prorogato fino al 30.09.2015; che, giusta delibera n. 332 del 9.3.2015, veniva indetta nuova Procedura ristretta accelerata per l'affidamento in outsourcing delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto dell'utenza assistita e, all'esito delle attività di gara, la procedura veniva affidata alla costituenda per la durata di mesi Parte_14 trenta (con possibile proroga di mesi 6), giusto contratto di appalto n. 4 del
26.9.2016; che, alla scadenza del contratto di appalto inter partes, avvenuta in data 30.6.2018, lo stesso, stante le originarie esigenze di approvvigionamento di ore di assistenza infermieristica e non, veniva da ultimo, giusta Delibera n. 2389 del 30.12.2022, prorogato fino al 31.3.2023; che, non vi era stata la sottoscrizione di alcun contratto di somministrazione, bensì di contratti di appalto proprio per l'esecuzione delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto all'utenza
5 assistita presso le strutture varie strutture dell' come: 1) Parte_10
Presidio ; 2) Controparte_11 Controparte_12
3) ; 4) Centro di
[...] Controparte_13 riabilitazione “Australia” ; 5) Parte_10 Controparte_14
(Av); 6) ; 7) ; 8) Controparte_15 Controparte_16
; 9) ; 10) Controparte_17 Controparte_18
; 11) 12) Controparte_19 Controparte_20 [...]
; 13) ; 14) ; 15) di CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_1 CP_23
MI (Av); che, in base agli artt. 13 e 16 del contratto di appalto, Cont l' non aveva alcuna responsabilità nei confronti dei dipendenti del soggetto aggiudicatario del servizio;
che, tutti i ricorrenti erano assunti alle dipendenze di cooperative afferenti al e i Controparte_24 fogli presenza erano necessari per far sì che il Controparte_25
potesse successivamente rendicontare all' le
[...] Parte_10 attività svolte in seno al contratto di appalto e quindi esigere il pagamento delle ore lavorate dai propri dipendenti, come previsto dall'art. 24 del contratto di appalto;
che, il rinnovo dei contratti avvenuto per ogni ricorrente non violava alcuna normativa di settore, essendo invece dovuto in base all'art. 29 della L. 276/2003; che, di conseguenza, del tutto infondata- oltre che non ammissibile trattandosi di una pubblica amministrazione- era la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Cont alle dipendenze dell' che, le ulteriori domande avanzate erano Cont inammissibili poiché non andavano proposte nei confronti dell' ma delle cooperative datrici di lavoro. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, delle domande di cui ai capi “e) accertare e dichiarare che gli OSS ricorrenti, nonostante non fossero edotte di rischi e prevenzione, sono state utilizzate per fronteggiare anche le ondate pandemiche degli anni 2020 e 2021”, “f) accertare e dichiarare che l'
[...]
ha assunto, per fronteggiare l'ondata covid, numerosi operatori Pt_10 professionisti anche a partita iva”, “g) accertare e dichiarare il nesso causale tra la morte di e il contagio posto in essere dalla figlia Persona_5
”, “i) accertare e dichiarare che agli OSS ricorrenti Parte_8 non è stato permesso l'utilizzo di presidi necessari e strumentali all'esercizio della loro prestazione professionale”, “j) accertare e dichiarare che a causa della mancata presenza degli ausili i ricorrenti hanno subito conseguenze fisiche (ernie, infortuni) importanti e permanenti”, “m) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono stati costretti a trasportare innumerevoli corpi (decessi covid) in sacchi di plastica e chiuderli nelle bare poiché gli addetti si rifiutavano di farlo”. Come è noto, “colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere
6 un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16162 del 30 luglio 2015). Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a chiedere l'accertamento delle situazioni di fatto di cui ai capi sopra indicati senza dedurre, né chiedere il riconoscimento di alcun conseguente diritto, come ad esempio il risarcimento del danno parentale causato dalla perdita del , il Persona_5 risarcimento del danno biologico differenziale da infortunio, il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata informazione sui rischi e dalla mancata fornitura di DPI, il risarcimento del danno biologico psico-fisico causato dal trasporto dei deceduti a causa del covid. Ne consegue che dall'accertamento richiesto gli istanti non conseguirebbero alcun risultato utile e giuridicamente rilevante;
pertanto, le suddette domande di mero accertamento sono inammissibili. Ancora, vanno rigettate le domande di cui alle lettere “l) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno svolto mansioni superiori non dovute” e “h) accertare e dichiarare che ai ricorrenti non è stato riconosciuto alcun bonus covid contrariamente ai colleghi assunti direttamente dall'
[...]
”. Parte_10
Invero, il ricorso è totalmente carente in ordine alla indicazione dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica assegnata e di quella alla quale andrebbero ricondotte le mansioni superiori e non vi è la minima indicazione delle mansioni superiori in tesi svolte;
l'unica informazione fornita è lo svolgimento di mansioni di OSS ed il trasporto dei corpi dei deceduti a causa del covid.
Del pari, in ordine al bonus covid, i ricorrenti chiedono esclusivamente di accertare la mancata percezione dello stesso, senza indicare i presupposti per il riconoscimento del bonus, la fonte normativa in base alla quale ne avrebbero diritto e neanche ne chiedono il pagamento. Tali carenze non sono sanabili attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate.
In ordine alle ulteriori richieste, si osserva quanto segue. Cont Dalla documentazione depositata dall' risulta che la stessa, in data Cont 01.10.2012 (rep. 12/12), sottoscriveva con il Controparte_26 mandatario dell' un contratto di
[...] Parte_13 appalto per “l'affidamento in outsourcing delle attività di prenotazione, riscossione ticket, accoglienza, accettazione UU.OO aziendali, front office.
Back office, dimissioni utenti- attività assistenziali infermieristiche, tecnico-
7 sanitarie, riabilitative, tutelari alle persone e di supporto es ausili- servizio di ascolto ed orientamento e di supporto educativo”. L'art. 3 del contratto prevedeva l'obbligo per l'ATI di trasmettere i riepiloghi mensili delle ore effettuate da ogni operatore, al fine di procedere alla liquidazione dei corrispettivi ed allo stesso sono allegate le tabelle indicanti il numero di ore da svolgere suddivise per strutture e tipologia di servizio (infermieristico, tecnico di riabilitazione, logopedia, OSS/OSA, ecc). Il termine di scadenza del contratto, originariamente fissato in un anno, veniva differito al 30.04.2016, con delibera del Commissario Straordinario
n. 5 del 04.01.2016 in attesa dell'affidamento della nuova procedura di gara.
Nelle more, giusta delibera n. 332 del 09.03.2015, veniva indetta nuova Procedura ristretta accelerata per l'affidamento in outsourcing delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto dell'utenza assistita. All'esito delle attività di gara, la detta procedura veniva affidata alla costituenda per la Parte_14 durata di anni due, a decorrere dal 01.05.2016.
In data 30.06.2016, veniva sottoscritto un nuovo contratto di appalto tra Cont l' e l' , avente ad oggetto l'affidamento in Controparte_27 outsourcing delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto all'utenza assistita. La durata del contratto era di due anni (dal 01.07.2016 al 30.06.2018), fatta salva la possibilità di proroga per sei mesi, alla scadenza. L'art. 3 stabiliva che le attività assistenziali e le strutture presso cui erogarle erano indicate agli artt. 1e 2 del Capitolato Speciale di Appalto (doc 7 di parte resistente) e l'art. 12 prevedeva che al fine di procedere al pagamento della fattura mensilmente emessa dall'ATI, doveva essere inviato, tra gli altri documenti, anche il riepilogo mensile delle ore effettuate da ogni operatore, predisposto dall'ATI e trasmesso ai Direttori delle strutture utilizzatrici delle figure professionali previste dall'appalto. Il riepilogo, sottoscritto per accettazione per regolare esecuzione del servizio, doveva essere trasmesso a cura dei direttori della struttura alla . Parte_15
Alla scadenza del contratto di appalto, avvenuta in data 30.06.2018, lo stesso, stante le originarie esigenze di approvvigionamento di ore di assistenza infermieristica e non, veniva da ultimo prorogato fino al
31.3.2023, giusta Delibera n. 2389 del 30.12.2022 (cfr. doc n. 2-3-4-5-6 di parte resistente).
I ricorrenti hanno depositato copia dei contratti di assunzione, di proroga, di trasformazione- per alcuni di essi- del rapporto in tempo indeterminato, sottoscritti con le cooperative succedutesi negli anni, gli estratti contributivi, gli relativi alle assunzioni e alle proroghe, i cedolini, i fogli Pt_16 presenza relativi al servizio prestato- siglati dal Direttore dell'unità presso la quale svolgevano la propria attività-, alcune comunicazioni di subentro delle nuove cooperative nel rapporto, le lettere referenziali rilasciate da alcuni direttori delle Unità presso cui i ricorrenti hanno svolto servizio, le comunicazioni inviate dalle Cooperative datrici di lavoro o dal Dirigente
Sanitario, di trasferimento presso altre unità operative del medesimo
8 ospedale di assegnazione, la certificazione medica attestante gli infortuni subiti da alcuni degli istanti, la certificazione dell'avvenuta contrazione del virus Sars- Covid19, le foto ritraenti lo stato dei pazienti ospitati nelle strutture presso cui prestavano la propria attività lavorativa.
Preliminarmente, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti non hanno prestato servizio per l' in regime di Parte_10 somministrazione, come dedotto in ricorso, bensì in virtù dei contratti di Cont appalto sottoscritti dall' con l' Parte_17
.
[...]
Ciò che i ricorrenti deducono è, in ogni caso, di aver prestato la propria Cont attività lavorativa per l' al pari dei dipendenti di quest'ultima, stabilmente inseriti nella struttura organizzativa e alle dirette dipendenze della stessa e chiedono, pertanto, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel CCNL
Enti Pubblici (rectius Comparto Sanità) e pagamento delle eventuali differenze retributive o del risarcimento del danno. Com'è noto, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass Civ. Sez. L., Sentenza n. 5832 del 03/03/2021).
Ne consegue che il richiamo da parte dei ricorrenti della normativa in materia di somministrazione non preclude al Giudice di verificare se, nel caso di specie, si è di fronte ad un appalto non genuino. In diritto occorre premettere che, l'art. 27 del d.lgs. 276/2003, attualmente trasfuso nell'art. 38, d.lgs. 81/2015, prevedeva che “1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. Il successivo art. 29, tuttora vigente, stabilisce poi che “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione
9 dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […] 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”. Ebbene, già con riferimento alla previgente disciplina la Cassazione ha ritenuto che, in tema di intermediazione illecita di manodopera, l'estensione alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla l. n. 1369 del 1960 (ex art. 1, comma 4), applicabile ratione temporis, va coordinata con il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sicché, anche nelle ipotesi in cui l'intermediazione illecita si riferisca ad un'attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., non può costituirsi un valido rapporto di impiego, ai sensi del comma 5 dell'art. 1, prevalendo il divieto sancito dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
(e, in precedenza, dall'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993), nella parte in cui prevedono che «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione»; ciò comporta che, ferma la responsabilità solidale del committente per le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro nel periodo in cui l'appalto ha avuto esecuzione, la violazione del divieto di cui all'art. 1 rende nullo il rapporto di lavoro che, quindi, produce nei confronti dell'ente pubblico non economico i limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28260 del
27/11/2017; v anche Sez. L, Sentenza n. 11383 del 22/05/2014; Sez. L, Sentenza n. 12964 del 21/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 15783 del 13/08/2004; più recentemente, l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. ai rapporti di lavoro subordinato “di fatto” con enti pubblici non economici è stata ribadita da Cass. civ., sez. lav., ord., 13 febbraio 2023 n. 4360). L'art. 1, co. 2 del d.lgs. 276/2003 prevede che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; le aziende e gli enti del SSN rientrano fra le pubbliche amministrazioni per espressa previsione dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001. Cont Né la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' può ammettersi ai sensi dell'art. 27, d.lgs. 276/2003, posto che l'art. 86, co. 9, del medesimo d.lgs. dispone espressamente che la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e identica
10 previsione è ripetuta dalla norma attualmente vigente, art. 38, d.lgs.
81/2015. Nella fattispecie i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuta costituzione del rapporto a decorrere dal 2009 (i rapporti di lavoro sono, in realtà, sorti in momenti differenti) e quindi la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'applicazione del CCNL Enti Pubblici (rectius Comparto Sanità) e delle reali modalità di svolgimento del rapporto, senza menzionare l'art. 2126 c.c. Cionondimeno, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “la domanda di accertamento, in ragione delle modalità di attuazione delle prestazioni, dell'esistenza di un rapporto di lavoro con un certo datore di lavoro, si fonda, in fatto, sulla deduzione delle predette modalità come tali da far ravvisare in capo ad una parte la posizione datoriale ed in capo all'altra quella del lavoratore dipendente;
l'effetto giuridico del sorgere di un rapporto di lavoro dipendente con chi operi come datore può poi essere ipotizzato quale conseguenza della fattispecie minima del verificarsi, in sé solo, di tale relazione di fatto, come anche essere, nei casi in cui si manifestino vicende di interposizione, da possibili invalidità dell'interposizione o fornitura di manodopera o quant'altro; se da tali fatti deriva il sorgere di un rapporto di lavoro, le differenze retributive sono dovute quale effetto dello stesso;
se però da tali fatti, per divieti normativi che lo impediscono, quel rapporto non sorge, la previsione dell'art. 2126 c.c. è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato;
la pretesa di riconoscimento di quest'ultimo diritto, quale conseguenza di quei fatti storici, non introduce dunque elementi nuovi nel contraddittorio delle parti, né altera la connotazione della causa petendi, ma solo ne valorizza un unico aspetto minore (svolgersi di fatto della prestazione subordinata) che, in diritto, secondo il principio iura novit curia, va soltanto giudizialmente qualificato come tale da produrre l'effetto perseguito (differenze retributive), in ragione del disposto della corrispondente norma che lo prevede, ovverosia dell'art. 2126 c.c.”. In virtù di tali argomentazioni, la Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui “non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello, come anche essere posta d'ufficio a fondamento della decisione, la pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la Pubblica Amministrazione, allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento dell'esistenza in diritto di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019). Va, quindi, esaminato il merito della domanda. L'art. 1 della l. 23 ottobre 1960, n. 1369 prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di
11 lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. … È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante”. La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della l. 1369 del 1960, andava ricavata, nella vigenza della suddetta disciplina, tenendo conto anche della previsione dell'art. 3 della stessa l. 1369/1960, concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (cd. appalti endoaziendali).
L'ipotesi di appalto illecito di manodopera era dunque configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dal committente), sia, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, in ipotesi di assenza, in capo al soggetto interposto, di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, sempre che il presunto appaltatore non desse vita, in tale ambito, a un'organizzazione lavorativa autonoma e non assumesse, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Successivamente il legislatore, come già visto, ha stabilito con l'art. 29 del d.lgs. 276/2003 che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Il decreto legislativo 276/2003, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, ha ribadito la sostanza del divieto già sancito dalla l. 1369/1960, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino. Pertanto, pur a seguito dell'abrogazione espressa della l. 1369/1960 ad opera del d.lgs. 276/2003, permane l'impianto fondamentale del divieto di interposizione al di fuori dei casi consentiti (v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019); con la conseguenza che, ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al d.lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e specificità degli istituti ivi previsti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate, l'interprete può tutt'ora rinvenire nei principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza
12 della l. 1369/1960 parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso cui si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro e, quindi, di una somministrazione irregolare di manodopera (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
27213 del 26/10/2018).
Ciò posto, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali in tema di appalto illecito e somministrazione di manodopera. L'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente (v. Cass. Ordinanza n. 12807 del
26/06/2020).
Quanto al requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, in tutti quei casi in cui l'opera non richieda per il suo compimento l'uso di notevoli attrezzature o macchinari, ma possa di contro essere realizzata con l'ausilio di mezzi modesti, ovvero senza necessità di particolari strumentazioni, come nel caso di cui si discute, decisivo per accertarne l'esistenza è l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n.
15557/2019, cit.).
In particolare, sugli appalti endoaziendali – caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – si è formata una copiosa giurisprudenza, che li ha censurati ogniqualvolta l'appaltatore, pur titolare di una effettiva organizzazione aziendale, mettesse a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione, ma senza che da parte sua ci fosse una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v., fra le tante, Cass. 9 aprile 2008, n. 9264; 30 agosto 2007, n. 18281; 19 luglio
13 2007, n. 16016; 21 luglio 2006, n. 16788; 18 maggio 2006, n. 11678; 5 ottobre 2004, n. 19898; 19 dicembre 2002, n. 18098). Particolare rilevanza assumono quindi l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro (Cass., 9.10.1997, n. 9139; Cass. 9.6.2000, n. 7917) e, più in generale, le concrete modalità di svolgimento e di controllo dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti della società cooperativa appaltatrice dei servizi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8643/2001, 11678/2006, 12664/2003).
Ancora, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27105 del
25/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 7820 del 28/03/2013; Sez. L, Sentenza n.
7898 del 06/04/2011).
Con riguardo al requisito del rischio d'impresa, esso si ritiene sussistente qualora l'appaltatore si sia impegnato a fornire l'opera sopportando l'alea economica dell'attività produttiva.
Ancora più recentemente si è rilevato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (v. Cass.,
Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020: nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente,
14 alcun referente organizzativo;
conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 18455 del
28/06/2023). In definitiva, l'appalto in cui la prestazione richieda prevalentemente o esclusivamente l'impiego di manodopera non può perciò solo essere considerato illegittimo, risultando necessario procedere a una puntuale verifica dei caratteri dell'organizzazione e della direzione delle risorse umane: in tal caso, assume valore decisivo, ma non esclusivo, il criterio dell'effettivo esercizio del potere di direzione e di organizzazione.
Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è, però, del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11720 del 20/05/2009; Sez. L, Sentenza n. 17444 del
27/07/2009, Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019). Fatte queste premesse in punto di diritto, occorre valutare gli esiti dell'istruttoria svolta. Il teste ha dichiarato “conosco i ricorrenti perché sono Testimone_1 diventati miei colleghi di lavoro, hanno lavorato come OSS nel reparto di Medicina dell'Ospedale di . Io lavoravo come strutturato, loro CP_8 sono entrati come OSS con la cooperativa, io lavoravo dal 1990, non so se prima di venire al reparto di medicina i ricorrenti già lavoravano in ospedale. ADR: per la signora posso dire che subì un incidente nel Pt_1 sollevare un paziente, ma tanto so perché me lo ha raccontato la diretta interessata, io non ho assistito personalmente. ADR: so anche che ha avuto un incidente mentre veniva a lavorare con la macchina, ma non ho assistito.
So che è arrivata in pronto soccorso e poi è arrivata la notizia nel reparto di medicina, perché non poteva coprire il turno. ADR: per la ricorrente
posso solo dire che ha lavorato un paio di anni in Parte_2 ospedale, però in un altro reparto e ha fatto solo qualche turno in medicina, poi è andata via, in quanto trasferita e io non l'ho vista più. ADR: anche la signora non era assegnata al reparto di Medicina, ma è Parte_12 venuta a fare qualche turno e quando, nel periodo del covid, hanno chiuso il suo reparto l'hanno mandata in medicina che era stato individuato come reparto covid. Lo era assunta dalla cooperativa come Parte_7 sostituta di chi mancava, ma quasi tutti i giorni lavorava in Medicina con me. è stato qualche mese in Medicina e abbiamo lavorato Parte_9 insieme, poi è stato trasferito in Radiologia. ADR: è stata Parte_5 assegnata prima in Pronto Soccorso e poi in Ortopedia, quindi non abbiamo lavorato insieme, ma so che lavorava come OSS in ospedale. ADR:
era assunta come per fare le sostituzioni per Parte_6 Pt_7 coprire le mancanze, ma ha lavorato in medicina per molto tempo perché doveva sostituire una lavoratrice in gravidanza difficile. È stata una di quelle con cui ho lavorato di più insieme. era Parte_8
15 assegnata al reparto di medicina, ma quando serviva veniva mandata in altri reparti. Ma per quasi tutti era così. ADR: Persona_6 inizialmente era stata assegnata alla sala operatoria e poi al reparto di Medicina e quindi dopo l'assegnazione al reparto di medicina abbiamo lavorato insieme. ADR: è stata un pò di tempo in malattia perché _4 ha subito un infortunio, io non ero presente ma stesso la signora _4 mi ha raccontato che era rimasta bloccata con la schiena mentre sollevava un paziente. ADR: a me non risulta che i ricorrenti abbiano fatto i corsi sulla sicurezza come li abbiamo fatti noi, tanto posso dire perché loro non sono mai venuti con noi a fare i corsi. Non so se la cooperativa ha organizzato dei corsi per loro, non me lo hanno riferito. ADR: per quanto riguarda il reparto di medicina, a me non risulta che ci fossero gli ausili come il sollevatore paziente, cinte di contenimento o rulli;
quindi, chi lavorava in reparto non poteva usarli. Non mi risulta che ci fossero neanche negli altri reparti. A me non risulta che la cooperativa abbia fornito i predetti ausili ai ricorrenti, ma davanti a me, in Medicina, non sono stati usati. ADR: quando c'erano dei defunti, sia gli interni che gli OSS della cooperativa, portavano giù i defunti, nella sala mortuaria, rientrava tra i nostri compiti. ADR: la notte non veniva fatta dagli OSS, quindi la mattina quando andavamo a lavorare in reparto, capitava spesso che noi OSS interni e anche i ricorrenti abbiamo trovato i pazienti non cambiati, in particolare non veniva effettuato il cambio pannolone, cambio busta urina e dovevamo occuparcene noi. La notte c'erano solo gli infermieri che non lo facevano. Preciso che al reparto di medicina ero io l'unico OSS strutturato, Cont gli altri erano tutti quelli della cooperativa. ADR: non so se l' ha fatto ai ricorrenti la comunicazione della valutazione dei rischi, a noi la comunicava. ADR: i ricorrenti che hanno lavorato all'ospedale di CP_8
lavoravano stabilmente, in quanto mancavano gli strutturati e quindi
[...] venivano chiamati loro. ADR: per quanto riguarda il mio reparto e chi ci lavorava, posso dire che noi OSS portavamo le medicine ai pazienti, però su indicazione specifica dell'infermiere che ci diceva quale farmaco portare al paziente, questo qualche volta, non tutti i gionri. Poi mettevamo anche l'ossigeno con gli occhialini o la mascherina e staccavamo le flebo. A me è capitato spesso, ai miei colleghi qualche volta. ADR: io attestavo la mia presenza timbrando il cartellino, mentre nel caso di assenza o di infortunio dovevo comunicarlo al reparto e alla direzione sanitaria”. Il teste ha riferito “conosco i ricorrenti perché sono stato Testimone_2 dipendente dell' , presso la struttura ospedaliera di RI Parte_10 dal 1990 fino al 2020, sono in pensione da tre anni e due mesi. Non ho rapporti di parentela con i ricorrenti, né cause in corso contro la resistente.
ADR: io ho sempre visto i ricorrenti che sollevavano i pazienti tramite le lenzuola, non ho mai visto sollevatori e anche io come dipendente li sollevavo così. Preciso che io ho lavorato nel reparto di Medicina e per vent'anni all'obitorio. Fino al 2005 più o meno ho lavorato in Medicina, poi lavoravo con le reperibilità sia in Medicina che all'Obitorio, non ricordo la data precisa. Facevo i turni in medicina e solo su reperibilità
16 andavo all'obitorio. Poi ho lavorato solo all'obitorio. Preciso che anche quando lavoravo solo all'obitorio avevo modo di vedere cosa succedeva nei reparti, in quanto io mi occupavo di andare a prendere i cadaveri. ADR: succedeva che nel cambio del turno venivano lasciate in sospeso alcune pulizie da fare e le OSS del nuovo turno dovevano provvedere al cambio pannolone e adempimenti simili. A volte toglievano anche le flebo, quando serviva dare una mano. Ad esempio, in medicina dove stavo io, spesso si Part avevano emergenze e chi poteva, aiutava. ADR: le si occupavano anche del cambio pannolone e del cambio sacca urine. ADR: sul capo 3 non so rispondere. ADR: sul capo 4 posso confermare che i ricorrenti lavoravano ad , al presidio ospedaliero di Monteforte IN, CP_8
Asl AV2, al centro Alzheimer e tanto posso dire, in quanto me lo dicevano loro quando ci incontravamo e poi perché ho fatto il sindacalista e ricevevo anche da loro proposte su iniziative sindacali. ADR: non so se i ricorrenti somministravano i farmaci, perché si tratta di prestazioni infermieristiche e non so dire. Io non l'ho mai fatto e non ho visto i ricorrenti somministrare farmaci. Come ho detto, quando serviva per urgenze staccavano la flebo e somministravano l'ossigeno, su indicazione degli infermieri. ADR: sul capo 6 non so rispondere, posso solo dire che nel periodo del covid tutti i ricorrenti sono stati presenti e hanno lavorato in prima fila nel periodo di emergenza. Non so se nel periodo emergenziale ci sono state nuove assunzioni di OSS a partita iva. ADR: io timbravo il cartellino per attestare la mia presenza e nel caso di assenza per malattia, che io non ho mai fatto, si doveva mandare un certificato”. La teste ha dichiarato “io sono il legale Testimone_3 rappresentante del che ha vinto un Controparte_28 Cont appalto con l' , l'ATI è composta da che è la capofila. Parte_19
ADR: io sono legale rappresentante dal 2012, ma non ricordo bene la data. ADR: l'appalto è stato fatto nel 2012 e poi rinnovato nel 2015 e aveva come oggetto in outsorcing l'assistenza domiciliare infermieristica, di supporto e assistenziale. ADR: non conosco le persone elencate al capo 3 del capitolato di prova di parte resistente, sicuramente non sono dipendenti del
, non so se lo siano dell'altro Consorzio. ADR: confermo la Parte_14
Cont circostanza di cui al capo 5 e tanto so perché l' non liquida senza i fogli firma e questi devono essere presentati sia da che da . ADR: il Pt_14 CP_7 foglio firma serve per elaborare il conteggio delle ore effettuate da ogni
Cont operatore per avere la liquidazione delle ore dall' , tanto so perché i fogli firma sono raccolti dall'amministrazione e io ne sono a conoscenza in quanto legale rappresentante. ADR: senza il foglio firma e senza il
Cont conteggio delle ore l' non liquida e questo vale per tutti gli appalti che
Cont fa l' . ADR: come ho detto l'appalto vinto nel 2012 è stato rinnovato nel 2015 e le modalità di esecuzione erano le stesse sia in termini di prestazioni oggetto di appalto che di modalità e procedure da seguire per i pagamenti”. Il teste ha riferito “Non conosco nessuno dei ricorrenti, Testimone_4
Cont non lavoro per l' , sono stato amministratore delegato di fino al CP_7 novembre 2020, che ha avuto in appalto il servizio di outsourcing per
[...]
[...] . ADR Io non conosco personalmente il personale dipendente né le Pt_20 modalità di svolgimento in concreto dell'attività lavorativa ma solo in generale le condizioni dell'appalto, peraltro il Consorzio ha numerosi appalti. ADR In tutti i nostri appalti è previsto il foglio firma per ogni operatore che si trova presso la sede di lavoro. Il foglio firma ci viene trasmesso e serve sia per elaborare la retribuzione del dipendente che per emettere fattura all'Ente appaltante. ADR Le assenze vanno preventivamente comunicate all'ufficio del personale GESCO con allegata certificazione medica, se per malattia”. Ebbene, a parere della scrivente dall'istruttoria non sono emersi elementi che inducano a ritenere la sussistenza di un appalto non genuino e, quindi, Cont che i ricorrenti abbiano, in realtà, lavorato alle dirette dipendenze dell' Dalla documentazione depositata dai ricorrenti si evince che gli stessi sono stati assunti dalle Cooperative che si sono succedute nell'esecuzione dell'appalto e successivamente prorogati per svolgere le mansioni di OSS Cont presso le Strutture dell' che coincidono con quelle indicate nei contratti di appalto depositati dalla resistente. I fogli presenza depositati in atti sono siglati dai Direttori delle Unità
Operative a cui gli istanti erano assegnati ma, come emerge dai contratti di appalto e come confermato dai testi e , la compilazione Tes_3 Tes_4 dei fogli presenza con l'indicazione per ogni operatore delle ore di lavoro svolte e la sottoscrizione dei Direttori Sanitari, per conferma dello svolgimento della prestazione, erano i presupposti per procedere al pagamento in favore dell'ATI. Ancora, dalla prova non è emerso che i ricorrenti seguissero il medesimo Cont orario di lavoro dei dipendenti dell' che la prestazione svolta fosse Cont materialmente diretta da personale dell' (estremamente generica è la dichiarazione del teste unico a riferire sul punto- che ha Tes_1 dichiarato che nel reparto di medicina, ove lui lavorava come OSS, era capitato che gli OSS portassero le medicine ai pazienti, su indicazione specifica dell'infermiere che indicava il farmaco da portare, ma che questo capitava qualche volta e non tutti i giorni) e concretamente inserita nell'organizzazione produttiva della stessa, che le mansioni non fossero oggetto di protocolli predeterminati, ma oggetto di specifiche istruzioni in ordine a esigenze particolari che spettava alla loro figura soddisfare, né che si avvalessero di strumenti e materiali di consumo presenti in struttura e non fornita dalle cooperative datrici di lavoro. Dai contratti di assunzione e proroga depositati in atti non emerge nulla di rilevante, se non che i ricorrenti sono transitati alle dipendenze delle varie cooperative dei consorzi che si sono succedute nell'esecuzione degli appalti. Né dalle lettere di referenze rilasciate dai medici operanti nei vari reparti emergono elementi rilevanti per la valutazione della genuinità dell'appalto. Allo stesso modo non rilevano, per quanto di interesse, le foto che ritraggono lo status dei pazienti ricoverati nelle diverse strutture.
18 In definitiva, non sono emersi elementi che inducano a dubitare della Cont genuinità degli appalti sottoscritti dall' e dall'ATI, costituita dalle Cooperative datrici di lavoro dei ricorrenti.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, così provvede: Parte_8 Parte_9
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 2.540, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento il 03.12.2024
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
19
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3922 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata il [...] a [...]: Parte_1
), , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
Casale Monferrato (AL), (CF: ), C.F._2 Parte_3
, nata il [...] a [...]: ),
[...] C.F._3
, nata il [...] a [...] Parte_4
(AV), (CF: ), , nata il [...] C.F._4 Parte_5
a Avellino, (CF: ), , nata a C.F._5 Parte_6
RI IN (AV) il 28.5.1982, (CF: ), C.F._6
, nata il [...] a [...], (CF: Parte_7
), , nata il C.F._7 Parte_8
15.8.1985 a RI IN (AV), (CF: ), C.F._8 Pt_9 nato il [...] a [...], (CF:
[...]
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._9 al ricorso, dall'avv. Angela Imbriani, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio della stessa, sito in Castelnuovo di Conza (SA),
Via Madonna della Petrara, snc;
RICORRENTI
E
(P. )), in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , , con CP_2 Controparte_3 sede in , alla via Degli Imbimbo, n.ri 10/12,rappresentata e difesa CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. autenticata ed allegata in atti, giusta delibera del D.G. in pubblicazione, dagli Avv.ti Mariarosaria Di Trolio, Marco Mariano, Marcello Abbondandolo e dall'Avv. Elisa Iannaccone, elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in , alla via Degli CP_1
Imbimbo, n.ri 10/12. I;
CONVENUTA CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25.09.2022, i ricorrenti esponevano di lavorare da anni e senza quasi soluzione di continuità, formalmente alle dipendenze delle cooperative succedutesi nel tempo, ovvero della Coop. Sociale Fisiomedical Consulting, della
[...]
, della , della Controparte_4 Controparte_5 [...]
e della in regime di Controparte_6 Controparte_7 somministrazione per l' , presso l' Parte_10 Controparte_8
, l'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), il presidio
[...] ospedaliero di Monteforte IN, il centro che, in Controparte_9 particolare, prestava la propria attività lavorativa Parte_11 da oltre 15 anni, in virtù dei contratti specificati in ricorso;
che, dal 2007 al 2014, aveva lavorato per l'Asl AV2 presso il centro mentre dal CP_9 2014 ad oggi lavorava presso l'ospedale di;
che la CP_8 Pt_1 aveva subito un infortunio sul lavoro in data 30.7.2017, nel reparto di ortopedia dell'ospedale di a causa del sollevamento di un CP_8 paziente ed era stata interessata da un incidente stradale il 05.12.2017 mentre si recava a lavoro;
che, in seguito a detti infortuni, la ricorrente aveva sempre lamentato disturbi e problematiche connesse, infatti il dott.
, in data 10.4.2020, inviava alla cooperativa AGORA' un Persona_1 certificato medico ove rappresentava le problematiche non compatibili con un ambiente ospedaliero, ma nonostante il quadro clinico preoccupante la partecipava attivamente alla conversione del reparto di medicina Pt_1 generale in reparto covid;
che, , dal 2016 ad oggi Parte_2 Cont prestava attività lavorativa, stabilmente, per l' di presso CP_1 l' e il presidio ospedaliero di Monteforte IN, in virtù Controparte_8 dei contratti a tempo determinato, poi convertiti in tempo indeterminato, specificati in ricorso;
che, nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di Monteforte IN (AV), la era stata Pt_2 severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19; che, dal 02.12.2015, Cont
prestava attività lavorativa, stabilmente, presso l' di Parte_12
, precisamente presso il presidio ospedaliero di in CP_1 CP_8 forza dei contratti indicati in ricorso;
che da sempre svolgeva la propria prestazione lavorativa nella U.O.C. “Anestesia e Rianimazione” dell'ospedale di in base alla turnazione mensile prevista da CP_8 contratto, articolata in 13 turni (08:00-14:00 oppure 14:00-20:00) secondo le disposizioni della coordinatrice infermieristica;
che, a marzo 2020 il reparto veniva convertito in Terapia Intensiva covid e la aveva lavorato nel Pt_12 reparto;
che, prestvaa la propria attività lavorativa Parte_7 Cont dal 01.08.2017, stabilmente e quasi continuativamente, presso l' di
, Ospedale di RI IN (AV) in forza di 12 contratti e 10 CP_1 proroghe, analiticamente indicati in ricorso;
che, nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV), la era stata severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19; Pt_7 che, prestava attività lavorativa da oltre 8 anni, Parte_9 Cont stabilmente e continuativamente, presso l' di , Ospedale di CP_1
2 RI IN (AV) in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 11.08.2014, inquadrato nel livello C2, inizialmente per 28 ore settimanali, e dal 27.03.2020, per 24 ore settimanali;
che, anche il Pt_9 nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV) era stato severamente interessato dall'infezione Sars
Covid 19; che, prestava attività lavorativa, stabilmente e Parte_5 Cont continuativamente, per l' , presso l' di Parte_10 CP_8 CP_8
IN (AV) in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 13.05.2015, inquadrata nel livello C2, inizialmente per 28 ore settimanali, nel periodo da dicembre 2019 al 26.03.2020 per 20 ore settimanali e dal 27.3.2020, per 24 ore settimanali;
che, la , Pt_5 nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV) era stata severamente interessata dall'infezione Sars
Covid 19; che, prestava attività lavorativa da oltre 7 Parte_6 Cont anni, stabilmente e quasi continuativamente, presso l' di , CP_1
Ospedale di RI IN (AV), in forza degli 8 contratti e delle 6 proroghe indicate in ricorso;
che, la , nell'esercizio delle prestazioni lavorative Pt_6 presso il presidio Ospedaliero di RI IN (AV), era stata severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19; che, Parte_8
prestava attività lavorativa da oltre 6 anni, stabilmente e quasi
[...] Cont continuativamente, presso l' di , Ospedale di RI IN CP_1
(AV) in forza di 6 contratti e 12 proroghe, come indicati in ricorso;
che, la
, nell'esercizio delle prestazioni lavorative presso il presidio Pt_8
Ospedaliero di RI IN (AV) era stata severamente interessata dall'infezione Sars Covid 19 ed era stata veicolo di contagio anche per i familiari, tra cui il padre che era deceduto a causa dell'infezione; che,
prestava attività lavorativa da oltre 7 Parte_4 Cont anni, stabilmente e continuativamente, presso l' di , Ospedale CP_1 di RI IN (AV) in forza di un contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.12.2015, per 18 ore settimanali, inquadrata nel livello C2; che, per i primi tre anni continui ed ininterrotti la aveva operato nel _4
BLOCCO OPERATORIO, con Responsabile Dott. e Persona_2
, la quale autorizzava i turni e firmava i “fogli Per_3 Persona_4 firma”; che, con l'apertura della Lungodegenza il 28.09.2018, la ricorrente era stata spostata in detto reparto, con ordine di servizio su MEDICINA,
LUNGODEGENZA, DIALISI;
che, in data 08.05.2019 nello spostare da sola e senza l'ausilio del sollevatore, un paziente di oltre 130 kg, la _4 si bloccava con la schiena ed era costretta a cure mediche continue;
che, in data 08.02.2020, nel reparto di MEDICINA, a causa di un eccessivo sforzo dovuto al sollevamento di un paziente senza l'utilizzo di presidi, l'istante subiva uno schiacciamento di due vertebre e la fuoriuscita di un'ernia ombelicale;
che, in seguito a detti infortuni la Cooperativa la riteneva idonea con prescrizioni, che non venivano prese in considerazione da parte dei responsabili , i quali la destinavano a lavori molto pesanti e, Parte_10 comunque, non compatibili con lo stato di salute della stessa;
che, oltre a dette prescrizioni, la sig.ra era madre di un ragazzo disabile ai _4
3 sensi dell'art. 3 co 3 l. 104/92, ma operava comunque in prima linea con grave rischio per se e per il figlio invalido;
che, tutti i ricorrenti avevano svolto le prestazioni professionali presso la struttura ospedaliera di RI
IN (AV), il presidio ospedaliero di Monteforte IN (AV), l'Asl AV2, il centro Alzheimer senza mai essere edotti dei rischi;
che, nello svolgimento delle prestazioni lavorative, non avevano potuto disporre di ausili come sollevatore pazienti, rullo, cinte di contenimento e ogni richiesta ai vari referenti era rimasta inevasa;
che, avevano lavorato con contratti di somministrazione, in modo continuativo, dal 2015 ad oggi, oltre i limiti previsti dell'ordinamento sia nazionale che sovranazionale e non in situazioni di necessità e urgenza;
che erano inseriti stabilmente nel quadro organico dell'ospedale di , del presidio ospedaliero di CP_8 Monteforte IN e dell'Asl AV2; che, l'utilizzo abusivo di tale forma Cont contrattuale da parte dell' aveva provocato ai ricorrenti danni professionali, consistenti nella perdita della chance di lavorare in altri ambiti in forma stabile;
che gli stessi, non edotti dei rischi e costretti a lavorare senza i dovuti presidi, avevano subito anche pregiudizi alla propria salute psicofisica;
che, erano stati inseriti anche nella turnazione notturna, non contemplata nel contratto, con aggiunte di ore e in prima linea anche nel periodo covid, sprovvisti dei dovuti DPI. Tanto premesso, chiedevano di “a) accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno lavorato con contratti di somministrazione, in modo continuativo, dal 2009 ad oggi presso l'Ospedale di IN (AV), presidio ospedaliero CP_8 di Monteforte IN (AV), b) Accertare e Controparte_10 dichiarare l'invalidità di tali contratti per l'insussistenza del carattere temporaneo ed eccezionale e per essere state, i ricorrenti, impiegate alle dirette dipendente dell'utilizzatore con inserimento nella struttura organizzativa di quest'ultimo; c) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti di somministrazione e delle relative proroghe per l'utilizzo abusivo Cont da parte dell' poiché al di là dei numerosi contratti o proroghe questi disegnano un rapporto praticamente continuativo con l'utilizzatore (
[...]
) oltre i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale nonché Pt_10 comunitaria. d) accertare e dichiarare la violazione ex art. 32, comma 1, lett. d. d.lgs.81/2015 per non aver effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
e) accertare e dichiarare che gli OSS ricorrenti, nonostante non fossero state edotte di rischi e prevenzione, sono state utilizzate per fronteggiare anche le ondate pandemiche degli anni 2020 e 2021, f) accertare e dichiarare che l' ha assunto, per fronteggiare Parte_10
l'ondata covid, numerosi operatori professionisti anche a partita iva;
g) accertare e dichiarare il nesso causale tra la morte di e il Persona_5 contagio posto in essere dalla figlia;
h) accertare e Parte_8 dichiarare che ai ricorrenti non è stato riconosciuto alcun bonus covid contrariamente ai colleghi assunti direttamente dall' ; i) Parte_10 accertare e dichiarare che agli OSS ricorrenti non è stato permesso l'utilizzo di presidi necessari e strumentali all'esercizio delle loro
4 prestazione professionale;
j) accertare e dichiarare che a causa della mancata presenza degli ausili i ricorrenti hanno subito conseguenze fisiche (ernie, infortuni) importanti e permanenti;
k) accertare e dichiarare che l' ha utilizzato questi ricorrenti anche per turni notturni;
l) Parte_10 accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno svolto mansioni superiori non dovute;
m) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono stati costretti a trasportare innumerevoli corpi (decessi covid) in sacchi di plastica e chiuderli nelle bare poiché gli addetti si rifiutavano di farlo;
n) conseguentemente dichiarare ex art. art. 27 (somministrazione irregolare, avvenuta cioè “al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”, e prevede tra l'altro che “il lavoratore possa chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”) che tra le parti ricorrenti e l' è da Parte_10 qualificarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno della stipula del primo contratto in capo a ciascuna o da una diversa data eventualmente accertata, l'inquadramento del c.c.n.l. enti pubblici e le conseguenti differenze retributive o in subordine il risarcimento del danno”, con vittoria delle spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, Parte_10 in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva che, a far data dall'anno 2007, l' Parte_10 faceva ricorso al cd. outsourcing per l'affidamento delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto all'utenza assistita che, nel corso degli anni, era stato sempre prorogato ed allo stato, con un numero di ore inferiore esternalizzate, era ancora attivo;
che, in particolare, giusto contratto di appalto, l' affidava “in outsourcing” all' Parte_10 [...]
varie attività, tra cui quella dell'assistenza Parte_13 infermieristica;
che, con successivo contratto di appalto del 01.10.2012 (rep. Cont 12/12) veniva rinnovato l'affidamento che, alla naturale scadenza di un anno, veniva successivamente prorogato fino al 30.09.2015; che, giusta delibera n. 332 del 9.3.2015, veniva indetta nuova Procedura ristretta accelerata per l'affidamento in outsourcing delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto dell'utenza assistita e, all'esito delle attività di gara, la procedura veniva affidata alla costituenda per la durata di mesi Parte_14 trenta (con possibile proroga di mesi 6), giusto contratto di appalto n. 4 del
26.9.2016; che, alla scadenza del contratto di appalto inter partes, avvenuta in data 30.6.2018, lo stesso, stante le originarie esigenze di approvvigionamento di ore di assistenza infermieristica e non, veniva da ultimo, giusta Delibera n. 2389 del 30.12.2022, prorogato fino al 31.3.2023; che, non vi era stata la sottoscrizione di alcun contratto di somministrazione, bensì di contratti di appalto proprio per l'esecuzione delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto all'utenza
5 assistita presso le strutture varie strutture dell' come: 1) Parte_10
Presidio ; 2) Controparte_11 Controparte_12
3) ; 4) Centro di
[...] Controparte_13 riabilitazione “Australia” ; 5) Parte_10 Controparte_14
(Av); 6) ; 7) ; 8) Controparte_15 Controparte_16
; 9) ; 10) Controparte_17 Controparte_18
; 11) 12) Controparte_19 Controparte_20 [...]
; 13) ; 14) ; 15) di CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_1 CP_23
MI (Av); che, in base agli artt. 13 e 16 del contratto di appalto, Cont l' non aveva alcuna responsabilità nei confronti dei dipendenti del soggetto aggiudicatario del servizio;
che, tutti i ricorrenti erano assunti alle dipendenze di cooperative afferenti al e i Controparte_24 fogli presenza erano necessari per far sì che il Controparte_25
potesse successivamente rendicontare all' le
[...] Parte_10 attività svolte in seno al contratto di appalto e quindi esigere il pagamento delle ore lavorate dai propri dipendenti, come previsto dall'art. 24 del contratto di appalto;
che, il rinnovo dei contratti avvenuto per ogni ricorrente non violava alcuna normativa di settore, essendo invece dovuto in base all'art. 29 della L. 276/2003; che, di conseguenza, del tutto infondata- oltre che non ammissibile trattandosi di una pubblica amministrazione- era la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Cont alle dipendenze dell' che, le ulteriori domande avanzate erano Cont inammissibili poiché non andavano proposte nei confronti dell' ma delle cooperative datrici di lavoro. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, delle domande di cui ai capi “e) accertare e dichiarare che gli OSS ricorrenti, nonostante non fossero edotte di rischi e prevenzione, sono state utilizzate per fronteggiare anche le ondate pandemiche degli anni 2020 e 2021”, “f) accertare e dichiarare che l'
[...]
ha assunto, per fronteggiare l'ondata covid, numerosi operatori Pt_10 professionisti anche a partita iva”, “g) accertare e dichiarare il nesso causale tra la morte di e il contagio posto in essere dalla figlia Persona_5
”, “i) accertare e dichiarare che agli OSS ricorrenti Parte_8 non è stato permesso l'utilizzo di presidi necessari e strumentali all'esercizio della loro prestazione professionale”, “j) accertare e dichiarare che a causa della mancata presenza degli ausili i ricorrenti hanno subito conseguenze fisiche (ernie, infortuni) importanti e permanenti”, “m) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono stati costretti a trasportare innumerevoli corpi (decessi covid) in sacchi di plastica e chiuderli nelle bare poiché gli addetti si rifiutavano di farlo”. Come è noto, “colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere
6 un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16162 del 30 luglio 2015). Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a chiedere l'accertamento delle situazioni di fatto di cui ai capi sopra indicati senza dedurre, né chiedere il riconoscimento di alcun conseguente diritto, come ad esempio il risarcimento del danno parentale causato dalla perdita del , il Persona_5 risarcimento del danno biologico differenziale da infortunio, il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata informazione sui rischi e dalla mancata fornitura di DPI, il risarcimento del danno biologico psico-fisico causato dal trasporto dei deceduti a causa del covid. Ne consegue che dall'accertamento richiesto gli istanti non conseguirebbero alcun risultato utile e giuridicamente rilevante;
pertanto, le suddette domande di mero accertamento sono inammissibili. Ancora, vanno rigettate le domande di cui alle lettere “l) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno svolto mansioni superiori non dovute” e “h) accertare e dichiarare che ai ricorrenti non è stato riconosciuto alcun bonus covid contrariamente ai colleghi assunti direttamente dall'
[...]
”. Parte_10
Invero, il ricorso è totalmente carente in ordine alla indicazione dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica assegnata e di quella alla quale andrebbero ricondotte le mansioni superiori e non vi è la minima indicazione delle mansioni superiori in tesi svolte;
l'unica informazione fornita è lo svolgimento di mansioni di OSS ed il trasporto dei corpi dei deceduti a causa del covid.
Del pari, in ordine al bonus covid, i ricorrenti chiedono esclusivamente di accertare la mancata percezione dello stesso, senza indicare i presupposti per il riconoscimento del bonus, la fonte normativa in base alla quale ne avrebbero diritto e neanche ne chiedono il pagamento. Tali carenze non sono sanabili attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate.
In ordine alle ulteriori richieste, si osserva quanto segue. Cont Dalla documentazione depositata dall' risulta che la stessa, in data Cont 01.10.2012 (rep. 12/12), sottoscriveva con il Controparte_26 mandatario dell' un contratto di
[...] Parte_13 appalto per “l'affidamento in outsourcing delle attività di prenotazione, riscossione ticket, accoglienza, accettazione UU.OO aziendali, front office.
Back office, dimissioni utenti- attività assistenziali infermieristiche, tecnico-
7 sanitarie, riabilitative, tutelari alle persone e di supporto es ausili- servizio di ascolto ed orientamento e di supporto educativo”. L'art. 3 del contratto prevedeva l'obbligo per l'ATI di trasmettere i riepiloghi mensili delle ore effettuate da ogni operatore, al fine di procedere alla liquidazione dei corrispettivi ed allo stesso sono allegate le tabelle indicanti il numero di ore da svolgere suddivise per strutture e tipologia di servizio (infermieristico, tecnico di riabilitazione, logopedia, OSS/OSA, ecc). Il termine di scadenza del contratto, originariamente fissato in un anno, veniva differito al 30.04.2016, con delibera del Commissario Straordinario
n. 5 del 04.01.2016 in attesa dell'affidamento della nuova procedura di gara.
Nelle more, giusta delibera n. 332 del 09.03.2015, veniva indetta nuova Procedura ristretta accelerata per l'affidamento in outsourcing delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto dell'utenza assistita. All'esito delle attività di gara, la detta procedura veniva affidata alla costituenda per la Parte_14 durata di anni due, a decorrere dal 01.05.2016.
In data 30.06.2016, veniva sottoscritto un nuovo contratto di appalto tra Cont l' e l' , avente ad oggetto l'affidamento in Controparte_27 outsourcing delle attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, tutelari e di supporto all'utenza assistita. La durata del contratto era di due anni (dal 01.07.2016 al 30.06.2018), fatta salva la possibilità di proroga per sei mesi, alla scadenza. L'art. 3 stabiliva che le attività assistenziali e le strutture presso cui erogarle erano indicate agli artt. 1e 2 del Capitolato Speciale di Appalto (doc 7 di parte resistente) e l'art. 12 prevedeva che al fine di procedere al pagamento della fattura mensilmente emessa dall'ATI, doveva essere inviato, tra gli altri documenti, anche il riepilogo mensile delle ore effettuate da ogni operatore, predisposto dall'ATI e trasmesso ai Direttori delle strutture utilizzatrici delle figure professionali previste dall'appalto. Il riepilogo, sottoscritto per accettazione per regolare esecuzione del servizio, doveva essere trasmesso a cura dei direttori della struttura alla . Parte_15
Alla scadenza del contratto di appalto, avvenuta in data 30.06.2018, lo stesso, stante le originarie esigenze di approvvigionamento di ore di assistenza infermieristica e non, veniva da ultimo prorogato fino al
31.3.2023, giusta Delibera n. 2389 del 30.12.2022 (cfr. doc n. 2-3-4-5-6 di parte resistente).
I ricorrenti hanno depositato copia dei contratti di assunzione, di proroga, di trasformazione- per alcuni di essi- del rapporto in tempo indeterminato, sottoscritti con le cooperative succedutesi negli anni, gli estratti contributivi, gli relativi alle assunzioni e alle proroghe, i cedolini, i fogli Pt_16 presenza relativi al servizio prestato- siglati dal Direttore dell'unità presso la quale svolgevano la propria attività-, alcune comunicazioni di subentro delle nuove cooperative nel rapporto, le lettere referenziali rilasciate da alcuni direttori delle Unità presso cui i ricorrenti hanno svolto servizio, le comunicazioni inviate dalle Cooperative datrici di lavoro o dal Dirigente
Sanitario, di trasferimento presso altre unità operative del medesimo
8 ospedale di assegnazione, la certificazione medica attestante gli infortuni subiti da alcuni degli istanti, la certificazione dell'avvenuta contrazione del virus Sars- Covid19, le foto ritraenti lo stato dei pazienti ospitati nelle strutture presso cui prestavano la propria attività lavorativa.
Preliminarmente, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti non hanno prestato servizio per l' in regime di Parte_10 somministrazione, come dedotto in ricorso, bensì in virtù dei contratti di Cont appalto sottoscritti dall' con l' Parte_17
.
[...]
Ciò che i ricorrenti deducono è, in ogni caso, di aver prestato la propria Cont attività lavorativa per l' al pari dei dipendenti di quest'ultima, stabilmente inseriti nella struttura organizzativa e alle dirette dipendenze della stessa e chiedono, pertanto, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel CCNL
Enti Pubblici (rectius Comparto Sanità) e pagamento delle eventuali differenze retributive o del risarcimento del danno. Com'è noto, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass Civ. Sez. L., Sentenza n. 5832 del 03/03/2021).
Ne consegue che il richiamo da parte dei ricorrenti della normativa in materia di somministrazione non preclude al Giudice di verificare se, nel caso di specie, si è di fronte ad un appalto non genuino. In diritto occorre premettere che, l'art. 27 del d.lgs. 276/2003, attualmente trasfuso nell'art. 38, d.lgs. 81/2015, prevedeva che “1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. Il successivo art. 29, tuttora vigente, stabilisce poi che “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione
9 dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […] 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”. Ebbene, già con riferimento alla previgente disciplina la Cassazione ha ritenuto che, in tema di intermediazione illecita di manodopera, l'estensione alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla l. n. 1369 del 1960 (ex art. 1, comma 4), applicabile ratione temporis, va coordinata con il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sicché, anche nelle ipotesi in cui l'intermediazione illecita si riferisca ad un'attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., non può costituirsi un valido rapporto di impiego, ai sensi del comma 5 dell'art. 1, prevalendo il divieto sancito dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
(e, in precedenza, dall'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993), nella parte in cui prevedono che «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione»; ciò comporta che, ferma la responsabilità solidale del committente per le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro nel periodo in cui l'appalto ha avuto esecuzione, la violazione del divieto di cui all'art. 1 rende nullo il rapporto di lavoro che, quindi, produce nei confronti dell'ente pubblico non economico i limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28260 del
27/11/2017; v anche Sez. L, Sentenza n. 11383 del 22/05/2014; Sez. L, Sentenza n. 12964 del 21/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 15783 del 13/08/2004; più recentemente, l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. ai rapporti di lavoro subordinato “di fatto” con enti pubblici non economici è stata ribadita da Cass. civ., sez. lav., ord., 13 febbraio 2023 n. 4360). L'art. 1, co. 2 del d.lgs. 276/2003 prevede che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; le aziende e gli enti del SSN rientrano fra le pubbliche amministrazioni per espressa previsione dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001. Cont Né la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' può ammettersi ai sensi dell'art. 27, d.lgs. 276/2003, posto che l'art. 86, co. 9, del medesimo d.lgs. dispone espressamente che la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e identica
10 previsione è ripetuta dalla norma attualmente vigente, art. 38, d.lgs.
81/2015. Nella fattispecie i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuta costituzione del rapporto a decorrere dal 2009 (i rapporti di lavoro sono, in realtà, sorti in momenti differenti) e quindi la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'applicazione del CCNL Enti Pubblici (rectius Comparto Sanità) e delle reali modalità di svolgimento del rapporto, senza menzionare l'art. 2126 c.c. Cionondimeno, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “la domanda di accertamento, in ragione delle modalità di attuazione delle prestazioni, dell'esistenza di un rapporto di lavoro con un certo datore di lavoro, si fonda, in fatto, sulla deduzione delle predette modalità come tali da far ravvisare in capo ad una parte la posizione datoriale ed in capo all'altra quella del lavoratore dipendente;
l'effetto giuridico del sorgere di un rapporto di lavoro dipendente con chi operi come datore può poi essere ipotizzato quale conseguenza della fattispecie minima del verificarsi, in sé solo, di tale relazione di fatto, come anche essere, nei casi in cui si manifestino vicende di interposizione, da possibili invalidità dell'interposizione o fornitura di manodopera o quant'altro; se da tali fatti deriva il sorgere di un rapporto di lavoro, le differenze retributive sono dovute quale effetto dello stesso;
se però da tali fatti, per divieti normativi che lo impediscono, quel rapporto non sorge, la previsione dell'art. 2126 c.c. è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato;
la pretesa di riconoscimento di quest'ultimo diritto, quale conseguenza di quei fatti storici, non introduce dunque elementi nuovi nel contraddittorio delle parti, né altera la connotazione della causa petendi, ma solo ne valorizza un unico aspetto minore (svolgersi di fatto della prestazione subordinata) che, in diritto, secondo il principio iura novit curia, va soltanto giudizialmente qualificato come tale da produrre l'effetto perseguito (differenze retributive), in ragione del disposto della corrispondente norma che lo prevede, ovverosia dell'art. 2126 c.c.”. In virtù di tali argomentazioni, la Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui “non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello, come anche essere posta d'ufficio a fondamento della decisione, la pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la Pubblica Amministrazione, allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento dell'esistenza in diritto di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019). Va, quindi, esaminato il merito della domanda. L'art. 1 della l. 23 ottobre 1960, n. 1369 prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di
11 lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. … È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante”. La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della l. 1369 del 1960, andava ricavata, nella vigenza della suddetta disciplina, tenendo conto anche della previsione dell'art. 3 della stessa l. 1369/1960, concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (cd. appalti endoaziendali).
L'ipotesi di appalto illecito di manodopera era dunque configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dal committente), sia, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, in ipotesi di assenza, in capo al soggetto interposto, di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, sempre che il presunto appaltatore non desse vita, in tale ambito, a un'organizzazione lavorativa autonoma e non assumesse, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Successivamente il legislatore, come già visto, ha stabilito con l'art. 29 del d.lgs. 276/2003 che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Il decreto legislativo 276/2003, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, ha ribadito la sostanza del divieto già sancito dalla l. 1369/1960, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino. Pertanto, pur a seguito dell'abrogazione espressa della l. 1369/1960 ad opera del d.lgs. 276/2003, permane l'impianto fondamentale del divieto di interposizione al di fuori dei casi consentiti (v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019); con la conseguenza che, ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al d.lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e specificità degli istituti ivi previsti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate, l'interprete può tutt'ora rinvenire nei principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza
12 della l. 1369/1960 parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso cui si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro e, quindi, di una somministrazione irregolare di manodopera (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
27213 del 26/10/2018).
Ciò posto, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali in tema di appalto illecito e somministrazione di manodopera. L'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente (v. Cass. Ordinanza n. 12807 del
26/06/2020).
Quanto al requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, in tutti quei casi in cui l'opera non richieda per il suo compimento l'uso di notevoli attrezzature o macchinari, ma possa di contro essere realizzata con l'ausilio di mezzi modesti, ovvero senza necessità di particolari strumentazioni, come nel caso di cui si discute, decisivo per accertarne l'esistenza è l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n.
15557/2019, cit.).
In particolare, sugli appalti endoaziendali – caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – si è formata una copiosa giurisprudenza, che li ha censurati ogniqualvolta l'appaltatore, pur titolare di una effettiva organizzazione aziendale, mettesse a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione, ma senza che da parte sua ci fosse una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v., fra le tante, Cass. 9 aprile 2008, n. 9264; 30 agosto 2007, n. 18281; 19 luglio
13 2007, n. 16016; 21 luglio 2006, n. 16788; 18 maggio 2006, n. 11678; 5 ottobre 2004, n. 19898; 19 dicembre 2002, n. 18098). Particolare rilevanza assumono quindi l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro (Cass., 9.10.1997, n. 9139; Cass. 9.6.2000, n. 7917) e, più in generale, le concrete modalità di svolgimento e di controllo dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti della società cooperativa appaltatrice dei servizi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8643/2001, 11678/2006, 12664/2003).
Ancora, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27105 del
25/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 7820 del 28/03/2013; Sez. L, Sentenza n.
7898 del 06/04/2011).
Con riguardo al requisito del rischio d'impresa, esso si ritiene sussistente qualora l'appaltatore si sia impegnato a fornire l'opera sopportando l'alea economica dell'attività produttiva.
Ancora più recentemente si è rilevato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (v. Cass.,
Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020: nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente,
14 alcun referente organizzativo;
conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 18455 del
28/06/2023). In definitiva, l'appalto in cui la prestazione richieda prevalentemente o esclusivamente l'impiego di manodopera non può perciò solo essere considerato illegittimo, risultando necessario procedere a una puntuale verifica dei caratteri dell'organizzazione e della direzione delle risorse umane: in tal caso, assume valore decisivo, ma non esclusivo, il criterio dell'effettivo esercizio del potere di direzione e di organizzazione.
Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è, però, del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11720 del 20/05/2009; Sez. L, Sentenza n. 17444 del
27/07/2009, Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019). Fatte queste premesse in punto di diritto, occorre valutare gli esiti dell'istruttoria svolta. Il teste ha dichiarato “conosco i ricorrenti perché sono Testimone_1 diventati miei colleghi di lavoro, hanno lavorato come OSS nel reparto di Medicina dell'Ospedale di . Io lavoravo come strutturato, loro CP_8 sono entrati come OSS con la cooperativa, io lavoravo dal 1990, non so se prima di venire al reparto di medicina i ricorrenti già lavoravano in ospedale. ADR: per la signora posso dire che subì un incidente nel Pt_1 sollevare un paziente, ma tanto so perché me lo ha raccontato la diretta interessata, io non ho assistito personalmente. ADR: so anche che ha avuto un incidente mentre veniva a lavorare con la macchina, ma non ho assistito.
So che è arrivata in pronto soccorso e poi è arrivata la notizia nel reparto di medicina, perché non poteva coprire il turno. ADR: per la ricorrente
posso solo dire che ha lavorato un paio di anni in Parte_2 ospedale, però in un altro reparto e ha fatto solo qualche turno in medicina, poi è andata via, in quanto trasferita e io non l'ho vista più. ADR: anche la signora non era assegnata al reparto di Medicina, ma è Parte_12 venuta a fare qualche turno e quando, nel periodo del covid, hanno chiuso il suo reparto l'hanno mandata in medicina che era stato individuato come reparto covid. Lo era assunta dalla cooperativa come Parte_7 sostituta di chi mancava, ma quasi tutti i giorni lavorava in Medicina con me. è stato qualche mese in Medicina e abbiamo lavorato Parte_9 insieme, poi è stato trasferito in Radiologia. ADR: è stata Parte_5 assegnata prima in Pronto Soccorso e poi in Ortopedia, quindi non abbiamo lavorato insieme, ma so che lavorava come OSS in ospedale. ADR:
era assunta come per fare le sostituzioni per Parte_6 Pt_7 coprire le mancanze, ma ha lavorato in medicina per molto tempo perché doveva sostituire una lavoratrice in gravidanza difficile. È stata una di quelle con cui ho lavorato di più insieme. era Parte_8
15 assegnata al reparto di medicina, ma quando serviva veniva mandata in altri reparti. Ma per quasi tutti era così. ADR: Persona_6 inizialmente era stata assegnata alla sala operatoria e poi al reparto di Medicina e quindi dopo l'assegnazione al reparto di medicina abbiamo lavorato insieme. ADR: è stata un pò di tempo in malattia perché _4 ha subito un infortunio, io non ero presente ma stesso la signora _4 mi ha raccontato che era rimasta bloccata con la schiena mentre sollevava un paziente. ADR: a me non risulta che i ricorrenti abbiano fatto i corsi sulla sicurezza come li abbiamo fatti noi, tanto posso dire perché loro non sono mai venuti con noi a fare i corsi. Non so se la cooperativa ha organizzato dei corsi per loro, non me lo hanno riferito. ADR: per quanto riguarda il reparto di medicina, a me non risulta che ci fossero gli ausili come il sollevatore paziente, cinte di contenimento o rulli;
quindi, chi lavorava in reparto non poteva usarli. Non mi risulta che ci fossero neanche negli altri reparti. A me non risulta che la cooperativa abbia fornito i predetti ausili ai ricorrenti, ma davanti a me, in Medicina, non sono stati usati. ADR: quando c'erano dei defunti, sia gli interni che gli OSS della cooperativa, portavano giù i defunti, nella sala mortuaria, rientrava tra i nostri compiti. ADR: la notte non veniva fatta dagli OSS, quindi la mattina quando andavamo a lavorare in reparto, capitava spesso che noi OSS interni e anche i ricorrenti abbiamo trovato i pazienti non cambiati, in particolare non veniva effettuato il cambio pannolone, cambio busta urina e dovevamo occuparcene noi. La notte c'erano solo gli infermieri che non lo facevano. Preciso che al reparto di medicina ero io l'unico OSS strutturato, Cont gli altri erano tutti quelli della cooperativa. ADR: non so se l' ha fatto ai ricorrenti la comunicazione della valutazione dei rischi, a noi la comunicava. ADR: i ricorrenti che hanno lavorato all'ospedale di CP_8
lavoravano stabilmente, in quanto mancavano gli strutturati e quindi
[...] venivano chiamati loro. ADR: per quanto riguarda il mio reparto e chi ci lavorava, posso dire che noi OSS portavamo le medicine ai pazienti, però su indicazione specifica dell'infermiere che ci diceva quale farmaco portare al paziente, questo qualche volta, non tutti i gionri. Poi mettevamo anche l'ossigeno con gli occhialini o la mascherina e staccavamo le flebo. A me è capitato spesso, ai miei colleghi qualche volta. ADR: io attestavo la mia presenza timbrando il cartellino, mentre nel caso di assenza o di infortunio dovevo comunicarlo al reparto e alla direzione sanitaria”. Il teste ha riferito “conosco i ricorrenti perché sono stato Testimone_2 dipendente dell' , presso la struttura ospedaliera di RI Parte_10 dal 1990 fino al 2020, sono in pensione da tre anni e due mesi. Non ho rapporti di parentela con i ricorrenti, né cause in corso contro la resistente.
ADR: io ho sempre visto i ricorrenti che sollevavano i pazienti tramite le lenzuola, non ho mai visto sollevatori e anche io come dipendente li sollevavo così. Preciso che io ho lavorato nel reparto di Medicina e per vent'anni all'obitorio. Fino al 2005 più o meno ho lavorato in Medicina, poi lavoravo con le reperibilità sia in Medicina che all'Obitorio, non ricordo la data precisa. Facevo i turni in medicina e solo su reperibilità
16 andavo all'obitorio. Poi ho lavorato solo all'obitorio. Preciso che anche quando lavoravo solo all'obitorio avevo modo di vedere cosa succedeva nei reparti, in quanto io mi occupavo di andare a prendere i cadaveri. ADR: succedeva che nel cambio del turno venivano lasciate in sospeso alcune pulizie da fare e le OSS del nuovo turno dovevano provvedere al cambio pannolone e adempimenti simili. A volte toglievano anche le flebo, quando serviva dare una mano. Ad esempio, in medicina dove stavo io, spesso si Part avevano emergenze e chi poteva, aiutava. ADR: le si occupavano anche del cambio pannolone e del cambio sacca urine. ADR: sul capo 3 non so rispondere. ADR: sul capo 4 posso confermare che i ricorrenti lavoravano ad , al presidio ospedaliero di Monteforte IN, CP_8
Asl AV2, al centro Alzheimer e tanto posso dire, in quanto me lo dicevano loro quando ci incontravamo e poi perché ho fatto il sindacalista e ricevevo anche da loro proposte su iniziative sindacali. ADR: non so se i ricorrenti somministravano i farmaci, perché si tratta di prestazioni infermieristiche e non so dire. Io non l'ho mai fatto e non ho visto i ricorrenti somministrare farmaci. Come ho detto, quando serviva per urgenze staccavano la flebo e somministravano l'ossigeno, su indicazione degli infermieri. ADR: sul capo 6 non so rispondere, posso solo dire che nel periodo del covid tutti i ricorrenti sono stati presenti e hanno lavorato in prima fila nel periodo di emergenza. Non so se nel periodo emergenziale ci sono state nuove assunzioni di OSS a partita iva. ADR: io timbravo il cartellino per attestare la mia presenza e nel caso di assenza per malattia, che io non ho mai fatto, si doveva mandare un certificato”. La teste ha dichiarato “io sono il legale Testimone_3 rappresentante del che ha vinto un Controparte_28 Cont appalto con l' , l'ATI è composta da che è la capofila. Parte_19
ADR: io sono legale rappresentante dal 2012, ma non ricordo bene la data. ADR: l'appalto è stato fatto nel 2012 e poi rinnovato nel 2015 e aveva come oggetto in outsorcing l'assistenza domiciliare infermieristica, di supporto e assistenziale. ADR: non conosco le persone elencate al capo 3 del capitolato di prova di parte resistente, sicuramente non sono dipendenti del
, non so se lo siano dell'altro Consorzio. ADR: confermo la Parte_14
Cont circostanza di cui al capo 5 e tanto so perché l' non liquida senza i fogli firma e questi devono essere presentati sia da che da . ADR: il Pt_14 CP_7 foglio firma serve per elaborare il conteggio delle ore effettuate da ogni
Cont operatore per avere la liquidazione delle ore dall' , tanto so perché i fogli firma sono raccolti dall'amministrazione e io ne sono a conoscenza in quanto legale rappresentante. ADR: senza il foglio firma e senza il
Cont conteggio delle ore l' non liquida e questo vale per tutti gli appalti che
Cont fa l' . ADR: come ho detto l'appalto vinto nel 2012 è stato rinnovato nel 2015 e le modalità di esecuzione erano le stesse sia in termini di prestazioni oggetto di appalto che di modalità e procedure da seguire per i pagamenti”. Il teste ha riferito “Non conosco nessuno dei ricorrenti, Testimone_4
Cont non lavoro per l' , sono stato amministratore delegato di fino al CP_7 novembre 2020, che ha avuto in appalto il servizio di outsourcing per
[...]
[...] . ADR Io non conosco personalmente il personale dipendente né le Pt_20 modalità di svolgimento in concreto dell'attività lavorativa ma solo in generale le condizioni dell'appalto, peraltro il Consorzio ha numerosi appalti. ADR In tutti i nostri appalti è previsto il foglio firma per ogni operatore che si trova presso la sede di lavoro. Il foglio firma ci viene trasmesso e serve sia per elaborare la retribuzione del dipendente che per emettere fattura all'Ente appaltante. ADR Le assenze vanno preventivamente comunicate all'ufficio del personale GESCO con allegata certificazione medica, se per malattia”. Ebbene, a parere della scrivente dall'istruttoria non sono emersi elementi che inducano a ritenere la sussistenza di un appalto non genuino e, quindi, Cont che i ricorrenti abbiano, in realtà, lavorato alle dirette dipendenze dell' Dalla documentazione depositata dai ricorrenti si evince che gli stessi sono stati assunti dalle Cooperative che si sono succedute nell'esecuzione dell'appalto e successivamente prorogati per svolgere le mansioni di OSS Cont presso le Strutture dell' che coincidono con quelle indicate nei contratti di appalto depositati dalla resistente. I fogli presenza depositati in atti sono siglati dai Direttori delle Unità
Operative a cui gli istanti erano assegnati ma, come emerge dai contratti di appalto e come confermato dai testi e , la compilazione Tes_3 Tes_4 dei fogli presenza con l'indicazione per ogni operatore delle ore di lavoro svolte e la sottoscrizione dei Direttori Sanitari, per conferma dello svolgimento della prestazione, erano i presupposti per procedere al pagamento in favore dell'ATI. Ancora, dalla prova non è emerso che i ricorrenti seguissero il medesimo Cont orario di lavoro dei dipendenti dell' che la prestazione svolta fosse Cont materialmente diretta da personale dell' (estremamente generica è la dichiarazione del teste unico a riferire sul punto- che ha Tes_1 dichiarato che nel reparto di medicina, ove lui lavorava come OSS, era capitato che gli OSS portassero le medicine ai pazienti, su indicazione specifica dell'infermiere che indicava il farmaco da portare, ma che questo capitava qualche volta e non tutti i giorni) e concretamente inserita nell'organizzazione produttiva della stessa, che le mansioni non fossero oggetto di protocolli predeterminati, ma oggetto di specifiche istruzioni in ordine a esigenze particolari che spettava alla loro figura soddisfare, né che si avvalessero di strumenti e materiali di consumo presenti in struttura e non fornita dalle cooperative datrici di lavoro. Dai contratti di assunzione e proroga depositati in atti non emerge nulla di rilevante, se non che i ricorrenti sono transitati alle dipendenze delle varie cooperative dei consorzi che si sono succedute nell'esecuzione degli appalti. Né dalle lettere di referenze rilasciate dai medici operanti nei vari reparti emergono elementi rilevanti per la valutazione della genuinità dell'appalto. Allo stesso modo non rilevano, per quanto di interesse, le foto che ritraggono lo status dei pazienti ricoverati nelle diverse strutture.
18 In definitiva, non sono emersi elementi che inducano a dubitare della Cont genuinità degli appalti sottoscritti dall' e dall'ATI, costituita dalle Cooperative datrici di lavoro dei ricorrenti.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, così provvede: Parte_8 Parte_9
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 2.540, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento il 03.12.2024
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
19