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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2890/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, N. 84, MILANO e P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Paolo Bonalume;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 NTroparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa, come da delega in atti,
[...] P.IVA_2
dagli avv. Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio presso i quali è elettivamente domiciliata in VIA
TRIVULZIO, N. 15, MILANO;
APPELLATA
Avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
«Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1927/23 pubblicata il 13 marzo 2023 nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Milano RG 3564/21 nel giudizio introdotto da – nuova denominazione Parte_1 di – nei confronti di Parte_1 [...]
, limitatamente ai NTroparte_2
Part capi con i quali il Tribunale di Milano non ha accolto la domanda avanzata da nei confronti dell' NTroparte_2
NT
(“ ”) volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti,
[...] oggetto dell'appello:
• € 274.195,04 portati dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1, di cui: Part
− € 273.794,24, di cui alla fattura n. 5011700508 del 5.05.20 ceduta a da DI FA
Management Part
− € 400,80 ceduti a da NTroparte_4
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture Part costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto con la citazione da nel giudizio di primo grado (colonna “Data Scadenza”, doc. 3 – ed ivi riprodotto sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
pagina 2 di 18 dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 5.386,74 riconosciuta dovuta dal
Tribunale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata
Part nell'elenco prodotto con la citazione da nel giudizio di primo grado (colonna “Data Scadenza”, doc. 3 – ed ivi riprodotto sub doc. 1 e non invece, come statuito dal Tribunale, solo con decorrenza dal mese successivo a quello della produzione in giudizio delle relative fatture
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di €
5.386,74 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di €
5.386,74
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in NT quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle seguenti fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza
Part riportata nell'elenco prodotto con la citazione da nel giudizio di primo grado (colonna “Data
Scadenza”, doc. 3 – ed ivi riprodotto sub doc. 2 - sino alla data di pagamento (indicata anche nel sopra riportato prospetto)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della CP_2 citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in
pagina 3 di 18 virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'
[...]
: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei Parte_2 predetti crediti di nei confronti dell' Parte_1 [...]
al NTroparte_2
relativo pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 dell' NTroparte_2
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...]
l' NTroparte_2
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta
[...] Parte_1
a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive».
Per NTroparte_1
[...]
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare l'improcedibilità del ricorso stante la mancanza di legittimazione attiva della Parte_1
;
[...]
- nel merito: in via principale:
Part accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da avverso la Sentenza n. 1927/2023 del 10.03.2023 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 13.03.2023 e, conseguentemente, rigettare l'atto di gravame con conferma delle statuizioni di primo grado;
in via subordinata:
pagina 4 di 18 comunque, rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande di parte appellante, sia in via principale che in via subordinata, perché infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 del doppio grado di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge.
Si richiamano gli allegati e documenti già prodotti».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Part
(di seguito, anche solo o ”) quale cessionaria dei crediti Parte_3 Pt_1
vantati da diverse società ( DI NTroparte_5 CP_6 CP_7 Parte_4 CP_8
FA), conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, L'
[...]
(di seguito anche NTroparte_2
NT solo “ ) per chiederne la condanna al pagamento:
a) di euro 401.172,39 in linea capitale, importo, poi, ridotto ad € 279.581,78;
b) degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002;
c) degli interessi anatocistici scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
d) della somma di euro 2.360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002.
In via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta e, in via
NT di ulteriore subordine, domandava la condanna della di ogni somma che fosse ritenuta dovuta, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
NTroparte_9
, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva: a) il difetto di
[...] legittimazione attiva, in quanto non vi era prova dell'intervenuta cessione dei crediti e della notificazione della stessa, né che la cessione era stata formalizzata con scrittura privata autentica da notaio o con atto pubblico;
b) l'avvenuto pagamento della maggior parte dei crediti prospettati;
c) che l'amministrazione non era stata in grado di pagare altri crediti, in quanto non era stata emessa una regolare fattura elettronica o perché le fatture erano prive del codice identificativo di gara;
d) che per pagina 5 di 18 alcune fatture, la cessione era stata notificata dopo il pagamento;
e) che la cessione delle fatture del fornitore DI FA LU era stata regolarmente e tempestivamente rifiutata;
f) che non erano dovuti né gli interessi moratori per il ritardato pagamento e gli interessi anatocistici, né i costi di recupero per il mancato pagamento delle fatture;
g) la mancanza dei presupposti legittimanti l'azione per ingiustificato arricchimento.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«1) condanna NTroparte_2
al pagamento, a favore di
[...] [...]
della somma di euro 5.386,74 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal mese Parte_1
successivo alla produzione delle fatture (memoria n. 1: 29.10.2021) al saldo;
2) condanna NTroparte_2
E al pagamento, a favore di
[...] CP_2 NTroparte_2 Parte_1
, della somma di euro 832,02, a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002;
[...]
3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti».
L'iter motivazionale del primo giudice, per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello, può essere riassunto come di seguito.
Part In relazione alle fatture cedute da EDISON FACILITY MANAGEMENT, aveva dedotto un insoluto relativamente alla fattura n. 5011700508 del 5.05.20 per euro 273,794.24, e, a sostegno della titolarità del credito, aveva prodotto il contratto di cessione concluso con il fornitore in data
21.12.2020, con prova della notifica al debitore ceduto in data 29.12.2020. L'azienda convenuta aveva eccepito l'avvenuto rifiuto della cessione entro il termine di 45 giorni dalla suddetta notifica. Il
Tribunale, in applicazione del disposto degli artt. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e 106, comma 13, del
D.lgs. n. 50/2016, ha ritenuto effettivamente inopponibile la cessione all'ente convenuto, in ragione della tempestiva, espressa comunicazione di rifiuto.
In relazione alle fatture cedute da parte attrice aveva domandato il pagamento di € CP_6
400,80 e prodotto il contratto di cessione dei crediti, stipulato per atto pubblico, in data 6 giugno 2018, con la prova delle relative notifiche (doc. 16), nonché le fatture emesse dalla società cedente (doc. 14).
NT L deducendo peraltro di aver già corrisposto il pagamento al fornitore BRYSTOL, aveva eccepito che le fatture emesse, riguardando crediti futuri, non avrebbero potuto essere oggetto della cessione. Il
Tribunale di Milano ha ritenuto fondata tale eccezione, in quanto, nelle premesse del contratto di pagina 6 di 18 cessione sottoscritto in data 6.06.2018 e notificato in data 21.06.2018, era stato pattuito che “la cedente intende cedere alla cessionaria: a) i crediti futuri che sorgeranno nei 12 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei dodici mesi dalla sottoscrizione della presente”. Ancora, nella parte inerente alla
“descrizione dei crediti ceduti”, i contraenti avevano specificato che “La cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 12 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato. I crediti futuri: Tutte le fatture che verranno emesse nei 12 mesi dalla sottoscrizione della presente: in esecuzione di contratti/ordini di fornitura già perfezionati:
CONTRATTO N. DEL in esecuzione di contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei successivi 12 mesi dalla sottoscrizione della presente. ovvero tutte le fatture che verranno emesse dalla nr.
2688020256 del 30 04 2018”. Le fatture in questione erano state emesse in data 13.09.2019 e 8.11.2019
e, dunque, dopo i dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione, con conseguente estraneità del credito all'oggetto della cessione e natura liberatoria del pagamento effettuato al cedente. Part Il Tribunale ha dunque condannato l'azienda convenuta a corrispondere a per sorte capitale, la somma di euro 5.386,74, derivante dalle fatture cedute da (€ 2.713,49), da (€ NTroparte_5 CP_8
2.383,15) e da ER FA AR (€ 290,10).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2022, il primo giudice ha affermato: «non può accogliersi, se non limitatamente agli importi riconosciuti, con valore confessorio, dalla parte convenuta. Difatti, non ha allegato né documentato Parte_1
specificatamente le modalità di calcolo di tali interessi, né ha fornito elementi sufficienti per poter procedere alla liquidazione degli stessi, in relazione all'intera somma azionata nell'atto di citazione
(…).Nel caso di specie, in primo luogo, parte attorea non ha prodotto tutti i contratti con i singoli fornitori e, in ogni caso, non ha allegato specificatamente né provato l'avvenuta pattuizione di termini di pagamento, in relazione ai singoli crediti. In secondo luogo, non può ritenersi sufficiente
l'indicazione della data del pagamento nelle fatture né, a fortiori, quella riportata nel c.d. “elenco credito” trattandosi di documenti di formazione unilaterale. In terzo luogo, pur riconoscendo che molte delle fatture furono pagate in corso di causa, la società attorea non ha indicato specificatamente quando dovrebbero ritenersi liquidati i singoli crediti, alla luce del fatto che, per la maggior parte di essi, si è trattato di una “retrocessione o girata delle somme” direttamente effettuata dal fornitore,
pagina 7 di 18 accettata dalla . Richiamato il disposto dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002, applicabile anche alle Pt_1 transazioni commerciali concluse con pubbliche amministrazioni visto il disposto di cui all'art. 2 del Part medesimo decreto, e rilevato che non aveva provato la pattuizione tra le parti di termini di pagamento, il primo giudice ha riconosciuto alla stessa gli interessi di mora sul solo importo di euro
5.386,74, dal mese successivo alla produzione delle fatture al saldo. Per converso, ha liquidato, a fronte del riconoscimento con valore confessorio effettuato da parte convenuta nella comparsa di conclusionale, gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, in relazione al capitale già pagato, di euro
38,55 in relazione alla cessione Codifi srl, euro 691,52 per euro 101,95 in riferimento alla CP_8 cessione Soenergy, per l'importo complessivo di euro 832,02.
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto che non potessero essere riconosciuti interessi anatocistici, poiché «dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, circostanza non provata nel caso di specie per tutto quanto sopra (Cass.4830/2004; 4935/2006) Da ultimo, parte attorea, ha chiesto il pagamento, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, della somma di euro 2.320,00, corrispondente all'importo di euro 40 moltiplicato per ciascuna delle 58 fatture costituenti la sorte capitale azionata con l'atto di citazione, già esclusa la fattura di euro 39,5. Tale voce di danno non può essere riconosciuta, considerato sia il considerevole ridimensionamento del credito prospettato da parte attorea, sia la mancata specificazione del numero di fatture per cui si persiste nella richiesta alla luce dei pagamenti intervenuti, sia, soprattutto, perché la fattura di importo maggiore fu oggetto di una cessione notificata successivamente alla data di notifica dell'atto di citazione».
II. Il giudizio di appello
Part II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello affidando il gravame a sei motivi, così rubricati e che si provvede a riassumere in estrema sintesi:
pagina 8 di 18 1.Nullità - erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non dovuti i crediti pari ad € 400,80
Part ceduti a da . NTroparte_4
Part Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la
NT Part condanna dell' al pagamento di € 400,80, azionati da quale cessionaria di CP
. A dire dell'appellante, il Tribunale – in violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e delle
[...]
disposizioni di cui alla L. n. 52/91 e, comunque, in tema di cessioni dei crediti – avrebbe omesso di Part considerare che l'atto di cessione in esame prevedeva la cessione in favore di di tutti i crediti che NT fossero sorti in forza di contratti già stipulati (tra e l' o che fossero stati stipulati entro CP
12 mesi dalla cessione. Inoltre, l'atto prevedeva la cessione di tutte le fatture che fossero state emesse a decorrere dalla n. 2688020256 del 30.04.18 e non solo delle fatture che fossero state emesse entro 12 mesi dal 30 aprile 2018: poiché le fatture oggetto del giudizio sono sorte in forza di contratti già stipulati al momento della cessione e sono state emesse nel 2019, ovvero successivamente alla fattura n. 2688020256 del 30.04.18, non sussisterebbe alcun dubbio in ordine al fatto che anche tali fatture
Part sono state cedute a quali crediti futuri.
2. Nullità - erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non dovuti i crediti pari ad € Part 273.794,24 ceduti a da DI FA Management.
Part Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la
NT condanna dell' al pagamento di € 273.794,24, di cui alla fattura n. 5011700508 del 5.05.20 ceduta Part a da DI FA Management.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che in tema di cessioni dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto, la disciplina applicabile è quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti al debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica
Amministrazione, prevede che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità (accettazione o assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica). La
L. n. 52/91 sarebbe applicabile al caso di specie poiché le società fornitrici, che hanno ceduto i crediti a
Part
svolgono attività di impresa, i crediti ceduti traggono origine da contratti stipulati dalle predette
Part società nell'esercizio di tale attività, e la cessionaria è una banca/intermediario. Doveva invece escludersi che potessero trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 70 comma 3^ RD n.
2440/1923 e quelle di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06.
pagina 9 di 18 NT Peraltro, a dire dell'appellante, l' non aveva provato di aver inviato il rifiuto, entro i 45 giorni dalla notifica della cessione, sia alla cessionaria che alle cedenti.
In ogni caso, un tempestivo rifiuto delle cessioni sarebbe stato inidoneo a determinarne l'inopponibilità, poiché il rifiuto delle cessioni ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 (ex Codice dei NTratti
Pubblici) è efficace soltanto nell'ipotesi in cui il contratto sia ancora in corso di esecuzione, e l'amministrazione appellata non aveva fornito alcuna prova del fatto che, sia al momento della comunicazione della cessione che all'avvio del giudizio, il contratto da cui i crediti avevano tratto origine fosse ancora in corso di esecuzione.
Infine, la appellante ha ribadito le difese del primo grado in riferimento al diritto di ricevere il pagamento degli interessi di mora e anatocistici, nonché dell'importo di €40, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto di appello, come previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
3. Nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuto che sulla sorte capitale di €
Part 5.386,74 riconosciuta dovuta a dal tribunale gli interessi debbano decorrere dal mese successivo
a quello di produzione delle fatture in giudizio anziché' dal 60^ giorno successivo a quello di NT ricevimento delle fatture da parte dell' .
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi sulla sorte capitale di € Part 5.386,74, dovuta a a decorrere dal mese successivo alla produzione delle fatture. Il primo giudice avrebbe errato in quanto l'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi dal 60° giorno successivo rispetto a quello di ricevimento delle fatture da parte dell'ente, ed eventuali pattuizioni che avessero previsto un più lungo termine di pagamento sarebbero state nulle. Pertanto, il riferimento operato dal giudicante alla mancata produzione in giudizio dei contratti si rivelava fallace. Part Peraltro, aveva indicato sin dalla citazione il numero, l'importo, la data emissione e quella di NT scadenza di ogni fattura, e tali dati non erano stati contestati dall' Anche di questo, il Tribunale non aveva tenuto conto.
4. Nullità – erroneità della sentenza per non aver riconosciuto dovuti gli interessi di mora in relazione
Part NT alla sorte capitale azionata da e pagata dall'
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento relativa agli NT interessi di mora sulla sorte capitale pagata dall' La appellante contesta l'affermazione del
Tribunale per cui non ha allegato né documentato specificatamente le Parte_1
pagina 10 di 18 modalità di calcolo di tali interessi, né ha fornito elementi sufficienti per poter procedere alla liquidazione degli stessi, in relazione all'intera somma azionata nell'atto di citazione”, rappresentando di avere specificato, per ogni fattura, la data di scadenza del termine di pagamento, non contestata dall'amministrazione appellata.
5. Nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuti non dovuti gli interessi anatocistici
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento degli interessi anatocistici «in relazione alla totalità dei crediti, compresi quelli riconosciuti dovuti dal Tribunale e
NT quelli pagati dall' ». A dire dell'appellante, tali interessi sono stati richiesti con decorrenza dalla domanda giudiziale e in relazione alla porzione di interessi di mora maturati sulla sorte capitale, che al momento della notifica della citazione e nel corso del giudizio erano scaduti da almeno sei mesi.
6. Nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non dovuti gli importi ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 in relazione a ciascuna fattura
Il motivo censura la sentenza per aver rigettato la domanda di pagamento dell'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione a ciascuna fattura. In tesi, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, che dispone che «al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito».
II.b. Si è costituita in giudizio l' NTroparte_9
, contestando tutto quanto ex adverso
[...] dedotto e domandando il rigetto dell'appello.
II.c. All'udienza del 28.05.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
pagina 11 di 18 III.a. Il primo motivo d'appello è infondato.
L'appellante sostiene che la cessione del credito abbia avuto ad oggetto anche due fatture emesse nel settembre e nel novembre 2019 (n. 2689036723 del 13.09.2019 per € 72,00 e n. 2689044244 dell'08.11.2019 per € 328,80; doc. n. 14 ). Insiste infatti nel sostenere che «l'atto di Pt_1
Part cessione in esame ha previsto la cessione in favore di di tutti i crediti che fossero sorti in forza di
CP_1 contratti già stipulati (tra e ) o che fossero stati stipulati entro 12 mesi dalla cessione. CP
Tale atto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non ha dunque esclusivamente la cessione delle fatture che fossero state emesse entro 12 mesi bensì di quelle emesse in forza di contratti stipulati/da stipularsi entro 12 mesi». Inoltre, il contratto richiama espressamente le fatture successive alla “nr. 2688020256 del 30 04 2018”.
Dunque, a dire dell'appellante, con riferimento ai contratti già stipulati prima della cessione come nel caso di specie, questa avrebbe avuto ad oggetto crediti futuri, incorporati in fatture successive alla nr.
2688020256 del 30.04.2018, senza alcun limite temporale.
Tale interpretazione del contratto non è assolutamente condivisibile. Essa oblitera la chiara delimitazione dell'oggetto del contratto contenuta nell'incipit del testo: «la cedente intende cedere alla cessionaria: a) i crediti futuri che sorgeranno nei 12 mesi dalla sottoscrizione della presente data”, da cui deve invece trarsi che i crediti ceduti sono quelli derivanti da contratti già stipulati, o da contratti stipulandi nei 12 mesi dalla cessione, insorgendi, a decorrere dalla fattura nr. 2688020256 del
30.04.2018, sempre in quei 12 mesi.
Pertanto, le due fatture del 2019 sono estranee all'oggetto della cessione, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
III.b. Anche il secondo motivo d'appello, relativo all'esclusione del credito per € 273.794,24 in ragione dell'intervenuto rifiuto da parte della debitrice ceduta, è infondato.
Ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., la cessione di credito si realizza con la conclusione del relativo contratto di cessione ed è efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata. Pertanto, nella disciplina generale del Codice civile, per la cessione del credito: i) non è previsto alcuno specifico requisito di forma;
ii) non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto;
iii) la notifica o accettazione ex art. 1264 c.c. non richiedono particolari requisiti di forma, né incidono sulla validità del negozio, rappresentando solamente condizioni affinché la cessione divenga efficace, cioè opponibile, al debitore ceduto e ai terzi.
pagina 12 di 18 Nel caso in cui il debitore ceduto sia un soggetto pubblico e il credito oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile si discosta da quella generale prevista nel nostro ordinamento, stante l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
Come è risultato dalla documentazione versata in atti1, nonché dai verbali di sopralluogo2, i crediti in oggetto sono sorti da un contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto il rinnovo dei Certificati di
Prevenzione Incendi delle centrali termiche degli stabili patrimoniali (c.d. contratto di somministrazione di servizi di efficientamento energetico).
Trascurando la circostanza che il contratto di cessione tra NTroparte_11
richiama la disciplina della cessione di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni Pt_1
dello Stato (stipulato «ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923: p.
1, doc. n. 16, 2_94759, fasc. primo grado -disciplina che, in ogni caso, il Tribunale Parte_1 correttamente ha ritenuto non applicabile con riferimento all' va rilevato, come sempre CP_3 correttamente evidenziato dal primo giudice, che l'art. 117 del D.lgs. 163/2006, rubricato "Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, al comma 3, ha previsto che «le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione »; ed allo stesso modo l'art. 106 del d.lgs. 50/2016, rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", ha previsto, al comma 13, che «le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessioni»
L'amministrazione appellata, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha depositato l'atto di rifiuto del 05.01.21 (Rifiuto Cessione di Credito – atto notarile Rep. N. 38383 notificato in data 29 dicembre
2020: “ai sensi dell'art. 117 c. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (d.lgs. 50/2016) (…) la scrivente NT amministrazione rifiuta la cessione del credito sopra richiamata” (doc. n. 10, fasc. primo grado, .
Si osserva che il documento in esame, in calce, reca gli estremi delle pec inviate tanto alla cedente quanto alla cessionaria, con precisa indicazione di date ed orario di scarico delle ricevute di accettazione e consegna. Si riporta l'indicazione contenuta nel documento: Part NT Se avesse contestato specificamente quanto sopra, avrebbe posto l' in condizione di effettuare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, la produzione delle ricevute attestanti la notifica
Part del rifiuto. Al contrario, la contestazione è stata effettuata per la prima volta, da con la comparsa conclusionale.
Con riferimento, poi, alla doglianza formulata dall'appellante, secondo cui il rifiuto delle cessioni ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 è efficace soltanto nell'ipotesi in cui il contratto sia ancora in corso di esecuzione, si osserva che, al momento della cessione, il contratto di appalto di servizi di efficientamento concluso con DI era ancora in essere, secondo le emergenze documentali già poste in evidenza dal Tribunale con statuizione non specificamente censurata: la nota del 14.12.2020 con cui
NT l' aveva richiesto ad DI la documentazione integrativa indicata nei moduli dei Vigili del Fuoco
(p. 14, doc. 12, fasc. primo grado appellata); la nota del 24.02.2021 con la quale era stata inviata un'ulteriore comunicazione alla appaltatrice con invito ad adempiere (p. 16, doc. 12, fasc. primo grado appellata); le comunicazioni dei Vigili del Fuoco del 21.06.2021 e del 3.09.2021 (p. 54-55 e p. 61, doc.
29, fasc. primo grado appellata) con le quali era stata richiesta la sostituzione delle porte REI;
i verbali di sopralluogo prodotti, attestanti varie richieste di prestazioni integrative ancora formulate dalla stazione appaltante.
III.c. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello, relativi agli interessi, possono essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi.
L'appellante censura la sentenza per aver riconosciuto gli interessi moratori, sulla sorte capitale di €
5.386,74, a decorrere dal mese successivo alla produzione in giudizio delle fatture anziché, secondo il suo calcolo, dalle date di scadenza del pagamento indicate in fattura.
Il Tribunale, ampiamente motivando sul punto, ha affermato che «parte attorea non ha prodotto tutti i contratti con i singoli fornitori e, in ogni caso, non ha allegato specificatamente nè provato l'avvenuta
pagina 14 di 18 pattuizione di termini di pagamento, in relazione ai singoli crediti. In secondo luogo, non può ritenersi sufficiente l'indicazione della data del pagamento nelle fatture né, a fortiori, quella riportata nel c.d.
“elenco credito” trattandosi di documenti di formazione unilaterale. In terzo luogo, pur riconoscendo che molte delle fatture furono pagate in corso di causa, la società attorea non ha indicato specificatamente quando dovrebbero ritenersi liquidati i singoli crediti, alla luce del fatto che, per la maggior parte di essi, si è trattato di una “retrocessione o girata delle somme” direttamente effettuata dal fornitore, accettata dalla . Pt_1
Part afferma nel motivo di appello che «l'art. 4 del D. Lgs. prevede la decorrenza automatica degli interessi dal 60^ giorno successivo rispetto a quello di ricevimento delle fatture da parte di un ente», e che, in sostanza, la produzione dei contratti sarebbe stata irrilevante, atteso che questi, se avessero pattuito per il pagamento un termine superiore, sarebbero stati comunque invalidi.
La censura è scarsamente intelligibile e pare comunque eludere la ratio decidendi del Tribunale.
A norma del 1 comma dell'art. 4 del D.lgs. 231/02, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento: tale scadenza, a norma del comma 2 lett. a) dello stesso art. 4, deve essere individuata, tra l'altro, nel trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura (o di altro atto equivalente); un termine di scadenza più lungo può essere pattuito, quando debitore sia una pubblica amministrazione, purché in modo espresso e purché non superiore a 60 giorni.
Pertanto, atteso che la norma prevede la pattuizione di termini intermedi, ma questa deve risultare dal Part contratto, avrebbe dovuto provare che la scadenza del pagamento indicata nelle fatture fosse quella pattuita dalle parti, dovendosi altrimenti applicare la previsione di cui al comma 2 lett. a) della norma, e, cioè, ritenere che gli interessi di mora decorrano dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (che in questo caso, come si sta per dire, ha dovuto coincidere con la data della produzione in giudizio).
Come correttamente affermato dal Tribunale, né le fatture né il c.c. “elenco credito” costituiscono prova della pattuita data di scadenza del pagamento, poiché in entrambi i casi si tratta di documentazione di unilaterale redazione da parte del creditore.
NT La appellante sembra sostenere, nel quarto motivo, che la non contestazione, da parte dell' delle date di scadenza del pagamento contenute nelle fatture, si debba evincere dal pagamento di molte di NT esse nel corso del giudizio di primo grado, ma, atteso che la si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, a giustificazione dei mancati pagamenti, l'omessa presentazione delle fatture elettroniche,
pagina 15 di 18 l'aver poi effettuato, nel corso del giudizio, a fatture prodotte, una serie di pagamenti per sorte capitale riconosciuta come dovuta, non ha implicato non contestazione della data di scadenza del pagamento indicata nelle fatture medesime, ai fini del riconoscimento degli interessi di mora.
Per tale ragione, il Tribunale ha individuato la data di decorrenza degli interessi, sulla sorte capitale di
NT
€ 5.386,74, dal mese successivo alla data in cui certamente, in assenza di prova diversa, la è venuta a conoscenza delle fatture, e cioè con la produzione in giudizio («dal mese successivo alla produzione delle fatture (memoria n. 1: 29.10.2021) al saldo»).
Il Tribunale di Milano ha poi riconosciuto gli interessi di mora sull'importo di complessivo di € 832,02
«a fronte del riconoscimento con valore confessorio effettuato da parte convenuta».
Dalle considerazioni sin qui svolte, deriva l'infondatezza anche della censura relativa al mancato riconoscimento degli interessi anatocistici. Ai sensi dell'art. 1283 c.c. gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Non essendo stata provata, dall'appellante, la data di decorrenza degli interessi di mora sulle fatture azionate, nemmeno è stato provato che alla data della domanda giudiziale questi fossero scaduti, ovvero, come il
Tribunale ha ritenuto, che “il debito [era] esigibile e che il debitore era in mora, circostanza non provata nel caso di specie per tutto quanto sopra».
Part III.f. Infine, è infondato il sesto motivo d'appello, con cui ha censurato la sentenza per aver rigettato la domanda di pagamento dell'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione a ciascuna fattura.
Occorre premettere che la suddetta disposizione di legge ha introdotto una forma di risarcimento
"automatico" (non essendo necessaria la costituzione in mora) e "forfettario", da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come recentemente ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE (del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 costituisce norma di recepimento), ha affermato che l'importo forfettario minimo di € 40,00 «è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale» (cfr. CGUE, Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c. Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, Causa C-585/2020).
pagina 16 di 18 Nella giurisprudenza di merito è generalmente riconosciuto, poi, che l'importo in questione non sia dovuto se il debitore, seppure in ritardo, paga spontaneamente, atteso che trattasi dell'indennizzo forfettario dei costi (interni, amministrativi) sostenuti dal creditore per il recupero.
Nel caso di specie il Tribunale ha respinto la relativa domanda “considerato sia il considerevole ridimensionamento del credito prospettato da parte attorea, sia la mancata specificazione del numero di fatture per cui si persiste nella richiesta alla luce dei pagamenti intervenuti, sia, soprattutto, perché la fattura di importo maggiore fu oggetto di una cessione notificata successivamente alla data di notifica dell'atto di citazione”.
La appellante sostiene che, poiché il Tribunale all'esito del giudizio aveva riconosciuto non dovuto il pagamento di sole 3 fatture, “era dunque sufficiente detrarre dall'importo di € 2.320 l'importo di €40 relativo a ciascuna di tali 3 fatture nonché quello di € 40 relativo alla fattura” (frase che appare, peraltro, monca).
La Corte osserva che, a prescindere dal fatto che, all'esito del giudizio, solo il pagamento di una esigua minoranza di fatture sia risultato non dovuto, ciò che in misura preponderante non è stato accertato è
NT proprio che l' fosse in mora alla data di proposizione della domanda giudiziale, tant'è che gli interessi ex art. 2 D.lgs. 231/02 sono stati riconosciuti solo a decorrere dalla data di produzione delle fatture in giudizio, dovendosi perciò escludere che costi interni e amministrativi di recupero fossero indennizzabili in favore del creditore. I pagamenti della maggior parte della sorte capitale sono stati
NT effettuati spontaneamente dall' in corso di causa, proprio dopo la produzione delle fatture. In alcuni casi, come il Tribunale ha rilevato, il pagamento è arrivato alla cessionaria per effetto di una retrocessione o girata delle somme da parte del fornitore, nei cui confronti aveva già provveduto CP_10
al pagamento. Pertanto, correttamente, in assenza di una compiuta allegazione in ordine alle fatture Part relativamente alle quali continuava a ritenere dovuto l'importo di € 40 a titolo di indennizzo per costi di recupero, la domanda è stata respinta, né vi sono gli estremi per una diversa decisione in questa sede.
IV. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (€
274.275,03), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la pagina 17 di 18 sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1927/2023, ogni contraria domanda ed eccezione
[...]
disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle NTroparte_1 spese del grado, liquidate in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (doc. n. 13. Determina TP/373/2013; doc. n. 14. Determina TP/56/2014; doc. n. 15. Determina DA/92/2013; doc. n. 16.
Determina DA/153/2017), 2 (doc. n. 28) pagina 13 di 18