Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1655/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1655/2024 R.G.V.G. congiuntamente promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ) con Controparte_1 C.F._1
l'Avv. Mario Caputo (pec domiciliazione: Email_1
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._2
con l'Avv. Roberto Mauroner (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per separazione personale di coniugi ex art. 473bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate, con cui le parti si riportano al ricorso introduttivo al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.8.2013 a SA BE (AG), trascritto nel
BE (AG), al n. 4, Parte I, anno 2013 e dalla cui unione coniugale sono nati i figli
, nata in data [...] a [...] e , nato in [...]_1 Persona_2
14.11.2018 in Erice (TP) hanno chiesto omologarsi la propria separazione consensuale,
essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Per la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione, i coniugi hanno rassegnato le seguenti condizioni concordate:
“- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, nell'interesse della prole e nel diritto della bigenitorialità.
- La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , sita in Erice (TP) alla Via G. Rodari Parte_1
n. 17/B, sarà assegnata alla stessa, ove vivrà unitamente ai figli e Persona_1 [...]
; Persona_2
- I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 20:45 nel periodo scolastico e alle ore 21:30 nel periodo non scolastico e a fine settimana alterni dalle ore 17:00 di venerdì alle ore 19:30 della domenica;
fermo restando che le parti potranno concordare diversi giorni di visita del padre, in base agli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. I figli saranno prelevati dal padre e riaccompagnati dallo stesso presso l'abitazione della madre. I genitori avranno la possibilità di sentire i minori al telefono 2 volte al giorno e, comunque, entro l'orario delle 21:00 nel periodo scolastico ed entro l'orario delle 21:30 nel periodo estivo.
- In occasione delle Festività Natalizie, per i periodi che vanno dalle ore 16:00 del 24 Dicembre alle ore 20:00 del 26 Dicembre e dalle ore 16:00 del 30 Dicembre alle ore 20:00 del giorno 1 Gennaio, i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori e saranno prelevati dal padre e riaccompagnati dallo stesso presso la loro abitazione. E così se nel 2024 avranno trascorso il Natale
con la madre, nel 2025 lo trascorreranno con il padre e se avrà trascorso con uno dei due genitori il
Natale, con l'altro trascorrerà il Capodanno. Anche per le festività pasquali e per tutte le altre festività
laiche, i coniugi seguiranno un sistema di rotazione per trascorrere con i minori le predette feste. Il
sig. potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo per due settimane, non consecutive Per_1 ed a rotazione, nel mese di Luglio mentre nel mese di Agosto potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi da alternare con uno stesso periodo di tempo spettante alla moglie. Tale periodo dovrà
essere concordato con la moglie entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno e le parti potranno convenire di invertire o periodi spettanti a luglio con quelli di agosto. In caso di disaccordo, la prima e la terza settimana del mese di Luglio e la prima e la seconda settimana del mese di Agosto con la madre, mentre con il padre la seconda e la quarta settimana del mese di Luglio e la seconda e la terza settimana del mese di Agosto, ad anni alterni ed a rotazione, durante i quali resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i minori. Nei periodi sopra indicati i genitori hanno la facoltà di condurre i figli fuori dal Comune di residenza, premurandosi di fornire indicazioni sulla località sulla reperibilità dei figli entro la suddetta data del 15 giugno. I figli comunque saranno prelevati dal padre e riaccompagnati dallo stesso presso la loro abitazione sita in Erice (TP) alla via
G. Rodari n. 17/B, salvo diverso accordo di volta in volta intercorso tra i genitori.
- Entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
- Il sig. , corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli e un assegno mensile dell'importo di € 600,00 Per_1 Persona_2
(seicento/00), ovvero € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 5O% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Trapani che richiama quello del Tribunale Roma 17/1.2/2014 al quale si rimanda.
Per quanto concerne le attività extrascolastiche, il sig. manifesta sin d'ora Controparte_1
l'approvazione per lo svolgimento di un'unica attività sportiva/culturale/amatoriale/ludica a pagamento per ciascun figlio, le cui spese siano poste a carico di entrambi i genitori sempre nella misura del 50% ciascuno. Le relative fatture emesse per tali attività extrascolastiche e spese straordinarie (sanitarie e non) dovranno essere intestate ai figli o intestate alternativamente a ciascun genitore per le eventuali detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.
- L'assegno unico per i figli dovrà continuare ad essere diviso tra i coniugi nella misura del 50%
ciascuno.
- Considerato che i coniugi sono contestatari di due contratti di mutuo, si stabilisce che le rate del primo mutuo acceso presso l'istituto di credito Banca Sella, per l'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva del sig. , sito in Monreale (PA), le cui rate mensili ammontano a circa € 600,00 Per_1
(seicento/00) verranno pagate dal sig. , mentre il secondo mutuo acceso presso l'istituto di Per_1
credito Banca Sella, per l'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra attuale casa Pt_1
coniugale, sito in Erice Casa SA (TP), Via G. Rodari n. 17/8, le cui rate mensili ammontano a circa
€ 600,00 (seicento/00) saranno pagate dalla sig.ra Il sig. , pertanto, si impegna a Pt_1 Per_1
procedere all'accollo integrale del mutuo Banca Sella contratto per l'acquisto dell'immobile di
Monreale e conseguentemente la sig.ra si impegna a procedere all'accollo integrale del mutuo Pt_1
Banca Sella contratto per l'acquisto della casa coniugale di Erice (TP), Via G. Rodari 17/8 qualora sia possibile e le condizioni dei tassi di interesse siano a vantaggio di entrambi i coniugi.
- Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 2G52981646590 e del libretto di risparmio n. 2G24981646590, intrattenuti entrambi presso la Banca Sella, Filiale di Trapani, C. P.
Mattarella n. 37/39, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
- Il Sig. , in data 12 marzo c.a. previa comunicazione e accettazione della sig.ra ha Per_1 Pt_1
trasferito il proprio domicilio presso altra abitazione sita in Trapani con indirizzo già comunicato alla coniuge. Si rappresenta, altresì, che le parti concordemente hanno deciso in merito alla suddivisione dei beni mobili spettanti a ciascun coniuge.
- la sig.ra ha già provveduto a fornire documentazione attestante il cambio di intestazione a Pt_1
proprio nome di tutte le utenze domestiche relative all'abitazione sita in Erice Casa SA (TP), Via
G. Rodari n. 17/B, precedentemente intestate al Sig. (già casa coniugale). Per_1
- Ciascuno dei coniugi si assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documenti valido per l'espatrio;
- I coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di reciproco e cordiale rispetto.”.
Con note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno insistito nella predetta richiesta di omologa della separazione consensuale di cui al ricorso introduttivo.
A fronte di quanto chiesto dalle parti, va omologata la separazione consensuale dei coniugi. Le condizioni concordate dai ricorrenti per la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione, non risultando contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico, né al superiore interesse della prole minore e vanno dunque accolte. Stante la natura del procedimento, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
omologa la separazione consensuale tra , nato a [...]_1
l'1.2.1979 (C.F.: ) e , nata ad [...] il C.F._1 Parte_1
15.10.1979 (C.F.: ), che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
data 20.8.2013 a SA BE (AG), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SA BE (AG), al n. 4, Parte I, anno
2013, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla sulle spese dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 15.5.2025.
Il Giudice rel./est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo