Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine del 25/09/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3954/2022 (cui sono stati riuniti N RG 4338/2022;
4723/2022; 4739/2022; 4637/2022; 4343/2022; 4342/2022; 4339/2022; 4341/2022; 4340/2022;
6660/2022;6683/2022)
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
[...
, , , DEL GIUDICE DANIELA, , Parte_16 Parte_17 CP_1 Controparte_2
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[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 Controparte_11 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_12 Parte_25 Parte_26
E rappresentati e difesi dagli avv.ti SANTONICOLA CIRO e avv. Aldo Esposito
[...] Parte_27
elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi sito alla VIA AMATO 7 in CASTELLAMMARE DI STABIA, nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore e Controparte_13 Controparte_14
, in persona del Dirigente pro tempore dom.to rappresentati e difesi, dal Dirigente dott.
[...]
Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_14
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno agito in giudizio al fine di sentire dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione
A sostegno della domanda hanno dedotto: di essere docenti a tempo determinato dell'Amministrazione scolastica statale e di aver svolto supplenze per gli anni scolastici e negli istituti scolastici statali indicati nei rispettivi atti introduttivi.
Il si è costituito ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione;
nel merito Controparte_13
l'infondatezza della domanda e l'estinzione del diritto, per alcuni ricorrenti, per decorso del termine prescrizionale.
Ciò detto, preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è
l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Sempre in via preliminare, Controparte_13
va affermata la legittimazione passiva del solo , atteso che, da un lato, Controparte_15 ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l' l' CP_16 Controparte_17
costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto , in rapporto di immedesimazione
[...] CP_13
organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra. L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_18 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” .
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come il ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa
C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_13 CP_13
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Pertanto, la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Peraltro, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, ha dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente ed ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. È poi evidente che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la Corte di Cassazione,
Sezione lavoro, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_13 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Si richiamano alcuni significativi passaggi della pronuncia in oggetto: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. ….. è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_13 diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ebbene, in relazione alle specifiche posizioni dei ricorrenti ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta allegato e documentato che alcuni hanno prestato servizio, per gli anni scolastici indicati in qualità di docenti precari, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario settimanale, alcuni pieno e/o part time, per altri solo per un numero di ore esigue che non è sufficiente per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Di seguito sono indicati i ricorrenti per i quali la richiesta della cd. carta docenti è stata accolta, parzialmente accolta e rigettata indicando anche la motivazione.
Ricorrenti per i quali la richiesta della cd. carta docenti deve essere accolta, avendo depositato in giudizio i contratti stipulati con le amministrazioni statali indicati nei rispettivi atti introduttivi, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e con un impegno orario settimanale pieno e/o part time.
Inoltre, tali docenti hanno dimostrato in giudizio che sono tuttora nel sistema scolastico.
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € Parte_3
500,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 pari alla Parte_4 complessiva somma di € 1.500,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € Parte_5
500,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 500,00; Parte_6
si riconosce il bonus docente per l'anno: 2021/2022 pari alla complessiva somma di € Parte_10
500,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 500,00; Parte_11
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2020/2021 e 2021/2022 pari alla complessiva Parte_12
somma di € 1.000,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 500,00; Parte_14
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 pari Parte_15
alla complessiva somma di € 1.500,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € CP_1
500,00;
DEL GIUDICE DANIELA si riconosce il bonus docente per gli anni: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 2.500,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € Controparte_2
500,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2017/2018, 2018/2019 pari alla Controparte_4 complessiva somma di € 1.000,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma Controparte_5
di € 500,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2020/2021 e 2021/2022 pari alla complessiva Controparte_7
somma di € 1.000,00; si riconosce il bonus docente per gli anni: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_8
2020/2021 e 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 2.500,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_10
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 3.000,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_11
2020/2021 e 2021/2022 pari alla complessiva somma di € 2.500,00;
si riconosce il bonus docente per l'anno 2021/2022 pari alla complessiva somma di € Parte_21
500,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 pari Parte_22 alla complessiva somma di € 1.500,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_23
2021/2022 pari alla complessiva somma di € 2.500,00; si riconosce il bonus docente per gli anni: 2017/2018 e 2021/2022 pari alla complessiva Parte_24
somma di € 1.000,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2020/2021 e 2021/2022 pari alla Parte_25
complessiva somma di € 1.000,00;
si riconosce il bonus docente per gli anni: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 pari Parte_26 alla complessiva somma di € 1.500,00.
Ricorrenti per i quali la richiesta deve essere parzialmente accolta:
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2016/2017, Parte_2
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pari alla complessiva somma di
€3.000,00(tremila/00). La Prof.ssa è tuttora nel sistema scolastico, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
Tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, giusta
Con eccezione del er l'annualità 2016/2017 è maturato il termine di prescrizione;
difatti, si evidenzia che la diffida è del 18 aprile 2022.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui e per le seguenti annualità: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per un valore complessivo pari a €
2.500,00;
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2018/2019, 2019/2020, Parte_7
2020/2021 e 2021/2022. La Prof.ssa ha un contratto a tempo indeterminato;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2018/2019 la stessa ha lavorato solo per 5 H;
in questo caso il numero di ore esigue che non è sufficiente per essere valutato al
50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part- time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016. Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui e per le seguenti annualità: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per un valore complessivo pari a € 1.500,00;
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2019/2020, 2020/2021 e Parte_8
2021/2022. Il Prof. ha un contratto a tempo indeterminato;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 lo stesso ha lavorato solo per 6 H nel 2020/2021 e solo per 3h nel 2021/2022; in questo caso il numero di ore esigue non
è sufficiente per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per l'annualità: 2019/2020 per un valore complessivo pari a € 500,00;
ESPOSITO CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2019/2020, Parte_13
2020/2021 e 2021/2022. Il Prof. è tuttora nel sistema scolastico, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2019/2020 lo stesso ha lavorato solo per
8H; in questo caso il numero di ore esigue non è sufficiente per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per le annualità: 2020/2021 e
2021/2022per un valore complessivo pari a € 1.000,00;
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2018/2019, Parte_16
2020/2021 e 2021/2022. La Prof. è tuttora nel sistema scolastico, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2018/2019 la stessa ha lavorato solo per
6H; in questo caso il numero di ore esigue non è sufficiente per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per le annualità: 2020/2021 e
2021/2022per un valore complessivo pari a € 1.000,00;
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2017/2018, 2018/2019, CP_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La Prof.ssa ha un contratto a tempo indeterminato;
tuttavia, in relazione alla sua specifica la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 posizione la stessa ha lavorato solo per numero di ore esigue non è sufficiente per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per le annualità:
2020/2021 e 2021/2022per un valore complessivo pari a € 1.000,00;
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2018/2019, 2019/2020, Parte_18
2020/2021 e 2021/2022. La Prof. è tuttora nel sistema scolastico, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2018/2019 la stessa ha lavorato solo per
6H; in questo caso il numero di ore esigue non è sufficiente per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per le annualità: 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 per un valore complessivo pari a € 1.500,00;
NOE' MARIAROSARIA CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2017/2018,
2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. La Prof. è tuttora nel sistema scolastico, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2018/2019 manca il contratto;
dunque, non si dà prova dell'effettivo servizio prestato dalla ricorrente.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per le annualità: 2017/2018, 2020/2021
e 2021/2022 per un valore complessivo pari a € 1.500,00;
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2016/2017, Controparte_12
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il Prof. è tuttora nel sistema scolastico, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, per l'annualità 2017/2018 lo stesso ha lavorato solo per un numero di ore esigue, le quali non sono sufficienti per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
Con Inoltre, giusta eccezione del er l'annualità 2016/2017 è maturato il termine di prescrizione;
difatti, si evidenzia che la diffida è del 20 aprile 2022.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per le annualità: 2018/2019, 2019/2020
e 2020/2021 per un valore complessivo pari a € 1.500,00; CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2016/2017, Parte_27
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il Prof. ha un contratto a tempo indeterminato;
tuttavia, in relazione alla sua specifica posizione la domanda è parzialmente accolta, considerato che, giusta eccezione
Con del er l'annualità 2016/2017 è maturato il termine di prescrizione;
difatti, si evidenzia che la diffida è del 12 luglio 2022; inoltre, per l'annualità 2017/2018 lo stesso ha lavorato solo per un numero di ore esigue, le quali non sono sufficienti per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del
28.11.2016.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui e per le seguenti annualità: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e per un valore complessivo pari a € 1.500,00.
Ricorrenti per i quali la richiesta deve essere rigettata:
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER L'ANNO 2021/2022, si rigetta la Parte_9
domanda, in quanto la stessa ha lavorato solo per un numero di ore esigue, le quali non sono sufficienti per essere valutato al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2018/2019, 2019/2020 Parte_17
e 2020/2021 E 2021/2022; si rigetta la domanda, in quanto manca la prova che è attualmente iscritta nelle
GPS l'anno scolastico 2023/2024; così che, non risulta dimostrata la permanenza nel sistema scolastico.
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2020/2021 E Parte_19
2021/2022; si rigetta la domanda, in quanto manca la prova che è attualmente iscritta nelle GPS l'anno scolastico 2023/2024; così che, non risulta dimostrata la permanenza nel sistema scolastico..
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2020/2021 E Controparte_6
2021/2022; si rigetta la domanda, in quanto mancano i contratti in questione;
ne deriva che non si dà prova dell'effettivo servizio prestato per gli anni ci dui trattasi.
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2017/2018, 2018/2019, Controparte_9
2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 si rigetta la domanda, in quanto manca la prova che è attualmente iscritta nelle GPS l'anno scolastico 2023/2024; così che, non risulta dimostrata la permanenza nel sistema scolastico.
CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTE PER GLI ANNI: 2016/2017, Parte_1
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 si rigetta la domanda, in quanto manca la prova che è attualmente iscritta nelle GPS l'anno scolastico 2023/2024; così che, non risulta dimostrata la permanenza nel sistema scolastico. Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in favore dei CP_13
ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Le spese del giudizio, liquidate tenendo conto dell'accoglimento solo parziale di alcune domande e del rigetto di altre, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti di seguito elencati ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi
121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici come sopra precisati;
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione di un buono elettronico, per l'aggiornamento CP_13
e la formazione dei docenti, in favore:
1) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_3
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
2) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_4
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
3) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_5
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
4) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli Parte_6
stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
5) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_10
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
6) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli Parte_11
stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
7) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_12 eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
8) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_14
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
9) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_15
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
10) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza CP_1
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
11) DEL GIUDICE DANIELA per l'importo di € 2.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
12) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Controparte_2
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
13) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale Controparte_4
rivalutazione in eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
14) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Controparte_5 eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
15) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Controparte_7
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
16) per l'importo di € 2.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Controparte_8
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
17) per l'importo di € 3000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Controparte_10 eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
18) per l'importo di € 2.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Controparte_11
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
19) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_21
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
20) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_22
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
21) per l'importo di € 2.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_23
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
22) er l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_24
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
23) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_25
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
24) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_26 eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
accoglie parzialmente le domande di:
1) per l'importo di € 2.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_2
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
2) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza Parte_7
agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
3) per l'importo di € 500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli Parte_8 stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
4) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione Parte_13
in eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
5) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_16
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
6) per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli CP_3 stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
7) per l'importo di € 1500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli Parte_18
stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
8) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_20
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
9) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Controparte_12
eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
10) per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in Parte_27 eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
rigetta le domande di:
1) Parte_1
2) Parte_9
3) , Parte_17
4) Parte_19
5) Controparte_6
6) per le motivazioni di cui sopra. Controparte_9
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8500,00 dovuti CP_13
per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 29/01/2025
Il giudice del lavoro
Dott. EMANUELE ROCCO