Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.355/2025
(a cui è riunito n.384/2025 R.G.L.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 25.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento riunito a quello avente R.G. n.355/2025, discussi alla medesima udienza, promossi da:
, (c.f. ); Parte_1 C.F._1
, (c.f. ), R.G. n.384/2025; Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Celeste Liso (c.f. e dall'Avv. Sabino Sernia C.F._3
(c.f. ), elettivamente domiciliati, in Andria, alla via Senatore Onofrio C.F._4
Jannuzzi n.21, ricorrenti contro
in persona del pro tempore, l' Controparte_1 CP_2 [...]
rappresentati e difesi, dal Controparte_3
dott. Emanuele Melilli, (c.f. ), legalmente domiciliato, in Piazzale C.F._5 CP_3
Forni, 1; resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositato in data 22.04.2025 quello avente numero R.G. n.355/2025 e in data
05.05.2025, quello avente R.G. n.384/2025;
i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti in servizio presso istituti scolastici ubicati nel circondario del Tribunale adito, premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
(2 anni scolastici): aa.ss. 2020/21 e 2022/23; Parte_2
senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare il diritto al beneficio economico Controparte_1
di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, con conseguente condanna del CP_1
alla corresponsione per ciascun anno scolastico della somma di euro 500.
Si è costituito il in entrambi i procedimenti chiedendo in rito, Controparte_1
la riunione tra i procedimenti ex art. 151 disp. att. c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande perché infondate in diritto.
Il giudice all'udienza del 25 giugno 2025 riuniva i procedimenti a quello avente numero R.G.
n.355/2025. Sulla documentazione prodotta, senza esperimento di attività istruttoria, all'esito della discussione, il giudice pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso, documentati dai contratti stipulati e dallo stato matricolare.
Le domande dei ricorrenti devono trovare accoglimento, in particolare per:
, anno scolastico 2024/2025; Parte_1
, 2 anni scolastici, 2020/21 e 2022/23. Parte_2
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
-che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122, della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313, del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamati.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
e disponibile”.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle CP_1
mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, né ha dedotto la prescrizione del diritto.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe spettato loro negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano interni al sistema delle docenze.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte ex art.93
c.p.c..
Quanto alla liquidazione delle spese devono trovare applicazione nella fattispecie i criteri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.M. n. 55/2014 e l'art. 151 disp. att. c.p.c..
La disposizione regolamentare sopra richiamata, infatti, per quanto riguarda le cause di lavoro va letta anche alla luce dell'articolo 151 disp. att. c.p.c., norma speciale che prevede una disciplina più restrittiva rispetto a quella generale dell'articolo 274 c.p.c., posto che introduce l'obbligo e non la facoltà (come nel caso dell'articolo 274 c.p.c.) della riunione delle cause connesse anche solo per l'identità delle questioni e, al comma 2, sancisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”. La finalità della disposizione è all'evidenza quella di ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali. Questa ratio, la stessa insita nella legge 533/1973 che ha modificato il rito del lavoro, il cui articolo
9 ha modificato l'articolo 151 c.p.c. nei termini di cui si è detto, assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Costituzione sul giusto processo e la sua ragionevole durata.
In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione è stata dunque introdotta la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 151 disp. att. c.p.c., per quanto attiene al regime delle spese.
Passando alla fattispecie in esame e alla liquidazione delle spese, le cause, introdotte con separati ricorsi dai medesimi difensori, sono state tutte riunite ex art. 151 disp. att. c.p.c. e discusse alla prima udienza.
Il compenso è liquidato nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto, la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione.
Tutti i procedimenti sono stati discussi, riuniti e decisi alla prima udienza, quindi non vi è stata trattazione né istruttoria.
Il compenso è liquidato per ciascun procedimento separatamente quanto alla fase di studio e introduttiva, in ragione del valore di ciascuna domanda;
quanto alla fase di discussione, avvenuta dopo la riunione, il compenso è unico.
Si è tenuto conto della maggiorazione per ogni soggetto oltre il primo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dei ricorsi riuniti a quello avente n.355/2025, proposti da e Parte_1 Parte_2
contro
:
[...] Controparte_1
1)Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale, quantificato in euro
500 annuali, per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo, come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi,
Condanna
Il ad assegnare a ciascun ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione CP_1
dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede, in ragione di € 500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 453,00, oltre spese generali, CP_1
IVA, CPA e contributo unificato con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Lodi, così deciso il 25.06.2025.
Il Giudice Dott. Elena Giuppi