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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 05/06/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 3442/2020
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Cristoforo Colombo, 5 98061 RO LI , recapito professionale dell'avv. BONINA
AMELIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: “ indennità di accompagnamento”
Udienza05/06/2025
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Sentenza emessa ai sensi dell'art. 116 cpc.
Con ricorso depositato il 12/11/2020 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di indennità di accompagnamento, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui Controparte_2
all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è infondata ed in tali limiti viene disposto il rigetto.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria Persona_1
argomentazione, non vi è dubbio che non ricorrano i requisiti sanitari richiesti.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dal periziato, oltre che della sua condizione psicofisica obiettivamente osservata in sede di visita, non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso .
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti pure con l'esame obiettivo del paziente.
Il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, e soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale.
È appena il caso di precisare, del resto, che il C.t.u. si è espresso, nella redazione dell'elaborato peritale, con argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca dunque al rigetto della domanda. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP, mentre le spese della CTU sono CP_ poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 12/11/2020 così provvede:
1) Rigetta il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) esonera l'istante dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP;
CP_ 4) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 05/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 05/06/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 3442/2020
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Cristoforo Colombo, 5 98061 RO LI , recapito professionale dell'avv. BONINA
AMELIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: “ indennità di accompagnamento”
Udienza05/06/2025
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Sentenza emessa ai sensi dell'art. 116 cpc.
Con ricorso depositato il 12/11/2020 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di indennità di accompagnamento, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui Controparte_2
all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è infondata ed in tali limiti viene disposto il rigetto.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria Persona_1
argomentazione, non vi è dubbio che non ricorrano i requisiti sanitari richiesti.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dal periziato, oltre che della sua condizione psicofisica obiettivamente osservata in sede di visita, non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso .
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti pure con l'esame obiettivo del paziente.
Il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, e soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale.
È appena il caso di precisare, del resto, che il C.t.u. si è espresso, nella redazione dell'elaborato peritale, con argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca dunque al rigetto della domanda. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP, mentre le spese della CTU sono CP_ poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 12/11/2020 così provvede:
1) Rigetta il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) esonera l'istante dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP;
CP_ 4) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 05/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni