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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott. Francesco Ambrosio Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 103-1/2025 promosso da
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luca Olivieri (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Foggia, Viale degli Aviatori n. 19/C nei confronti di
(C.F.: ), con sede legale in Seveso, Via Controparte_1 P.IVA_1
Galimberti n. 3,
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 20.3.2025 ha Parte_1 chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• fissata l'udienza al 29.04.2025, il Giudice ha disposto un rinvio per l'acquisizione del certificato dei debiti tributari;
• il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data
21.3.2025;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore del creditore, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021;
- modello IVA per il periodo di imposta 2022;
- modello 770 per il periodo d'imposta 2022;
- certificato dei carichi pendenti;
- elenco degli atti sottoposti a imposta di registro;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Seveso, Via Galimberti n. 3, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma complessiva di € 7.080,87 (importo precettato) in forza di Sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Foggia;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “l'esercizio di attività di carpenteria meccanica ed in ferro, tubisteria industriale e meccanica, montaggio di impianti industriale e loro manutenzione” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che non risultano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, il debito erariale risultante dal certificato dei carichi pendenti, pari a € 1.154.014,61;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
7.080,87);
- dall'esistenza, altresì, di ingenti debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 1.154.014,61) Controparte_2 acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2021;
- dall'infruttuoso tentativo di pignoramento di quote sociali ex art. 2471 c.c. esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: Controparte_1
), con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Giulia Caliari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Desio, Via Persona_1 C.F._3
Caravaggio n. 2/B, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.09.2025 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
L.G.
1. RICORRENTE: (C.F.: ) Parte_1 C.F._4
2. CURATORE: dott. (C.F: ) con studio in Persona_1 C.F._3
Desio, Via Caravaggio n. 2/B
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. DI MILANO Controparte_2
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF.
REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO
Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: Controparte_1
), con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la Dott.ssa Giulia Caliari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Desio, Via Persona_1 C.F._3
Caravaggio n. 2/B, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.09.2025 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti
Estratto Conforme.
Monza, ____________ Il Collaboratore di CP_3[
[
[
. Campione Civile prenotate € …………………….
[...] Monza, _______________________________ Il Cancelliere
Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile
Delle procedure Concorsuali ed Individuali
Il Giudice Delegato Giulia Caliari, vista la sentenza di questo Tribunale, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3, ritenuto che appare necessario invitare il
Curatore a conferire circa i risultati dei primi accessi, oltre che a verificare l'effettuazione delle operazioni preliminari:
1. invita il Curatore dott. (C.F.: ) con studio Persona_1 C.F._3
in Desio, Via Caravaggio n. 2/B, a procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli a termini dell'art. 193 CCII nonché a riferire al Giudice Delegato in ordine alle attività urgenti in ordine alla liquidazione giudiziale medesima;
2. invita il Curatore a dare comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sul sito internet di Controparte_4
3. invita altresì il Curatore ad acquisire tempestivamente tutte le risultanze dell'Anagrafe Tributaria in ordine alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale e ad acquisire informazioni, rivolgendosi a soggetti anche privati specializzati in tali tipologie d'indagine, su: 1) società partecipate dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale;
2) società partecipate da soci o amministratori della società sottoposta a liquidazione giudiziale o società nelle quali questi risultano rivestire o aver rivestito cariche negli ultimi anni;
3) patrimonio degli amministratori;
4. invita il Curatore a procedere alla redazione del programma di liquidazione nel rispetto del termine di cui all'art. 213 CCII ovvero, all'occorrenza, a formulare istanza di proroga del suddetto termine;
5. invita infine il Curatore a trasmettere, due giorni prima dell'udienza di discussione dello stato passivo, onde consentire l'esame preventivo del medesimo, copia del file Excel, all'indirizzo e-mail che verrà fornito separatamente dal G.D.;
6. autorizza fin d'ora il Curatore nominato ad effettuare i pagamenti delegati alla Banca tramite F24 o e F23, senza il relativo mandato.
Si comunichi al Curatore.
Monza, 09/06/2025 Il Giudice Delegato dott.ssa Giulia Caliari
Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile
Delle procedure Concorsuali ed Individuali
All'Ufficio Esecuzioni Mobiliari – SEDE
Si informa che in data odierna è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F.: ), con sede in Seveso, Via Controparte_1 P.IVA_1
Galimberti n. 3, e che il Curatore è stato nominato nella persona del dott.
[...]
(C.F.: ) con studio in Desio, Via Caravaggio n. 2/B. Per_1 C.F._3
Monza, 09/06/2025
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Caliari
Depositato in Cancelleria oggi ...........................
Il Cancelliere Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
All'Ufficio del Registro di Monza,
Si informa che in data odierna è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3, e che il Curatore è stato nominato nella persona del dott. (C.F.: ) con studio in Desio, Persona_1 C.F._3
Via Caravaggio n. 2/B.
Si chiede la comunicazione di tutti gli atti registrati di cui sia stata parte l'impresa debitrice, risultanti dall'Anagrafe Tributaria o comunque da voi accertabili.
Monza, 09/06/2025 Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Caliari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott. Francesco Ambrosio Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 103-1/2025 promosso da
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luca Olivieri (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Foggia, Viale degli Aviatori n. 19/C nei confronti di
(C.F.: ), con sede legale in Seveso, Via Controparte_1 P.IVA_1
Galimberti n. 3,
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 20.3.2025 ha Parte_1 chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• fissata l'udienza al 29.04.2025, il Giudice ha disposto un rinvio per l'acquisizione del certificato dei debiti tributari;
• il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data
21.3.2025;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore del creditore, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021;
- modello IVA per il periodo di imposta 2022;
- modello 770 per il periodo d'imposta 2022;
- certificato dei carichi pendenti;
- elenco degli atti sottoposti a imposta di registro;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Seveso, Via Galimberti n. 3, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma complessiva di € 7.080,87 (importo precettato) in forza di Sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Foggia;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “l'esercizio di attività di carpenteria meccanica ed in ferro, tubisteria industriale e meccanica, montaggio di impianti industriale e loro manutenzione” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che non risultano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, il debito erariale risultante dal certificato dei carichi pendenti, pari a € 1.154.014,61;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
7.080,87);
- dall'esistenza, altresì, di ingenti debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 1.154.014,61) Controparte_2 acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2021;
- dall'infruttuoso tentativo di pignoramento di quote sociali ex art. 2471 c.c. esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: Controparte_1
), con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Giulia Caliari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Desio, Via Persona_1 C.F._3
Caravaggio n. 2/B, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.09.2025 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
L.G.
1. RICORRENTE: (C.F.: ) Parte_1 C.F._4
2. CURATORE: dott. (C.F: ) con studio in Persona_1 C.F._3
Desio, Via Caravaggio n. 2/B
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. DI MILANO Controparte_2
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF.
REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO
Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: Controparte_1
), con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la Dott.ssa Giulia Caliari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Desio, Via Persona_1 C.F._3
Caravaggio n. 2/B, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.09.2025 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti
Estratto Conforme.
Monza, ____________ Il Collaboratore di CP_3[
[
[
. Campione Civile prenotate € …………………….
[...] Monza, _______________________________ Il Cancelliere
Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile
Delle procedure Concorsuali ed Individuali
Il Giudice Delegato Giulia Caliari, vista la sentenza di questo Tribunale, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3, ritenuto che appare necessario invitare il
Curatore a conferire circa i risultati dei primi accessi, oltre che a verificare l'effettuazione delle operazioni preliminari:
1. invita il Curatore dott. (C.F.: ) con studio Persona_1 C.F._3
in Desio, Via Caravaggio n. 2/B, a procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli a termini dell'art. 193 CCII nonché a riferire al Giudice Delegato in ordine alle attività urgenti in ordine alla liquidazione giudiziale medesima;
2. invita il Curatore a dare comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sul sito internet di Controparte_4
3. invita altresì il Curatore ad acquisire tempestivamente tutte le risultanze dell'Anagrafe Tributaria in ordine alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale e ad acquisire informazioni, rivolgendosi a soggetti anche privati specializzati in tali tipologie d'indagine, su: 1) società partecipate dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale;
2) società partecipate da soci o amministratori della società sottoposta a liquidazione giudiziale o società nelle quali questi risultano rivestire o aver rivestito cariche negli ultimi anni;
3) patrimonio degli amministratori;
4. invita il Curatore a procedere alla redazione del programma di liquidazione nel rispetto del termine di cui all'art. 213 CCII ovvero, all'occorrenza, a formulare istanza di proroga del suddetto termine;
5. invita infine il Curatore a trasmettere, due giorni prima dell'udienza di discussione dello stato passivo, onde consentire l'esame preventivo del medesimo, copia del file Excel, all'indirizzo e-mail che verrà fornito separatamente dal G.D.;
6. autorizza fin d'ora il Curatore nominato ad effettuare i pagamenti delegati alla Banca tramite F24 o e F23, senza il relativo mandato.
Si comunichi al Curatore.
Monza, 09/06/2025 Il Giudice Delegato dott.ssa Giulia Caliari
Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile
Delle procedure Concorsuali ed Individuali
All'Ufficio Esecuzioni Mobiliari – SEDE
Si informa che in data odierna è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F.: ), con sede in Seveso, Via Controparte_1 P.IVA_1
Galimberti n. 3, e che il Curatore è stato nominato nella persona del dott.
[...]
(C.F.: ) con studio in Desio, Via Caravaggio n. 2/B. Per_1 C.F._3
Monza, 09/06/2025
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Caliari
Depositato in Cancelleria oggi ...........................
Il Cancelliere Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
All'Ufficio del Registro di Monza,
Si informa che in data odierna è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Seveso, Via Galimberti n. 3, e che il Curatore è stato nominato nella persona del dott. (C.F.: ) con studio in Desio, Persona_1 C.F._3
Via Caravaggio n. 2/B.
Si chiede la comunicazione di tutti gli atti registrati di cui sia stata parte l'impresa debitrice, risultanti dall'Anagrafe Tributaria o comunque da voi accertabili.
Monza, 09/06/2025 Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Caliari