Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02544/2026REG.PROV.COLL.
N. 02657/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2657 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere AL NR IC, udito per l’appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, per delega dell’avvocato Pierpaolo De Vizio, nonché viste le conclusioni scritte dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto la domanda di condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la malattia da cui è afflitto (“Leucemia a cellule capellute in atto stazionaria ed in follow up ”), la quale, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata cagionata dall’esposizione all’uranio impoverito e ad altri agenti inquinanti ovvero patogeni avvenuta nel corso delle missioni internazionali cui ha preso parte come comandante di squadra e specialista per il vettovagliamento, nonché durante le esercitazioni nei poligoni di tiro.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Nel corso della sua carriera, l’appellante ha preso parte:
- dal 28 ottobre 1993 al 5 aprile 1994 alla missione “Ibis 2” in Somalia con l’incarico di Sottufficiale addetto al vettovagliamento del Battaglione Logistico “Legnano”;
- dal maggio al giugno 1999 all’operazione “ Joint Guarantor ” in Macedonia;
- dal 13 giugno al 1 ottobre 1999, dal 6 novembre 2000 al 27 febbraio 2001, dal 29 giugno al 5 novembre 2001, dal 26 febbraio al 3 luglio 2002 alla missione “ Joint Guardian ” in Kosovo;
- dal 16 giugno al 13 ottobre 2003 e dal 22 maggio al 27 ottobre 2006 alla missione “Antica Babilonia” in Iraq, rispettivamente con la “ Joint task force Fagare ” e con la “ Task force Alfa ”;
- dal 19 settembre al 18 ottobre 2004 a un campo d’arma in Egitto.
2.2. Nell’autunno del 2009 – in particolare, il 16 novembre 2009, presso l’azienda ospedaliera di Cosenza – all’appellante è stata diagnosticata la leucemia a cellule capellute.
2.3. Con verbale Mod. BL/B n. 140/E.I. dell’11 febbraio 2011, la commissione medica ospedaliera dell’ospedale militare di Taranto ha quantificato la percentuale d’invalidità complessiva dell’interessato conseguente alla malattia.
2.4. Con parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. 35645 del 3 novembre 2011 l’infermità è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio e riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio.
2.5. Su questa base, all’appellante sono stati riconosciuti:
a) la speciale elargizione per euro 69.630, con decreto del Ministero della difesa n. 15 del 7 marzo 2012;
b) l’equo indennizzo per euro 2.409,17, con decreto del Ministero della difesa n. 1291 del 21 maggio 2012;
c) lo speciale assegno vitalizio per i soggetti equiparati a “vittime del dovere” per euro 1.033 mensili, con decreto del Ministero della difesa n. 214 del 12 settembre 2012;
d) l’assegno vitalizio per i soggetti equiparati a “vittime del dovere” per euro 258,23 mensili, con decreto del Ministero della difesa n. 244 del 26 novembre 2012, poi rettificato in euro 500 mensili con decreto dell’11 luglio 2019.
3. Con il ricorso di primo grado il militare ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 3.000.000, ai sensi dell’art. 2087 c.c. oppure, in subordine, dell’art. 2050 c.c. per svolgimento di attività pericolosa.
A sostegno della domanda, egli ha affermato di essere stato esposto, durante queste missioni e in particolare nel corso di quella in Kosovo, ad ambienti contaminati dai bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito (con particolare riferimento al territorio compreso tra Dakovica e Pec), di essersi cibato con pane e alimenti freschi acquistati sul luogo e inquinati, di essere stato sottoposto a forte tensione emotiva e stress.
Inoltre, prima di partire, gli sarebbe stata somministrata una vaccinazione multipla senza rispetto dei protocolli sanitari, che impongono di somministrare questi farmaci almeno sei mesi prima dell’invio in missione e previa verifica della situazione immunologica del soggetto.
4. Con sentenza-OMISSIS- il T.a.r. per la Calabria ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, in quanto ha ritenuto non dimostrato il nesso di causa tra patologia e nocività dell’ambiente di lavoro.
5. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, chiedendone la riforma con condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale “futuro” (sulla base delle prospettive di reddito frustrate), del danno “biologico” in misura non inferiore a euro 1.500.000, del danno “morale” ed “esistenziale” in misura non inferiore a euro 1.500.000.
5.1. L’amministrazione si è costituita nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame.
5.2. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
6. L’appello si fonda su un unico motivo, con il quale si deduce: « Erroneità dell’impugnata sentenza, erroneità dei presupposti. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. 13 Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 (ARTT. 1078 E 1079) e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Violazione del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2087 e 2043 cod. civ. Violazione del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2043 cod. civ. e 40 cpv. cod. pen: mancato accertamento della responsabilità aquiliana. Violazione dell’art. 2050 cod. civ. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento ».
In particolare, l’appellante sostiene che:
- la sussistenza del nesso di causalità sarebbe dimostrata dall’avvenuto riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, che rappresenterebbero una confessione stragiudiziale da parte dell’amministrazione;
- il Ministero, non avrebbe dimostrato di aver adottato misure idonee a proteggere i militari (tale non sarebbe la maschera NBC che, seppur fornita, viene indossata solo quando vengono diramati avvertimenti di un imminente attacco nucleare, batteriologico o chimico e che in concreto non è stata mai utilizzata);
- nell’organismo dell’appellante sono state rinvenute le nanoparticelle cui fa riferimento l’art. 1078 del r.m. in quantità superiore rispetto ai soggetti sani e in genere alla popolazione italiana, circostanza che dimostrerebbe la concretizzazione del rischio tipizzato;
- non potrebbe seriamente dubitarsi della nocività del contesto ambientale.
7. L’appello è fondato, nei termini che seguono.
8. In linea generale, è opportuno premettere che il dipendente che chiede il risarcimento del danno alla salute subito per la verificazione di eventi correlati a rischi cui è stato esposto in occasione e a causa della prestazione lavorativa fa valere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di « adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ».
8.1. Come precisato dalla giurisprudenza, civile e amministrativa (anche di questa sezione), si tratta di una responsabilità di natura contrattuale – in quanto rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 c.c., è integrato dall’art. 2087 c.c. – con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., ai fini del relativo accertamento grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare: a) l’esistenza del danno subito; b) la nocività dell’ambiente di lavoro; c) il nesso di causa tra questi elementi.
Il datore di lavoro, dal canto suo, può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, in quanto ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, facendo il possibile per evitare il danno mediante adozione di tutte le misure – imposte da regole cautelari specifiche ovvero da regole generali di prudenza, diligenza e perizia – che avrebbero potuto impedirlo: la responsabilità datoriale, infatti, non è oggettiva, ma è comunque collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di diritto o suggeriti dalle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili in un dato momento storico (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2022, n. 5661; 20 gennaio 2023, n. 715; 7 febbraio 2023, n. 1276; nonché, più di recente, 27 novembre 2025, n. 9343).
8.2. Con specifico riferimento al nesso di causa, è opportuno precisare che, mentre in caso di domande volte a ottenere l’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e degli artt. 1078 e ss. del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, l’ordinamento pone una presunzione a favore del lavoratore – il quale è tenuto a dimostrare di aver svolto un servizio tra quelli tipizzati dall’art. 1078 del r.m. « in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio » ed è l’amministrazione a dover fornire la prova contraria di « una specifica genesi extra-lavorativa della patologia » (secondo le condizioni sancite da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 ottobre 2025, n. 15, di cui hanno dato una prima applicazione Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025, nn. 9341, 9343, 9344, 9345, 9347, 9349) – in caso di azione risarcitoria l’onere di dimostrare la genesi lavorativa della patologia grava interamente sul lavoratore, sia pure con le precisazioni che tale accertamento avviene secondo un criterio di probabilità relativa (c.d. canone del “più probabile che non”) e che, secondo il principio di equivalenza delle cause sancito dall’art. 41 c.p. e applicabile anche negli altri settori dell’ordinamento, è sufficiente che il fatto avvenuto in servizio costituisca una “concausa” della malattia, se non vi sono altre cause sopravvenute da sole sufficienti a determinarla.
8.3. Inoltre, una volta riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione, la quantificazione dei pregiudizi è disciplinata dall’art. 1223 c.c., secondo cui questi devono essere ristorati in quanto siano « conseguenza immediata e diretta » del fatto dannoso: questo implica il divieto di cumulo tra risarcimento del danno alla persona e altre misure che, pur presentando natura indennitaria, perseguono la medesima finalità compensativa e sono oggetto di un’obbligazione che, pur avendo diverso titolo, sorge anch’essa dalla medesima condotta e a carico del medesimo soggetto, secondo il meccanismo della c.d. “ compensatio lucri cum damno ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 ottobre 2018, n. 1).
Come già argomentato dalla sezione, mediante considerazioni che il collegio condivide e ribadisce, dall’ammontare del danno risarcibile deve essere sottratto l’importo della speciale elargizione, la quale deriva dal medesimo fatto generatore del danno non patrimoniale (ossia la patologia contratta a causa del servizio svolto in missioni internazionali), mentre non devono essere detratti – pertanto, rimangono e si cumulano con il risarcimento – gli indennizzi erogati a titolo di assegno vitalizio (ai sensi dell’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n 407) e di speciale assegno vitalizio (ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206), i quali sono diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2025, n. 9343).
9. Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., alla luce degli atti e dei documenti del giudizio può ritenersi dimostrato, secondo il criterio di probabilità relativa, il nesso di causa tra prestazione lavorativa e malattia.
Sebbene, in linea generale, si debba ribadire che i presupposti alla base della speciale elargizione (ovvero dell’equo indennizzo) sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno (Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2742), e che solo nella prima ipotesi il danneggiato beneficia di una presunzione a suo favore della sussistenza del nesso di causa (Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 715), il giudice può comunque tenere conto, nel suo prudente apprezzamento, delle concrete ragioni esposte dall’amministrazione per riconoscere la speciale elargizione o l’equo indennizzo.
In questo giudizio risulta dirimente il fatto che il comitato di verifica, con il verbale del 7 novembre 2011, abbia motivatamente riconosciuto che la patologia dell’appellante è dipendente da fatti di servizio, specificando che « dall’esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione della predetta affezione ».
Questa attestazione è stata resa da un organo tecnico incardinato nell’amministrazione pubblica, è fondata – non su presunzioni, bensì – su una valutazione in concreto delle circostanze di fatto e non è smentita da altri elementi che rendano seriamente ipotizzabile una diversa genesi della patologia, pertanto conduce a ritenere che la malattia dell’appellante sia stata effettivamente cagionata dal servizio prestato nelle missioni all’estero, anche ai fini del giudizio sulla domanda risarcitoria.
Si devono quindi considerare dimostrati: a) l’esistenza del danno subito; b) la nocività dell’ambiente di lavoro; c) il nesso di causa tra questi elementi.
10. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova di aver predisposto, a favore dell’appellante, misure idonee a evitare la contaminazione con l’ambiente nocivo in cui si trovava a operare, circostanza che, secondo i criteri di riparto dell’onere della prova sopra descritti, conduce a ritenere fondato l’addebito sotteso alla domanda di condanna.
11. Sussistendone i presupposti, il Ministero deve essere quindi condannato al risarcimento del danno in favore dell’appellante.
12. Non essendovi opposizione delle parti, il collegio ritiene di procedere ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a. per la quantificazione della somma di denaro che l’amministrazione dovrà versare all’appellante per riparare il danno “per equivalente”.
Pertanto, il Ministero dovrà proporre all’appellante una somma determinata in base ai seguenti criteri:
a) l’ammontare del danno non patrimoniale dovrà essere definito mediante applicazione delle c.d. “tabelle di Milano” (tra le più recenti, Cons. Stato, 17 febbraio 2026, n. 1243) nella versione aggiornata al momento della liquidazione (tra le tante, Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009), tenendo conto dell’età del militare al momento in cui la malattia è divenuta percepibile e le condizioni di salute si sono – negativamente – stabilizzate (sul principio per cui « una volta avvenuto l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c. d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle », tra le tante, Cass. civ. sez. lav., 1 dicembre 2022, n. 35416, in materia di neoplasia da esposizione all’amianto, ma le cui considerazioni sono riferibili anche a casi di esposizione ad altri agenti potenzialmente cancerogeni), identificabile con il 16 novembre 2009 (data della diagnosi presso l’azienda ospedaliera di Cosenza), nonché del grado d’invalidità permanente che gli è stato riconosciuto dalla commissione medica ospedaliera di Taranto con verbale Mod. BL/B n. 140/E.I. dell’11 febbraio 2011;
b) rispetto alla misura standard, non dovrà essere operato alcun aumento, non essendo state dimostrate “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, ulteriori rispetto a quelle “che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire” (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2025, n. 2159);
c) dall’importo così determinato dovranno essere detratte le somme percepite dall’interessato a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione, in applicazione della c.d. “ compensatio lucri cum damno ”, mentre non si dovrà tenere conto degli assegni vitalizi (che, come osservato, hanno diversi titolo e finalità, pertanto si cumulano con il risarcimento del danno non patrimoniale);
d) non potrà essere accordata alcuna somma per il danno patrimoniale c.d. “futuro” da perdita delle prospettive di reddito, non avendo l’appellante allegato elementi per dimostrarne l’esistenza e l’entità.
Tale proposta dovrà essere formulata entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
13. La particolarità della vicenda, anche in fatto, e l’esistenza di diversi orientamenti sulle varie questioni oggetto della causa – rispetto alle quali vi sono state pronunce recenti dell’Adunanza Plenaria e di questa sezione – giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e di conseguenza ordina al Ministero della difesa di formulare all’appellante, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, una proposta di liquidazione del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. secondo i criteri indicati al pt. 12 della motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
AL NR IC, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NR IC | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.