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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 30.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Novara, Parte_1 C.F._1 viale Roma n. 9, presso lo studio dell'Avv. CIMMA MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Capo dell'Ispettorato dott. ed P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Novara, via Andrea Costa n. 33/35;
- convenuto
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa in materia di lavoro i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia e/o esecutorietà il verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2018-720-01 dell' di Controparte_1
Novara- in data 15.11.2018 notificato il 29.11.2018 onde evitare un ingiusto CP_1 pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
NEL MERITO: annullare e/o dichiarare privo di effetti il verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2018-720-01 dell' di Novara- Controparte_1 in data 15.11.2018 notificato il 29.11.2018 e di tutti gli atti e provvedimenti CP_1 conseguenti e successivi. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
1 PER IL CONVENUTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI : Controparte_1
Dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dell'interesse ad agire. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.202, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che con verbale unico n. NO00000/2018-720-01 del 15.11.2018 notificato il 29.11.2018, le erano state contestate varie violazioni, relative a presunte omesse comunicazioni all'INAIL dell'attività lavorativa prestata dai genitori. Negava la sussistenza di un rapporto lavorativo tra la propria ditta individuale
“Ricamificio LA di TI BA e i propri genitori, così come accertato nel suddetto verbale.
Si costituiva l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata il 9.12.2024.
[...]
Riferiva che con il verbale n. NO000002018-720-01 del 15 novembre 2018, gli ispettori avevano qualificato i genitori della ricorrente e Parte_2 Persona_1
quali coadiutori della ricorrente, ritenendo la configurabilità delle violazioni di
[...] cui all'art. 23 e dell'art. 12, comma 1, d.p.r. n. 1124/1965. Essi non avevano, però, elevato alcuna sanzione, stante l'intervenuta prescrizione delle violazioni. Il ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro era stato respinto. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso, rilevando che, salvi i casi di impugnazione di sequestro o confisca, l'opposizione poteva avere a oggetto soltanto il provvedimento che irrogava una sanzione per una violazione determinata. Il verbale non era, quindi, atto autonomamente impugnabile, avendo natura endoprocedimentale. Eccepiva altresì la carenza di interesse ad agire della ricorrente, stante la mancata comminatoria di sanzioni. Argomentava, quindi, circa la fondatezza nel merito delle conclusioni raggiunte dai verbalizzanti.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è inammissibile. Va, infatti, condivisa l'eccezione proposta dall' . Essa, d'altro Controparte_1 canto, si fonda su una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide appieno e per la quale l'autonoma impugnabilità del verbale di accertamento è
2 una caratteristica peculiare dei verbali relativi a violazioni del codice della strada, non estensibile ad altri casi.
Le S.U., hanno, infatti, osservato che “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981” (Cass., sez. un., 4.1.2007, n. 16).
Con specifico riferimento ai verbali ispettivi in materia di lavoro, poi, la S.C. ha statuito che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass., sez. lav., ord. 19.12.2018, n. 32886).
Nel caso di specie, peraltro, con il verbale non è stata nemmeno prospettata l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Osserva, infine, il Tribunale che non solo tale impostazione è pienamente condivisibile per le ragioni già autorevolmente espresse dalla S.C., ma essa è stata accolta altresì dal legislatore. Il d. lgs. n. 150/2011, infatti, nel disciplinare i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, ha dettato, all'art. 6, le disposizioni processuali applicabili alle opposizioni all'ordinanza ingiunzione (già contenute nell'art. 22, l. n. 689/1981), facendo espresso riferimento anche alle violazioni in materia di lavoro. All'art. 7, si ritrova la normativa applicabile alla peculiare opposizione a verbale di accertamento, già regolata dall'art. 204 bis del codice della strada. Ciò rende evidente che l'impugnazione diretta del verbale, prima che sia espletato il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 689/1981, costituisce un'ipotesi eccezionale riservata alla materia della circolazione stradale, come tale non estensibile ad altri casi non espressamente previsti.
Le conclusioni raggiunte assorbono ogni valutazione in materia di ammissibilità delle prove prodotte dalle parti. 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in applicazione dei parametri previsti per le cause
3 ordinarie davanti al tribunale (cfr. Cass., sez. un., 29.1.2021, n. 2145) tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale e della particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.906, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro per contributo unificato. Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 9, comma 2, d. lgs. n. 149/2015, per giungere a un importo finale di euro 2.324,80.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2.324,80, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 30.1.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 30.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Novara, Parte_1 C.F._1 viale Roma n. 9, presso lo studio dell'Avv. CIMMA MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Capo dell'Ispettorato dott. ed P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Novara, via Andrea Costa n. 33/35;
- convenuto
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa in materia di lavoro i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia e/o esecutorietà il verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2018-720-01 dell' di Controparte_1
Novara- in data 15.11.2018 notificato il 29.11.2018 onde evitare un ingiusto CP_1 pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
NEL MERITO: annullare e/o dichiarare privo di effetti il verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2018-720-01 dell' di Novara- Controparte_1 in data 15.11.2018 notificato il 29.11.2018 e di tutti gli atti e provvedimenti CP_1 conseguenti e successivi. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
1 PER IL CONVENUTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI : Controparte_1
Dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dell'interesse ad agire. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.202, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che con verbale unico n. NO00000/2018-720-01 del 15.11.2018 notificato il 29.11.2018, le erano state contestate varie violazioni, relative a presunte omesse comunicazioni all'INAIL dell'attività lavorativa prestata dai genitori. Negava la sussistenza di un rapporto lavorativo tra la propria ditta individuale
“Ricamificio LA di TI BA e i propri genitori, così come accertato nel suddetto verbale.
Si costituiva l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata il 9.12.2024.
[...]
Riferiva che con il verbale n. NO000002018-720-01 del 15 novembre 2018, gli ispettori avevano qualificato i genitori della ricorrente e Parte_2 Persona_1
quali coadiutori della ricorrente, ritenendo la configurabilità delle violazioni di
[...] cui all'art. 23 e dell'art. 12, comma 1, d.p.r. n. 1124/1965. Essi non avevano, però, elevato alcuna sanzione, stante l'intervenuta prescrizione delle violazioni. Il ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro era stato respinto. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso, rilevando che, salvi i casi di impugnazione di sequestro o confisca, l'opposizione poteva avere a oggetto soltanto il provvedimento che irrogava una sanzione per una violazione determinata. Il verbale non era, quindi, atto autonomamente impugnabile, avendo natura endoprocedimentale. Eccepiva altresì la carenza di interesse ad agire della ricorrente, stante la mancata comminatoria di sanzioni. Argomentava, quindi, circa la fondatezza nel merito delle conclusioni raggiunte dai verbalizzanti.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è inammissibile. Va, infatti, condivisa l'eccezione proposta dall' . Essa, d'altro Controparte_1 canto, si fonda su una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide appieno e per la quale l'autonoma impugnabilità del verbale di accertamento è
2 una caratteristica peculiare dei verbali relativi a violazioni del codice della strada, non estensibile ad altri casi.
Le S.U., hanno, infatti, osservato che “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981” (Cass., sez. un., 4.1.2007, n. 16).
Con specifico riferimento ai verbali ispettivi in materia di lavoro, poi, la S.C. ha statuito che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass., sez. lav., ord. 19.12.2018, n. 32886).
Nel caso di specie, peraltro, con il verbale non è stata nemmeno prospettata l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Osserva, infine, il Tribunale che non solo tale impostazione è pienamente condivisibile per le ragioni già autorevolmente espresse dalla S.C., ma essa è stata accolta altresì dal legislatore. Il d. lgs. n. 150/2011, infatti, nel disciplinare i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, ha dettato, all'art. 6, le disposizioni processuali applicabili alle opposizioni all'ordinanza ingiunzione (già contenute nell'art. 22, l. n. 689/1981), facendo espresso riferimento anche alle violazioni in materia di lavoro. All'art. 7, si ritrova la normativa applicabile alla peculiare opposizione a verbale di accertamento, già regolata dall'art. 204 bis del codice della strada. Ciò rende evidente che l'impugnazione diretta del verbale, prima che sia espletato il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 689/1981, costituisce un'ipotesi eccezionale riservata alla materia della circolazione stradale, come tale non estensibile ad altri casi non espressamente previsti.
Le conclusioni raggiunte assorbono ogni valutazione in materia di ammissibilità delle prove prodotte dalle parti. 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in applicazione dei parametri previsti per le cause
3 ordinarie davanti al tribunale (cfr. Cass., sez. un., 29.1.2021, n. 2145) tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale e della particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.906, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro per contributo unificato. Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 9, comma 2, d. lgs. n. 149/2015, per giungere a un importo finale di euro 2.324,80.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2.324,80, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 30.1.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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