TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1348 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1348 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2025, introdotta da:
NTroparte_1
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Bartolini, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 P.IVA_2 CP_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3
IO OV, elettivamente domiciliate presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_4 CodiceFiscale_1
Carmignano (PO), Via Giardino n° 4/D, contumace;
PARTE CONVENTUTA
OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
Per NTroparte_1
come da atto di citazione, ossia: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni istanza
[...] ed eccezione contraria: IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita del 08/07/2019 autenticato dal Notaio i Prato (repertorio n° 8349 – raccolta 6553), trascritto a Pisa in data 18/07/2019 Persona_1
(registro generale 14202 e particolare 9757), stipulato tra la società e la società è simulato in CP_2 CP_3 maniera assoluta e, conseguentemente, dichiarare che i seguenti immobili posti a Pisa, Via Gagno n° 50 oggetto di quella compravendita sono ancora di proprietà della ed esattamente: - appartamento n° 1: rappresentato al Catasto CP_2
1 Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 2, particella 979 subalterno 8, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera a); - appartamento n° 2: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 3, particella 979 subalterno 9, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera b); - appartamento n° 3: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 4, particella 979 subalterno
10, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera c); - appartamento n° 4: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 5, particella 979 subalterno 11, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 3,5, R.C. euro 438,34, l'appartamento di cui alla lettera d). 2) accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal
Notaio di Prato (repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa in data 23/11/2020 (registro Persona_1 generale 19038 e particolare 12961) stipulato tra la società e il signor è simulato in maniera CP_3 CP_4 assoluta e, pertanto privo di effetti, e, conseguentemente, dichiarare che i seguenti immobili posti a Pisa, Via Gagno n°
50 oggetto di quella compravendita sono ancora di proprietà della ed esattamente: - appartamento n° 1: CP_2 rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 2, particella 979 subalterno
8, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera a); - appartamento
n° 2: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 3, particella 979 subalterno 9, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera b); - appartamento n° 3: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 4, particella 979 subalterno 10, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera c); - appartamento n° 4: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 5, particella 979 subalterno 11, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 3,5, R.C. euro 438,34,
l'appartamento di cui alla lettera d). 2.1) in via subordinata accertare e dichiarare che la trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato (repertorio n° 10488 – Persona_1 raccolta 8200), trascritto a Pisa in data 23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961) stipulato tra al società
e il signor è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice civile. IN VIA CP_3 CP_4
SUBORDINATA: 1) accertare e dichiarare privo di efficacia, a norma dell'art. 2901 codice civile, il contratto di compravendita del 08/07/2019 autenticato dal Notaio di Prato (repertorio n° 8349 – raccolta 6553), Persona_1 trascritto a Pisa in data 18/07/2019 (registro generale 14202 e particolare 9757), stipulato tra la società e la CP_2 società e, conseguentemente, dichiarare che i seguenti immobili posti a Pisa, Via Gagno n° 50 oggetto di CP_3 quella compravendita sono giuridicamente aggredibili dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale della
[...]
- appartamento n° 1: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, NTroparte_1 particella 923 subalterno 2, particella 979 subalterno 8, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro
250,48, l'appartamento di cui alla lettera a); - appartamento n° 2: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di
Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 3, particella 979 subalterno 9, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani
2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera b); - appartamento n° 3: rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 4, particella 979 subalterno 10, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera c); - appartamento n° 4: rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 5, particella 979 subalterno 11, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 3,5, R.C. euro 438,34, l'appartamento di cui alla lettera d); 2) accertare e dichiarare che la trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato Persona_1
(repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa in data 23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961)
2 stipulato tra al società e il signor è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice CP_3 CP_4 civile. Con vittoria di spese e compenso professionale” e in via istruttoria come da memoria 171-ter n. 2 c.p.c.;
Per e : come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Voglia il Tribunale di CP_2 CP_3
Firenze, sezione specializzata Imprese, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice per le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la GIUDIZIALE della NTroparte_1 società a convenuto innanzi all'intestato Tribunale NTroparte_1 CP_5
, chiedendo di accertare la simulazione o, in subordine, di disporre la revoca del CP_3 CP_4 contratto di compravendita dell'08/07/2019, stipulato tra la società e la società e del CP_2 CP_3 contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, stipulato tra la società e e, in CP_3 CP_4 ipotesi di accertare e dichiarare che la trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato (repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa in data Persona_1
23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961), è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice civile.
A fondamento della domanda ha allegato che: la era creditrice nei confronti di H20 di euro CP_1
420.000,00 a titolo di corrispettivo perla vendita di azioni proprie, equivalenti al 5% di CIA s.p.a., avvenuta nel febbraio 2015, e di euro 9.088.848,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per aver concorso con
, amministratore e liquidatore volontario di CIA, a creare il dissesto della società; allo Persona_2 scopo di accertare tali crediti pendevano innanzi al Tribunale di Firenze il giudizio con R.G. 6546/2024 riguardante l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società in liquidazione nonché di NT
socio di maggioranza e investito dell'attività di direzione e coordinamento, nonché il giudizio con R.G. NT 7536/2024 avente ad oggetto la condanna di al pagamento del corrispettivo della compravendita di azioni;
NT al momento della costituzione vantava un apprezzabile patrimonio immobiliare proveniente, tra l'altro, dalla scissione del 24 luglio 2014, mentre attualmente era del tutto priva di patrimonio immobiliare;
con la compravendita dell'8 luglio 2019, trascritta il 18 luglio 2019, H20, rappresentata dal liquidatore Per_2
, aveva venduto ad rappresentata dal medesimo , quattro beni
[...] CP_3 Persona_2 immobili, situati a Pisa, via Gagno n. 50, identificati al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 923, subalterno
2 e particella 979, subalterno 8 (primo appartamento), particella 923, subalterno 3 e particella 979, subalterno
9 (secondo appartamento), particella 923, subalterno 4 e particella 979, subalterno 10 (terzo appartamento), particella 923, subalterno 5e particella 979, subalterno 11 (quarto appartamento), contro il prezzo di euro
170.000,00; segnatamente, euro 108.696,73, mediante accollo del residuo debito derivante dal mutuo con ipoteca iscritta sugli stessi immobili, euro 61.303,23 senza interessi entro e non oltre il 31 luglio 2023; la venditrice aveva rinunciato all'ipoteca legale;
con successivo contratto del 19 novembre 2020, trascritto il 23 novembre 2020, rappresentata da aveva promesso in vendita a , che CP_3 Persona_2 CP_4
a sua volta aveva promesso di acquistare, le stesse unità immobiliari, contro il prezzo di euro 400.000,00;
3 segnatamente euro 20.000,00 erano stati versati dal promittente acquirente mediante assegno bancario a titolo di caparra confirmatoria da imputare in conto prezzo, ed euro 380.000,00 dovevano essere pagati, senza interessi contestualmente alla stipula del rogito, da concludere entro e non oltre il 15 novembre 2023; l'oggetto sociale di H20 era il coordinamento, la direzione e lo sviluppo delle società partecipate e vi rientravano anche l'acquisto, la vendita, la costruzione e la ristrutturazione di immobili;
nel 2019 tale società aveva subito diverse esecuzioni immobiliari e, nello specifico, un pignoramento trascritto il 14 novembre 2019 e notificato il 9 ottobre 2019, cui aveva fatto seguito la trascrizione in data 11 gennaio 2022 del decreto di trasferimento del
21 dicembre 2021, un pignoramento trascritto il 14 novembre 2019 notificato il 17 novembre 2019 cui aveva fatto seguito in data 19 marzo 2024 del decreto di trasferimento del 29 febbraio 2024, un pignoramento trascritto il 14 novembre 2019 notificato il 17 ottobre 2019, cui aveva fatto seguito il 18 agosto 2023 la trascrizione del decreto di trasferimento del 24 marzo 2023; nell'arco dei tre mesi precedenti i citati NT pignoramenti, aveva disposto del proprio patrimonio immobiliare;
in particolare, il 18 luglio 2019 era stata trascritta la compravendita oggetto di causa e l'11 settembre 2019 era stato trascritto un contratto di locazione ultraventennale.
In merito agli indizi della simulazione, ha osservato che: i tre pignoramenti testimoniavano le pessime NT condizioni economiche di , e la possibilità che tutti i suoi beni potevano essere aggrediti;
le parti della compravendita erano rappresentate dalla stessa persona fisica, ossia;
peraltro l'unico socio Persona_2 di ossia ra amministrata dal medesimo;
le due società CP_3 Parte_1 Persona_2 avevano la stessa sede legale e era stato socio di dal 30 luglio 2013 al 7 CP_4 Parte_1 NT dicembre 2016; fino al 10 marzo 2020 poi il capitale sociale aveva fatto interamente capo a per poi passare ad fino al 6 aprile 2022, quando era stato acquistato da , figlio di CP_3 Persona_3
; il prezzo pattuito era di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili;
in realtà Persona_2 non era stato pagato alcun prezzo;
infatti, il saldo di euro 61.303,27 non era mai stato versato;
tale importo, poi, era inferiore al debito, in linea capitale, vantato da che aveva iscritto sui NTroparte_6 beni in esame ipoteca in data 27 giugno 2013 nei confronti di OD SERVIZI S.R.L., proprietaria dei beni poi NT ceduti ad;
era uomo di fiducia e prestanome di;
egli era stato dipendente Per_4 Persona_2 di CIA e poi di NFI, società che per anni aveva condotto l'azienda di CIA, e aveva detenuto fiduciariamente per conto di il 20% del capitale di alla conclusione del preliminare Persona_2 Parte_1 non era seguita la stipulazione del definitivo, risultando i beni immobili ancora intestati ad CP_3 NT In merito ai presupposti della revocatoria, ha esposto che: mediante la compravendita dell'8 luglio 2019, si era spogliata di ogni immobile;
le società che avevano stipulato il contratto di compravendita erano rappresentate dal medesimo soggetto, consapevole della situazione economica della società venditrice;
i crediti di CIA erano sorti a febbraio 2015. NT Si sono costituite anche e chiedendo il rigetto della domanda di simulazione e della CP_3 revocatoria, e si sono dichiarate remissive rispetto all'accertamento dell'inefficacia della trascrizione del preliminare.
4 NT A sostegno della propria difesa, hanno allegato che: al momento degli atti dispositivi la società era in liquidazione da quasi due anni, essendo stata deliberata la liquidazione volontaria il 4 ottobre 2017 ed essendo stato depositato l'ultimo bilancio il 31.12.2018; in particolare a seguito dell'apertura del concordato CIA – avvenuta a maggio 2017 – e della conseguente svalutazione delle partecipazioni in tale società, il capitale di NT
si era notevolmente ridotto, assestandosi al di sotto del limite legale, circostanza che aveva portato alla delibera di scioglimento e alla messa in liquidazione volontaria;
la Camera di Commercio di Firenze, peraltro, aveva comunicato l'avvio della procedura di cancellazione di H2O dal registro delle imprese;
gli atti dispositivi erano stati perciò realizzati nell'interesse dei creditori sociali, al fine di poter definire la situazione debitoria della società; in particolare, parte del corrispettivo della compravendita era stato pagato mediante l'accollo del debito di euro 108.696,73 nei confronti di , assistito da ipoteca sui beni di causa;
al momento CP_7 dell'atto, peraltro, la non vantava alcun credito nei confronti della società; la società aveva CP_1 raggiunto un accordo con , definendo la posizione mediante il versamento di euro 50.000,00 e con CP_7 NT la somma residua ricavata dalla vendita aveva estinto un debito di natura fiscale;
aveva fatto uso CP_3 dei beni acquistati utilizzandoli come case-vacanza da cui aveva ricavato un reddito rilevante;
l'iscrizione di ipoteca sui beni oggetto di causa, peraltro, ne aveva consistentemente ridotto il valore di mercato;
del resto gli immobili erano in condizioni precarie e non venivano utilizzati da tempo;
poiché poi i progetti diretti ad incrementarne il valore non si erano realizzati, il contratto definitivo con non era stato concluso. CP_4
Dichiarata la contumacia di con decreto ex art. 171-bis, le parti hanno depositato le memorie CP_4 istruttorie.
Con memoria ex art. 171-ter n. 1 parte attrice ha osservato come non fosse stata offerta la prova del pagamento NT del prezzo della compravendita, considerato che il debito fiscale di era stato estinto da una società diversa e che non vi era prova del versamento del residuo di euro 61.303, 27; inoltre, erano stati pagati soltanto debiti assistiti da prelazione o privilegio. Con memoria n. 2 ha poi dato atto che la procedura di cancellazione della NT società era stata annullata, stante la pendenza di contenziosi. NT Dal canto proprio, le società convenute con memoria n. 2 hanno osservato che: il patrimonio di non era sufficiente a consentire la soddisfazione dei creditori chirografari, considerato che le partecipazioni detenute non avevano alcun valore mentre gli immobili erano tutti gravati da ipoteca, come attestato nella relazione ex art. 161 dell'attestatore del piano concordato di CIA;
il debito erariale era stato pagato da nonostante CP_3 la rottamazione fosse intestata alla società precedentemente proprietaria dei beni.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la parte attrice ha fatto presente che con sentenza n. 3298/2025 del 16 ottobre NT 2025, non impugnata, era stata accolta la domanda della nei confronti di diretta CP_1 all'ottenimento della somma di euro 420.000,00 a titolo di corrispettivo per la compravendita delle quote di
CIA. Rassegnate le conclusioni come in epigrafe, le parti hanno discusso la causa e il giudice ha trattenuto il procedimento in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
****
1. Sulla compravendita.
1.1. Sull'azione di simulazione.
5 La ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere innanzitutto la dichiarazione della CP_1 NT simulazione assoluta della compravendita dell'8 luglio 2019 mediante la quale la parte convenuta, , aveva trasferito ad quattro immobili oggetto di causa. CP_3
Va premesso, a tal proposito, che attraverso la simulazione le parti creano intenzionalmente l'apparenza di un negozio, al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi.
Con l'atto simulato, infatti, le parti realizzano una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile). Il Codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414 c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.). Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie, rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia generica dei creditori), ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/04/2006,
n. 8428, rv. 588737).
Poiché l'azione è proposta dalla della società creditrice, che non ha partecipato alla conclusione CP_1 del contratto, nel caso di specie tale prova può essere fornita ex art. 1417, c.c., per presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
In tema di prova per presunzioni della simulazione del contratto, nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.; cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; Cass. civ., sez. III, 11 aprile
2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858;
Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2001, n. 1404). In particolare, il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza ai fini della dimostrazione del fatto ignoto.
Ammessa, dunque, la prova della simulazione da parte del terzo creditore senza limiti - e dunque sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni – il Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia assolto all'indicato onere probatorio.
6 In particolare, non è emerso che il contratto dell'8 luglio 2019 sia meramente apparente, non avendo le parti convenute, in realtà, voluto produrre i relativi effetti.
Ribadito che non è sufficiente il fumus della causa simulandi, si osserva che le pessime condizioni economiche NT in cui versava la società non escludono la volontà della società di cedere effettivamente gli immobili in favore di considerato che, peraltro, trovandosi in liquidazione, è molto probabile che la stessa CP_3 intendesse dismettere il proprio patrimonio immobiliare.
Il mancato pagamento del prezzo, poi, non è stato sufficientemente provato. Secondo la giurisprudenza, il relativo onere ricade sull'attore, mentre il convenuto nell'azione di simulazione è tenuto alla prova soltanto allorché l'attore abbia già fornito elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 13/06/2018, n. 15510, rv. 649176-02,
Cass. civ. Sez. II Sent., 02/03/2017, n. 5326, rv. 643061-01).
Nel caso di specie, il contratto aveva previsto che il prezzo sarebbe stato corrisposto in parte mediante l'accollo del debito ipotecario nei confronti di NT AN PA (la cui posizione era gestita da CP_8
v. doc. 10 parte convenuta) e in parte mediante il versamento della somma di euro 67.873,28,
[...] corrispondente, come specificato dalle parti convenute in corso di causa, ad un debito fiscale. Dai documenti di causa è emerso che il rapporto con NT AN PA è stato effettivamente definito mediante il versamento di euro 50.000,00, eseguito da in esecuzione di un accordo transattivo con CP_3 CP_8
(doc. 10 parti convenute). Non risulta, invece, il versamento della somma di euro 67.873,28,
[...] considerato che il debito fiscale, effettivamente estinto a seguito di rottamazione, risulta fare capo, per la parte più consistente (pari ad euro 46.925,81) ad un soggetto diverso, ossia OTTIMO DIREI S.R.L., ora OD
SERVIZI S.R.L., senza che sia stato documentato o allegato il trasferimento della posizione debitoria con NT AGENZIA DELLE ENTRATE ad , la quale non pare, perciò, aver beneficiato dell'estinzione, se non per la somma di euro 7.084,90 (v. doc. 11 parte convenuta). NT La prova del versamento di euro 50.000,00 da parte dell'acquirente a saldo del debito ipotecario di è tuttavia sufficiente a dimostrare che un prezzo sia stato pagato. La differenza tra l'importo concordato (euro
170.000,00) e l'importo effettivamente versato incide sulla causa del trasferimento, piuttosto che sulla sua esistenza, adombrando una simulazione relativa, limitata al prezzo, piuttosto che una simulazione assoluta.
Per la stessa ragione, la supposta discrepanza tra il prezzo pattuito e il valore di mercato dei beni non è indice di un trasferimento simulato, influendo, bensì, sul prezzo della compravendita.
Infine, la parte attrice ha osservato che le parti della compravendita erano state rappresentate dalla stessa persona fisica, ossia , peraltro amministratore dell'unico socio di ossia Persona_2 CP_3 [...] con la conseguenza che l'operazione era evidentemente il frutto della volontà di un unico Parte_1 soggetto.
La gestione dell'operazione negoziale da parte di un unico soggetto non è, tuttavia, elemento sintomatico della sua natura simulata. Se è vero che i negozi posti in essere da più società nell'ambito di operazioni organizzate da un unico centro di interessi potrebbero essere connotati da uno scopo diverso da quello tipico o predisposti in vista di un fine diverso dal raggiungimento dell'interesse sociale, ciò non significa che le parti non ne
7 NT abbiano voluto gli effetti. Anzi, nel caso di specie, come già osservato, è del tutto verosimile che avesse voluto dismettere il proprio patrimonio immobiliare, quantomeno al fine di procedere alla sua liquidazione.
L'eventuale abuso della persona giuridica derivante dalla gestione unica di più società al fine di realizzare interessi estranei allo scopo sociale (che qui in ogni non trova riscontro nel materiale assertivo e probatorio raccolto) è sanzionato, più che sul piano degli effetti dei contratti conclusi (e dunque della simulazione), su quello del diritto societario, mediante gli istituti della responsabilità dell'amministratore (di diritto o di fatto)
e del fallimento in estensione del socio (occulto o apparente).
Non sono dunque sufficienti gli elementi offerti dalla a fondamento della domanda di CP_1 simulazione che, conseguentemente, deve essere respinta.
1.2. Sull'azione revocatoria.
Diversamente, merita accoglimento l'azione revocatoria.
1.2.1. Sulla legittimazione.
La legittimazione a proporre la domanda di revocatoria ordinaria spetta al creditore, quale soggetto attivo di un rapporto obbligatorio in senso tecnico: l'art. 2901 c.c. stabilisce espressamente che il credito può essere soggetto a condizione o a termine, quindi non ancora giuridicamente esigibile.
Sul punto, va premesso che la giurisprudenza ha accolto una nozione lata di creditore ex 2901 c.c., ritenendo legittimato ad agire in revocatoria anche chi alleghi un credito eventuale, soggetto a termine o condizioni, o un credito litigioso, così ampliandosi l'ambito delle pretese tutelabili alle mere aspettative e non vincolando l'esperibilità dell'azione all'esistenza di un credito che sia liquido ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 marzo
2003, n. 3981 per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'eventus damni”; Cass. 14166/2001;
Cass. 12672/2001; Cass. 12144/1999). In particolare, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si rilevi “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. Civ. Sez. III n. 11755/2018).
Rileva, infatti “una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che ne persegue ai fini restitutori” (Cass. Civ. Sez VI n. 4212/2020).
8 Al riguardo, costituendo la ragione di credito mero “titolo di legittimazione dell'azione revocatoria”, il Giudice non deve accertarne, sia pure incidentalmente, la ricorrenza, limitandosi a verificare in via principale la non manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., ud.
07/11/2019, 19-02-2020, n. 4212).
Ne discende che al giudice della revocatoria non compete alcun accertamento in ordine all'effettiva ricorrenza del credito, dovendosi egli limitarsi a verificare la legittimazione attiva dell'attore, sulla base della non manifesta pretestuosità della ragione creditoria invocata.
Il credito che legittima l'attrice all'esperimento del rimedio revocatorio è stato cristallizzato dalla sentenza
(pacificamente passata in giudicato, come emerso all'udienza del 10 dicembre 2025) che ha riconosciuto il diritto di CIA a percepire la somma di euro 420.000,00 (oltre accessori) a titolo di prezzo della cessione delle NT quote in favore di .
La formazione del giudicato sul credito di euro 420.000,00 è sufficiente ad escludere la pretestuosità del credito, con conseguente legittimazione di CIA a proporre l'azione. Non può, invece, essere preso in considerazione il credito di euro 9.088.848,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per avere H2O concorso con , amministratore e liquidatore volontario di CIA, a creare il dissesto della Persona_2 società, in merito al quale nulla è stato allegato e perciò non è possibile in questa sede valutarne la verosimile sussistenza.
1.2.2. Sull'eventus damni.
Ricorre, poi, l'eventus damni, rappresentato dal pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal fatto che, seguito dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore divenga incapiente o intervenga una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019, n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01). NT Nel caso di specie, all'esito dell'atto impugnato, il patrimonio di è stato privato di ben quattro immobili,
a fronte della pattuizione di un accollo (evidentemente non liberatorio, stante il mancato assenso del creditore) di un debito ipotecario e del versamento, differito nel tempo, di una somma di denaro. Dunque, i beni immobili, facilmente aggredibili, sono stati sostituiti da un bene volatile, ossia una somma di denaro, rendendo più difficoltosa l'azione esecutiva da parte dei creditori;
non può, del resto essere considerato vantaggioso per i creditori l'accollo, che, non provocando l'estinzione del debito, non è collegato ad alcun effetto positivo per la soddisfazione degli altri creditori.
A parere delle parti convenute, tuttavia, nel caso di specie non vi sarebbero i presupposti del danno, considerato che i beni alienati erano gravati da ipoteca e che il patrimonio residuo del debitore, al netto dei crediti assistiti da prelazione, non sarebbe stato comunque sufficiente alla soddisfazione del creditore chirografario.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che: “in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene,
9 della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno,
o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3,
12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che "condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore
è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità" (Cass., sez. 2,
29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicchè "la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro", donde "non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se
e come in futuro inciderà" (Cass., n. 11892/16, cit.)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 09/01/2023,
27/02/2023, n. 5815).
Il pregiudizio patito dai creditori va dunque valutato tenendo presente che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 09/01/2023, 27/02/2023, n. 5815).
Del resto, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26310 (rv. 662500-03). Al contrario, non ricorre l'eventus damni allorché il convenuto in revocatoria dimostri che l'atto impugnato non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, in ragione di ampie disponibilità patrimoniali (cfr., Cass. civ. Sez. II
Sent., 03/02/2015, n. 1902, rv. 634175).
Nel caso in esame è emerso che il debito ipotecario è stato estinto con il versamento di soli 50.000,00 euro, mentre non è stato dimostrato che tale valore (o comunque il più ampio valore del debito ipotecario residuo prima della transazione, indicato nel contratto di compravendita in euro 108.696,73) fosse in grado di assorbire
10 il valore di mercato dei beni alienati, con conseguente incapienza del patrimonio. A tal proposito, occorre considerare, da un lato che il prezzo convenuto nel contratto di compravendita dell'8 luglio 2019 era pari ad euro 170.000,00 mentre nel preliminare del 19 novembre 2020 era stato convenuto in euro 400.000,00. Tali indizi sono sufficienti a lasciare presumere che soddisfatto il creditore ipotecario sugli stessi immobili anche il creditore chirografario avrebbe potuto concorrere, risultando dunque danneggiato dalla compravendita con cui gli stessi erano stati dismessi dal patrimonio del debitore.
In ogni caso, non può essere considerata l'incidenza del debito fiscale di euro 67.303,23 sul patrimonio del NT debitore, considerato che non è stata documentata la riferibilità della posizione debitoria ad (non risultando tale passività nemmeno dal bilancio del 2018, doc. 6, parte convenuta, ed essendo stati valutati come
“non significativi” i debiti fiscali nella nota integrativa doc. 7, parte convenuta), se non per l'importo di euro
7.084,90, che, sommato ad euro 50.000,00, non pare idoneo ad assorbire il valore dei quattro immobili, come indicato nei contratti oggetto di causa.
In merito, la parte convenuta ha osservato che il valore dei beni era compromesso dall'iscrizione ipotecaria stessa e dallo stato di manutenzione non ottimale in cui versavano, chiedendo, sul punto, una valutazione tecnica, la quale, però non è stata ammessa in quanto diretta a surrogare le deficienze delle allegazioni della parte istante. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie,
l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Segnatamente, la parte convenuta non ha descritto, neanche sommariamente, gli immobili oggetto di causa, né ha individuato quale sarebbe stato il loro valore al momento del contratto, risultando inammissibile la richiesta di CTU.
1.2.3. Sull'elemento soggettivo.
Venendo all'elemento soggettivo, va premesso che il Codice richiede un atteggiamento differente in capo alle parti dell'atto oggetto della richiesta di revocatoria a seconda che quest'ultimo sia anteriore o successivo rispetto al sorgere del credito: nel primo caso occorre la dolosa preordinazione del debitore al fine di
11 pregiudicarne il soddisfacimento e la partecipazione del terzo a tale atteggiamento psicologico;
nel secondo caso è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio.
Nel caso in esame il credito che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria deriva dalla compravendita del
13 febbraio 2015 (cfr. doc. 25 parte attrice); trattandosi di contratto consensuale, l'obbligo di pagamento del prezzo sorge con la stipulazione del contratto, evidentemente anteriore all'atto impugnato, concluso l'8 luglio
2019.
Non rileva dunque lo scopo dell'atto presunto lesivo, che in questo caso, a dire delle parti convenute, coinciderebbe con la finalità di liquidare il patrimonio della società. È infatti sufficiente la consapevolezza della possibile lesione delle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione, che, nel caso in esame, NT emerge dal fatto che CIA era controllata dal la quale, del resto, in qualità di acquirente delle quote trasferite con il contratto del 2015, non poteva non essere a conoscenza del debito. È evidente, poi, che alienando quattro beni immobili la società non potesse ignorare che ciò avrebbe reso più difficile per i creditori chirografari trovare soddisfazione;
sul punto, d'altro canto, le società convenute non hanno fornito alcun elemento da cui desumere la capienza del patrimonio residuo. NT La circostanza, poi, che fosse da un lato il liquidatore di e dall'altro rappresentasse Persona_2 nella compravendita, in qualità di amministratore unico, consente di estendere l'elemento soggettivo CP_3 della consapevolezza del pregiudizio anche alla parte acquirente. Del resto, era stato anche Persona_2 amministratore di CIA nel periodo dal 6 marzo 2014 al 31 dicembre 2016 (v. visura, doc. 2 parte attrice), in cui si colloca la stipulazione del contratto da cui deriva il debito.
Sussiste, dunque, anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
2. Sul contratto preliminare.
2.1. Sull'azione di simulazione e sull'azione revocatoria.
Le domande dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare del 19 novembre 2020 devono essere entrambe dichiarate inammissibili per carenza di interesse, considerato che è pacifico, tra le parti, che non essendo intervenuto il rogito nel termine stabilito, ossia entro il 15 novembre 2023, è sopravvenuta l'inefficacia delle pattuizioni ivi contenute.
A tal proposito, è bene ricordare che l'interesse ad agire è una condizione per l'accesso al giudizio di merito e s'identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 28/10/2021, n. 30584; Cass. civ. Sez. I Sent.,
10/04/2012, n. 5656).
A tal proposito, il contratto preliminare produce esclusivamente effetti obbligatori tra le parti, non comportando la cessione di diritti reali, cosicché il creditore non può conseguire alcun effetto utile dalla sua caducazione.
Con specifico riferimento all'esperimento dell'azione revocatoria, la Corte di legittimità ha chiarito, infatti, che: “il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
12 pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2018, n. 15215, rv.
649407-01).
Le medesime considerazioni possono essere estese all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di compravendita, dal cui accoglimento il creditore, intenzionato ad agire esecutivamente sui beni che ne costituiscono l'oggetto, non potrebbe ottenere alcun vantaggio, trattandosi di contratto privo di effetti reali.
2.2. Sull'azione di accertamento.
È fondata, e deve essere accolta, considerata anche la posizione assunta in merito dalla parte convenuta,
l'azione di accertamento di sopravvenuta inefficacia della trascrizione del preliminare di compravendita del
19 novembre 2020, stante la mancata trascrizione del rogito nel termine prescritto dall'art. 2645-bis, c.c., il quale al comma terzo dispone che: “Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)”.
Essendo trascorso un anno dal 15 novembre 2023 e comunque 3 anni dalla trascrizione del 23 novembre 2020
(v. documento 11 parte attrice), quest'ultima deve essere dichiarata inefficace.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Respinta l'azione di simulazione, deve essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di della NTroparte_1 CP_9 NTroparte_1
'atto di compravendita del 08/07/2019, stipulato tra la società e la società
[...] CP_2 [...] CP_
avente ad oggetto quattro beni immobili, situati a Pisa, via Gagno n. 50, identificati al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 923, subalterno 2 e particella 979, subalterno 8 (primo appartamento), particella 923, subalterno 3 e particella 979, subalterno 9 (secondo appartamento), particella 923, subalterno 4 e particella
979, subalterno 10 (terzo appartamento), particella 923, subalterno 5e particella 979, subalterno 11 (quarto appartamento), contro il prezzo di euro 170.000,00.
Devono essere invece dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, per simulazione assoluta o ex art. 2901 c.c., del contratto preliminare del 19 novembre 2020.
Infine, va accolta l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della trascrizione del medesimo contratto preliminare.
Considerato l'esito della lite, le spese devono essere poste a carico delle parti convenute nella misura del 50%, con compensazione delle spese ulteriori. Le stesse si liquidano complessivamente in euro 14.170,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra
13 euro 260.000,00 ed euro 520.000,00 (considerato che in tema di azione revocatoria le spese devono essere liquidate in base al credito per il quale si agisce - v. art. 5, co. 1, D.M. 55/2014), con applicazione dei minimi per la fase di trattazione, stante la natura documentale della causa, e per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata, ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre al 50% degli esborsi, pari complessivamente ad euro
1.241,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Nell'ambito del rapporto processuale con , le spese rimangono a carico della parte attrice, stante CP_4 la parziale soccombenza e la contumacia del convenuto.
Il presente provvedimento deve essere trascritto ex art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'azione di simulazione del contratto dell'8 luglio 2019;
2. DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
l'atto di compravendita del NTroparte_10
08/07/2019, stipulato tra la società e la società avente ad oggetto quattro beni immobili, CP_2 CP_3 situati a Pisa, via Gagno n. 50, identificati al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 923, subalterno 2 e particella 979, subalterno 8 (primo appartamento), particella 923, subalterno 3 e particella 979, subalterno 9
(secondo appartamento), particella 923, subalterno 4 e particella 979, subalterno 10 (terzo appartamento), particella 923, subalterno 5e particella 979, subalterno 11 (quarto appartamento), contro il prezzo di euro
170.000,00;
3. DICHIARA inammissibili per difetto di interesse ad agire le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, per simulazione assoluta o ex art. 2901 c.c., del contratto preliminare del 19 novembre 2020;
4. DICHIARA inefficace la trascrizione del 23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961) del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato Persona_1
(repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa stipulato tra la società e il signor CP_3 CP_4
è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice civile;
[...]
5. NN e a rifondere in favore della CP_2 CP_3 [...]
50% delle spese NTroparte_11 di lite, che si liquidano complessivamente in euro 14.170,00 per onorari e in euro 1.241,00 per compensi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 19/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1348 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2025, introdotta da:
NTroparte_1
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Bartolini, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 P.IVA_2 CP_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3
IO OV, elettivamente domiciliate presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_4 CodiceFiscale_1
Carmignano (PO), Via Giardino n° 4/D, contumace;
PARTE CONVENTUTA
OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
Per NTroparte_1
come da atto di citazione, ossia: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni istanza
[...] ed eccezione contraria: IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita del 08/07/2019 autenticato dal Notaio i Prato (repertorio n° 8349 – raccolta 6553), trascritto a Pisa in data 18/07/2019 Persona_1
(registro generale 14202 e particolare 9757), stipulato tra la società e la società è simulato in CP_2 CP_3 maniera assoluta e, conseguentemente, dichiarare che i seguenti immobili posti a Pisa, Via Gagno n° 50 oggetto di quella compravendita sono ancora di proprietà della ed esattamente: - appartamento n° 1: rappresentato al Catasto CP_2
1 Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 2, particella 979 subalterno 8, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera a); - appartamento n° 2: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 3, particella 979 subalterno 9, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera b); - appartamento n° 3: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 4, particella 979 subalterno
10, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera c); - appartamento n° 4: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 5, particella 979 subalterno 11, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 3,5, R.C. euro 438,34, l'appartamento di cui alla lettera d). 2) accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal
Notaio di Prato (repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa in data 23/11/2020 (registro Persona_1 generale 19038 e particolare 12961) stipulato tra la società e il signor è simulato in maniera CP_3 CP_4 assoluta e, pertanto privo di effetti, e, conseguentemente, dichiarare che i seguenti immobili posti a Pisa, Via Gagno n°
50 oggetto di quella compravendita sono ancora di proprietà della ed esattamente: - appartamento n° 1: CP_2 rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 2, particella 979 subalterno
8, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera a); - appartamento
n° 2: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 3, particella 979 subalterno 9, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera b); - appartamento n° 3: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 4, particella 979 subalterno 10, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera c); - appartamento n° 4: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 5, particella 979 subalterno 11, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 3,5, R.C. euro 438,34,
l'appartamento di cui alla lettera d). 2.1) in via subordinata accertare e dichiarare che la trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato (repertorio n° 10488 – Persona_1 raccolta 8200), trascritto a Pisa in data 23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961) stipulato tra al società
e il signor è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice civile. IN VIA CP_3 CP_4
SUBORDINATA: 1) accertare e dichiarare privo di efficacia, a norma dell'art. 2901 codice civile, il contratto di compravendita del 08/07/2019 autenticato dal Notaio di Prato (repertorio n° 8349 – raccolta 6553), Persona_1 trascritto a Pisa in data 18/07/2019 (registro generale 14202 e particolare 9757), stipulato tra la società e la CP_2 società e, conseguentemente, dichiarare che i seguenti immobili posti a Pisa, Via Gagno n° 50 oggetto di CP_3 quella compravendita sono giuridicamente aggredibili dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale della
[...]
- appartamento n° 1: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, NTroparte_1 particella 923 subalterno 2, particella 979 subalterno 8, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro
250,48, l'appartamento di cui alla lettera a); - appartamento n° 2: rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di
Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 3, particella 979 subalterno 9, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani
2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera b); - appartamento n° 3: rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 4, particella 979 subalterno 10, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 2, R.C. euro 250,48, l'appartamento di cui alla lettera c); - appartamento n° 4: rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 8, particella 923 subalterno 5, particella 979 subalterno 11, zona censuaria 1 categoria A/2, classe 2, vani 3,5, R.C. euro 438,34, l'appartamento di cui alla lettera d); 2) accertare e dichiarare che la trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato Persona_1
(repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa in data 23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961)
2 stipulato tra al società e il signor è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice CP_3 CP_4 civile. Con vittoria di spese e compenso professionale” e in via istruttoria come da memoria 171-ter n. 2 c.p.c.;
Per e : come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Voglia il Tribunale di CP_2 CP_3
Firenze, sezione specializzata Imprese, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice per le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la GIUDIZIALE della NTroparte_1 società a convenuto innanzi all'intestato Tribunale NTroparte_1 CP_5
, chiedendo di accertare la simulazione o, in subordine, di disporre la revoca del CP_3 CP_4 contratto di compravendita dell'08/07/2019, stipulato tra la società e la società e del CP_2 CP_3 contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, stipulato tra la società e e, in CP_3 CP_4 ipotesi di accertare e dichiarare che la trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato (repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa in data Persona_1
23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961), è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice civile.
A fondamento della domanda ha allegato che: la era creditrice nei confronti di H20 di euro CP_1
420.000,00 a titolo di corrispettivo perla vendita di azioni proprie, equivalenti al 5% di CIA s.p.a., avvenuta nel febbraio 2015, e di euro 9.088.848,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per aver concorso con
, amministratore e liquidatore volontario di CIA, a creare il dissesto della società; allo Persona_2 scopo di accertare tali crediti pendevano innanzi al Tribunale di Firenze il giudizio con R.G. 6546/2024 riguardante l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società in liquidazione nonché di NT
socio di maggioranza e investito dell'attività di direzione e coordinamento, nonché il giudizio con R.G. NT 7536/2024 avente ad oggetto la condanna di al pagamento del corrispettivo della compravendita di azioni;
NT al momento della costituzione vantava un apprezzabile patrimonio immobiliare proveniente, tra l'altro, dalla scissione del 24 luglio 2014, mentre attualmente era del tutto priva di patrimonio immobiliare;
con la compravendita dell'8 luglio 2019, trascritta il 18 luglio 2019, H20, rappresentata dal liquidatore Per_2
, aveva venduto ad rappresentata dal medesimo , quattro beni
[...] CP_3 Persona_2 immobili, situati a Pisa, via Gagno n. 50, identificati al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 923, subalterno
2 e particella 979, subalterno 8 (primo appartamento), particella 923, subalterno 3 e particella 979, subalterno
9 (secondo appartamento), particella 923, subalterno 4 e particella 979, subalterno 10 (terzo appartamento), particella 923, subalterno 5e particella 979, subalterno 11 (quarto appartamento), contro il prezzo di euro
170.000,00; segnatamente, euro 108.696,73, mediante accollo del residuo debito derivante dal mutuo con ipoteca iscritta sugli stessi immobili, euro 61.303,23 senza interessi entro e non oltre il 31 luglio 2023; la venditrice aveva rinunciato all'ipoteca legale;
con successivo contratto del 19 novembre 2020, trascritto il 23 novembre 2020, rappresentata da aveva promesso in vendita a , che CP_3 Persona_2 CP_4
a sua volta aveva promesso di acquistare, le stesse unità immobiliari, contro il prezzo di euro 400.000,00;
3 segnatamente euro 20.000,00 erano stati versati dal promittente acquirente mediante assegno bancario a titolo di caparra confirmatoria da imputare in conto prezzo, ed euro 380.000,00 dovevano essere pagati, senza interessi contestualmente alla stipula del rogito, da concludere entro e non oltre il 15 novembre 2023; l'oggetto sociale di H20 era il coordinamento, la direzione e lo sviluppo delle società partecipate e vi rientravano anche l'acquisto, la vendita, la costruzione e la ristrutturazione di immobili;
nel 2019 tale società aveva subito diverse esecuzioni immobiliari e, nello specifico, un pignoramento trascritto il 14 novembre 2019 e notificato il 9 ottobre 2019, cui aveva fatto seguito la trascrizione in data 11 gennaio 2022 del decreto di trasferimento del
21 dicembre 2021, un pignoramento trascritto il 14 novembre 2019 notificato il 17 novembre 2019 cui aveva fatto seguito in data 19 marzo 2024 del decreto di trasferimento del 29 febbraio 2024, un pignoramento trascritto il 14 novembre 2019 notificato il 17 ottobre 2019, cui aveva fatto seguito il 18 agosto 2023 la trascrizione del decreto di trasferimento del 24 marzo 2023; nell'arco dei tre mesi precedenti i citati NT pignoramenti, aveva disposto del proprio patrimonio immobiliare;
in particolare, il 18 luglio 2019 era stata trascritta la compravendita oggetto di causa e l'11 settembre 2019 era stato trascritto un contratto di locazione ultraventennale.
In merito agli indizi della simulazione, ha osservato che: i tre pignoramenti testimoniavano le pessime NT condizioni economiche di , e la possibilità che tutti i suoi beni potevano essere aggrediti;
le parti della compravendita erano rappresentate dalla stessa persona fisica, ossia;
peraltro l'unico socio Persona_2 di ossia ra amministrata dal medesimo;
le due società CP_3 Parte_1 Persona_2 avevano la stessa sede legale e era stato socio di dal 30 luglio 2013 al 7 CP_4 Parte_1 NT dicembre 2016; fino al 10 marzo 2020 poi il capitale sociale aveva fatto interamente capo a per poi passare ad fino al 6 aprile 2022, quando era stato acquistato da , figlio di CP_3 Persona_3
; il prezzo pattuito era di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili;
in realtà Persona_2 non era stato pagato alcun prezzo;
infatti, il saldo di euro 61.303,27 non era mai stato versato;
tale importo, poi, era inferiore al debito, in linea capitale, vantato da che aveva iscritto sui NTroparte_6 beni in esame ipoteca in data 27 giugno 2013 nei confronti di OD SERVIZI S.R.L., proprietaria dei beni poi NT ceduti ad;
era uomo di fiducia e prestanome di;
egli era stato dipendente Per_4 Persona_2 di CIA e poi di NFI, società che per anni aveva condotto l'azienda di CIA, e aveva detenuto fiduciariamente per conto di il 20% del capitale di alla conclusione del preliminare Persona_2 Parte_1 non era seguita la stipulazione del definitivo, risultando i beni immobili ancora intestati ad CP_3 NT In merito ai presupposti della revocatoria, ha esposto che: mediante la compravendita dell'8 luglio 2019, si era spogliata di ogni immobile;
le società che avevano stipulato il contratto di compravendita erano rappresentate dal medesimo soggetto, consapevole della situazione economica della società venditrice;
i crediti di CIA erano sorti a febbraio 2015. NT Si sono costituite anche e chiedendo il rigetto della domanda di simulazione e della CP_3 revocatoria, e si sono dichiarate remissive rispetto all'accertamento dell'inefficacia della trascrizione del preliminare.
4 NT A sostegno della propria difesa, hanno allegato che: al momento degli atti dispositivi la società era in liquidazione da quasi due anni, essendo stata deliberata la liquidazione volontaria il 4 ottobre 2017 ed essendo stato depositato l'ultimo bilancio il 31.12.2018; in particolare a seguito dell'apertura del concordato CIA – avvenuta a maggio 2017 – e della conseguente svalutazione delle partecipazioni in tale società, il capitale di NT
si era notevolmente ridotto, assestandosi al di sotto del limite legale, circostanza che aveva portato alla delibera di scioglimento e alla messa in liquidazione volontaria;
la Camera di Commercio di Firenze, peraltro, aveva comunicato l'avvio della procedura di cancellazione di H2O dal registro delle imprese;
gli atti dispositivi erano stati perciò realizzati nell'interesse dei creditori sociali, al fine di poter definire la situazione debitoria della società; in particolare, parte del corrispettivo della compravendita era stato pagato mediante l'accollo del debito di euro 108.696,73 nei confronti di , assistito da ipoteca sui beni di causa;
al momento CP_7 dell'atto, peraltro, la non vantava alcun credito nei confronti della società; la società aveva CP_1 raggiunto un accordo con , definendo la posizione mediante il versamento di euro 50.000,00 e con CP_7 NT la somma residua ricavata dalla vendita aveva estinto un debito di natura fiscale;
aveva fatto uso CP_3 dei beni acquistati utilizzandoli come case-vacanza da cui aveva ricavato un reddito rilevante;
l'iscrizione di ipoteca sui beni oggetto di causa, peraltro, ne aveva consistentemente ridotto il valore di mercato;
del resto gli immobili erano in condizioni precarie e non venivano utilizzati da tempo;
poiché poi i progetti diretti ad incrementarne il valore non si erano realizzati, il contratto definitivo con non era stato concluso. CP_4
Dichiarata la contumacia di con decreto ex art. 171-bis, le parti hanno depositato le memorie CP_4 istruttorie.
Con memoria ex art. 171-ter n. 1 parte attrice ha osservato come non fosse stata offerta la prova del pagamento NT del prezzo della compravendita, considerato che il debito fiscale di era stato estinto da una società diversa e che non vi era prova del versamento del residuo di euro 61.303, 27; inoltre, erano stati pagati soltanto debiti assistiti da prelazione o privilegio. Con memoria n. 2 ha poi dato atto che la procedura di cancellazione della NT società era stata annullata, stante la pendenza di contenziosi. NT Dal canto proprio, le società convenute con memoria n. 2 hanno osservato che: il patrimonio di non era sufficiente a consentire la soddisfazione dei creditori chirografari, considerato che le partecipazioni detenute non avevano alcun valore mentre gli immobili erano tutti gravati da ipoteca, come attestato nella relazione ex art. 161 dell'attestatore del piano concordato di CIA;
il debito erariale era stato pagato da nonostante CP_3 la rottamazione fosse intestata alla società precedentemente proprietaria dei beni.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la parte attrice ha fatto presente che con sentenza n. 3298/2025 del 16 ottobre NT 2025, non impugnata, era stata accolta la domanda della nei confronti di diretta CP_1 all'ottenimento della somma di euro 420.000,00 a titolo di corrispettivo per la compravendita delle quote di
CIA. Rassegnate le conclusioni come in epigrafe, le parti hanno discusso la causa e il giudice ha trattenuto il procedimento in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
****
1. Sulla compravendita.
1.1. Sull'azione di simulazione.
5 La ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere innanzitutto la dichiarazione della CP_1 NT simulazione assoluta della compravendita dell'8 luglio 2019 mediante la quale la parte convenuta, , aveva trasferito ad quattro immobili oggetto di causa. CP_3
Va premesso, a tal proposito, che attraverso la simulazione le parti creano intenzionalmente l'apparenza di un negozio, al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi.
Con l'atto simulato, infatti, le parti realizzano una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile). Il Codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414 c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.). Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie, rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia generica dei creditori), ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/04/2006,
n. 8428, rv. 588737).
Poiché l'azione è proposta dalla della società creditrice, che non ha partecipato alla conclusione CP_1 del contratto, nel caso di specie tale prova può essere fornita ex art. 1417, c.c., per presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
In tema di prova per presunzioni della simulazione del contratto, nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.; cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; Cass. civ., sez. III, 11 aprile
2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858;
Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2001, n. 1404). In particolare, il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza ai fini della dimostrazione del fatto ignoto.
Ammessa, dunque, la prova della simulazione da parte del terzo creditore senza limiti - e dunque sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni – il Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia assolto all'indicato onere probatorio.
6 In particolare, non è emerso che il contratto dell'8 luglio 2019 sia meramente apparente, non avendo le parti convenute, in realtà, voluto produrre i relativi effetti.
Ribadito che non è sufficiente il fumus della causa simulandi, si osserva che le pessime condizioni economiche NT in cui versava la società non escludono la volontà della società di cedere effettivamente gli immobili in favore di considerato che, peraltro, trovandosi in liquidazione, è molto probabile che la stessa CP_3 intendesse dismettere il proprio patrimonio immobiliare.
Il mancato pagamento del prezzo, poi, non è stato sufficientemente provato. Secondo la giurisprudenza, il relativo onere ricade sull'attore, mentre il convenuto nell'azione di simulazione è tenuto alla prova soltanto allorché l'attore abbia già fornito elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 13/06/2018, n. 15510, rv. 649176-02,
Cass. civ. Sez. II Sent., 02/03/2017, n. 5326, rv. 643061-01).
Nel caso di specie, il contratto aveva previsto che il prezzo sarebbe stato corrisposto in parte mediante l'accollo del debito ipotecario nei confronti di NT AN PA (la cui posizione era gestita da CP_8
v. doc. 10 parte convenuta) e in parte mediante il versamento della somma di euro 67.873,28,
[...] corrispondente, come specificato dalle parti convenute in corso di causa, ad un debito fiscale. Dai documenti di causa è emerso che il rapporto con NT AN PA è stato effettivamente definito mediante il versamento di euro 50.000,00, eseguito da in esecuzione di un accordo transattivo con CP_3 CP_8
(doc. 10 parti convenute). Non risulta, invece, il versamento della somma di euro 67.873,28,
[...] considerato che il debito fiscale, effettivamente estinto a seguito di rottamazione, risulta fare capo, per la parte più consistente (pari ad euro 46.925,81) ad un soggetto diverso, ossia OTTIMO DIREI S.R.L., ora OD
SERVIZI S.R.L., senza che sia stato documentato o allegato il trasferimento della posizione debitoria con NT AGENZIA DELLE ENTRATE ad , la quale non pare, perciò, aver beneficiato dell'estinzione, se non per la somma di euro 7.084,90 (v. doc. 11 parte convenuta). NT La prova del versamento di euro 50.000,00 da parte dell'acquirente a saldo del debito ipotecario di è tuttavia sufficiente a dimostrare che un prezzo sia stato pagato. La differenza tra l'importo concordato (euro
170.000,00) e l'importo effettivamente versato incide sulla causa del trasferimento, piuttosto che sulla sua esistenza, adombrando una simulazione relativa, limitata al prezzo, piuttosto che una simulazione assoluta.
Per la stessa ragione, la supposta discrepanza tra il prezzo pattuito e il valore di mercato dei beni non è indice di un trasferimento simulato, influendo, bensì, sul prezzo della compravendita.
Infine, la parte attrice ha osservato che le parti della compravendita erano state rappresentate dalla stessa persona fisica, ossia , peraltro amministratore dell'unico socio di ossia Persona_2 CP_3 [...] con la conseguenza che l'operazione era evidentemente il frutto della volontà di un unico Parte_1 soggetto.
La gestione dell'operazione negoziale da parte di un unico soggetto non è, tuttavia, elemento sintomatico della sua natura simulata. Se è vero che i negozi posti in essere da più società nell'ambito di operazioni organizzate da un unico centro di interessi potrebbero essere connotati da uno scopo diverso da quello tipico o predisposti in vista di un fine diverso dal raggiungimento dell'interesse sociale, ciò non significa che le parti non ne
7 NT abbiano voluto gli effetti. Anzi, nel caso di specie, come già osservato, è del tutto verosimile che avesse voluto dismettere il proprio patrimonio immobiliare, quantomeno al fine di procedere alla sua liquidazione.
L'eventuale abuso della persona giuridica derivante dalla gestione unica di più società al fine di realizzare interessi estranei allo scopo sociale (che qui in ogni non trova riscontro nel materiale assertivo e probatorio raccolto) è sanzionato, più che sul piano degli effetti dei contratti conclusi (e dunque della simulazione), su quello del diritto societario, mediante gli istituti della responsabilità dell'amministratore (di diritto o di fatto)
e del fallimento in estensione del socio (occulto o apparente).
Non sono dunque sufficienti gli elementi offerti dalla a fondamento della domanda di CP_1 simulazione che, conseguentemente, deve essere respinta.
1.2. Sull'azione revocatoria.
Diversamente, merita accoglimento l'azione revocatoria.
1.2.1. Sulla legittimazione.
La legittimazione a proporre la domanda di revocatoria ordinaria spetta al creditore, quale soggetto attivo di un rapporto obbligatorio in senso tecnico: l'art. 2901 c.c. stabilisce espressamente che il credito può essere soggetto a condizione o a termine, quindi non ancora giuridicamente esigibile.
Sul punto, va premesso che la giurisprudenza ha accolto una nozione lata di creditore ex 2901 c.c., ritenendo legittimato ad agire in revocatoria anche chi alleghi un credito eventuale, soggetto a termine o condizioni, o un credito litigioso, così ampliandosi l'ambito delle pretese tutelabili alle mere aspettative e non vincolando l'esperibilità dell'azione all'esistenza di un credito che sia liquido ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 marzo
2003, n. 3981 per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'eventus damni”; Cass. 14166/2001;
Cass. 12672/2001; Cass. 12144/1999). In particolare, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si rilevi “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. Civ. Sez. III n. 11755/2018).
Rileva, infatti “una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che ne persegue ai fini restitutori” (Cass. Civ. Sez VI n. 4212/2020).
8 Al riguardo, costituendo la ragione di credito mero “titolo di legittimazione dell'azione revocatoria”, il Giudice non deve accertarne, sia pure incidentalmente, la ricorrenza, limitandosi a verificare in via principale la non manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., ud.
07/11/2019, 19-02-2020, n. 4212).
Ne discende che al giudice della revocatoria non compete alcun accertamento in ordine all'effettiva ricorrenza del credito, dovendosi egli limitarsi a verificare la legittimazione attiva dell'attore, sulla base della non manifesta pretestuosità della ragione creditoria invocata.
Il credito che legittima l'attrice all'esperimento del rimedio revocatorio è stato cristallizzato dalla sentenza
(pacificamente passata in giudicato, come emerso all'udienza del 10 dicembre 2025) che ha riconosciuto il diritto di CIA a percepire la somma di euro 420.000,00 (oltre accessori) a titolo di prezzo della cessione delle NT quote in favore di .
La formazione del giudicato sul credito di euro 420.000,00 è sufficiente ad escludere la pretestuosità del credito, con conseguente legittimazione di CIA a proporre l'azione. Non può, invece, essere preso in considerazione il credito di euro 9.088.848,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per avere H2O concorso con , amministratore e liquidatore volontario di CIA, a creare il dissesto della Persona_2 società, in merito al quale nulla è stato allegato e perciò non è possibile in questa sede valutarne la verosimile sussistenza.
1.2.2. Sull'eventus damni.
Ricorre, poi, l'eventus damni, rappresentato dal pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal fatto che, seguito dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore divenga incapiente o intervenga una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019, n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01). NT Nel caso di specie, all'esito dell'atto impugnato, il patrimonio di è stato privato di ben quattro immobili,
a fronte della pattuizione di un accollo (evidentemente non liberatorio, stante il mancato assenso del creditore) di un debito ipotecario e del versamento, differito nel tempo, di una somma di denaro. Dunque, i beni immobili, facilmente aggredibili, sono stati sostituiti da un bene volatile, ossia una somma di denaro, rendendo più difficoltosa l'azione esecutiva da parte dei creditori;
non può, del resto essere considerato vantaggioso per i creditori l'accollo, che, non provocando l'estinzione del debito, non è collegato ad alcun effetto positivo per la soddisfazione degli altri creditori.
A parere delle parti convenute, tuttavia, nel caso di specie non vi sarebbero i presupposti del danno, considerato che i beni alienati erano gravati da ipoteca e che il patrimonio residuo del debitore, al netto dei crediti assistiti da prelazione, non sarebbe stato comunque sufficiente alla soddisfazione del creditore chirografario.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che: “in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene,
9 della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno,
o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3,
12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che "condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore
è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità" (Cass., sez. 2,
29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicchè "la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro", donde "non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se
e come in futuro inciderà" (Cass., n. 11892/16, cit.)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 09/01/2023,
27/02/2023, n. 5815).
Il pregiudizio patito dai creditori va dunque valutato tenendo presente che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 09/01/2023, 27/02/2023, n. 5815).
Del resto, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26310 (rv. 662500-03). Al contrario, non ricorre l'eventus damni allorché il convenuto in revocatoria dimostri che l'atto impugnato non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, in ragione di ampie disponibilità patrimoniali (cfr., Cass. civ. Sez. II
Sent., 03/02/2015, n. 1902, rv. 634175).
Nel caso in esame è emerso che il debito ipotecario è stato estinto con il versamento di soli 50.000,00 euro, mentre non è stato dimostrato che tale valore (o comunque il più ampio valore del debito ipotecario residuo prima della transazione, indicato nel contratto di compravendita in euro 108.696,73) fosse in grado di assorbire
10 il valore di mercato dei beni alienati, con conseguente incapienza del patrimonio. A tal proposito, occorre considerare, da un lato che il prezzo convenuto nel contratto di compravendita dell'8 luglio 2019 era pari ad euro 170.000,00 mentre nel preliminare del 19 novembre 2020 era stato convenuto in euro 400.000,00. Tali indizi sono sufficienti a lasciare presumere che soddisfatto il creditore ipotecario sugli stessi immobili anche il creditore chirografario avrebbe potuto concorrere, risultando dunque danneggiato dalla compravendita con cui gli stessi erano stati dismessi dal patrimonio del debitore.
In ogni caso, non può essere considerata l'incidenza del debito fiscale di euro 67.303,23 sul patrimonio del NT debitore, considerato che non è stata documentata la riferibilità della posizione debitoria ad (non risultando tale passività nemmeno dal bilancio del 2018, doc. 6, parte convenuta, ed essendo stati valutati come
“non significativi” i debiti fiscali nella nota integrativa doc. 7, parte convenuta), se non per l'importo di euro
7.084,90, che, sommato ad euro 50.000,00, non pare idoneo ad assorbire il valore dei quattro immobili, come indicato nei contratti oggetto di causa.
In merito, la parte convenuta ha osservato che il valore dei beni era compromesso dall'iscrizione ipotecaria stessa e dallo stato di manutenzione non ottimale in cui versavano, chiedendo, sul punto, una valutazione tecnica, la quale, però non è stata ammessa in quanto diretta a surrogare le deficienze delle allegazioni della parte istante. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie,
l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Segnatamente, la parte convenuta non ha descritto, neanche sommariamente, gli immobili oggetto di causa, né ha individuato quale sarebbe stato il loro valore al momento del contratto, risultando inammissibile la richiesta di CTU.
1.2.3. Sull'elemento soggettivo.
Venendo all'elemento soggettivo, va premesso che il Codice richiede un atteggiamento differente in capo alle parti dell'atto oggetto della richiesta di revocatoria a seconda che quest'ultimo sia anteriore o successivo rispetto al sorgere del credito: nel primo caso occorre la dolosa preordinazione del debitore al fine di
11 pregiudicarne il soddisfacimento e la partecipazione del terzo a tale atteggiamento psicologico;
nel secondo caso è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio.
Nel caso in esame il credito che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria deriva dalla compravendita del
13 febbraio 2015 (cfr. doc. 25 parte attrice); trattandosi di contratto consensuale, l'obbligo di pagamento del prezzo sorge con la stipulazione del contratto, evidentemente anteriore all'atto impugnato, concluso l'8 luglio
2019.
Non rileva dunque lo scopo dell'atto presunto lesivo, che in questo caso, a dire delle parti convenute, coinciderebbe con la finalità di liquidare il patrimonio della società. È infatti sufficiente la consapevolezza della possibile lesione delle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione, che, nel caso in esame, NT emerge dal fatto che CIA era controllata dal la quale, del resto, in qualità di acquirente delle quote trasferite con il contratto del 2015, non poteva non essere a conoscenza del debito. È evidente, poi, che alienando quattro beni immobili la società non potesse ignorare che ciò avrebbe reso più difficile per i creditori chirografari trovare soddisfazione;
sul punto, d'altro canto, le società convenute non hanno fornito alcun elemento da cui desumere la capienza del patrimonio residuo. NT La circostanza, poi, che fosse da un lato il liquidatore di e dall'altro rappresentasse Persona_2 nella compravendita, in qualità di amministratore unico, consente di estendere l'elemento soggettivo CP_3 della consapevolezza del pregiudizio anche alla parte acquirente. Del resto, era stato anche Persona_2 amministratore di CIA nel periodo dal 6 marzo 2014 al 31 dicembre 2016 (v. visura, doc. 2 parte attrice), in cui si colloca la stipulazione del contratto da cui deriva il debito.
Sussiste, dunque, anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
2. Sul contratto preliminare.
2.1. Sull'azione di simulazione e sull'azione revocatoria.
Le domande dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare del 19 novembre 2020 devono essere entrambe dichiarate inammissibili per carenza di interesse, considerato che è pacifico, tra le parti, che non essendo intervenuto il rogito nel termine stabilito, ossia entro il 15 novembre 2023, è sopravvenuta l'inefficacia delle pattuizioni ivi contenute.
A tal proposito, è bene ricordare che l'interesse ad agire è una condizione per l'accesso al giudizio di merito e s'identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 28/10/2021, n. 30584; Cass. civ. Sez. I Sent.,
10/04/2012, n. 5656).
A tal proposito, il contratto preliminare produce esclusivamente effetti obbligatori tra le parti, non comportando la cessione di diritti reali, cosicché il creditore non può conseguire alcun effetto utile dalla sua caducazione.
Con specifico riferimento all'esperimento dell'azione revocatoria, la Corte di legittimità ha chiarito, infatti, che: “il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
12 pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2018, n. 15215, rv.
649407-01).
Le medesime considerazioni possono essere estese all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di compravendita, dal cui accoglimento il creditore, intenzionato ad agire esecutivamente sui beni che ne costituiscono l'oggetto, non potrebbe ottenere alcun vantaggio, trattandosi di contratto privo di effetti reali.
2.2. Sull'azione di accertamento.
È fondata, e deve essere accolta, considerata anche la posizione assunta in merito dalla parte convenuta,
l'azione di accertamento di sopravvenuta inefficacia della trascrizione del preliminare di compravendita del
19 novembre 2020, stante la mancata trascrizione del rogito nel termine prescritto dall'art. 2645-bis, c.c., il quale al comma terzo dispone che: “Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)”.
Essendo trascorso un anno dal 15 novembre 2023 e comunque 3 anni dalla trascrizione del 23 novembre 2020
(v. documento 11 parte attrice), quest'ultima deve essere dichiarata inefficace.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Respinta l'azione di simulazione, deve essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di della NTroparte_1 CP_9 NTroparte_1
'atto di compravendita del 08/07/2019, stipulato tra la società e la società
[...] CP_2 [...] CP_
avente ad oggetto quattro beni immobili, situati a Pisa, via Gagno n. 50, identificati al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 923, subalterno 2 e particella 979, subalterno 8 (primo appartamento), particella 923, subalterno 3 e particella 979, subalterno 9 (secondo appartamento), particella 923, subalterno 4 e particella
979, subalterno 10 (terzo appartamento), particella 923, subalterno 5e particella 979, subalterno 11 (quarto appartamento), contro il prezzo di euro 170.000,00.
Devono essere invece dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, per simulazione assoluta o ex art. 2901 c.c., del contratto preliminare del 19 novembre 2020.
Infine, va accolta l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della trascrizione del medesimo contratto preliminare.
Considerato l'esito della lite, le spese devono essere poste a carico delle parti convenute nella misura del 50%, con compensazione delle spese ulteriori. Le stesse si liquidano complessivamente in euro 14.170,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra
13 euro 260.000,00 ed euro 520.000,00 (considerato che in tema di azione revocatoria le spese devono essere liquidate in base al credito per il quale si agisce - v. art. 5, co. 1, D.M. 55/2014), con applicazione dei minimi per la fase di trattazione, stante la natura documentale della causa, e per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata, ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre al 50% degli esborsi, pari complessivamente ad euro
1.241,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Nell'ambito del rapporto processuale con , le spese rimangono a carico della parte attrice, stante CP_4 la parziale soccombenza e la contumacia del convenuto.
Il presente provvedimento deve essere trascritto ex art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'azione di simulazione del contratto dell'8 luglio 2019;
2. DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
l'atto di compravendita del NTroparte_10
08/07/2019, stipulato tra la società e la società avente ad oggetto quattro beni immobili, CP_2 CP_3 situati a Pisa, via Gagno n. 50, identificati al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 923, subalterno 2 e particella 979, subalterno 8 (primo appartamento), particella 923, subalterno 3 e particella 979, subalterno 9
(secondo appartamento), particella 923, subalterno 4 e particella 979, subalterno 10 (terzo appartamento), particella 923, subalterno 5e particella 979, subalterno 11 (quarto appartamento), contro il prezzo di euro
170.000,00;
3. DICHIARA inammissibili per difetto di interesse ad agire le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, per simulazione assoluta o ex art. 2901 c.c., del contratto preliminare del 19 novembre 2020;
4. DICHIARA inefficace la trascrizione del 23/11/2020 (registro generale 19038 e particolare 12961) del contratto preliminare di compravendita del 19/11/2020, autenticato dal Notaio di Prato Persona_1
(repertorio n° 10488 – raccolta 8200), trascritto a Pisa stipulato tra la società e il signor CP_3 CP_4
è divenuta priva di effetti a norma dell'art. 2645 bis codice civile;
[...]
5. NN e a rifondere in favore della CP_2 CP_3 [...]
50% delle spese NTroparte_11 di lite, che si liquidano complessivamente in euro 14.170,00 per onorari e in euro 1.241,00 per compensi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 19/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14