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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3304/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CERATI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati nelle loro rispettive residenze con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La Sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Parte_1 Bozzolo, MN, via U. Foscolo, 6/BIS, di proprietà esclusiva della stessa insieme ai figli minori e;
i coniugi si Persona_1 Persona_2 danno reciprocamente atto di aver già diviso i beni comuni ed il Sig. Parte_2
ha già provveduto ad asportare dall' abituazione tutti i beni e gli effetti
[...] personali.
3) I coniugi hanno un'autonoma capacità reddituale e dichiarano di essere economicamente indipendenti godendo di sufficienti redditi propri, rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento, e dichiarano di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale del rispettivo coniuge, così come rinunciano a qualsiasi pretesa di carattere economico sia essa di natura assistenziale, compensativa e/o perequativa.
4) SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
4.1 AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI E Persona_1 [...]
. L'ATTUALE PIANO GENITORIALE Per_2
frequenta la seconda classe presso la scuola primaria di Persona_1 Calvatone, CR;
frequenta la scuola dell'infanzia a Calvatone, Persona_2
viene accompagnata a scuola solitamente dai nonni materni Persona_3 oppure dal padre quando ha il turno lavorativo il pomeriggio. La giornata scolastica di inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 16.00 Persona_1 pranzando a scuola. Ciò dal lunedì al venerdì. Il sabato non è prevista la frequenza. pratica pallavolo il lunedì pomeriggio dalle ore 17.30 Persona_1 alle ore 19.00 e viene accompagnata dalla madre come attualmente accade. Nello svolgimento dei compiti viene seguita da entrambi i genitori. Durante le vacanze estive ha frequentato un centro estivo ed anche per il prossimo Persona_1 anno verrà iscritta ad un centro estivo che verrà individuato di comune accordo fra i coniugi. Quanto all'affido e al collocamento dei figli minori: - i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_4 entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata da entrambi i coniugi. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno quindi assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Ciascun genitore avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche e educative dei propri figli. I genitori si impegnano altresì a far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - I figli manterranno la propria residenza privilegiata presso la casa coniugale in Via U. Foscolo 6/BIS, Bozzolo, MN, nella quale continueranno ad abitare con la madre e, al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in un'ottica assolutamente paritaria, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e personali/lavorativi dei genitori e previo congruo preavviso. Come attualmente accade, per accordi intercorsi tra i genitori, il Sig. vedrà i figli due Pt_2 pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì. Inoltre, poiché il Sig. Pt_2 svolge un orario lavorativo turnario (le tipologie di turno sono le seguenti: 6.00- 13.30, 13.30-21.00, 14.00-22.00, 21.00- 4.30) nelle settimane in cui il padre lavorerà la mattina o la notte lo stesso provvederà ad andare a prendere Per_1
e all'uscita di scuola e riporterà entrambi a casa della
[...] Persona_2 madre dopo cena alle 20.30. Nelle settimane in cui invece il padre lavorerà il pomeriggio lo stesso provvederà ad andare a prendere e Persona_1 [...]
dai nonni materni la mattina e li porterà a scuola. Il Sig. Per_2 Pt_2 avrà l'onere di comunicare mensilmente il proprio calendario lavorativo alla Sig.ra la quale avrà a sua volta l'onere di comunicare per tempo al Sig. Pt_1 i propri eventuali impedimenti, o viaggi che lo stesso dovesse Pt_2 intraprendere. Inoltre, e trascorreranno i fine Persona_1 Persona_2
2 settimana, alternativamente, una volta col padre e una volta con la madre pernottamento compreso (da intendersi dal venerdì prima del pasto serale o dal sabato mattina a seconda dei turni lavorativi del padre fino alla domenica dopocena, salvo diversi e migliori accordi fra le parti). Nel periodo estivo il collocamento dei figli sopra descritto rimane invariato fatta salva la possibilità per la figlia di trascorrere con il padre e la madre fino a quindici Persona_1 giorni anche non consecutivi da stabilirsi (e comunicarsi con messaggio whatsapp) entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Secondo gli accordi dei coniugi, e quando l'età e la maturità di lo consentiranno, il padre potrà Persona_2 tenerlo con sé dapprima per brevi periodi e, successivamente per tempi più lunghi, fino a raggiungere giorni 15 consecutivi. Così accadrà anche per le vacanze natalizie e pasquali durante le quali i minori staranno con il padre e con la madre secondo il criterio dell'alternanza (Santo Natale, Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) fino a raggiungere sette giorni consecutivi (vacanze natalizie) e quattro giorni consecutivi (vacanze pasquali). I genitori nei vari incombenti (es. andarli a prendere a scuola, portali a chitarra ecc.) si fanno coadiuvare rispettivamente dai nonni paterni e materni essendo impegnati a lavoro durante il giorno. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, le quali si sono impegnate ad una leale e fattiva collaborazione a che il rapporto con entrambi i genitori venga pacificamente mantenuto nel pieno rispetto reciproco, avuto riguardo anche dei desideri e della volontà dei figli.
4.2 ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma concordata complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi, entro il giorno 10 di ogni mese. A tale somma dovranno essere aggiunti gli assegni unici che verranno interamente percepiti dalla madre. I genitori concordemente stabiliscono che il carico fiscale dei figli, con le relative detrazioni vengano attribuiti nella misura del 50% ciascuno.
4.3 SPESE STRAORDINARIE .Il sig. si Parte_2 impegna a corrispondere alla sig.ra il 50% di tutte le spese che si Parte_1 rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori
3 lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Le parti danno atto di aver usufruito in passato dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili. A tale proposito i ricorrenti confermano che la signora a decorrere dall'anno 2024, percepirà il 100% di detti rimborsi e sino allo Pt_1 scadere del decimo anno, in quanto il signor rinuncia al percepimento Pt_2 delta quota di rimborso di sua spettanza. Dandosi altresì atto che, qualora i rimborsi venissero accreditati in favore del marito, lo stesso si obbliga, entro e non oltre il quinto giorno dall'accredito, a versare alla moglie l'importo percepito, senza diritto di rivalsa.
6) I coniugi dichiarano di non avere beni comuni e pertanto di non avere più nulla a pretendete l'una dall'altro ad alcun titolo avendo già provveduto a definitivamente regolare transattivamente i loro rapporti patrimoniali in fase di separazione.
7) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità validi per l'espatrio.
8) Spese di assistenza legale assunte esclusivamente a carico della moglie. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da 4 entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in BOZZOLO (MN) il 01/08/2015 ed ivi trascritto al numero 3, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2015;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOZZOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3304/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CERATI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati nelle loro rispettive residenze con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La Sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Parte_1 Bozzolo, MN, via U. Foscolo, 6/BIS, di proprietà esclusiva della stessa insieme ai figli minori e;
i coniugi si Persona_1 Persona_2 danno reciprocamente atto di aver già diviso i beni comuni ed il Sig. Parte_2
ha già provveduto ad asportare dall' abituazione tutti i beni e gli effetti
[...] personali.
3) I coniugi hanno un'autonoma capacità reddituale e dichiarano di essere economicamente indipendenti godendo di sufficienti redditi propri, rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento, e dichiarano di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale del rispettivo coniuge, così come rinunciano a qualsiasi pretesa di carattere economico sia essa di natura assistenziale, compensativa e/o perequativa.
4) SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
4.1 AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI E Persona_1 [...]
. L'ATTUALE PIANO GENITORIALE Per_2
frequenta la seconda classe presso la scuola primaria di Persona_1 Calvatone, CR;
frequenta la scuola dell'infanzia a Calvatone, Persona_2
viene accompagnata a scuola solitamente dai nonni materni Persona_3 oppure dal padre quando ha il turno lavorativo il pomeriggio. La giornata scolastica di inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 16.00 Persona_1 pranzando a scuola. Ciò dal lunedì al venerdì. Il sabato non è prevista la frequenza. pratica pallavolo il lunedì pomeriggio dalle ore 17.30 Persona_1 alle ore 19.00 e viene accompagnata dalla madre come attualmente accade. Nello svolgimento dei compiti viene seguita da entrambi i genitori. Durante le vacanze estive ha frequentato un centro estivo ed anche per il prossimo Persona_1 anno verrà iscritta ad un centro estivo che verrà individuato di comune accordo fra i coniugi. Quanto all'affido e al collocamento dei figli minori: - i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_4 entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata da entrambi i coniugi. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno quindi assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Ciascun genitore avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche e educative dei propri figli. I genitori si impegnano altresì a far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - I figli manterranno la propria residenza privilegiata presso la casa coniugale in Via U. Foscolo 6/BIS, Bozzolo, MN, nella quale continueranno ad abitare con la madre e, al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in un'ottica assolutamente paritaria, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e personali/lavorativi dei genitori e previo congruo preavviso. Come attualmente accade, per accordi intercorsi tra i genitori, il Sig. vedrà i figli due Pt_2 pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì. Inoltre, poiché il Sig. Pt_2 svolge un orario lavorativo turnario (le tipologie di turno sono le seguenti: 6.00- 13.30, 13.30-21.00, 14.00-22.00, 21.00- 4.30) nelle settimane in cui il padre lavorerà la mattina o la notte lo stesso provvederà ad andare a prendere Per_1
e all'uscita di scuola e riporterà entrambi a casa della
[...] Persona_2 madre dopo cena alle 20.30. Nelle settimane in cui invece il padre lavorerà il pomeriggio lo stesso provvederà ad andare a prendere e Persona_1 [...]
dai nonni materni la mattina e li porterà a scuola. Il Sig. Per_2 Pt_2 avrà l'onere di comunicare mensilmente il proprio calendario lavorativo alla Sig.ra la quale avrà a sua volta l'onere di comunicare per tempo al Sig. Pt_1 i propri eventuali impedimenti, o viaggi che lo stesso dovesse Pt_2 intraprendere. Inoltre, e trascorreranno i fine Persona_1 Persona_2
2 settimana, alternativamente, una volta col padre e una volta con la madre pernottamento compreso (da intendersi dal venerdì prima del pasto serale o dal sabato mattina a seconda dei turni lavorativi del padre fino alla domenica dopocena, salvo diversi e migliori accordi fra le parti). Nel periodo estivo il collocamento dei figli sopra descritto rimane invariato fatta salva la possibilità per la figlia di trascorrere con il padre e la madre fino a quindici Persona_1 giorni anche non consecutivi da stabilirsi (e comunicarsi con messaggio whatsapp) entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Secondo gli accordi dei coniugi, e quando l'età e la maturità di lo consentiranno, il padre potrà Persona_2 tenerlo con sé dapprima per brevi periodi e, successivamente per tempi più lunghi, fino a raggiungere giorni 15 consecutivi. Così accadrà anche per le vacanze natalizie e pasquali durante le quali i minori staranno con il padre e con la madre secondo il criterio dell'alternanza (Santo Natale, Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) fino a raggiungere sette giorni consecutivi (vacanze natalizie) e quattro giorni consecutivi (vacanze pasquali). I genitori nei vari incombenti (es. andarli a prendere a scuola, portali a chitarra ecc.) si fanno coadiuvare rispettivamente dai nonni paterni e materni essendo impegnati a lavoro durante il giorno. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, le quali si sono impegnate ad una leale e fattiva collaborazione a che il rapporto con entrambi i genitori venga pacificamente mantenuto nel pieno rispetto reciproco, avuto riguardo anche dei desideri e della volontà dei figli.
4.2 ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma concordata complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi, entro il giorno 10 di ogni mese. A tale somma dovranno essere aggiunti gli assegni unici che verranno interamente percepiti dalla madre. I genitori concordemente stabiliscono che il carico fiscale dei figli, con le relative detrazioni vengano attribuiti nella misura del 50% ciascuno.
4.3 SPESE STRAORDINARIE .Il sig. si Parte_2 impegna a corrispondere alla sig.ra il 50% di tutte le spese che si Parte_1 rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori
3 lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Le parti danno atto di aver usufruito in passato dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili. A tale proposito i ricorrenti confermano che la signora a decorrere dall'anno 2024, percepirà il 100% di detti rimborsi e sino allo Pt_1 scadere del decimo anno, in quanto il signor rinuncia al percepimento Pt_2 delta quota di rimborso di sua spettanza. Dandosi altresì atto che, qualora i rimborsi venissero accreditati in favore del marito, lo stesso si obbliga, entro e non oltre il quinto giorno dall'accredito, a versare alla moglie l'importo percepito, senza diritto di rivalsa.
6) I coniugi dichiarano di non avere beni comuni e pertanto di non avere più nulla a pretendete l'una dall'altro ad alcun titolo avendo già provveduto a definitivamente regolare transattivamente i loro rapporti patrimoniali in fase di separazione.
7) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità validi per l'espatrio.
8) Spese di assistenza legale assunte esclusivamente a carico della moglie. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da 4 entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in BOZZOLO (MN) il 01/08/2015 ed ivi trascritto al numero 3, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2015;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOZZOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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