Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause di appello riunite a quella iscritta al n. 19/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 214 del 6.12.2023, notificata l'11.12.2023; avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Defilippi e Gianna Parte_1
Sammicheli – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Renato Vestini ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Bologna – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 29.4.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
1. agiva dinanzi al Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice Parte_2 del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l' rivendicava il pagamento alla Gestione Artigiani dell'importo di € CP_1
23.439,14 relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per il periodo compreso dall'1.2016 al 12.2016, somme aggiuntive e sanzioni di morosità.
Il Tribunale di Forlì, nella resistenza dell'Istituto, istruita la causa documentalmente, accertava la rituale notificazione all'interessato dell'avviso di addebito e degli atti prodromici, inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata e presente nei registri (essendo confermata l'intervenuta notificazione dal fatto che “il ricorrente ha potuto proporre tempestiva opposizione all'avviso di addebito, inviatogli peraltro allo stesso indirizzo di posta elettronica al quale è stata inviata e consegnata la prodromica comunicazione di debito”), nell'irrilevanza dell'omessa registrazione dell'indirizzo pec del mittente nel pubblico elenco.
Il Giudice, inoltre, rigettava le ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente (“Non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza in quanto genericamente formulata e fondata sulla base della mera “mancata ricezione degli atti prodromici”, circostanza invero smentita per quanto appena esposto.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti con l'avviso di addebito, occorre considerare che la prescrizione quinquennale decorre dal termine per il versamento del saldo dei contributi. Nel caso di specie, si verte in ipotesi di contributi dovuti per l'anno 2016 da versare quindi nell'anno 2017. La comunicazione di debito con cui ha richiesto il pagamento della CP_1 contribuzione a percentuale oltre il minimale per l'anno 2016 effettuata in data
25/02/2021 a mezzo pec, nonché la notifica tramite pec del 04/10/2022 dell'avviso di addebito impugnato, contenente i contributi oltre il minimale alla gestione IVS
Artigiani per l'anno 2016 hanno quindi validamente interrotto la prescrizione del credito contributivo, il cui decorso peraltro risultava sospeso dal 23/02/2020 al
30/06/2020 per 129 giorni ai sensi del DL 18/2020, a seguito della pandemia da
CovidSars 19”).
Secondo il Tribunale, ancora, il “dettaglio” degli addebiti e degli importi dovuti allegato all'avviso impugnato risultava pienamente conoscibile e intellegibile dalla lettera dell'atto, con rigetto delle eccezioni svolte sul punto
(comunque tardivamente proposte e quindi inammissibili).
Parimenti, erano reputati dovuti gli importi addebitati a titolo di sanzione per morosità, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. A della l. n. 388/2000.
2 Il ricorso era dunque respinto, venendo regolate le spese secondo la soccombenza.
2. L'interessato ha proposto appello il 10.1.2024 avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il ricorso di primo grado e, per l'effetto, accogliere le conclusioni così come spiegate e precisate nel primo grado di giudizio;
3. condannare il convenuto nel presente giudizio in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_2
3. ha proposto avverso la stessa sentenza un secondo atto di Parte_1 appello in data 12.1.2025, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni indicate in atti.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione, CP_2 eccependone preliminarmente l'inammissibilità o l'improcedibilità in ragione della pendenza della precedente impugnazione.
4. I procedimenti, connessi soggettivamente e oggettivamente, sono stati riuniti, in applicazione, anche analogica (vista la particolarità della fattispecie, in cui è la stessa parte ad aver proposto due appelli avverso la stessa sentenza), della regola di cui all'art. 335 c.p.c.
5. L'appello proposto il 12.1.2015 è inammissibile, essendo stato proposto, in ogni caso, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
6. Quanto all'impugnazione proposta anteriormente (10.1.2024), si osserva che con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato la ritualità della notificazione dell'avviso di addebito e degli atti prodromici, trattandosi di notificazioni effettuate presso la pec di un'impresa cancellata nel 2016. Precisa l'interessato che “la notifica degli atti tributari al domicilio dell'impresa individuale sarebbe stata valida, anche dopo la cancellazione, solo in caso di mancata comunicazione al Fisco della variazione
(Corte di Cassazione - Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6633), posto … come noto l'effetto estintivo della pec … Non esercitando più alcuna attività di impresa e non avendo più alcun obbligo di avere un indirizzo PEC, nei suoi confronti non potrà ritenersi applicabile la notifica a mezzo PEC prevista dall'ultimo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973. Nè risulta che il contribuente avesse espressamente autorizzato e/o richiesto le notifiche al suo indirizzo di posta elettronica certificata con la conseguenza che la notifica dell'atto impugnato deve ritenersi inesistente ai fini giuridici”.
3 La decisione è contestata, inoltre, anche in relazione alla valutazione del
Tribunale circa la validità della notificazione effettuata da un indirizzo pec non registrato nel pubblico elenco, valutazione fondata sul dato che l'art. 26, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che in caso di notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata l'indirizzo del destinatario deve risultare dal registro
INIPEC, nulla prevedendo in relazione all'indirizzo del mittente (per il Giudice, precisamente, “Ciò che assume rilevanza è l'assenza di incertezza per il destinatario in ordine al soggetto che ha effettuato la notifica”).
Rileva, in senso contrario, l'interessato, che “L'art. 16-ter, comma 1, del d.l.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, dispone che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, per “pubblici elenchi” si intendono quelli previsti dagli artt.
6-bis, 6-quater e 62 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, dall'art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
In sostanza, l'art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012 allude al Registro dell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di
Pubblici Servizi (c.d. “Registro IPA”), al Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (c.d. “Re.G.Ind.E”) e all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (c.d. “INI-PEC”). In tale contesto, rileva, altresì, l'art.
3- bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il quale dispone che la notificazione con modalità telematica di atti di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale si esegue, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Inoltre, la notificazione, tramite posta elettronica certificata, può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo del notificante risultante da pubblici elenchi. La notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri configura un vizio che, almeno secondo la più consolidata e condivisibile giurisprudenza di merito, determina l'inesistenza della notificazione effettuata. La configurazione di tale vizio (e non già di quello della nullità) determina l'impossibilità di ricorrere alla sanatoria prevista dall'art. 156, comma 3, c.p.c. In linea di principio, in ipotesi di utilizzo da parte del mittente di indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali per effettuare la notificazione di atti e/o avvisi tributari, deriva l'assoluta incertezza del soggetto che ha provveduto ad emanare l'atto e/o l'avviso; nonché
4 la violazione della normativa relativa alla certezza, affidabilità giuridica del contenuto dell'atto e del diritto di difesa del contribuente”.
Il motivo è infondato.
6.1. L'indirizzo pec cui sono stati pacificamente inviati l'avviso di addebito opposto e gli atti prodromici, come rilevato peraltro dall'Istituto sin dal primo grado, era esistente e non cancellato presso il Gestore Pec al momento della notificazione, essendo stata la comunicazione regolarmente accettata e consegnata, come documentato in atti. La circostanza, per vero, è stata ammessa dallo stesso opponente, che nel ricorso introduttivo aveva descritto l'oggetto della causa facendo riferimento all'“annullamento dell'avviso di addebito n. 345 2022
0000 800 932000 comunicato in data 04/10/2022 relativa ai contributi dovuti a titolo di Gestione Artigiani per l'importo complessivo di € 23.439, 14 e dei verbali ispettivi ivi indicati”, evidenziando poi che “in data 4.10.22 il ricorrente veniva raggiunto da un avviso di addebito, con il quale l' per la provincia di CP_1
Forlì gli intimava il pagamento entro 60 giorni della somma di i € 23.439, 14, riguardante il periodo dal 01.2016 al 12.2016 e relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, somme aggiuntive su contributi IVS su percentuale sanzioni di morosità dal 01.2016 al 12.2016”.
Oltre ad attenere alla materia tributaria, è comunque svolta in forma incompleta e inidonea allo scopo l'argomentazione secondo cui “la notifica degli atti tributari al domicilio dell'impresa individuale sarebbe stata valida, anche dopo la cancellazione, solo in caso di mancata comunicazione al Fisco della variazione (Corte di Cassazione - Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6633), posto che come noto l'effetto estintivo della pec”, non avendo nemmeno dedotto l'interessato di aver effettuato tale comunicazione. La pronuncia in questione, peraltro, ha osservato che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (tra le tante, Cass. 28/12/2016, n. 27129). E' irrilevante, allora, che la ricorrente avesse ottenuto la cancellazione della sua impresa individuale dal registro delle imprese, in epoca precedente alla notifica dell'avviso di accertamento, per la decisiva considerazione che la stessa neppure deduce di avere in precedenza comunicato il trasferimento del suo domicilio fiscale - già pacificamente fissato presso la sede dell'impresa - all'Amministrazione finanziaria, lamentando esclusivamente che la sua residenza, all'epoca della
5 notifica dell'atto, fosse diversa dal domicilio fiscale. Né è consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o Ci capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto "estintivo" - se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 10 - rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata”.
Non vi è poi ragione per non riferire al caso di specie il principio della sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione dell'avviso di addebito per raggiungimento dello scopo (v. ad es., in materia tributaria, Cass., 5.7.2022 n.
21184), attestato dalla tempestiva proposizione dell'opposizione, venendo sanata ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.1.
6.2. Quanto alla circostanza che l'indirizzo di provenienza della comunicazione contenente l'avviso di addebito
( t”) non risulterebbe negli elenchi ufficiali, Email_1 vale richiamare, oltre a quanto sopra rilevato in tema di sanatoria della notificazione (eventualmente) nulla, il principio secondo cui (v. Cass., 1.4.2025,
n. 8601) l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro ufficiale non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi
6 dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Come più ampiamente evidenziato da Cass., 3.7.2023 n. 18684, intervenuta nell'ambito di una vicenda in cui era messa in dubbio la legittimità della notificazione a mezzo pec di una cartella esattoriale da parte dell'
[...]
, “2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di Controparte_4 posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa
Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio
1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr.
Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del
D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 – bis, 6 – quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo
16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il
Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal CP_3 della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' CP_5
differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della
[...] legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
7 2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal
Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura”.
La pronuncia riprende le considerazioni, anche più estese, svolte da Cass.,
16.1.2023, n. 982, emessa in un giudizio in cui si faceva questione di nullità della notificazione della cartella di pagamento spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente domicilio digitale dell' Controparte_4
, come presente nei pubblici registri
[...]
( t”) ma uno diverso Email_2
( t”). La S.C. ha escluso la Email_3 nullità, ricordando che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del
1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli Co avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della ., può essere utilizzato
8 anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente … Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2
Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa
Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n.
29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_4 E ( ) ma da uno diverso Email_4
( t), relativamente al quale Email_6 però è evidente ictu oculi la provenienza dall ”. Controparte_4
Venendo al caso di specie, l'appellante non ha evidenziato alcuna compromissione delle proprie ragioni difensive conseguente al fatto che la pec è stata inviata dall'indirizzo “ t”. Ancora, come Email_1 evidenziato in sede di legittimità, l'indicazione testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, in cui è presente il riferimento all' rende CP_1 operante una presunzione di riferibilità della notificazione al soggetto da cui essa risulta provenire, non richiamando l'appellante elementi idonei, al momento della ricezione della pec, a mettere in dubbio la correttezza del richiamo al meccanismo
9 presuntivo. È infatti improprio il riferimento, compiuto nel ricorso in appello, al rischio che si trattasse di “ , essendo pacifico che il messaggio CP_7 provenisse effettivamente dall'Istituto e avendo comunque l'interessato proceduto a leggerlo, venendo così a conoscenza del contenuto dell'avviso di addebito. Il dubbio rappresentato, in ogni caso, non avrebbe consentito, in applicazione del canone di prudenza, di assumere un atteggiamento del tutto inerte, onerando, invece, il destinatario della comunicazione di compiere le necessarie verifiche per vincere la pur sempre operante presunzione.
7. Con il secondo motivo¸ l'appellante censura l'affermazione del Giudice secondo cui “Non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza in quanto genericamente formulata e fondata sulla base della mera “mancata ricezione degli atti prodromici”, circostanza invero smentita per quanto appena esposto.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti con l'avviso di addebito, occorre considerare che la prescrizione quinquennale decorre dal termine per il versamento del saldo dei contributi”. Rileva l'interessato, sul punto, che “trattavasi di contributi che dovevano essere corrisposti per l'anno 2016, senza che sia intervenuta alcuna corretta notifica. Mentre l'esame del rispetto dei termini di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 era di per sé precluso dall'assenza di motivazione dell'atto oltre che di notifica”, venendo seguite queste osservazioni dalla disamina del regime della prescrizione in materia contributiva.
Il motivo non può essere accolto.
Il rilievo secondo cui “l'esame del rispetto dei termini di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 era di per sé precluso dall'assenza di motivazione dell'atto oltre che di notifica” è infatti inammissibile nella parte in cui (ma v. anche il successivo motivo di appello) la violazione delle disposizioni in tema di decadenza è fatta discendere da vizi propri dell'atto (assenza di motivazione), trattandosi di eccezione nuova, essendosi infatti limitato l'interessato a dedurre nel ricorso originario che “Vista la mancata ricezione degli atti prodromici, risulta maturata anche la decadenza”. Nel resto il rilievo è infondato, considerata la dimostrata ritualità delle notificazioni, come accertato dallo stesso Tribunale.
Quest'ultimo dato vale poi a smentire la correttezza dell'eccezione secondo cui “trattavasi di contributi che dovevano essere corrisposti per l'anno 2016, senza che sia intervenuta alcuna corretta notifica”.
Non sono poi censurate le affermazioni del Tribunale relative all'intervenuta interruzione della prescrizione.
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha rilevato, “Venendo al merito del ricorso”, che “dal dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti allegato all'avviso impugnato risulta pienamente
10 conoscibile e intellegibile la motivazione del provvedimento (“001 8078 -
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale COMPETENZA
ANNO 2016 SALDO DAL 01/2016 AL 12/2016 17.795,18 0,00 17.795,18 - 002
8080 - Somme aggiuntive su contributi I.V.S. a percentuale SANZIONI
MOROSITA' DAL 01/2016 AL 12/2016 5.639,85 0,00 5.639,85”) onde le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente – comunque tardivamente proposte e quindi inammissibili - sul punto devono essere rigettate….Parimenti risultano dovuti gli importi addebitati dall'istituto a titolo di sanzione per €
5.639,85 in quanto, ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. A espressamente citato nel provvedimento impugnato”.
Osserva l'appellante che “Detta motivazione appare del tutto insufficiente, se non del tutto omessa. Ed infatti, nulla è esplicato realmente con riferimento al reddito dell'anno 2016 – anno in cui è stata cancellata l'impresa stessa - men che meno all'eccedenza del minimale, né con riferimento al calcolo della percentuale né al calcolo delle sanzioni”, ricordando che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)". Tanto più che nella specie le sanzioni non sono inferiori ad un terzo dell'importo complessivamente richiesto”.
Il motivo è inammissibile, non potendo essere sottoposto all'attenzione del
Giudice di appello.
Precisamente, nel ricorso introduttivo l'interessato si era limitato a far valere vizi formali dell'avviso di addebito, evidenziando che dall'atto “non è possibile la verifica di alcuno dei tributi e delle violazioni lamentate. A ben vedere non si capisce a cosa si riferisca la comunicazione di debito indicata come notificata il
25.02.21 né in che modo risultano calcolate le somme dovute. Le somme non sono in alcun modo spiegate né specificate”. La doglianza proposta in questa sede deve quindi essere ricondotta a tale ambito di censura.
Il Giudice ha ritenuto la contestazione tardiva e quindi inammissibile, qualificandola implicitamente quale forma di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso
(nel caso di specie, a fronte della comunicazione del 4.10.2022, il ricorso è stato proposto il 3.11.2022).
Vale allora richiamare quanto affermato da Cass., 12.10.2022, n. 29763, per cui “È oramai consolidato, a tale riguardo, l'orientamento che inquadra come opposizione agli atti esecutivi, da instaurare nei termini dell'art. 617 c.p.c., la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, per
11 mancanza di motivazione (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21080, in continuità con Cass., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25208), e ascrive all'ambito dei vizi formali la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 dedotta nell'odierno giudizio
(Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12531).
La carenza di motivazione, invero, si risolve in carenza dei requisiti formali minimi di validità del titolo esecutivo e, in particolare, in carenza "delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, carenza che si può far valere soltanto con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c." (Cass., sez. lav., 12 aprile 2019, n. 10340).
La qualificazione esplicita dell'azione come opposizione agli atti esecutivi avrebbe imposto all'odierna ricorrente d'impugnare con il ricorso per cassazione,
e non con l'appello, le statuizioni del Tribunale di …, anche in ordine alla richiesta preliminare di ottenere una rimessione in termini, ribadita dinanzi a questa Corte con il primo mezzo, che sollecita la revisione dell'orientamento espresso anche di recente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2022, n. 1103, punto
3.1.b.).
Né le statuizioni del giudice di prime cure, che si devono reputare oramai irretrattabili in difetto di rituale e tempestivo ricorso per cassazione, possono essere surrettiziamente rimesse in discussione mediante l'impugnativa della pronuncia della Corte d'appello che le ha confermate, rigettando il gravame della
”. Parte_3
Quanto al profilo attinente alle sanzioni, è nuova e come tale inammissibile la considerazione secondo cui “le sanzioni non sono inferiori ad un terzo dell'importo complessivamente richiesto”. Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, la parte si era limitata, nella sostanza, ad affermare che le sanzioni applicabili dovessero essere quelle riferibili all'ipotesi dell'omissione contributiva. L'eccezione, peraltro, è inammissibile anche in ragione dell'assenza di un interesse giustificativo della doglianza, richiamando lo stesso avviso il
“Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a)”.
Nel merito l'eccezione è comunque infondata, essendo l'importo richiesto a titolo di sanzioni (€ 5.639,85) inferiore a un terzo (€ 5.931,72) della somma richiesta a titolo di contribuzione (€ 17.795,18).
9. Per quanto precede, l'appello proposto il 10.1.2024 non può essere accolto.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da
12 parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo;
dichiara inammissibile l'appello proposto il 12.1.2025 e rigetta l'appello proposto il 10.1.2024, confermando l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida per compensi in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le due impugnazioni, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. per la generale portata del principio, Cass., 14.11.2024, n. 29447: “per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n.
23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile
2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011 - della CP_3 Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" … la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)”.