Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5100/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5100/2024 V.G. posta in decisione il 31.01.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Claudia Calò)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._2
Frazione Fosso Ghiaia, Via Lago di Lesina n. 24 (avv. Claudia Calò)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
02.12.2024; preso atto che l'udienza del 21.01.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 21/06/2011; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Ravenna il C.F._2
12/03/2011, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2011, n. 25, parte
I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti confermano l'affidamento condiviso per il figlio il quale avrà collocazione, ai Per_1 meri fini residenziali, presso l'abitazione della madre sita in Ravenna alla via Lago di Lesina n. 24,
i genitori concorderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per il figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
2) Il signor terrà con sé il figlio dal mercoledì sera sino al sabato mattina quando il Parte_1 bambino verrà accompagnato a scuola mentre resterà con la madre dall'uscita di scuola del sabato sino a mercoledì pomeriggio. Durante i tempi di affido di al padre, quest'ultimo, quando Per_1
impegnato nella propria attività lavorativa, si farà coadiuvare anche dai propri genitori con i quali ha un ottimo rapporto;
Per_1
Il signor potrà trascorrere con il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, durante le Parte_1
vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, sempre nel pieno rispetto delle esigenze del minore;
3) i genitori si offrono in ogni caso reciproca disponibilità a concordare anticipatamente eventuali modifiche ai tempi di visita, anche in considerazione dei reciproci impegni e comunque nel rispetto e compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute ed extrascolastiche dei minori;
4) i periodi scelti da entrambi i genitori per le vacanze con i figli dovranno essere comunicati con congruo preavviso;
5) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2
, la somma di € 230,00 mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello Per_1
stesso. Tale importo sarà annualmente rivalutato sulla base degli indici Istat e verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese. Le spese straordinarie, da individuarsi tra quelle indicate nel
Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Ravenna, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa economica per mantenimento e alimenti avendo, peraltro, già previsto e definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
7) i figli saranno a carico di entrambi i genitori e gli stessi beneficeranno in egual misura delle detrazioni fiscali;
8) i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti necessari per l'espatrio;
9) le spese del presente procedimento sono poste a carico delle parti in egual misura.”
Ravenna, 05/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi