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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 807/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 25/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. NOBERASCO MARIO e per Parte_1 il resistente Controparte_1
l'Avv. RIVA SERGIO.
[...]
L'avv. NOBERASCO contesta la CTU, ri richiama al ricorso e conclude come in esso.
L'avv. RIVA richiama la memoria e chiede la reiezione del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.35 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 25/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 807/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NOBERASCO Parte_1
MARIO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- Controparte_1
, elettiv. dom. presso l'Avv. RIVA SERGIO, che lo rappresenta e
[...] difende in forza di procura generale alle liti
- convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 premesso di lavorare dal Parte_1
2011 alle dipendenze della società dal 2011 in qualità di operaio;
di aver Parte_2 prestato la sua attività dal 2011 al 2013 nel Reparto “R5” in qualità di addetto alla movimentazione delle porzioni blindate delle porte, dal 2016 (a seguito ai disturbi alle ginocchia e alle operazioni di protesi alle stesse) nel Reparto collegato al Reparto “R5” con mansione di addetto al posizionamento sui bancali delle prese dei bordi in metallo delle porte e dal 2019 in poi nel Reparto scatole e accessori con mansioni di addetto alla rifinitura delle porte blindate;
di aver subito un primo infortunio (sindrome del tunnel carpale) il 27.3.2003, per il quale
CP_2 aveva riconosciuto postumi nella misura 7%, un secondo infortunio (ipoacusia percettiva bilaterale) l'11.8.2003, per il quale aveva riconosciuto postumi nella misura del 14%, un
CP_2 terzo infortunio (spalla destra, sindrome da conflitto) in data 8.6.2009, per il quale aveva
CP_2 riconosciuto postumi nella misura del 18%, ed un ultimo infortunio (gomito destro, epicondilite) nel 2013 a seguito del quale , dopo una revisione nel 2021, aveva riconosciuto postumi
CP_2 nella misura del 6%; di essersi, quindi, visto riconoscere un complessivo grado di menomazione del 36%; di non ritenere, tuttavia, tale percentuale congrua;
ha chiamato in causa l' CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Savona Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, così decidere: A) accertare e dichiarare che
a) dall'infortunio sul lavoro n. 506028662 del 8.6.2009, in relazione al quale l' ha CP_2 riconosciuto postumi permanenti pari al 18%, è invece derivato un danno pari al 20%; b) dall'infortunio sul lavoro n. 501334152 del 11.8.2003, in relazione al quale l' ha CP_2 riconosciuto un danno pari al 14%, è invece derivato un danno pari al 17%; c) dall'infortunio n.
501333906 del 27.3.2003, in relazione al quale l' ha riconosciuto postumi permanenti
CP_2 pari al 7%, è invece derivato un danno pari al 9%, o i danni dalle percentuali maggiori o minori meglio visti e/o determinati, comunque superiori a quelle riconosciute dall' B)
CP_2 condannare l' in persona del legale rappresentante, alla corresponsione in favore
CP_2 della ricorrente del relativo trattamento economico, con effetto dalla data della domanda e con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
C) condannare l' in persona del
CP_2 legale rappresentante, a rifondere al ricorrente le spese e le competenze del giudizio, oltre alla
3 maggiorazione 15% sugli imponibili e oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge, da distrarsi in favore del difensore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito competenze”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la CP_2 reiezione. L'Istituto, in particolare, ha rilevato come il ricorrente avesse presentato una richiesta di “aggravamento della pratica di malattia professionale n. 510085641 del 26.03.13”
(riconosciuta da quale epitrocleite dx e epicondilite sn con postumi quantificati nella CP_2 misura del 6%) accompagnata da un parere medico legale che, tuttavia, come il ricorso introduttivo del giudizio, prospettava l'aggravamento di tre eventi pregressi risalenti agli anni
2003-2009. ha, comunque, aggiunto che il ricorrente dal 2011 prestava la sua attività CP_2 presso la ditta ove, come dichiarato in sede di anamnesi il 4.6.2013, lavorava “con Parte_2 mansioni leggere di alimentazione della produzione”, non movimentava “pesi superiori ai due chili” e non eseguiva “movimenti ripetuti prolungati” (circostanze confermate nel questionario redatto dalla ditta e dal contenuto del DVR): LAUDANI, quindi, secondo dal 2011 in poi CP_2 non era stato sottoposto ad alcun rischio lavorativo di rilievo o efficacia ai fini di eventuali aggravamenti professionali sia della patologia agli arti del 2013 sia delle patologie del 2003
(sindrome del tunnel carpale) e del 2009 (sin-drome da conflitto delle spalle).
La causa è stata istruita mediante l'escussione del teste indicato da , avendo parte CP_2 ricorrente rinunciato a sentire i propri, ed il licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, il difensore del ricorrente ha contestato la CTU insistendo come in atti, mentre il difensore dell' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso all'esito dell'istruttoria si è rivelato infondato. ha contestato la valutazione dei complessivi postumi derivati dagli Parte_1 infortuni occorsi il 26.3.2013 (“gomito destro: epicondilite;
gomito sinistro: epitrocleite”, riconosciuto da al n. n. 510085641 con il 6% di invalidità), l'8.6.2009 (“spalla destra: CP_2 sindrome da conflitto;
spalla sinistra: sindrome da conflitto”, riconosciuto da al n. CP_2
506028662 con il 18% di invalidità), l'11.8.2003 (“ipoacusia percettiva bilaterale più accentuata a sinistra”, riconosciuto da al n. 501334152 con il 14% di invalidità) ed il CP_2
4 27.3.2003 (“sindrome del tunnel carpale più grave a sinistra”, riconosciuto da al n. CP_2
501333906 con il 7% di invalidità).
A norma dell'art. 137 della L. 1124/65 “la misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che in caso di costituzione di rendita unica CP_2 derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione (Cass. SSUU n. 6402/05).
Non essendo decorso alla data di presentazione della domanda di revisione (25.10.2022) un quindicennio dalla costituzione della rendita unificata per un grado di menomazione del 36%
(12.6.2013), tale rendita non è ancora consolidata.
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente risulta aver presentato in via amministrativa una domanda di “aggravamento” solo con riferimento alla malattia professionale (epicondilite) riconosciutagli nel 2013, il cui grado di menomazione come riconosciuto da nel 2021 CP_2
(6%) non è oggi in contestazione: nel presente giudizio, infatti, è allegato un aggravamento dei soli postumi delle precedenti malattie professionali riconosciute dal 2003 al 2009 (sindrome del tunnel carpale, ipoacusia percettiva bilaterale e sindrome da conflitto alla spalla destra).
Non è, tuttavia, stata dimostrata la perdurante adibizione del ricorrente alle lavorazioni
(precedenti l'assunzione alle dipendenze della “ ) che avevano determinato le Parte_3 malattie professionali riconosciute ante 2011, né è dimostrata la sussistenza di un rischio professionale che possa aver influito sulla sindrome del tunnel carpale, sull'ipoacusia percettiva bilaterale o sulla sindrome da conflitto alla spalla destra.
Il datore di lavoro (unico teste escusso, avendo la difesa attorea rinunciato ai Tes_1 propri testi) ha, infatti, dichiarato: “confermo il documento di cui alla prod. 4 di parte che CP_2
5 mi viene rammostrato;
preciso che si tratta del questionario generico relativo al reparto assemblaggio e imballaggio porte;
quanto al signor sono previste limitazioni derivanti Pt_1 dalle sue condizioni di salute e confermate dal nostro medico competente secondo quanto indicato in un nostro foglio interno che vengo autorizzato a visionare per aiuto alla memoria”;
“premetto che eravamo consapevoli delle condizioni del quando lo abbiamo assunto;
Pt_1 sin dalla sua assunzione faceva lavori leggeri ad esempio preparava delle piccole Pt_1 confezioni di bulloni o staffe oppure inscatolava accessori;
operava prevalentemente da seduto;
nel corso del rapporto le mansioni sono rimaste le stesse”.
Ai fini della revisione della rendita l'aggravamento deve dipendere, in via esclusiva, dal danno generato dalla malattia professionale indennizzata, con necessità di procedere all'accertamento di tale dipendenza sul piano causale escludendo la rilevanza delle eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo assicurato.
E' stato, quindi, licenziato accertamento tecnico medico legale al fine di verificare se il dedotto aggravamento sussista e sia derivante dalla naturale evoluzione in peius delle malattie stesse senza il concorso di cause extralavorative.
Il CTU dott. ha così concluso: “Le patologie di cui si discute, per cui è stata Per_1 riconosciuta una correlazione con una precedente esposizione a specifico rischio professionale, appaiono oggi in condizioni evolute ma per fattori che non possono essere imputati ad una causa lavorativa. Ci si riferisce, in particolare, all'ipoacusia. Per quanto riguarda la sindrome canalicolare tipo tunnel carpale, il quadro attuale giustifica l'attribuzione di un valore percentuale che è quello massimo già riconosciuto al periziando, motivo per cui non si ritiene che possa riconoscersi alcun ulteriore aggravamento. Per quanto riguarda la patologia di spalla, non si ritiene che il Sig. sia stato esposto ad un rischio professionale specifico Pt_1 nel corso degli ultimi anni tale da far ipotizzare un peggioramento passibile di tutela in tale contesto di valutazione.”
L'ausiliario ha ulteriormente precisato che “L'eventuale aggravamento, di natura strumentale ma non funzionale, delle tecnopatie “sindrome del tunnel carpale”, “ipoacusia percettiva bilaterale” e “sindrome da conflitto alla spalla destra” non è correlabile all'attività lavorativa svolta dal periziando nei periodi successivi ai riconoscimenti effettuati da ”. CP_2
6 Il CTU, in particolare, ha affermato che:
- “per quanto riguarda la sindrome canalicolare tipo di tunnel carpale, considerati gli accertamenti strumentali disponibili e le risultanze della visita medico-legale, il quadro clinico obiettivato è inquadrabile nella voce tabellare 163 del D.L. 38/2000, corrispondente a “esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e delle mono o bilateralità”; la completezza e la gravità del quadro, qualora apprezzabile bilateralmente, giustificano l'attribuzione di percentuale massima indicata, pari al 7%, ovvero quella già riconosciuta al periziando. Pertanto, alla luce di ciò, non si ritiene che la suddetta tecnopatia sia passibile di aggravamento”;
- “per quanto riguarda l'ipoacusia percettiva bilaterale, va rilevato che, a far data dal riconoscimento della malattia professionale, non risulta mai esservi stato alcun peggioramento per diverso tempo e ciò che viene oggi lamentato appare essersi verificato in assenza di specifiche esposizioni a rischi documentati”;
- per quanto riguarda la sindrome da conflitto alla spalla destra (arto dominante), non sono state provate le mansioni svolte dal ricorrente dal 2013 in poi, quindi non è dimostrata una esposizione dello stesso a rischio da movimentazione manuale dei carichi con ritmi continui e ripetitivi nell'ultimo decennio tale da far ipotizzare un peggioramento della patologia di spalla.
L'elaborato del CTU non è stato oggetto di osservazioni critiche da parte del CT del ricorrente.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente si è limitato a contestare genericamente la CTU senza portare alcun elemento concreto tale da far ritenere effettivamente erronee le valutazioni del dott. . Per_1
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni di deroga al principio dettato dall'art. 91 c.p.c..
7 Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida CP_2 in 2.697,00 oltre accessori di legge.
Oneri di CTU a carico di parte ricorrente
25.9.2025 Pt_4
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
8
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 807/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 25/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. NOBERASCO MARIO e per Parte_1 il resistente Controparte_1
l'Avv. RIVA SERGIO.
[...]
L'avv. NOBERASCO contesta la CTU, ri richiama al ricorso e conclude come in esso.
L'avv. RIVA richiama la memoria e chiede la reiezione del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.35 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 25/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 807/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NOBERASCO Parte_1
MARIO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- Controparte_1
, elettiv. dom. presso l'Avv. RIVA SERGIO, che lo rappresenta e
[...] difende in forza di procura generale alle liti
- convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 premesso di lavorare dal Parte_1
2011 alle dipendenze della società dal 2011 in qualità di operaio;
di aver Parte_2 prestato la sua attività dal 2011 al 2013 nel Reparto “R5” in qualità di addetto alla movimentazione delle porzioni blindate delle porte, dal 2016 (a seguito ai disturbi alle ginocchia e alle operazioni di protesi alle stesse) nel Reparto collegato al Reparto “R5” con mansione di addetto al posizionamento sui bancali delle prese dei bordi in metallo delle porte e dal 2019 in poi nel Reparto scatole e accessori con mansioni di addetto alla rifinitura delle porte blindate;
di aver subito un primo infortunio (sindrome del tunnel carpale) il 27.3.2003, per il quale
CP_2 aveva riconosciuto postumi nella misura 7%, un secondo infortunio (ipoacusia percettiva bilaterale) l'11.8.2003, per il quale aveva riconosciuto postumi nella misura del 14%, un
CP_2 terzo infortunio (spalla destra, sindrome da conflitto) in data 8.6.2009, per il quale aveva
CP_2 riconosciuto postumi nella misura del 18%, ed un ultimo infortunio (gomito destro, epicondilite) nel 2013 a seguito del quale , dopo una revisione nel 2021, aveva riconosciuto postumi
CP_2 nella misura del 6%; di essersi, quindi, visto riconoscere un complessivo grado di menomazione del 36%; di non ritenere, tuttavia, tale percentuale congrua;
ha chiamato in causa l' CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Savona Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, così decidere: A) accertare e dichiarare che
a) dall'infortunio sul lavoro n. 506028662 del 8.6.2009, in relazione al quale l' ha CP_2 riconosciuto postumi permanenti pari al 18%, è invece derivato un danno pari al 20%; b) dall'infortunio sul lavoro n. 501334152 del 11.8.2003, in relazione al quale l' ha CP_2 riconosciuto un danno pari al 14%, è invece derivato un danno pari al 17%; c) dall'infortunio n.
501333906 del 27.3.2003, in relazione al quale l' ha riconosciuto postumi permanenti
CP_2 pari al 7%, è invece derivato un danno pari al 9%, o i danni dalle percentuali maggiori o minori meglio visti e/o determinati, comunque superiori a quelle riconosciute dall' B)
CP_2 condannare l' in persona del legale rappresentante, alla corresponsione in favore
CP_2 della ricorrente del relativo trattamento economico, con effetto dalla data della domanda e con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
C) condannare l' in persona del
CP_2 legale rappresentante, a rifondere al ricorrente le spese e le competenze del giudizio, oltre alla
3 maggiorazione 15% sugli imponibili e oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge, da distrarsi in favore del difensore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito competenze”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la CP_2 reiezione. L'Istituto, in particolare, ha rilevato come il ricorrente avesse presentato una richiesta di “aggravamento della pratica di malattia professionale n. 510085641 del 26.03.13”
(riconosciuta da quale epitrocleite dx e epicondilite sn con postumi quantificati nella CP_2 misura del 6%) accompagnata da un parere medico legale che, tuttavia, come il ricorso introduttivo del giudizio, prospettava l'aggravamento di tre eventi pregressi risalenti agli anni
2003-2009. ha, comunque, aggiunto che il ricorrente dal 2011 prestava la sua attività CP_2 presso la ditta ove, come dichiarato in sede di anamnesi il 4.6.2013, lavorava “con Parte_2 mansioni leggere di alimentazione della produzione”, non movimentava “pesi superiori ai due chili” e non eseguiva “movimenti ripetuti prolungati” (circostanze confermate nel questionario redatto dalla ditta e dal contenuto del DVR): LAUDANI, quindi, secondo dal 2011 in poi CP_2 non era stato sottoposto ad alcun rischio lavorativo di rilievo o efficacia ai fini di eventuali aggravamenti professionali sia della patologia agli arti del 2013 sia delle patologie del 2003
(sindrome del tunnel carpale) e del 2009 (sin-drome da conflitto delle spalle).
La causa è stata istruita mediante l'escussione del teste indicato da , avendo parte CP_2 ricorrente rinunciato a sentire i propri, ed il licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, il difensore del ricorrente ha contestato la CTU insistendo come in atti, mentre il difensore dell' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso all'esito dell'istruttoria si è rivelato infondato. ha contestato la valutazione dei complessivi postumi derivati dagli Parte_1 infortuni occorsi il 26.3.2013 (“gomito destro: epicondilite;
gomito sinistro: epitrocleite”, riconosciuto da al n. n. 510085641 con il 6% di invalidità), l'8.6.2009 (“spalla destra: CP_2 sindrome da conflitto;
spalla sinistra: sindrome da conflitto”, riconosciuto da al n. CP_2
506028662 con il 18% di invalidità), l'11.8.2003 (“ipoacusia percettiva bilaterale più accentuata a sinistra”, riconosciuto da al n. 501334152 con il 14% di invalidità) ed il CP_2
4 27.3.2003 (“sindrome del tunnel carpale più grave a sinistra”, riconosciuto da al n. CP_2
501333906 con il 7% di invalidità).
A norma dell'art. 137 della L. 1124/65 “la misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che in caso di costituzione di rendita unica CP_2 derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione (Cass. SSUU n. 6402/05).
Non essendo decorso alla data di presentazione della domanda di revisione (25.10.2022) un quindicennio dalla costituzione della rendita unificata per un grado di menomazione del 36%
(12.6.2013), tale rendita non è ancora consolidata.
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente risulta aver presentato in via amministrativa una domanda di “aggravamento” solo con riferimento alla malattia professionale (epicondilite) riconosciutagli nel 2013, il cui grado di menomazione come riconosciuto da nel 2021 CP_2
(6%) non è oggi in contestazione: nel presente giudizio, infatti, è allegato un aggravamento dei soli postumi delle precedenti malattie professionali riconosciute dal 2003 al 2009 (sindrome del tunnel carpale, ipoacusia percettiva bilaterale e sindrome da conflitto alla spalla destra).
Non è, tuttavia, stata dimostrata la perdurante adibizione del ricorrente alle lavorazioni
(precedenti l'assunzione alle dipendenze della “ ) che avevano determinato le Parte_3 malattie professionali riconosciute ante 2011, né è dimostrata la sussistenza di un rischio professionale che possa aver influito sulla sindrome del tunnel carpale, sull'ipoacusia percettiva bilaterale o sulla sindrome da conflitto alla spalla destra.
Il datore di lavoro (unico teste escusso, avendo la difesa attorea rinunciato ai Tes_1 propri testi) ha, infatti, dichiarato: “confermo il documento di cui alla prod. 4 di parte che CP_2
5 mi viene rammostrato;
preciso che si tratta del questionario generico relativo al reparto assemblaggio e imballaggio porte;
quanto al signor sono previste limitazioni derivanti Pt_1 dalle sue condizioni di salute e confermate dal nostro medico competente secondo quanto indicato in un nostro foglio interno che vengo autorizzato a visionare per aiuto alla memoria”;
“premetto che eravamo consapevoli delle condizioni del quando lo abbiamo assunto;
Pt_1 sin dalla sua assunzione faceva lavori leggeri ad esempio preparava delle piccole Pt_1 confezioni di bulloni o staffe oppure inscatolava accessori;
operava prevalentemente da seduto;
nel corso del rapporto le mansioni sono rimaste le stesse”.
Ai fini della revisione della rendita l'aggravamento deve dipendere, in via esclusiva, dal danno generato dalla malattia professionale indennizzata, con necessità di procedere all'accertamento di tale dipendenza sul piano causale escludendo la rilevanza delle eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo assicurato.
E' stato, quindi, licenziato accertamento tecnico medico legale al fine di verificare se il dedotto aggravamento sussista e sia derivante dalla naturale evoluzione in peius delle malattie stesse senza il concorso di cause extralavorative.
Il CTU dott. ha così concluso: “Le patologie di cui si discute, per cui è stata Per_1 riconosciuta una correlazione con una precedente esposizione a specifico rischio professionale, appaiono oggi in condizioni evolute ma per fattori che non possono essere imputati ad una causa lavorativa. Ci si riferisce, in particolare, all'ipoacusia. Per quanto riguarda la sindrome canalicolare tipo tunnel carpale, il quadro attuale giustifica l'attribuzione di un valore percentuale che è quello massimo già riconosciuto al periziando, motivo per cui non si ritiene che possa riconoscersi alcun ulteriore aggravamento. Per quanto riguarda la patologia di spalla, non si ritiene che il Sig. sia stato esposto ad un rischio professionale specifico Pt_1 nel corso degli ultimi anni tale da far ipotizzare un peggioramento passibile di tutela in tale contesto di valutazione.”
L'ausiliario ha ulteriormente precisato che “L'eventuale aggravamento, di natura strumentale ma non funzionale, delle tecnopatie “sindrome del tunnel carpale”, “ipoacusia percettiva bilaterale” e “sindrome da conflitto alla spalla destra” non è correlabile all'attività lavorativa svolta dal periziando nei periodi successivi ai riconoscimenti effettuati da ”. CP_2
6 Il CTU, in particolare, ha affermato che:
- “per quanto riguarda la sindrome canalicolare tipo di tunnel carpale, considerati gli accertamenti strumentali disponibili e le risultanze della visita medico-legale, il quadro clinico obiettivato è inquadrabile nella voce tabellare 163 del D.L. 38/2000, corrispondente a “esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e delle mono o bilateralità”; la completezza e la gravità del quadro, qualora apprezzabile bilateralmente, giustificano l'attribuzione di percentuale massima indicata, pari al 7%, ovvero quella già riconosciuta al periziando. Pertanto, alla luce di ciò, non si ritiene che la suddetta tecnopatia sia passibile di aggravamento”;
- “per quanto riguarda l'ipoacusia percettiva bilaterale, va rilevato che, a far data dal riconoscimento della malattia professionale, non risulta mai esservi stato alcun peggioramento per diverso tempo e ciò che viene oggi lamentato appare essersi verificato in assenza di specifiche esposizioni a rischi documentati”;
- per quanto riguarda la sindrome da conflitto alla spalla destra (arto dominante), non sono state provate le mansioni svolte dal ricorrente dal 2013 in poi, quindi non è dimostrata una esposizione dello stesso a rischio da movimentazione manuale dei carichi con ritmi continui e ripetitivi nell'ultimo decennio tale da far ipotizzare un peggioramento della patologia di spalla.
L'elaborato del CTU non è stato oggetto di osservazioni critiche da parte del CT del ricorrente.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente si è limitato a contestare genericamente la CTU senza portare alcun elemento concreto tale da far ritenere effettivamente erronee le valutazioni del dott. . Per_1
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni di deroga al principio dettato dall'art. 91 c.p.c..
7 Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida CP_2 in 2.697,00 oltre accessori di legge.
Oneri di CTU a carico di parte ricorrente
25.9.2025 Pt_4
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
8